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Lavoratori impatriati: estensione dell’agevolazione variabile

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Estensione per ulteriori cinque anni dell'agevolazione anche per i lavoratori impatriati rientrati in Italia con la precedente formulazione dell'agevolazione prima del D.L. n. 34/19.

Il regime dei lavoratori impatriati in Italia è stato oggetto negli ultimi anni di diverse modifiche normative che, di fatto, hanno determinato la creazione di “binari” diversi di applicazione. La “rotta” da seguire deve essere determinata in relazione al “momento” di impatrio in Italia del lavoratore, per andare a determinare la normativa in vigore in quel momento. In particolare:

  • Per i rientri avvenuti dal 2016 al 2023 si applica la disciplina di cui all’art. 16 del D.Lgs. n. 147/15 e ss.mm. Questa disposizione prevede, a regime la possibilità di estendere l’agevolazione per ulteriori cinque anni, al verificarsi di alcune condizioni previste dalla norma. All’interno di questa disposizione, la normativa ha poi previsto due possibilità diverse di estensione, in particolare:
    • L’estensione per i soggetti impatriati in Italia prima del 2020 e che al 31 dicembre 2019 usufruivano già dell’agevolazione. Disposizione di cui all’art. 1, co. 50 della Legge n. 178/20 la quale ha inserito nell’art. 5 del D.L. n. 34/19 il co. 2-bis al fine di consentire l’applicazione della misura di cui al comma 1, lett. c) del D.L. n. 34/19;
    • L’estensione per i soggetti impatriati in Italia a partire dal 2020, con i requisiti di cui al co. 3-bis dell’art. 16 del D.Lgs n. 147/15 (inserito dall’articolo 5, comma 1, lettera c) del D.L. n. 34/19);
  • Per i rientri avvenuti dal 2024 si applica la disciplina di cui all’art. 9 del D.Lgs. n. 209/23. Questa disposizione prevede un’unica possibilità di estensione dell’agevolazione, ovvero il caso di acquisto dell’immobile in Italia nel corso del 2023 (o nei 12 mesi precedenti il trasferimento) ed acquisizione della residenza in Italia nel 2024.

Detto questo, andiamo ad analizzare meglio le varie ipotesi di estensione dell’agevolazione impatriati.

L’estensione per i soggetti impatriati in Italia prima del 2020 e che al 31 dicembre 2019 usufruivano già dell’agevolazione

L’art. 1, co. 50, Legge n. 178/20 ha inserito nell’art. 5 del D.L. n. 34/19 il co. 2-bis al fine di consentire l’applicazione della misura di cui al comma 1, lett. c) dello stesso D.L. n. 34/19 (estensione per un ulteriore quinquennio della fruizione del regime speciale per lavoratori impatriati), anche a coloro (Risposta ad interpello n. 703/E/2021):

che siano stati iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero o che siano cittadini di Stati membri dell’Unione europea, che hanno già trasferito la residenza prima dell’anno 2020 e che alla data del 31 dicembre 2019 risultano beneficiari del regime previsto dall’articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147

La norma di cui alla Legge n. 178/20 ha stabilito che possono fruirne, mediante l’esercizio di un’apposita opzione, l’estensione dell’agevolazione, le persone fisiche che:

  • a) durante la loro permanenza all’estero sono state iscritte all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE) ovvero sono cittadini di Stati membri dell’Unione Europea“;
  • b) hanno trasferito la residenza fiscale in Italia prima del 2020“;
  • c) già beneficiavano del regime speciale per i lavoratori impatriati alla data del 31 dicembre 2019“.

Sempre lo stesso documento di ricorda pero anche che: “risultano esclusi dalla possibilità di esercitare l’opzione di cui all’articolo 1, comma 50, della Legge n. 178/20: 1) gli sportivi professionisti; 2) coloro che si sono trasferiti in Italia a partire dal 30 aprile 2019; 3) i cittadini italiani, rientrati alla data 29 aprile 2019, non iscritti all’AIRE; 4) i cittadini extra-comunitari“.

Questo intervento legislativo trova la sua ratio nel permettere anche ai lavoratori impatriati in Italia in periodi precedenti al 2020 di poter ottenere l’estensione dell’agevolazione per ulteriori cinque anni (rispetto ai primi cinque di base), al rispetto di alcune condizioni.

Prolungamento dell’agevolazione condizionato ed a pagamento

Deve essere evidenziato che l’esercizio dell’opzione non è gratuito. Infatti, l’esercizio dell’opzione per l’estensione dell’agevolazione è consentito esclusivamente previo versamento di:

  • Un importo pari al 10 per cento dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell’agevolazione di cui all’art. 16 del D.Lgs. n. 147/15, relativi al periodo d’imposta precedente a quello di esercizio dell’opzione, se il soggetto al momento dell’esercizio dell’opzione:
    • Ha almeno un figlio minorenne, anche in affido preadottivo, o
    • È diventato proprietario di almeno un’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento, ovvero ne diviene proprietario entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell’opzione di cui al presente comma, pena la restituzione del beneficio addizionale fruito senza l’applicazione di sanzioni. L’unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà;
  • Un importo pari al 5 per cento dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell’agevolazione di cui all’articolo art. 16 del D.Lgs. n. 147/15, relativi al periodo d’imposta precedente a quello di esercizio dell’opzione, se il soggetto al momento dell’esercizio dell’opzione:
    • Ha almeno tre figli minorenni, anche in affido preadottivo, e diventa o
    • È diventato proprietario di almeno un’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento, ovvero ne diviene proprietario entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell’opzione di cui al presente comma, pena la restituzione del beneficio addizionale fruito senza l’applicazione di sanzioni. L’unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà.

Modalità applicative

Per quanto riguarda le modalità applicative dell’estensione, in data 3 marzo 2021 è stato pubblicato il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate che prevede quanto segue:

  • Ai fini dell’applicazione della già menzionata estensione, il contributo deve essere versato dal lavoratore attraverso il modello F24 con specifico codice tributo (“1860” e “1861”) per il versamento, in un’unica soluzione e senza la possibilità di portare in compensazione (anche parziale) eventuali crediti;
  • Il versamento deve essere effettuato entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il primo quinquennio di applicazione del regime si è concluso;
  • A seguito del versamento, il lavoratore deve rilasciare al proprio datore di lavoro un’apposita autocertificazione contenente le seguenti informazioni:
    1. Dati anagrafici;
    2. Informazioni relative ai requisiti soddisfatti al fine di beneficiare dell’estensione regime;
    3. Impegno a fornire tempestivamente al datore di lavoro ogni informazione che può causare la perdita del beneficio (es. il trasferimento della residenza all’estero);
    4. Anno di prima fruizione del beneficio;
    5. Ammontare dei redditi da lavoro dipendente oggetto di agevolazione nell’anno precedente (base di calcolo per il contributo);
    6. Estremi del versamento effettuato.

Benefici dell’estensione

Per i lavoratori beneficiari dell’estensione si rendono applicabili le stesse previsioni contenute nella Legge n. 34/19 previste per coloro che sono rientrati in Italia successivamente al 30 aprile 2019, quindi, nei 5 anni aggiuntivi di estensione del beneficio si applicano i seguenti abbattimenti:

  • Abbattimento del 50% per i lavoratori che al momento dell’opzione abbiano comunicato almeno 1 figlio minorenne o che siano divenuti proprietari di un immobile ad uso abitativo durante il primo quinquennio, nei 12 mesi precedenti l’arrivo in Italia o si impegnano ad acquistare un immobile ad uso abitativo nei primi 18 mesi dall’esercizio dell’opzione.
  • Abbattimento del 90% per i lavoratori che al momento dell’opzione abbiano comunicato al datore di lavoro di avere almeno tre figli minorenni o fiscalmente a carico, e che siano divenuti proprietari di un’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia successivamente al trasferimento o nei dodici mesi precedenti al trasferimento ovvero che ne divengano proprietari entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell’opzione

L’estensione per i soggetti impatriati in Italia dal 2020 e sino al 2023

Per i lavoratori impatriati in Italia nel periodo compreso tra il 2020 ed il 2023 trova applicazione l’art. 16 del D.Lgs. n. 147/15. Per quanto riguarda l’estensione dell’agevolazione, il riferimento è dato dai requisiti di cui al co. 3-bis del citato art. 16 (inserito dall’articolo 5, comma 1, lettera c) del D.L. n. 34/19).

Per questi soggetti l’estensione dell’agevolazione è ottenibile per i lavoratori che trasferiscono la residenza fiscale in Italia a partire dal 2020 a condizione che:

  • I lavoratori abbiamo almeno un figlio minorenne o a carico, anche in affido preadottivo; oppure
  • I lavoratori diventino proprietari di almeno un’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento.

In entrambi i casi, stabilisce la norma, i redditi negli ulteriori cinque periodi di imposta, concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50 per cento del loro ammontare. Al contrario, per i lavoratori che abbiano almeno tre figli minorenni o a carico, anche in affido preadottivo, i redditi negli ulteriori cinque periodi di imposta, concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 10 per cento del loro ammontare.

Modalità applicative

Per quanto riguarda le modalità applicative dell’estensione, il lavoratore è chiamato a valutare la presenza di almeno uno dei due requisiti richiesti dalla norma. In tal caso è necessario presentare al datore di lavoro una specifica documentazione (autocertificazione), la quale deve contenere:

  • Dati anagrafici;
  • Informazioni relative ai requisiti soddisfatti al fine di beneficiare dell’estensione regime;
  • Impegno a fornire tempestivamente al datore di lavoro ogni informazione che può causare la perdita del beneficio (es. il trasferimento della residenza all’estero);
  • Anno di prima fruizione del beneficio.

Estensione agevolazione impatriati per acquisto casa nel 2023 ed acquisizione residenza in Italia nel 2024

L’art. 5 del D.Lgs. n. 209/23 ha abrogato il regime dei lavoratori impatriati precedente (in vigore per i rientri sino al 2023) di cui all’art. 16 del D.Lgs. n. 147/15. Pertanto, i lavoratori impatriati in Italia dal 2024 devono rispettare una nuova disciplina, che prevede regole diverse ed assai più stringenti rispetto a quelle precedentemente in vigore.

Secondo queste nuove disposizioni, i redditi di lavoro dipendente e i redditi di lavoro autonomo prodotti da coloro che trasferiscono la loro residenza in Italia, nel limite annuo di 600.000 euro, sono imponibili (IRPEF) per il 50% del loro ammontare, al verificarsi congiunto delle seguenti condizioni:

  • Residenza all’estero pregressa di almeno 3 anni. Periodo che cresce se il lavoratore o la lavoratrice prosegue l’attività con lo stesso datore di lavoro con cui lavorava prima del trasferimento:
    • Sono richiesti sei anni se il lavoratore non è stato in precedenza impiegato in Italia in favore dello stesso soggetto oppure di un soggetto appartenente al suo stesso gruppo;
    • Sono richiesti sette anni, se il lavoratore, prima del suo trasferimento all’estero, è stato impiegato in Italia in favore dello stesso soggetto oppure di un soggetto appartenente al suo stesso gruppo.
  • Impegno a risiedere fiscalmente nel territorio dello Stato per almeno quattro anni;
  • L’attività lavorativa (lavoro dipendente o lavoro autonomo come esercizio di arte o professione intellettuale) deve essere svolta prevalentemente nel territorio dello Stato;
  • I lavoratori sono in possesso dei requisiti di elevata qualificazione o specializzazione come definiti dal decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 108, e dal decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Regime derogatorio per gli acquisti di immobili nel 2023 ed acquisizione della residenza fiscale nel 2024

Il legislatore, nel delineare la modifica del regime ha deciso di venire incontro a quei lavoratori che avevano già programmato il rientro in Italia nel 2023, andando ad acquisire residenza fiscale italiana nel 2024. Infatti, in primo luogo ha previsto la possibilità di poter beneficiare del regime previgente (ex art. 16 D.Lgs. n. 147/15) da parte dei soggetti che hanno spostato la residenza anagrafica in Italia nella seconda parte del 2023 e che acquisiscono residenza fiscale in Italia dal 2024.

Inoltre, lo stesso legislatore ha previsto una particolare possibilità di estendere l’agevolazione a condizioni molto precise. Infatti, le lavoratrici e i lavoratori che sono diventati proprietari di una casa entro il 31 dicembre 2023 ed hanno trasferito la residenza anagrafica in Italia nel corso del 2024 possono beneficiare di una proroga della riduzione della base imponibile di 3 anni.

Solo in questo specifico periodo transitorio è possibile estendere il periodo di fruizione dell’agevolazione se si è trasferita la residenza fiscale in Italia nel 2024 e se si è divenuti proprietari di casa entro il 31 dicembre 2023 e, comunque, nei 12 mesi precedenti al trasferimento. Deve trattarsi di un’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia adibita ad abitazione principale. Non dovrebbero rilevare gli acquisiti effettuati in comproprietà con il coniuge, il convivente o i figli.

In conclusione, possiamo dire che in tutti gli altri casi per il nuovo regime non è prevista un’estensione dell’agevolazione.

I chiarimenti legati all’acquisto di un immobile in Italia per l’estensione dell’agevolazione

Come abbiamo visto, l’estensione dell’agevolazione impatriati è, nei vari casi, legata anche all’acquisto di un immobile in Italia da parte del lavoratore. Per questo, può essere opportuno andare ad analizzare i chiarimenti di prassi su questo punto, al fine di capire le condizioni richieste per validare l’estensione dell’agevolazione.

I primi chiarimenti sull’acquisto dell’immobile in Italia risalgono alla Circolare n. 33/E/2020, la quale individua i seguenti punti da osservare (in riferimento all’agevolazione di cui all’art. 16 del D.Lgs n. 147/15):

  • Deve trattarsi di immobile di tipo residenziale (cat. A, tranne A/10);
  • L’acquisto deve avvenire all’interno del quinquennio agevolato;
  • L’immobile deve essere acquistato al 100% dal lavoratore oppure comproprietà con coniuge, il convivente o figli (non consente l’estensione dell’agevolazione l’immobile ricevuto in donazione, in quanto non vi è acquisto a titolo oneroso);
  • L’acquisto può dare diritto all’estensione anche se il lavoratore ha già proprietà di altro immobile residenziale in Italia;
  • Acquisto della sola nuda proprietà o diritto di usufrutto non danno diritto all’estensione;
  • In caso di preliminare, questo non è considerato come condizione sufficiente, nel quinquennio agevolato deve esserci il rogito definitivo.

In relazione a questo deve essere tenuto presente l’atteggiamento dell’Agenzia delle Entrate in sede di controllo, la quale va ad individuare se l’acquisto dell’immobile ha determinato un maggiore radicamento del lavoratore nel nostro Paese. Vedasi sul punto quanto dichiarato al Sole 24 Ore dal viceministro Leo il 21 ottobre scorso, il quale ha puntualizzato un comportamento considerato elusivo: “l’acquisto agevolato da parte del rimpatriato di una casa al mare o in montagna che poi veniva sfruttata dai famigliari per le loro vacanze“.

Per quanto riguarda, invece, l’estensione dell’agevolazione prevista per gli immobili acquisiti nel 2023 e, comunque nei 12 mesi precedenti al trasferimento per gli impatriati che hanno acquisito residenza fiscale italiana nel 2024, la disposizione prevede che l’acquisto dell’immobile deve essere adibita ad abitazione principale.

Lavoratori impatriati in Italia: consulenza fiscale

Vuoi saperne di più sul regime di tassazione dei lavoratori impatriati? Pensi di poter beneficiare di questa agevolazione e vuoi avere maggiori informazioni? 

Se leggendo questo articolo ti sei reso conto che potresti rientrare nella disciplina dei lavoratori impatriati allora non perdere questa occasione. Se lo desideri posso esserti di aiuto per una consulenza informativa in grado di aiutarti a comprendere il funzionamento ed i requisiti richiesti da questa agevolazione.

Si tratta di agevolazione da chiedere sotto forma di autocertificazione del lavoratore, pertanto è importante ponderare al meglio vantaggi e rischi prima di prendere una decisione. Per questo avere maggiori informazioni sulla norma può aiutarti a prendere al meglio le tue decisioni.

Se pensi di aver bisogno di una consulenza su questo argomento, segui il link e contattami.

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