Il Decreto Rilancio ha disposto alcune modifiche alla disciplina dell’Ivie e dell’Ivafe, ossia le imposte patrimoniali relative ai beni esteri detenuti da soggetti fiscalmente residenti in Italia.

A decorrere dal 1° gennaio 2020 è stato esteso l’ambito applicativo delle imposte patrimoniali, IVIE e IVAFE, a tutti i soggetti tenuti al monitoraggio fiscale, e quindi anche alle società semplici, alle associazioni professionali e agli enti non commerciali.

La versione previgente della norma che le due imposte IVIE ed IVAFE, erano dovute, solo in relazione ad investimenti detenuti all’estero da persone fisiche.

Tale situazione, creava una disparità, tra i soggetti tenuti al monitoraggio fiscale e a quelli assoggettati a questi tributi che, rispetto ai primi, rappresentano un sottoinsieme.

Imposte patrimoniali

Imposte patrimoniali sugli investimenti all’estero

Durante la vigenza della precedente disciplina, la Circolare n. 28/E/2012, aveva precisato che se i trust risultavano essere interposti e l’interposizione si realizzava nei confronti di una persona fisica residente in Italia, dette imposte risultavano comunque dovute.

L’Agenzia delle Entrate non ha inserito le colonne relative alla determinazione delle patrimoniali Ivie e Ivafe nel quadro RW dedicato alle società di persone, mentre le stesse colonne sono state inserite nel modello Redditi Enti non commerciali.

Questi ultimi, infatti, in quanto enti soggetti all’imposta delle persone giuridiche ex art. 73 Tuir, potrebbero avere un esercizio non solare, a cavallo d’anno, che termina prima del 31 dicembre 2020.

Se così fosse, pertanto, dovrebbero dichiarare parte dell’anno 2020 utilizzando il modello ENC 2020×2019, ed in tal caso calcolare l’imposta patrimoniale (Ivie o Ivafe) solo per il periodo di detenzione avvenuto nel 2020.

Imposte patrimoniali sugli investimenti all’estero: novità del Decreto Rilancio

Il Decreto Rilancio, al fine di uniformare l’imposta patrimoniale sulle attività finanziarie IVAFE all’imposta di bollo che scontano i soggetti diversi dalle persone fisiche in relazione ad investimenti detenuti in Italia, ha previsto che tale imposta sia dovuta in misura fissa pari a 100,00 euro in relazione a conti correnti e libretti di risparmio e sia pari allo 0,2% in relazione ai prodotti finanziari, con un importo massimo di 14.000 euro.

La Risoluzione n. 26/E/2020, dell’Agenzia delle Entrate, ha aggiornato i codici tributo utilizzati per il versamento delle imposte patrimoniali IVIE e IVAFE, sostituendo, nella descrizione, la parola “persone fisiche residenti nel territorio dello Stato” con “soggetti residenti nel territorio dello Stato”

I codici tributo sono rimasti invariati.

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