L’indennità di accompagnamento viene garantita ai cittadini che si trovano in una condizione svantaggiata in quanto mutilati o invalidi civili, con percentuale al 100%, e ai ciechi assoluti. Per questi soggetti è possibile accedere ad una indennità di accompagnamento garantita dall’Inps in caso di impossibilità nella deambulazione autonoma, che di fatto impedisce il normale svolgimento delle attività quotidiane. L’indennità di accompagnamento spetta a tutti i cittadini in possesso dei requisiti sanitari residenti in forma stabile in Italia, indipendentemente dal reddito personale annuo e dall’età.
Risulta quindi importante che, oltre all’invalidità civile al 100%, il soggetto effettivamente non possa compiere azioni quotidiane come la deambulazione, per poter avere accesso al sostegno. Questa indennità è una erogazione economica proposta per aiutare gli invalidi quotidianamente, tramite assistenza.
Per quanto riguarda i requisiti per accedervi, per questa particolare indennità non è richiesto di presentare un ISEE del nucleo famigliare, in quanto il sostegno non dipende dal reddito. Per questo motivo può accadere che lo stesso soggetto non possa accedere all’assegno di invalidità civile, ma possa ricevere l’indennità di accompagnamento.
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Indennità di accompagnamento invalidi civili: di cosa si tratta
Nell’ambito delle prestazioni assistenziali garantite dall’Inps, l’indennità di accompagnamento è una prestazione economica rivolta ai soggetti mutilati o invalidi totali, per i quali è stata accertata l’impossibilità di deambulare o compiere gli atti quotidiani senza l’ausilio di un accompagnatore. |
L’indennità di accompagnamento è una forma di sostegno economico destinata agli invalidi civili che sono impossibilitati a deambulare, e che quindi necessitano di una particolare assistenza quotidianamente. Questa indennità viene corrisposta dall’Inps, e non è da confondere con l’invalidità civile.
Si tratta di un sostegno che viene garantito a prescindere dall’età del soggetto, per cui non ci sono limiti alcuni, e dalla situazione reddituale del soggetto e del nucleo famigliare. Per questo motivo, a differenza di molti sostegni presenti attualmente, non è necessario presentare una attestazione ISEE per ricevere questa forma di aiuto.
Ratio della misura
Si tratta di una prestazione, di natura assistenziale, garantita a tutti coloro appartenenti alla suddetta categoria, in possesso di determinati requisiti sanitari e con residenza stabile in Italia. La prestazione assistenziale viene riconosciuta a prescindere dal reddito personale e dall’età anagrafica.
L’indennità di accompagnamento ha la particolare peculiarità di sostenere il soggetto beneficiario, ma anche e soprattutto il nucleo familiare, incoraggiandolo a farsene carico, evitando il ricovero in istituti ed assistenza, con la conseguente diminuzione della spesa sociale.
Caratteristiche
Questa indennità ha alcune caratteristiche, che la differenziano dalle altre prestazioni rivolte agli invalidi civili:
- Non si può ricevere in contemporanea ad altre indennità simili, come indennità di lavoro o guerra;
- Viene erogata indipendentemente dall’età del soggetto;
- Viene erogata indipendentemente dalla condizione economica del soggetto;
- Non viene trasmessa agli eredi dopo il decesso;
- Può essere ricevuta anche quando si svolgono attività lavorative;
- L’indennità è compatibile con l’indennità di comunicazione e di accompagnamento per cieco assoluto, con diversi status di invalidità.
Queste sono le principali caratteristiche dell’indennità, che può essere richiesta a seguito dell’accertamento sanitario, e viene garantita per 12 mesi a partire dal mese successivo alla prima richiesta.
I requisiti da rispettare
I beneficiari di questa indennità devono rispettare alcuni requisiti, indicati nella comunicazione Inps apposita. In particolare, non è sufficiente essere invalidi al 100% per poterla richiedere, ma è necessario anche soddisfare i seguenti requisiti:
- Deve essere stata riconosciuta l’inabilità totale al 100%;
- Deve essere riconosciuta l’impossibilità di deambulare correttamente in autonomia, e la necessità di un aiuto permanente di un accompagnatore;
- Il soggetto non è in grado di compiere in autonomia le normali azioni quotidiane senza una assistenza continua;
- Il soggetto deve essere residente stabile nel territorio dello stato;
- Il soggetto deve avere cittadinanza italiana;
- Nel caso di cittadini stranieri comunitari, deve essere presente l’iscrizione all’anagrafe del comune di residenza;
- Per i cittadini stranieri extracomunitari è necessario avere il permesso di soggiorno di almeno un anno.
I beneficiari del sostegno quindi sono i soggetti che rientrano in queste casistiche, tuttavia l’erogazione dell’indennità non prevede limiti di età o reddituali. Questo vuol dire che è possibile richiederla anche se è presente un’attività lavorativa, oppure la pensione di invalidità civile.
Cumulabilità con altri sostegni e redditi
Il sostegno è cumulabile anche nel caso in cui il soggetto, e il nucleo famigliare, percepiscano reddito di cittadinanza o pensione di cittadinanza. Riassumendo, si può dire che l’indennità di accompagnamento è cumulabile con:
- Reddito da lavoro, senza limiti annuali, sia dipendente che autonomo;
- Pensione di invalidità civile, fino a 67 anni di età;
- Pensione di inabilità civile;
- Pensione di cittadinanza;
- Assegno di inclusione;
- Pensione di vecchiaia o pensione anticipata;
- Titolarità di una patente speciale;
- Indennità di comunicazione e di accompagnamento per cieco assoluto.
Decorrenza e durata
L’indennità di accompagnamento viene corrisposta per 12 mensilità a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda. Ma anche, in via del tutto eccezionale, dalla data indicata dalle commissioni sanitarie nel verbale di riconoscimento dell’invalidità civile.
In caso di ricovero ospedaliero, totalmente a carico dello Stato, superiore a 29 giorni, il pagamento della prestazione viene sospeso.
Esclusioni
Sono esclusi dal diritto all’indennità di accompagnamento gli invalidi che:
- Sono ricoverati gratuitamente in istituto per un periodo superiore a 30 giorni;
- Percepiscono altra indennità analoga per invalidità contratta per causa di guerra, di lavoro o di servizio (salvo il diritto di opzione per il trattamento più favorevole).
Indennità di accompagnamento per ciechi assoluti
Rientrano tra le indennità di accompagnamento anche quelle destinate ai soggetti ciechi assoluti. Si tratta anche in questo caso di soggetti che rientrano nei requisiti visti prima, che si trovano nell’incapacità di deambulare in modo autonomo. Per questi soggetti è riconosciuto un beneficio molto simile a quello destinato agli invalidi civili.
Come spiega l’Inps questa indennità spetta ai ciechi assoluti indipendentemente dal reddito o dall’età. Anche in questo caso l’indennità spetta per 12 mesi dalla presentazione della domanda.
I requisiti per poter accedere al beneficio sono gli stessi per cui viene richiesta l’indennità di accompagnamento per invalidi civili, tuttavia deve essere riconosciuta la cecità civile assoluta.
Questo sostegno è cumulabile con la pensione ai ciechi totali, e viene garantita anche a chi è ricoverato presso un istituto pubblico. Risulta inoltre compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa, ma non è compatibile con indennità di lavoro, guerra o servizio. Risulta compatibile e cumulabile con l’indennità di accompagnamento per invalido civile totale, con distinte minorazioni. La procedura per richiedere il sostegno è la stessa dell’indennità di accompagnamento per invalidi civili.
Come richiedere l’indennità di accompagnamento
L’iter per la richiesta e l’eventuale ottenimento dell’indennità di accompagnamento è abbastanza lungo e, si seguito, vedremo quali sono tutti gli step da seguire.
Prima di tutto, il diretto interessato deve presentare la domanda, che viene trasmessa una volta in possesso del certificato medico introduttivo, rilasciato dal medico curante.
Nella richiesta di avvio del procedimento, è necessario che vengano inseriti i dati socioeconomici in elenco:
- Eventuali ricoveri;
- Svolgimento dell’attività lavorativa;
- Indicazione delle modalità di pagamento;
- Delega alla riscossione di un terzo o in favore delle associazioni.
Se la domanda viene stata presentata da soggetto minorenne, allora le suddette informazioni dovranno essere trasmesse solo dopo il riconoscimento del requisito sanitario, compilando e inviando il modello AP70.
Il secondo passo è il riconoscimento della minorazione nel verbale rilasciato dalla Commissione medico-legale, al termine dell’accertamento sanitario.
L’iter si conclude, sostanzialmente, con il verbale rilasciato dalla Commissione medico-legale competente incaricata.
L’interessato riceverà il verbale a mezzo raccomandata A/R oppure all’indirizzo Pec, se fornito. In ogni caso, il verbale rimane disponibile sulla piattaforma telematica, nella sezione “Cassetta postale online”, facilmente raggiungibile sul sito dell’Inps.
Riassumiamo gli step nella seguente tabella:
Step 1 | Rilascio certificato medico introduttivo | |
Step 2 | Presentazione domanda | |
Step 3 | Riconoscimento della minorazione dalla Commissione medico-legale | |
Step 4 | Rilascio del verbale |
Come inviare la domanda
La domanda per la richiesta dell’indennità di accompagnamento deve essere presentata direttamente online, sul sito dell’Inps, previa autenticazione con le proprie credenziali. In alternativa, si può inviare tramite un ente di Patronato oppure una delle seguenti associazioni di categoria:
- ANMIC;
- ENS;
- UIC;
- ANFASS.
Non è possibile presentare una stessa domanda per richiedere la medesima prestazione, fin tanto che non sia esaurito l’iter di quella in corso o in caso di ricorso giudiziario, fino a quando non sia intervenuta una sentenza passata in giudicato, ad eccezione delle domande di aggravamento.
Quali sono i tempi di lavorazione del provvedimento? La Legge n. 241/1990 stabilisce un termine di 30 giorni, che possono cambiare, in base alle disposizioni di legge.
Quando non viene riconosciuta
Ci sono alcuni casi in cui l’indennità di accompagnamento non viene riconosciuta.
Non spetta agli invalidi che si trovano almeno in una delle seguenti condizioni:
- Ricoverati gratuitamente per più di 30 giorni;
- Titolari di pensione di inabilità per causa di guerra, lavoro o di servizio, ma solo se l’importo spettante supera l’indennità di accompagnamento.
Compatibilità e incompatibilità
La prestazione assistenziale presenta compatibilità e incompatibilità. È compatibile con lo svolgimento dell’attività lavorativa, sia da lavoro dipendente che da lavoro autonomo, e con la titolarità di una patente speciale. Inoltre, è anche compatibile, oltre che cumulabile, con l’indennità di comunicazione e l’indennità di accompagnamento per cieco assoluto, a condizione che siano state concesse per distinte minorazioni.
Passiamo al lato delle incompatibilità. L’indennità di accompagnamento è incompatibile con analoghe prestazioni concesse di invalidità per causa di guerra, lavoro o servizio.
Conclusioni
Tirando le somme, l’indennità di accompagnamento è una prestazione di natura assistenziale riconosciuta dall’Inps in favore dei soggetti per cui sia stata accertata un’inabilità totale.
Gli invalidi o mutilati devono trovarsi nell’impossibilità di deambulare senza fisso accompagnamento e non devono essere in grado di compiere gli atti quotidiani della vita. Devono essere assistiti continuamente senza che rilevino le loro condizioni economiche.
La prestazione viene riconosciuta previa domanda, con allegata tutta la documentazione necessaria, e solo dopo la verifica della sussistenza dei requisiti da parte di una Commissione medico-legale.
Domande frequenti
La prestazione spetta a chi è invalido al 100%, per malattie fisiche e psichiche, a chi è impossibilitato a deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore e che abbia bisogno di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani di vita. Per ottenerla è necessario comunque il rispetto di alcuni requisiti di cittadinanza e residenza.
L’indennità di accompagnamento è una prestazione economica, erogata a domanda, a favore dei soggetti mutilati o invalidi totali per i quali è stata accertata l’impossibilità di deambulare senza l’aiuto di un accompagnatore oppure l’incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita.
La prestazione non viene riconosciuta se gli invalidi sono ricoverati gratuitamente per più di 30 giorni o se sono titolari di pensione di inabilità per causa di guerra, lavoro o di servizio, ma solo se l’importo supera l’indennità di accompagnamento.
Il pagamento della prestazione ha inizio dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda.
La differenza principale sta nel fatto che il beneficio della Legge 104 è accordato con il riconoscimento dell’handicap, mentre l’indennità di accompagnamento si ottiene solo se viene riconosciuta un’invalidità totale o permanente del 100%.
L’indennità di accompagnamento non è subordinata ad alcun limite di reddito. Si devono solo soddisfare i requisiti sanitari e deve esser riconosciuta l’invalidità dalla Commissione medico-legale.
La prestazione di natura assistenziale viene corrisposta per 12 mensilità, con un importo mensile fissato anno per anno.