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Imposta sulle cripto attività

Con il prossimo versamento del 1 luglio debutta la nuova imposta sul valore delle cripto attività del 2 per mille.

L'imposta patrimoniale sulle cripto attività debutta nel modello Redditi 2024 relativo al 2023. L'imposta patrimoniale, in vigore dal 1° gennaio 2023 è stata introdotta dall'art. 19, co. 18 del D.L. n. 201/11 ed ha l'obiettivo di colpire il valore delle cripto attività detenute presso wallet privati (archiviate su PC, ad esempio) o per il tramite di un intermediario non residente. Quindi, si applica in tutti i casi in cui non può essere applicata da un intermediario residente l'imposta di bollo.
Di seguito vediamo le principali informazioni disponibili sulla determinazione ed il versamento di questa imposta patrimoniale dovuta da tutti i soggetti fiscalmente residenti in Italia.
Quando si applica l'imposta patrimoniale sulle cripto attività?
Le cripto attività detenute da soggetti fiscalmente residenti in Italia (persone fisiche, società semplici, enti non commerciali) devono essere dichiarate nel quadro RW del modello Redditi (o W del modello 730). L'ambito di applicazione dell'imposta è dato dalle valute virtuali detenute per il tramite di intermediari non residenti o detenute in wallet fisici personali da parte di soggetti residenti, compresi quelli non tenuti agli obblighi di monitoraggio fiscale.

Art. 1, co. 146 della Legge n. 197/22 

“ ... A decorrere dal 2023, in luogo dell'imposta di bollo di cui all'articolo 13 della parte prima della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, si applica un'imposta sul valore delle cripto-attività detenute da soggetti residenti nel territorio dello Stato senza tenere conto di quanto previsto dal comma 18-bis del presente articolo”.

Chi deve pagare l'imposta?
La Circolare n. 30/E/23 (§ 3.7.3) dell'Agenzia delle Entrate ha chiarito che quando si è in assenza di un intermediario che applichi l'imposta di bollo, trova applicazione l'imposta patrimoniale sul valore delle cripto attività (sui soggetti residenti fiscalmente in Italia). Aspetto peculiare è che l'imposta è dovuta non solo dai soggetti tenuti agli obblighi di monitoraggio fiscale (vedi sopra) do cui all'art. 4 del D.L. n. 167/90, ma anche da società di capitali e società di persone commerciali.
Tenuti al versamento anche i soggetti esonerati dal monitoraggio fiscale
Sono soggetti all'imposta patrimoniale anche i contribuenti che prestano la propria attività lavorativa all’estero in via continuativa, per i quali la residenza fiscale in Italia è determinata ex lege, in forza di presunzione legale (indipendentemente dai requisiti dell'art. 2, co. 2 del TUIR). Si tratta dei soggetti per i quali è previsto, ai sensi dell’art. 38 del D.L. n. 78/10, l’esonero dalla compilazione del quadro RW della dichiarazione dei redditi, non solo in relazione al conto corrente costituito all’estero per l’accredito degli stipendi o altri emolumenti derivanti dalle attività lavorative ivi svolte, ma anche relativamente a tutte le attività finanziarie e patri...

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