Ai fini IVA sono considerate importazioni, tutte le operazioni che costituiscono il trasferimento immediato o differito della proprietà del bene e la contestuale entrata dei beni nel territorio comunitario UE. Le importazioni, quindi, sono considerate operazioni imponibili ai fini dell'Imposta sul valore aggiunto.
Ai fini IVA il soggetto passivo dell'operazione, ovvero colui che è tenuto ad assolvere gli obblighi sostanziali e formali correlati all'effettuazione (registrazione della bolletta doganale e versamento dell'IVA), è il soggetto che effettua l'operazione di importazione. In pratica il soggetto passivo IVA è l'azienda italiana che acquista dall'estero i beni e che li importa nel territorio comunitario per la la lavorazione o la vendita diretta.
In questo contributo voglio andare ad analizzare la corretta rilevazione ai fini IVA della bolletta doganale relativa alle importazioni di beni dall'estero per le imprese italiane. Infatti, in questi casi la bolletta doganale rappresenta l'unico documento valido ai fini dell'operazione di importazione di beni (non rilevando a questi fini la fattura del fornitore extracomunitario).
L'IVA nelle importazioni di beni
Ai sensi dell'articolo 1 del DPR n. 633/72, le importazioni costituiscono operazione imponibile ai fini IVA. Il soggetto importatore, ovvero colui che ha provveduto allo sdoganamento è tenuto, ai sensi dell'articolo 70 comma 1 DPR n. 633/72 e articoli 38 e 56 DPR n. 43/73 a:
Effettuare la dichiarazione doganale e gli adempimenti relativi al procedimento doganale;
Pagare l'IVA in dogana per ciascuna operazione.
L'imposta relativa alle importazioni è accertata, liquidata e riscossa per ciascuna operazione, secondo le disposizioni delle norme doganali. Ogni operazione doganale deve essere preceduta da una dichiarazione in dogana da rendersi ai sensi dell'articolo 56, DPR n. 43/73.
I Regimi doganali
Le merci destinate a essere vincolate a un regime doganale, con eccezione del regime di zona franca, devono essere oggetto di una dichiarazione in dogana appropriata al regime in questione (art. 158 del regolamento (UE) 9.10.2013 n. 952 c.d. "Codice Doganale dell'Unione" in sigla "CDU"). I regimi doganali previsti dall'art. 5 punto 16 del CDU sono i seguenti:
Immissione in libera pratica;
Regimi speciali (transito, deposito, uso specifico e perfezionamento);
Esportazione.
L'importazione definitiva si perfeziona attraverso due momenti successivi:
L'immissione in libera pratica che permette alla merce di acquisire lo status di merce unionale, dopo aver assolto i dazi (ove previsti) e applicato le misure di politica commerciale;
L'immissione in consumo che comporta l'applicazione ai beni della fiscalità interna (IVA e accise).
La bolletta doganale elettronica
A partire dallo scorso 9 giugno 2022, l'Agenzia delle Dogane ha aggiornato il sistema informativo di sdoganamento. In tale contesto è stato soppresso il modello (DAU) cartaceo di dichiarazione di importazione, introduc...
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