Che cos'è la procedura di identificazione diretta ai fini Iva?
La procedura di identificazione diretta ai fini Iva prevista dall'art. 35-ter del DPR n. 633/72 può essere applicata dai soggetti passivi Iva residenti in altro Stato membro UE che devono registrarsi in Italia per svolgere operazioni rilevanti ai fini dell'imposta. Tale procedura si pone come alternativa rispetto alla nomina di un rappresentante fiscale (ex art. 17, co. 3 del DPR n. 633/72). Deve essere evidenziato che, inoltre, la procedura in commento trova applicazione anche nei confronti di soggetti residenti in un paese extra-UE con cui esistono strumenti giuridici che disciplinano la reciproca assistenza in materia di imposizione indiretta (secondo quanto previsto dalla Ris. n. 220/E/2003). In pratica, si tratta della Norvegia (vedasi Ris. n. 44/E/2020) e il Regno Unito (vedasi Ris. n. 7/E/2021). La medesima regola vale anche per i soggetti passivi italiani che operano in altri paesi UE nei quali non vige più l'obbligo di nomina del rappresentante fiscale.
La funzione di questa procedura di diretta identificazione in Italia ha come obiettivo quello di far assolvere direttamente l'azienda non residente ai propri obblighi Iva in Italia.
I soggetti residenti extra UE possono identificarsi ai fini Iva in Italia?
Deve essere evidenziato che gli operatori economici residenti in stati extra-UE non hanno la possibilità di applicare la procedura di identificazione diretta. In questi casi deve essere attuata la procedura di nomina del rappresentante fiscale per l'attribuzione di un numero di partita Iva in Italia. Tuttavia, deve essere tenuto presente il fatto che, comunque, è possibile ricorrere all'identificazione diretta in Italia, qualora il soggetto passivo (extra-UE) sia dotato di una stabile organizzazione (ai fini delle imposte sui redditi) in Italia.
Quando si rende necessaria l'identificazione diretta ai fini Iva in Italia?
Solitamente, quando, un'azienda non residente inizia ad operare in Italia ha di fronte a se alcune possibilità per gestire correttamente gli aspetti tributari. In particolare, le possibilità sono le seguenti:
Creazione di una società controllata (subsidiary) in Italia;
Creazione di una branch (stabile organizzazione) in Italia;
L'identificazione diretta ai fini Iva in Italia.
Nel dettaglio, le modalità a disposizione dipendono dal grado di presenza in Italia del soggetto non residente. Come detto, il soggetto estero può aprire una subsidiary in Italia e gestire con questa il flusso reddituale che arriva dall'attività italiana. Si tratta, senza dubbio, della modalità più completa per operare in Italia per qualsiasi tipologia di attività. In alternativa, è possibile optare per la costituzione di una stabile organizzazione in Italia. La stabile organizzazione è data dalla presenza stabile in Italia del soggetto estero tramite un ufficio o una sede fissa, senza che vi sia un autonomo soggetto di diritto staccato dall'azienda estera. Questo può essere il caso...
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