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INAIL: cos’è e come funziona

Fisco NazionaleFiscalità del lavoroINAIL: cos'è e come funziona

L’INAIL è l'Istituto Nazionale Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, ed è un Ente pubblico che gestisce l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Che cos’è l’INAIL?

L’INAIL, Istituto Nazionale Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, è un Ente pubblico non economico che gestisce l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Gli obiettivi dell’INAIL sono: ridurre il fenomeno infortunistico.

L’INAIL offre tutela ai lavoratori in caso di infortunio in relazione a quelle attività che sono classificate come rischiose. Tutti i lavoratori dipendenti e parasubordinati devono obbligatoriamente essere assicurati all’INAIL contro gli infortuni. L’istituto si occupa anche di garantire tutela in caso di malattie professionali contratte sul posto di lavoro. L’assicurazione INAIL tutela sia il lavoratore, in quanto gli garantisce, se legittimato, un risarcimento, sia il datore di lavoro esonerandolo dall’ eventuale risarcimento del danno ai dipendenti per i danni subiti sul lavoro.

Offre anche attività di prevenzione e di informazione con lo scopo di ridurre le possibilità di incidenti sul posto di lavoro, monitorando i dati riguardanti l’occupazione e il numero di infortuni, fornendo attività di consulenza e formazione al fine di prevenire gli incidenti all’interno delle imprese, e supportando anche finanziariamente gli investimenti delle aziende riguardanti la sicurezza.

Di cosa si occupa l’INAIL?

Gli obiettivi dell’INAIL sono:

  • Ridurre il fenomeno infortunistico;
  • Assicurare i lavoratori che svolgono attività a rischio;
  • Garantire il reinserimento nella vita lavorativa degli infortunati sul lavoro;
  • Realizzare attività di ricerca e sviluppare metodologie di controllo e di verifica in materia di prevenzione e sicurezza.

I datori di lavoro sono obbligati a versare all’INAIL i contributi assistenziali necessari al fine di garantire l’assicurazione dei propri lavoratori dipendenti o parasubordinati, in caso di infortunio sul lavoro, malattia professionale o invalidità. In caso di infortunio sul lavoro, assicura al lavoratore un indennità nel periodo di astensione dall’attività lavorativa.

Il versamento dei contributi INAIL esonera il datore di lavoro dalla responsabilità civile per i danni subiti dal lavoratore sul luogo di lavoro.

L’assicurazione è necessaria per indennizzare coloro che subiscono un infortunio durante l’orario di lavoro. In caso di incidente non è il datore di lavoro a pagare un’indennità al lavoratore, per il danno subito, ma è l’INAIL a riconoscere quanto dovuto. L’istituto non indennizza solo i casi di infortuni sul lavoro, ma anche i quelli di malattie professionali e invalidità a fronte delle quali riconosce prestazioni di diversa natura, economiche, sanitarie, integrative.

Per quando riguarda la prevenzione, oltre a occuparsi di strategie per della prevenzione degli infortuni e di formazione mirata, l’INAIL esercita la sua attività anche nei confronti degli SGSL, i Sistemi di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro.

Inoltre, dal 2010, per effetto della legge n.122, l’INAIL ha sostituito e acquisito le funzioni dell’Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro (Ispesl), quindi ora realizza ricerche sulla salute e la sicurezza dei luoghi di lavoro.

Chi è obbligato a pagare l’INAIL?

I contributi INAIL devono essere pagati dalle aziende e non dai dipendenti. Questi ultimi possono usufruire delle prestazioni dell’ente anche nel caso in cui il datore di lavoro sia inadempiente. Nel caso di erogazione di una prestazione nonostante la mancanza di regolari pagamenti, sarà l’INAIL che valuterà la possibilità di rivalersi sull’azienda.

L’obbligo di versare i contributi per l’assicurazione INAIL è disciplinato dal Decreto n. 1124 del 30 giugno 1965, il Testo Unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, in cui vengono individuati i soggetti obbligati all’iscrizione e i diritti e le tutele per i lavoratori. Ricordiamo che l’art. 38 della Costituzione prevede che, ai lavoratori debbano essere garantiti, in caso di infortunio, malattia professionale o invalidità, i mezzi adeguati alle proprie esigenze di vita.

L’obbligo dell’adesione e del pagamento dei premi non è imposto solo alle imprese con dipendenti, ma anche agli artigiani che non hanno dipendenti e ai lavoratori autonomi dell’agricoltura.

Le tariffe da corrispondere all’INAIL cambiano in base al grado di rischio dell’attività lavorativa.

Servizi online INAIL

I servizi che si trovano sul sito dell’INAIL sono dedicati a:

  • Lavoratore
  • Datore di lavoro
  • Consulente
  • CAF e patronati
  • Operatori della sanità
  • Altri utenti diversi da quelli elencati (es.: casalinghe, enti locali, sportivi)

Ognuna di queste categorie può eseguire una serie di attività inerenti all’ambito di competenza dell’istituto, ad esempio il datore di lavoro può usufruire della funzione “gestione azienda”, di quella in cui sono presenti le informazioni sul “premio assicurativo” o di quella dedicata alle “denunce e comunicazioni sul lavoro”.

Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali

L’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali è l’assicurazione obbligatoria avente l’obiettivo di tutelare il lavoratore in caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale. La sua disciplina è rinvenuta nel Testo Unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e ss.mm.ii., così come integrato dal D.Lgs. n. 38/2000).

L’assicurazione offre ai lavoratori, in caso di infortunio o di malattia professionale, prestazioni sanitarie relative alle prime cure, prestazioni economiche e forniture di apparecchi di protesi. Inoltre, esonera il datore di lavoro dalla responsabilità civile, salvo i casi in cui, in sede penale o, se occorre, in sede civile, sia riconosciuta la sua responsabilità per reato commesso con violazione delle norme di prevenzione e igiene sul lavoro.

L’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro è obbligatoria per tutti i datori di lavoro che impiegano lavoratori dipendenti e parasubordinati in attività individuate come rischiose dalla legge.

L’obbligo di assicurazione INAIL è rivolto anche ad artigiani e lavoratori in campo agricolo, i quali sono obbligati ad assicurare anche se stessi.

L’INAIL gestisce, altresì, l’assicurazione contro gli infortuni domestici. Sono obbligati ad assicurarsi coloro, in età compresa tra i 18 ed i 65 anni, che svolgono in via non occasionale, gratuitamente e senza vincolo di subordinazione, lavoro finalizzato alle cure della propria famiglia e dell’ambiente in cui dimora. Sono esclusi coloro che svolgono altra attività che comporti l’iscrizione a forme obbligatorie di previdenza sociale.

Chi sono i soggetti interessati?

Devono essere assicurati i lavoratori, addetti ad attività rischiose, che svolgono un lavoro comunque retribuito alle dipendenze di un datore di lavoro, compresi i sovrintendenti ai lavori, i soci di cooperative e di ogni altro tipo di società, i medici esposti a RX, gli apprendisti, i soggetti appartenenti all’area dirigenziale e gli sportivi professionisti.

L’obbligo di assicurazione INAIL è rivolto anche agli artigiani ed i lavoratori autonomi dell’agricoltura, i lavoratori che svolgono attività di lavoro occasionale di tipo accessorio nonché i lavoratori che svolgono attività di collaborazione coordinata e continuativa (parasubordinati) ad eccezione di coloro che intrattengono rapporti di collaborazione di carattere amministrativo gestionale, di natura non professionale, con società e associazioni sportive dilettantistiche.

Il premio assicurativo è ad esclusivo carico del datore di lavoro, dell’artigiano o del lavoratore autonomo dell’agricoltura.

Per i lavoratori parasubordinati, il premio è ripartito nella misura di un terzo a carico del lavoratore e di due terzi a carico del committente. L’obbligo del versamento del premio è in ogni caso a carico del committente.

Infortunio sul lavoro: come funziona l’assicurazione INAIL?

Per infortunio sul lavoro si intende ogni lesione originata, in occasione di lavoro, da causa violenta che determini la morte della persona o ne menomi parzialmente o totalmente la capacità lavorativa. Occorre che sussista un nesso causale tra il lavoro e il verificarsi dei rischio cui può conseguire l’infortunio. Il rischio considerato è quello specifico, determinato dalla ragione del lavoro.

Tale evento traumatico rientrerà nella definizione di infortunio sul lavoro solo nel caso in cui sia stato prodotto:

  1. da una causa violenta, quindi sia avvenuto in modo brusco e repentino;
  2. nel corso dello svolgimento della propria attività lavorativa;
  3. generando una condizione nella quale il lavoratore non sia in grado di lavorare per più di 3 giorni. 

Infortunio in itinere

È infortunio sul lavoro anche il così detto “infortunio in itinere”, cioè quello occorso al lavoratore nel tragitto compiuto per recarsi o tornare dal luogo di lavoro a casa. Sono considerati infortuni sul lavoro anche quelli dovuti a colpa del lavoratore stesso.

In caso di infortunio, anche in itinere, il lavoratore deve avvisare o far avvisare il proprio datore di lavoro. La segnalazione dell’infortunio deve essere fatta anche nel caso di lesioni di lieve entità. In base alla gravità dell’infortunio, il lavoratore può:

  • rivolgersi al medico dell’azienda, se è presente nel luogo di lavoro
  • recarsi o farsi accompagnare al Pronto soccorso nell’ospedale più vicino
  • rivolgersi al suo medico curante.

Il medico che presta la propria assistenza ad un lavoratore infortunato sul lavoro è obbligato a rilasciare il certificato medico nel quale sono indicati la diagnosi e il numero dei giorni di inabilità temporanea assoluta al lavoro e a trasmetterlo esclusivamente per via telematica all’Istituto assicuratore.

Il lavoratore, in caso di infortunio, deve fornire al datore di lavoro i riferimenti del certificato medico, ovvero il numero identificativo, la data di rilascio e i giorni di prognosi indicati nel certificato stesso. In tal modo potrà assolvere all’obbligo di dare immediata notizia al datore di lavoro di qualsiasi infortunio, anche di lieve entità. Nel caso in cui il lavoratore non disponga del numero identificativo del certificato, dovrà fornire al datore di lavoro il certificato medico in forma cartacea.

Comunicazione di infortunio e denuncia di infortunio

La comunicazione di infortunio è l’adempimento con cui tutti i datori di lavoro, compresi i datori di lavoro privati di lavoratori assicurati presso altri enti o con polizze private e i loro intermediari, hanno l’obbligo di comunicare in via telematica all’INAIL e per il suo tramite al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (Sinp), a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro dei lavoratori dipendenti o assimilati che comportano l’assenza dal lavoro di almeno un giorno escluso quello dell’evento.
 
L’obbligo di comunicazione deve avvenire entro 48 ore dalla ricezione dei riferimenti del certificato medico (obbligo che deriva dall’art. 21 del d.lgs. 151/2015), inviando i dati relativi agli infortuni che comportano un’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento.

Nel caso in cui l’infortunio sul lavoro preveda un’assenza dal lavoro superiore ai tre giorni permane l’obbligo della denuncia di infortunio.

L’obbligo della comunicazione di infortunio sul lavoro che comporti un’assenza dal lavoro superiore a tre giorni, si considera comunque assolto per mezzo della denuncia di infortunio di cui al richiamato art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 (art.18, co. 1, lett. r)).

Sanzioni

Il mancato rispetto dei termini previsti per l’invio della comunicazione d’infortunio di un solo giorno a fini statistici e informativi, determina l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 614,25 a 2.211,31 euro.

Nel caso di infortuni superiori ai tre giorni, il mancato rispetto dei termini previsti per l’invio della comunicazione di infortunio comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.228,50 a 5.528,28 euro.

La normativa in esame prevede inoltre – nel caso di infortuni superiori a tre giorni – l’esclusione dell’applicazione delle sanzioni di cui al citato comma 5 lett. g) del d.lgs. 81/2008 e s,.m., conseguenti alla violazione dell’articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

Nell’ipotesi di mancato rispetto dei termini previsti per l’invio della comunicazione d’infortunio di un solo giorno a fini statistici e informativi, di cui all’art. 18 comma 1, lettera r), o di omesso invio della stessa, competenti all’accertamento e alla irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria sopra richiamata sono gli Organi di vigilanza di cui all’art. 13 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, con particolare riferimento alle Aziende sanitarie locali competenti per territorio.

Cosa fare se il datore di lavoro non denuncia l’infortunio?

Il datore di lavoro ha l’obbligo di inoltrare la denuncia/comunicazione di infortunio entro due giorni dalla ricezione dei riferimenti del certificato medico (numero identificativo del certificato, data di rilascio e periodo di prognosi) già trasmesso per via telematica all’Istituto direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria competente al rilascio.

Se il datore di lavoro non dovesse denunciare all’INAIL l’infortunio, può farlo il lavoratore recandosi presso la sede INAIL competente con la copia del certificato rilasciato dal medico o dalla struttura sanitaria competente al rilascio.

Come deve comunicare l’infortunio il lavoratore autonomo?

Gli artigiani e i soci titolari, nella loro duplice veste di assicuranti e assicurati, devono denunciare all’INAIL l’infortunio da essi stessi subito entro 2 giorni dalla data del certificato medico che prognostica l’infortunio non guaribile entro 3 giorni.

Nell’ipotesi di infortunio occorso a lavoratore agricolo autonomo, l’obbligo di denuncia ricade sul titolare del nucleo di appartenenza dell’infortunato.

Infortunio in itinere

L’infortunio sul lavoro in itinere è regolamentato dal decreto legislativo 38/2000 e possiamo distinguere tre ipotesi:

  • infortunio nel tragitto casa-lavoro;
  • infortunio nel tragitto tra due luoghi di lavoro;
  • infortunio nel tragitto dal luogo di lavoro al luogo per la pausa pranzo.

In questi casi è possibile richiedere il risarcimento danni per infortunio sul lavoro in itinere. Tuttavia, non sussiste il diritto al risarcimento, se il soggetto segue un itinerario diverso da quello che risulta essere il più breve e il più diretto per raggiungere il posto di lavoro, oppure se ha compiuto una deviazione ingiustificata dal percorso che avrebbe dovuto seguire.

Il diritto al risarcimento del danno viene coperto dall’INAIL anche nel caso in cui sia necessario deviare dal tragitto abituale a causa di una direttiva data dal datore di lavoro, a causa di una deviazione/interruzione presente sul tragitto, o per cause di forza maggiore, come un guasto meccanico all’auto. Anche una breve sosta è concessa, purché questa non alteri le condizioni di rischio.

L’indennizzo per infortunio sul lavoro in itinere è poi riconosciuto anche nel caso in cui il soggetto abbia scelto un mezzo privato, ma solo se questa decisione è strettamente necessaria, quindi se i mezzi pubblici che collegano casa e lavoro non esistono o se l’orario non coincide. In caso di infortunio in itinere in bicicletta, l’INAIL pagherà l’indennizzo solo se l’infortunio è avvenuto su pista ciclabile o zona a traffico limitato o interdetta.

Infine, occorre sottolineare che L’INAIL copre l’indennizzo solo nel caso in cui il danno biologico riportato sia superiore al 6%.

Pagamento infortunio INAIL

L’indennità INAIL sostituirà la retribuzione spettante al lavoratore nei giorni in cui non potrà lavorare a causa dell’infortunio subito per le giornate che sono state prescritte dal medicoa partire dal 4° giorno fino all’avvenuta guarigione. 

L’importo dell’indennità INAIL che si potrà ricevere in caso di infortunio sul lavoro dipende dalla durata dell’assenza del lavoratore

Nello specifico, quest’ultimo avrà diritto:

  • al 60% della retribuzione media giornaliera nel periodo compreso tra il 4° e il 90° giorno;
  • al 75% della retribuzione media giornaliera dal 91° giorno fino alla guarigione clinica.

primi 3 giorni di assenza dal lavoro, invece, non saranno indennizzati dall’INAIL, ma sarà il datore di lavoro che, per legge, dovrà erogare al proprio dipendente un’indennità sostitutiva corrispondente al 60% della retribuzione media giornaliera percepita dal lavoratore.

L’indennizzo INAIL in caso di danno biologico

Se l’infortunio sul lavoro causa al lavoratore un danno biologico sotto forma di invalidità permanente, l’indennizzo INAIL verrà erogato con una cifra proporzionata al danno e in modi diversi. L’indennizzo INAIL in caso di danno biologico può essere una rendita o un capitale che il lavoratore percepisce dall’Istituto, non soggette a tassazione Irpef.

In caso di danno biologico compreso tra il 6% e il 15%, il lavoratore abbia diritto al pagamento di un indennizzo INAIL, mentre se il danno va dal 16% in su, il lavoratore dovrà percepire una rendita diretta. Le cifre dell’indennizzo INAIL e della rendita sono calcolate attraverso le tabelle INAIL molto precise che tengono in considerazione il tipo di menomazione e danno biologico subiti.

Malattia professionale

La malattia professionale è un evento dannoso che agisce sulla capacità lavorativa della persona e trae origine da cause connesse allo svolgimento della prestazione lavorativa. La causa agisce lentamente e per gradi sull’organismo del soggetto e deve risultare in diretta relazione con l’esercizio di determinate attività. Il vigente sistema di tutela si fonda su una presunzione legale del nesso di causalità tra la tecnopatia, elencata in un’apposita tabella, e le corrispondenti lavorazioni nocive.

La vigente tabella delle malattie professionali è stata approvata con Decreto ministeriale del 10 giugno 2014.

A seguito delle sentenze della Corte Costituzionale n. 179/88 e 206/88, sono comunque tutelate tutte le malattie che, seppure non comprese in detta tabella, il lavoratore provi abbiano un origine professionale.

Premio assicurativo INAIL

Il costo dell’assicurazione, (premio), è a carico del datore di lavoro, dell’artigiano senza dipendenti o del lavoratore autonomo dell’agricoltura. Il sistema introdotto dal decreto legislativo 38/2000 ha distinto le attività in quattro gestioni separate, con l’applicazione di tariffe distinte determinate in misura corrispondente al rischio medio nazionale delle lavorazioni comprese in ogni tariffa:

  • industria
  • artigianato
  • terziario
  • altre attività di diversa natura.

Il premio da corrispondere si distingue in ordinariospeciale. Il premio ordinario è determinato dall’ammontare delle retribuzioni, effettive o convenzionali corrisposte durante il periodo assicurativo, e dal tasso del premio.

Per i lavoratori parasubordinati, il premio ordinario è ripartito nella misura di un terzo a carico del lavoratore e due terzi a carico del committente. L’obbligo del versamento del premio è in ogni caso a carico del committente.

Sono soggetti al pagamento dei premi speciali:

  • titolari artigiani, soci artigiani, familiari coadiuvanti del titolare artigiano, associati ad imprenditore artigiano
  • facchini, barrocciai, vetturini ed ippotrasportatori riuniti in cooperative ed organismi associativi di fatto
  • persone addette ai lavori di frangitura e spremitura delle olive soggette all’obbligo assicurativo
  • pescatori autonomi o associati in cooperative o compagnie della piccola pesca marittima e delle acque interne (legge 250/1958)
  • alunni e studenti delle scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado, non statali, addetti ad esperienze tecnico-scientifiche od esercitazioni pratiche o di lavoro
  • candidati all’emigrazione sottoposti a prova d’arte prima dell’espatrio
  • medici radiologi, tecnici sanitari di radiologia medica e allievi dei corsi, esposti all’azione dei raggi X e delle sostanze radioattive.
  • In caso di mancato o tardivo pagamento del premio sono applicate sanzioni civili.
  • Qualora il datore di lavoro versi in situazione di temporanea difficoltà può chiedere di effettuare il pagamento rateale del premio.

Autoliquidazione INAIL

Il datore di lavoro soggetto all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e l’artigiano senza dipendenti pagano ogni anno il premio mediante l’autoliquidazione INAIL.

Entro il 16 febbraio di ogni anno il datore di lavoro deve:

  • calcolare il premio anticipato per l’anno in corso (rata), e il conguaglio per l’anno precedente (regolazione) sulla base delle retribuzioni effettive dell’anno precedente;
  • conteggiare il premio di autoliquidazione dato dalla somma algebrica della rata e della regolazione, al netto di eventuali riduzioni contributive;
  • pagare il premio di autoliquidazione utiizzando il “Modello di pagamento unificato – F24” o il “Modello di pagamento F24 EP (Enti Pubblici)” in caso di Enti ed Organismi pubblici indicati nelle tabelle A e B allegate alla legge 720/1984.

I datori di lavoro che presumono di erogare nell’anno un importo di retribuzioni inferiore a quello corrisposto nell’anno precedente (ad esempio per riduzione o cessazione dell’attività, o per le imprese armatrici per previsione di disarmo per l’intero anno) devono inviare all’INAIL entro il 16 febbraio la comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni presunte con il servizio “Riduzione presunto”, indicando le minori retribuzioni che prevedono di corrispondere. Tale importo costituisce la base per il calcolo del premio anticipato per l’anno in corso in sostituzione dell’importo delle retribuzioni erogate nell’anno precedente, salvo i controlli che l’Istituto intenda disporre in merito all’effettiva sussistenza delle motivazioni addotte, al fine di evitare il pagamento di premi inferiori al dovuto.

Conguaglio

Entro il 28 febbraio o 29 febbraio in caso di anno bisestile si deve presentare la dichiarazione delle retribuzioni telematica, comprensiva dell’eventuale comunicazione del pagamento in quattro rate, nonché della domanda di riduzione del premio artigiani in presenza dei requisiti previsti.

I datori di lavoro titolari di PAT (posizioni assicurative territoriali) devono presentare le dichiarazioni delle retribuzioni esclusivamente con i servizi telematici “Alpi online” che calcola anche il premio dovuto, e “Invio telematico dichiarazione salari”.

Il premio di autoliquidazione può essere pagato in quattro rate trimestrali, ognuna pari al 25% del premio annuale, dandone comunicazione direttamente con i servizi telematici previsti per la presentazione della dichiarazione delle retribuzioni. In questo caso sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi, calcolati applicando il tasso medio di interesse dei titoli di Stato. Gli utenti che utilizzano il servizio “Invio telematico dichiarazione salari” qualora per l’autoliquidazione corrente non intendano più usufruire  del pagamento in quattro rate utilizzato per l’autoliquidazione precedente devono comunicare tale volontà con il servizio stesso.

Scadenze di versamento

Le scadenze dei versamenti delle quattro rate sono predeterminati come segue:

  • I rata, 16 febbraio
  • II rata, 16 maggio
  • III rata, 16 agosto differita al 20 agosto (art. 3-quater, d.l. 16/2012 convertito dalla l.  44/2012)
  • IV rata, 16 novembre.

Se il termine scade di sabato o di giorno festivo il versamento deve essere effettuato il primo giorno lavorativo successivo.

Al fine di consentire ai datori di lavoro titolari di PAT il pagamento del premio in autoliquidazione, l’INAIL, entro la fine dell’anno:

  • Invia la comunicazione del tasso di premio che verrà applicato per l’anno successivo su ogni posizione assicurativa territoriale e i criteri applicati per determinarlo (Modello 20SM “Classificazione e tassazione rischio assicurato”)
  • Rende disponibili nel “Fascicolo aziende” le “Comunicazioni delle basi di calcolo” (art. 28, comma 3, dpr 1124/1965) con i dati per il conteggio dei premi e degli eventuali contributi associativi (modulo per la comunicazione delle basi di calcolo premi e dei contributi associativi).


Il saldo finale di autoliquidazione, se a credito, può essere utilizzato per compensare eventuali altri debiti per premi e accessori INAIL, purché non iscritti a ruolo esattoriale. La compensazione può riguardare anche quanto dovuto ad altre amministrazioni o i contributi dovuti alle associazioni di categoria titolari di apposita convenzione con l’Istituto.

Non è, invece, possibile utilizzare un credito relativo a contributi associativi per pagare un premio Inail, né effettuare compensazioni tra contributi associativi.

Il datore di lavoro deve verificare presso la sede INAIL l’effettiva sussistenza del credito stesso e successivamente procedere alla compensazione, attraverso la compilazione del modello F24. Il modello F24 EP, invece, non consente di operare la compensazione tra importi a credito e a debito.

Per approfondire: “Autoliquidazione INAIL: istruzioni operative“.

Verificare la regolarità contributiva – DURC ONLINE

Chiunque vi abbia interesse può verificare, con un’unica interrogazione e in tempo reale, la regolarità contributiva di un’impresa nei confronti di:

  • Inps
  • Inail
  • Casse edili, per le imprese classificate o classificabili ai fini previdenziali nel settore industria o artigianato alle attività dell’edilizia, nonché per le imprese che applicano il relativo contratto collettivo nazionale sottoscritto dalle organizzazioni, per ciascuna parte, comparativamente più rappresentative.

Il documento di regolarità contributiva deve essere richiesto tramite il servizio “Durc On Line”, indicando il codice fiscale del soggetto da verificare e l’indirizzo Pec al quale ricevere le notizie relative allo stato della richiesta.

Se, in base ai requisiti di regolarità contributiva stabiliti dal decreto ministeriale del 30 gennaio 2015, il soggetto è regolare, l’esito positivo della verifica ha validità di 120 giorni dalla data dell’interrogazione. In tal caso i sistemi generano un documento in formato pdf denominato Durc On Line. Se, invece, per il soggetto di cui si deve verificare la regolarità è stato già emesso un Durc On Line in corso di validità, il servizio rinvia allo stesso documento.

Invito a regolarizzare

Qualora non sia possibile attestare la regolarità contributiva in tempo reale, l’Inps, l’Inail e le Casse edili trasmettono tramite Pec, all’interessato (impresa, lavoratore autonomo, ecc.) o al soggetto da esso delegato, ai sensi dell’art. 1 della legge 12/1979, l’invito a regolarizzare con indicazione analitica delle cause di irregolarità rilevate da ciascuno degli enti tenuti al controllo. Per l’Inail l’invito a regolarizzare contiene anche la richiesta di fornire ogni elemento utile per l’esito positivo della verifica. L’interessato può regolarizzare la propria posizione e/o fornire gli elementi utili richiesti entro il termine di 15 giorni dalla notifica dell’invito.

L’invito a regolarizzare impedisce ulteriori verifiche e ha effetto per tutte le interrogazioni intervenute durante il predetto termine di 15 giorni e comunque per un periodo non superiore a 30 giorni dall’interrogazione che lo ha originato.

In caso di mancata regolarizzazione, e comunque entro il trentesimo giorno dall’interrogazione, la risultanza negativa della verifica è comunicata ai soggetti che hanno effettuato l’interrogazione con indicazione degli importi a debito e delle cause di irregolarità.
In caso di irregolarità contributiva le stazioni appaltanti e le amministrazioni procedenti devono attivare il procedimento previsto dall’art. 31, commi 3 e 8-bis del decreto legge 69/2013 convertito dalla legge 98/2013 con pagamento diretto delle somme agli enti previdenziali.

DURC online

Il Durc On Line sostituisce ad ogni effetto il documento unico di regolarità contributiva regolamentato dal d.m. 24 ottobre 2007 (abrogato dal d.m. 30.1.2015) previsto:

  • Per l’erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici, di qualunque genere, compresi quelli di cui all’art. 1, comma 553, della legge 23 dicembre 2005, n. 266
  • Nell’ambito delle procedure di appalto di opere, servizi e forniture pubblici e nei lavori privati dell’edilizia
  • Per il rilascio dell’attestazione SOA
  • Per la fruizione di determinati benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale.

Approfondimenti:

Essere in regola

I requisiti di regolarità contributiva sono stabiliti dagli artt. 3 e 5 del d.m. 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, così come modificati dal d.m. 23 febbraio 2016, pubblicato in Gazzetta ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2016.
Dal 1° luglio 2015 la verifica della regolarità in tempo reale riguarda i pagamenti dovuti dall’impresa scaduti sino all’ultimo giorno del secondo mese antecedente a quello in cui la verifica è effettuata, a condizione che sia scaduto anche il termine di presentazione delle relative denunce retributive. I suddetti pagamenti comprendono tutte le somme dovute per premi ed accessori, incluse ad esempio quelle richieste a seguito di liquidazione di verbali ispettivi, riclassificazioni e simili.

Scostamento non grave

La regolarità sussiste, inoltre, in presenza di uno scostamento non grave tra le somme dovute e quelle versate, con riferimento a ciascun Istituto previdenziale ed a ciascuna Cassa edile. Non si considera grave lo scostamento tra le somme dovute e quelle versate con riferimento a ciascuna Gestione nella quale l’omissione si è determinata che risulti pari o inferiore a 150,00 euro comprensivi di eventuali accessori di legge. Le gestioni dell’Inail con riferimento alle quali si applica il limite di 150,00 euro sono:

  • Industria
  • Apparecchi radiologici e sostanze radioattive
  • Navigazione.

La regolarità sussiste comunque in caso di:

  • a) rateizzazioni concesse dall’Inps, dall’Inail o dalle Casse edili ovvero dagli Agenti della riscossione sulla base delle disposizioni di legge e dei rispettivi regolamenti
  • b) sospensione dei pagamenti in forza di disposizioni legislative
  • c) crediti in fase amministrativa oggetto di compensazione per la quale sia stato verificato il credito, nelle forme previste dalla legge o dalle disposizioni emanate dagli Enti preposti alla verifica e che sia stata accettata dai medesimi Enti
  • d) crediti in fase amministrativa in pendenza di contenzioso amministrativo sino alla decisione che respinge il ricorso
  • e) crediti in fase amministrativa in pendenza di contenzioso giudiziario sino al passaggio in giudicato della sentenza, salva l’ipotesi cui all’art. 24, comma 3, del d.lgs 46/1999
  • f) crediti affidati per il recupero agli Agenti della riscossione per i quali sia stata disposta la sospensione della cartella di pagamento o dell’avviso di addebito a seguito di ricorso giudiziario.

Contenuti del Durc online

Se in base ai requisiti di regolarità contributiva stabiliti dal d.m. 30 gennaio 2015, il soggetto è regolare, l’esito positivo della verifica ha validità di 120 giorni dalla data dell’interrogazione. In tal caso i sistemi generano un documento in formato pdf denominato Durc On Line. Se per il soggetto di cui si deve verificare la regolarità è stato già emesso un Durc On Line in corso di validità, il servizio rinvia allo stesso documento.

Contenuto del DURC online

Il Durc On Line, in formato pdf, contiene i seguenti dati:

a) la denominazione o ragione sociale, la sede legale e il codice fiscale del soggetto nei cui confronti è effettuata la verifica di regolarità contributiva.

b) l’iscrizione all’Inps, all’Inail e, ove previsto, alle Casse edili.
Tale informazione è implicita nella dichiarazione di regolarità, originata dall’esito positivo della verifica. Nel caso in cui il soggetto non risulti iscritto all’Inps o all’Inail, nella sezione del documento relativa all’ente interessato è riportato che il codice fiscale indicato “Non è iscritto”.
Nel caso in cui il codice fiscale non risulti presente negli archivi di entrambi gli Istituti è fornita l’indicazione che il soggetto non è iscritto e la richiesta di verifica della regolarità contributiva è annullata.

c) la dichiarazione di regolarità.
In caso di contemporanea iscrizione all’Inps e all’Inail nonché alle Casse edili per le imprese del settore edile, la regolarità contributiva sussiste ovviamente se la verifica ha dato esito positivo nei confronti di tutti gli enti.
Nel documento è indicato che la regolarità si riferisce alla risultanza dell’interrogazione negli archivi degli enti, che è effettuata automaticamente ed in tempo reale dai sistemi nel momento in cui l’utente dal portale di Inps o Inail attiva con lo specifico servizio la richiesta di verifica della regolarità contributiva, qualora non sia già disponibile un Durc On Line in corso di validità.

Il suddetto automatismo comporta che l’ente per il quale il soggetto risulta regolare alla data di interrogazione, fornisca immediatamente l’esito positivo, che in tal modo viene “cristallizzato”, fermo restando che nell’ipotesi in cui l’altro o gli altri enti non possano attestare la regolarità i sistemi restano in attesa dell’esito dell’istruttoria, che potrà essere di regolarità qualora il soggetto regolarizzi la situazione prima del 30 giorno ovvero, in caso contrario, di irregolarità.

d) il numero identificativo, la data di effettuazione della verifica e quella di scadenza di validità del documento.
Nel documento è indicato il numero di protocollo della richiesta di verifica della regolarità contributiva con evidenza del portale dell’ente dal quale è stata effettuata (es. INAIL_XXXX, INPS_XXXX) e la relativa data.
La data di scadenza della validità è calcolata a 120 giorni dalla data della richiesta stessa.

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