Imposta sulle cripto attività

Con il prossimo versamento del 1 luglio debutta la nuova imposta sul valore delle cripto attività del 2 per mille.

L’imposta patrimoniale sulle cripto attività debutta nel modello Redditi 2024 relativo al 2023. L’imposta patrimoniale, in vigore dal 1° gennaio 2023 è stata introdotta dall’art. 19, co. 18 del D.L. n. 201/11 ed ha l’obiettivo di colpire il valore delle cripto attività detenute presso wallet privati (archiviate su PC, ad esempio) o per il tramite di un intermediario non residente. Quindi, si applica in tutti i casi in cui non può essere applicata da un intermediario residente l’imposta di bollo.

Di seguito vediamo le principali informazioni disponibili sulla determinazione ed il versamento di questa imposta patrimoniale dovuta da tutti i soggetti fiscalmente residenti in Italia.

Quando si applica l’imposta patrimoniale sulle cripto attività?

Le cripto attività detenute da soggetti fiscalmente residenti in Italia (persone fisiche, società semplici, enti non commerciali) devono essere dichiarate nel quadro RW del modello Redditi (o W del modello 730). L’ambito di applicazione dell’imposta è dato dalle valute virtuali detenute per il tramite di intermediari non residenti o detenute in wallet fisici personali da parte di soggetti residenti, compresi quelli non tenuti agli obblighi di monitoraggio fiscale.

Art. 1, co. 146 della Legge n. 197/22 
“ … A decorrere dal 2023, in luogo dell’imposta di bollo di cui all’articolo 13 della parte prima della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, si applica un’imposta sul valore delle cripto-attività detenute da soggetti residenti nel territorio dello Stato senza tenere conto di quanto previsto dal comma 18-bis del presente articolo”.

Chi deve pagare l’imposta?

La Circolare n. 30/E/23 (§ 3.7.3) dell’Agenzia delle Entrate ha chiarito che quando si è in assenza di un intermediario che applichi l’imposta di bollo, trova applicazione l’imposta patrimoniale sul valore delle cripto attività (sui soggetti residenti fiscalmente in Italia). Aspetto peculiare è che l’imposta è dovuta non solo dai soggetti tenuti agli obblighi di monitoraggio fiscale (vedi sopra) do cui all’art. 4 del D.L. n. 167/90, ma anche da società di capitali e società di persone commerciali.

Tenuti al versamento anche i soggetti esonerati dal monitoraggio fiscale

Sono soggetti all’imposta patrimoniale anche i contribuenti che prestano la propria attività lavorativa all’estero in via continuativa, per i quali la residenza fiscale in Italia è determinata ex lege, in forza di presunzione legale (indipendentemente dai requisiti dell’art. 2, co. 2 del TUIR). Si tratta dei soggetti per i quali è previsto, ai sensi dell’art. 38 del D.L. n. 78/10, l’esonero dalla compilazione del quadro RW della dichiarazione dei redditi, non solo in relazione al conto corrente costituito all’estero per l’accredito degli stipendi o altri emolumenti derivanti dalle attività lavorative ivi svolte, ma anche relativamente a tutte le attività finanziarie e patrimoniali detenute all’estero. Di fatto, è lo stesso obbligo che li riguarda anche per la determinazione di IVIE ed IVAFE su attività detenute all’estero.

La base imponibile

L’imposta sulle cripto-attività è dunque dovuta per il semplice fatto di aver posseduto in un dato periodo di imposta tali investimenti e la relativa base imponibile è costituita dal valore delle cripto-attività al termine di ciascun anno solare rilevato dalla piattaforma dell’exchange, dove è avvenuto l’acquisto della stessa. Se il valore non può essere individuato in tal modo, è ammesso rilevarlo da analoga piattaforma dove le medesime cripto-attività sono negoziabili o da siti specializzati nella rilevazione dei valori di mercato delle stesse. In assenza del predetto valore si deve utilizzare il costo di acquisto delle cripto-attività e qualora non siano più possedute alla data del 31 dicembre, il valore rilevato al termine del periodo di detenzione.

A quanto ammonta l’imposta?

L’imposta si applica nella misura del 2 per mille. Per i soggetti diversi dalle persone fisiche l’imposta è dovuta nella misura massima di 14.000 euro.

La base imponibile è costituita dal valore corrispondente al valore delle cripto-attività al termine di ciascun anno solare rilevato dalla piattaforma dell’exchange dove è avvenuto l’acquisto della stessa. L’imposta è dovuta in proporzione ai giorni di detenzione e alla quota di possesso in caso di cripto-attività cointestate, in quanto si applica l’art. 19, co. 19, del D.L. n. 201/11 in materia di IVAFE.

Credito di imposta

Dall’imposta sul valore delle cripto-attività è possibile dedurre, fino a concorrenza del suo ammontare, un credito d’imposta pari all’importo dell’eventuale imposta patrimoniale relativa alle medesime cripto-attività versata a titolo definitivo nello Stato estero. Il credito d’imposta non può in ogni caso superare l’imposta dovuta in Italia.

Ulteriori disposizioni

Deve essere evidenziato, inoltre, che per il versamento dell’imposta, la liquidazione, l’accertamento, la riscossione, le sanzioni amministrative e i rimborsi, nonché per il contenzioso, si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi. Le stesse disposizioni si rendono applicabili anche per la determinazione ed il versamento dell’imposta a saldo ed in acconto.

Il calcolo dell’acconto

Il calcolo dell’acconto dell’imposta patrimoniale sulle cripto attività può essere effettuato con il metodo “storico” o “previsionale”. In particolare, l’acconto è dovuto qualora l’importo riportato nel rigo RW8, colonna 1 è superiore alla soglia di 52 euro. Questo per le persone fisiche, le società di persone e per gli enti non commerciali. Mentre, per le società di capitali il rigo da monitorare è l’RQ109, colonna 1 del modello Redditi SC, il quale deve essere superiore a 21 euro. L’importo dell’acconto, ove dovuto è pari al 100% del saldo.

L’acconto deve essere versato in due rate se l’importo della prima supera 103 euro (art. 17 co. 3 del DPR n. 435/01). Se l’importo della prima rata non supera la soglia deve essere effettuato il versamento in unica soluzione entro il termine previsto per il pagamento della seconda rata.

Le scadenze di versamento delle due rate sono le seguenti:

  • 30 giugno (1° luglio 2024) per il versamento della prima rata senza maggiorazione;
  • 31 luglio per il versamento della prima rata con maggiorazione dello 0,4%;
  • 30 novembre (2 dicembre 2024) per il versamento della seconda rata di acconto.

Codici tributo imposta sulle cripto attività

Il versamento dell’imposta patrimoniale sulle cripto attività deve essere effettuato utilizzando il modello F24, adoperando codici tributo istituiti dalla Risoluzione n. 10/2024:

  • Codice1727” per il saldo dell’imposta sostitutiva (Risoluzione n. 36/E/2023);
  • Codice1728” per la prima rata di acconto dell’imposta sostitutiva (Risoluzione n. 10/E/2024);
  • Codice 1729” per la seconda rata di acconto dell’imposta sostitutiva (Risoluzione n. 10/E/2024).

Compilazione del quadro per le persone fisiche

Ai fini della quantificazione dell’imposta dovuta, il contribuente deve compilare nel seguente modo il quadro RW:

  • Identificare l’investimento indicando il codice 21 nella colonna 3 Codice individuaz. bene” dei righi da RW1 a RW5;
  • Riportare la quota di possesso nella colonna 5 “Quota di possesso” dei righi da RW1 a RW5;
  • Indicare il valore delle cripto-attività detenute nella colonna 8 “Valore finale dei righi da RW1 a RW5;
  • Indicare i giorni di possesso nella colonna 10 “Giorni IVAFE-IC dei righi da RW1 a RW5;
  • Inserire l’eventuale credito per le imposte pagate all’estero nella colonna 12 dei righi da RW1 a RW5;
  • Calcolare l’imposta lorda applicando l’aliquota dello 0,2 per cento al valore dell’investimento riportato in colonna 8, rapportato alla quota e ai giorni di possesso evidenziati nelle colonne 5 e 10, e indicarla nella colonna 33 “IC” dei righi da RW1 a RW5;
  • Calcolare l’imposta dovuta, pari alla differenza tra l’importo della colonna 33 e l’eventuale credito per le imposte pagate all’estero indicato nella colonna 12 e riportarla nella colonna 34 “IC dovuta dei righi da RW1 a RW5;
  • Indicare nel rigo RW8 il totale dell’imposta dovuta (somma degli importi indicati nella colonna 34 dei righi da RW1 a RW5);
  • Riportare tale ammontare nella successiva colonna 5 “Imposta a debito e versarla con il Mod. F24 utilizzando il codice tributo 1727.

Imposta di bollo al 2 per mille per cripto-attività detenute presso operatori

La Risposta a interpello n. 181/E/24 dell’Agenzia delle Entrate (richiamando la Circolare n. 30/E/23) ha chiarito che le criptovalute detenute presso un fornitore di servizi iscritto nella sezione speciale (operatori di criptovalute) del registro istituito dall’Organismo agenti e mediatori creditizi (Oam) sono soggetti all’imposta di bollo del 2 per mille (prelevata dall’operatore). Di conseguenza non trova applicazione l’imposta sul valore delle criptoattività (Ic).

Nel documento in commento l’Amministrazione finanziaria ha chiarito che nel caso in cui il rendiconto contenga anche importi in euro temporaneamente presenti a fine anno in virtù di ordini di acquisto non ancora eseguiti ovvero di ordini di vendita appena eseguiti, tali valori non sono soggetti ad imposta di bollo (quindi nemmeno all’imposta fissa di 34,2 euro, IVAFE).

Sempre nel caso del quesito, il contribuente non aveva esercitato l’opzione per l’applicazione dell’imposta sostitutiva in regime di risparmio amministrato o gestito. Pertanto gli obblighi fiscali devono passare dalla dichiarazione dei redditi.

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Federico Migliorini
Federico Migliorinihttps://fiscomania.com/federico-migliorini/
Dottore Commercialista, Tax Advisor, Revisore Legale. Aiuto imprenditori e professionisti nella pianificazione fiscale. La Fiscalità internazionale le convenzioni internazionali e l'internazionalizzazione di impresa sono la mia quotidianità. Continuo a studiare perché nella vita non si finisce mai di imparare. Se hai un dubbio o una questione da risolvere, contattami, troverò le risposte. Richiedi una consulenza personalizzata con me.
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