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Holding Svizzera: vantaggi e esenzione da ritenute

Holding Svizzera: vantaggi e esenzione da ritenute

La costituzione di una holding Svizzera può portare alla possibilità di beneficiare di una esenzione (a determinate condizioni) sul percepimento di dividendi e plusvalenze (art. 15 accordo UE - Svizzera). Questa possibilità rende attraente la possibilità di costituire questo tipo di società per gruppi che operano nella UE.

La Svizzera è considerata una delle democrazie e, di conseguenza, delle economie più stabili del mondo. Con un regime fiscale attraente e un’infrastruttura bancaria molto sviluppata, la Svizzera è molto apprezzata dagli investitori internazionali. Nonostante non sia più in vigore da anni il segreto bancario, il Paese si è evoluto in una giurisdizione pienamente cooperativa con molti incentivi fiscali in linea con i principi dell’OCSE.

Il buon senso e le tasse basse fanno quindi del Paese alpino un paradiso per le aziende che, spesso, la utilizzano come sede per le proprie holding. Le holding svizzere, infatti, possono beneficiare di un regime fiscale favorevole, sia interno, sia per quanto riguarda i dividendi transfrontalieri che derivano dall’Italia. Questi due aspetti sono quelli che andrò ad affrontare in questo articolo.

Le holding in Svizzera

La Svizzera oggi non è più un paradiso fiscale, anche se rimane nella lista dei paesi black list per il trasferimento di residenza delle persone fisiche. Il Paese ha firmato accordi multilaterali (CRS) e FATCA e bilaterali per lo scambio di informazioni. A livello fiscale, la Svizzera ha firmato oltre 100 trattati per evitare la doppia imposizione.

Senza dubbio, una delle sue maggiori attrattive è la bassa tassazione che mantiene da anni, anche per le società holding.

L’allocazione di redditi in determinati Paesi senza violare o eludere la normativa tributaria internazionale è l’obiettivo di molte imprese multinazionali. Quando si riesce ad ottenere questo obiettivo significa che si sta perseguendo nel modo corretto la propria pianificazione fiscale internazionale. Tuttavia, le esigenze fiscali delle varie autorità fiscali rendono molto difficile riuscire a perseguire costantemente questi obiettivi. Molte imprese, infatti, effettuano questo tipo di allocazione senza valide ragioni economiche. Il tutto senza rispettare le normative fiscali nazionali e internazionali.

Che cos’è una holding Svizzera?

Secondo il diritto societario svizzero, una holding svizzera è una società il cui scopo principale è la detenzione di partecipazioni in altre società. A parte alcune disposizioni di legge isolate, il diritto societario svizzero non prevede un quadro giuridico specifico per una holding svizzera. In linea generale possiamo dire che:

  • Una holding deve assumere una delle forme giuridiche generali di società previste dal diritto svizzero; e
  • Ogni società di un gruppo detenuta da una holding è giuridicamente indipendente.

Per capire il livello di tassazione di una società svizzera occorre analizzare i tre livelli di imposizione, come riportato nella tabella seguente.

I principali livelli di tassazione di una holding svizzera

LIVELLO FEDERALELIVELLO CANTONALELIVELLO COMUNALE
– Imposta sul reddito delle società– Imposta sul reddito delle società– Imposta sul reddito delle società
– Imposta sul trasferimento di titoli– Imposta sul capitale proprio – Imposta sul capitale proprio
– Ritenuta alla fonte su dividendi ed interessi– Imposta sulle plusvalenze immobiliari (in alcuni cantoni)– Imposta sulle plusvalenze immobiliari (in alcuni cantoni)
– Imposta sul valore aggiunto– Imposta sul trasferimento di beni immobili (in alcuni cantoni)– Imposta sul trasferimento di beni immobili (in alcuni cantoni)

Tassazione delle holding

A livello federale, l’aliquota dell’imposta sul reddito delle società è dell’8,5% (aliquota fissa). Tuttavia, siccome tutte le tasse dovute dai contribuenti aziendali sono deducibili dalle tasse, l’aliquota effettiva dell’imposta federale sul reddito delle società è del 7,83%. L’imposta federale sul reddito delle società della holding svizzera viene calcolata sul reddito totale mondiale, fatte salve alcune eccezioni (ad es. immobili situati all’estero).

Oltre all’imposta federale diretta, ogni cantone dispone di una propria legislazione fiscale e riscuote imposte cantonali e comunali sulle società. Pertanto, l’onere fiscale sul reddito (e sul capitale) varia da cantone a cantone. Di norma, l’intervallo complessivo approssimativo dell’aliquota massima dell’imposta sul reddito delle società è compreso tra l’11,9% e il 21,0%, a seconda dell’ubicazione della sede legale della società in Svizzera.

I cantoni con le aliquote dell’imposta ordinaria sulle società più basse sono il cantone di Zugo, con un’aliquota dell’11,9%, seguito dai cantoni di Nidvaldo (12,0%), Lucerna (12,2%) e Glarona (12,2%). Per approfondire: “Cantoni svizzeri: qual è il più conveniente fiscalmente?“.

Fiscalità di vantaggio per la holding

La holding in Svizzera può beneficiare, alternativamente, di uno di questi due regimi di vantaggio. Occorre, pertanto, valutare quale sia il migliore per la propria situazione. Vediamoli, di seguito:

  • Tassazione solo con imposte federali: Quando una società assume formalmente lo “status di Hoding“, questa può essere assoggettata a tassazione in modo privilegiato. Si tratta di un regime il forza del quale i redditi possono essere assoggettati solo alle imposte federali, senza applicazione delle imposte cantonali e municipali. In pratica la tassazione si limita ad un’imposta cantonale sul capitale, con aliquota dello 0,075%;
  • Applicazione della tassazione ordinaria sul reddito (federale, cantonale, comunale) ed applicazione dell’accordo Svizzera / UE: L’applicazione del regime ordinario di tassazione, federale, cantonale e comunale permette alla società Svizzera che opera come holding di poter usufruire, a determinate condizioni, dell’accordo tra Svizzera ed UE. Si tratta del c.d. “accordo Madre-Figlia con la Svizzera” siglato il 26 ottobre 2004. In particolare, l’art. 15 che disciplina i dividendi transfrontalieri tra società UE e società Svizzera, che può essere oggetto di esenzione da ritenuta, al rispetto delle condizioni della c.d. “direttiva madre-figlia” valida per le aziende UE.

Tassazione agevolata dei dividendi ricevuti: “partecipation relief

L’incasso di dividendi può beneficiare di un’importante regime fiscale, denominato, “partecipation relief“, secondo il quale è possibile ottenere un’esenzione da tassazione sui dividendi ricevuti, se trova riscontro una delle seguenti condizioni:

  • Possiede almeno il 10% della partecipazione dell’entità che distribuisce i dividendi; o
  • Detiene partecipazioni dell’entità distributrice del dividendo che hanno un valore equo di mercato di almeno un milione di franchi svizzeri.

Tassazione agevolata delle plusvalenze da cessione di partecipazioni

Deve essere considerata, inoltre, una particolare forma di esenzione fiscale per le plusvalenze generate dalla società per la cessione di partecipazioni societarie. Questo, al verificarsi delle seguenti condizioni:

  • Detiene almeno il 10% del capitale sociale della società; e
  • Al momento della vendita detenessero la partecipazione del 10% da almeno un anno.

Queste due agevolazioni finiscono, nella maggior parte dei casi, per azzerare l’imposizione fiscale federale sul reddito di queste società.

Tassazione dei dividendi erogati dalla holding Svizzera ai soci

Per quanto riguarda la tassazione dei dividendi erogati dalla holding Svizzera ai suoi soci, deve essere evidenziato che è prevista l’applicazione di una ritenuta d’acconto del 35% del dividendo erogato. Questo, indipendentemente dal fatto che il socio sia fiscalmente residente in Svizzera o meno.

Nel primo caso, il socio persona fisica residente in Svizzera percettore del dividendo, ha la possibilità di ottenere il rimborso del 100% della ritenuta se questi dichiara il dividendo nel proprio reddito imponibile. Tale reddito deve essere tassato con aliquote federali, cantonali e comunali. Se si tratta di partecipazioni qualificate (almeno il 10%), il titolare effettivo beneficia di una riduzione significativa della base imponibile (fino al 50% a livello federale e variabile a livello cantonale, da segnalare il cantone di Zug).

Nel secondo caso, il socio persona fisica non residente deve individuare se la Convenzione contro le doppie imposizioni prevede un’aliquota ridotta da applicare alla distribuzione del dividendo. Tale provento deve poi essere dichiarato nel proprio Stato di residenza fiscale. Per quanto riguarda l’Italia può essere utile questo approfondimento: “Dividendi esteri e foreign tax credit“.


Dividendi transfrontalieri dall’Italia in esenzione da ritenuta

Una volta approfondito il regime fiscale delle holding, andiamo a vedere, con maggiore dettaglio la possibilità di applicazione dell’accordo Madre-Figlia con la Svizzera. Abbiamo detto che è possibile ottenere l’esenzione dall’applicazione della ritenuta in uscita per i dividendi UE (rispettando alcune condizioni), erogati ad una holding Svizzera.

Sul punto, in particolare, è intervenuta l’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 57/E/2019 (e successiva Risoluzione n. 46/E/23), secondo la quale, al verificarsi di alcune specifiche condizioni, è possibile sfruttare la possibilità di beneficiare di una esenzione da tassazione (c.d. “withholding tax“) sul dividendo transfrontaliero della controllata italiana nei confronti della controllante Svizzera. Si tratta, quindi, di un regime molto simile a quello previsto dalla c.d. direttiva “madre figlia” in vigore tra i paesi UE.

I flussi di dividendi erogati tra società appartenenti allo stesso Gruppo, in ambito UE, possono godere di particolari agevolazioni. Si tratta delle agevolazioni indicate dalla Direttiva n. 90/435/CE, meglio conosciuta come “Direttiva Madre-Figlia“. Questa è una particolare disposizione introdotta per evitare che il gruppo interessato dalla distribuzione di dividendi transnazionale possa subire una doppia imposizione economica. Questo fenomeno si verifica nel caso in cui uno stesso reddito viene assoggettato due volte a tassazione per uno stesso presupposto. Nel caso dei dividendi la doppia imposizione economica deriva:

  • Dalla tassazione in uscita nel Paese della società controllata erogante;
  • Dalla tassazione del flusso di reddito incassato dalla società controllante.

Attraverso la Direttiva Madre-Figlia è possibile, al ricorrere di determinate condizioni, di azzerare la ritenuta alla fonte a titolo di imposta prevista sulla distribuzione di dividendi. Si tratta delle distribuzioni di dividendi effettuate dalle società controllate (figlie), nei confronti della casa madre (holding, controllante), localizzata in Paesi differenti dell’Unione Europea.

Esempio legato alla distribuzione di dividendi dall’Italia alla Svizzera di un gruppo societario

Ipotizziamo il caso di un pagamento di flussi reddituali effettuato da una società istante (Aco), partecipata al 100% dalla casa madre (Bco), avente sede in Svizzera. Come abbiamo visto le società svizzere qualificabili come holding hanno la possibilità di sfruttare il regime di tassazione agevolato connesso al pagamento delle sole imposte federali, senza applicazione delle imposte cantonali e municipali. In pratica la tassazione si limita ad un’imposta cantonale sul capitale, con aliquota dello 0,075%.

In questo specifico caso Bco ha rinunciato (precedentemente) a beneficiare alle agevolazioni previste per la holding Svizzera. Per farlo ha presentato una specifica comunicazione alla Confederazione fiscale Svizzera. Questa le ha rilasciato una certificazione attestante che la società non gode di alcuna agevolazione fiscale in qualità di holding di partecipazioni. Pertanto, Bco risulta essere soggetta alle imposte cantonali, municipali e federali in Svizzera.

Il caso esposto nell’istanza di interpello presenta ulteriori caratteristiche che per brevità vado a riepilogare schematicamente di seguito:

  • Il dividendo sarà distribuito dalla società Aco;
  • Il reddito percepiti dalla controllante Bco non residente sarà assoggettato ad imposizione in Svizzera. La tassazione avviene con il criterio di “cassa“, in base al regime ordinario riferito alle regole dell’anno di distribuzione;
  • Bco è una società residente in Svizzera, non ha una stabile organizzazione in Italia. Questa rappresenta un autonomo centro di interessi e non può essere considerata una costruzione di puro artificio;
  • L’impresa estera ha formalmente rinunciato al beneficio fiscale previsto per le holding.

Articolo 15 accordo CE-Confederazione Svizzera sui dividendi

L’Agenzia delle Entrate, sulla base di queste argomentazioni ha preso a riferimento l’articolo 15 dell’accordo CE-Confederazione Svizzera. Accordo meglio conosciuto come “Madre-Figlia con la Svizzera” siglato il 26 ottobre 2004. Tale accordo prevede che:

dividendi corrisposti dalle società figlie alle società madri non sono soggetti a imposizione fiscale nello Stato d’origine

articolo 15 dell’accordo CE-Confederazione Svizzera

il tutto a condizione che ricorrano le condizioni previste dall’accordo. Tali condizioni prevedono che entrambe le società devono essere assoggettate all’imposta diretta sugli utili. Entrambe le società non devono beneficiare di esenzioni e devono adottare la forma di una società di capitali. Nel caso oggetto di analisi sia Bco è una società ordinariamente assoggettata ai tre livelli di imposizione sui redditi vigenti in Svizzera.

Per questo motivo la distribuzione di utili deve essere esente da ritenuta in Italia in base all’articolo 15 dell’accordo CE-Confederazione elvetica.

Come anticipato, particolare attenzione deve essere prestata al fatto che la società Svizzera deve essere ivi assoggettata all’imposta diretta sugli utili (Risoluzione n. 93/E/2007). In particolare, l’assoggettamento all’imposta sugli utili non è integrato quando la holding Svizzera

anche se non totalmente esente da imposizione, sia beneficiaria di esenzioni ad almeno uno dei tre livelli (municipale, cantonale e federale) di tassazione del reddito per effetto di specifiche disposizioni di legge o anche per effetto di provvedimenti amministrativi

Risoluzione n 93/E/2007 agenzia delle entrate

In pratica, le società svizzere che intendono beneficiare del regime madre-figlia non devono godere di particolari regimi agevolativi che consentano l’esenzione dei redditi da uno dei tre livelli di tassazione diretta (federale, cantonale e municipale). Tutto questo premesso, nel caso analizzato risulta dirimente il fatto che Bco abbia rinunciato formalmente al regime delle società holding residenti in Svizzera.

La tassazione Svizzera del dividendo percepito

Detto questo, i dividendi erogati da Aco saranno distribuiti a Bco e gli stessi saranno assoggettati a tassazione in base al regime ordinario vigente nella Confederazione Svizzera. Regime consistente nell’applicazione della c.d. “riduzione per partecipazioni“. Si tratta di un istituto simile alla nostra “Partecipation Exemption“, che come noto, non può essere considerato un regime fiscale agevolativo o di favore.

Sulla base delle argomentazioni sopra riportate l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto che i dividendi distribuiti dalla società Aco, nei confronti della controllante Bco, possano beneficiare dell’accordo CE-Svizzera. Il tutto in quanto è stata rispettata la verifica della sussistenza di tutte le condizioni previste dal trattato.

Riportando le argomentazioni della risoluzione in ambito più generale possiamo dire che una holding Svizzera controllante di società italiane operative ha la possibilità di beneficiare di questo regime di esenzione sui dividendi. Questo è possibile soltanto a patto che la società Svizzera rinunci formalmente alle agevolazioni fiscali di tassazione spettanti in Svizzera.

Tuttavia, in parte, tali agevolazioni, comunque sono compensate dalla possibilità di applicare la norma sulla “riduzione per partecipazioni“. Si tratta di un’informazione da non sottovalutare se stai pensando ad una holding Svizzera per il tuo gruppo italiano.

Valutazioni da fare sulla creazione di un gruppo multinazionale

Ricordo sempre che la creazione di una holding societaria all’estero, è adempimento complesso. Questo, in quanto vi sono molte normative fiscali che devono essere preventivamente analizzate. Si tratta di disposizioni aventi soprattutto carattere antielusivo, che non vogliono tanto limitare la libertà di stabilimento quanto, piuttosto, evitare che vi siano situazioni in cui una società viene costituita in uno Stato e gestita (amministrata) in un altro.

Pertanto, il consiglio è quello di pianificare attentamente e preventivamente il tuo processo di internazionalizzazione. Le principali problematiche a cui si potrebbe andare incontro riguardano:

  • Contestazioni sulla residenza fiscale del titolare effettivo: il titolare effettivo del gruppo societario che ha trasferito la sua residenza fiscale dall’Italia alla Svizzera deve prestare attenzione al rispetto delle normative che riguardano il trasferimento di residenza fiscale. In particolare, è necessario valutare la propria situazione in relazione ad elementi di collegamento che potrebbero restare con l’Italia (es. continuare ad essere amministratore unico delle società controllate italiane, maggior parte del patrimonio detenuto in Italia, presenza della famiglia in Italia, etc);
  • Problematiche legate alla holding rules list: si tratta di una particolare attenzione che l’Amministrazione finanziaria dedica alle società costituite all’estero da parte di soggetti italiani, soprattutto in Paesi confinanti con l’Italia. Questo tipo di controlli riguarda, principalmente, problematiche di esterovestizione e di stabile organizzazione occulta.

Pertanto, prima di procedere con il trasferimento in Svizzera e l’apertura della holding, è necessario:

  1. Effettuare un’analisi dettagliata della residenza fiscale personale, valutando come gestire il legame fiscale con l’Italia per evitare il rischio di doppia imposizione o di essere considerato ancora residente italiano;
  2. Valutare la fiscalità internazionale relativa alle partecipazioni italiane, considerando il trattamento dei dividendi e delle plusvalenze sia in Italia che in Svizzera;
  3. Creare una struttura operativa reale per la holding in Svizzera, affinché non venga considerata esterovestita dalle autorità italiane.

Conclusioni e consulenza fiscale

La costituzione di una holding in Svizzera può essere un ottimo modo per ridurre le tasse e proteggere la tua attività in tempi incerti. Tuttavia, come hai visto in questo articolo, il quadro fiscale svizzero è molto complesso ed è necessario uno studio di fattibilità dettagliato prima di intraprendere questo cambiamento. Inoltre, è necessario tenere presente che alla base del progetto vi deve essere una valida ragione economica che porti alla costituzione di una holding estera (es: il trasferimento all’estero dell’imprenditore, necessità della società, opportunità sul mercato, etc). Fuori da queste casistiche la costituzione di holding estere può causare problematiche fiscali importanti. Per questo motivo è di fondamentale importanza analizzare bene la situazione e capire se vi sono le base per iniziare un progetto di questo tipo.

Se hai letto questo articolo e ti stai rendendo conto che necessiti dell’analisi della tua situazione personale, ti invito a contattarci attraverso il form di contatto di cui al link seguente. Riceverai il preventivo per una consulenza personalizzata in grado di risolvere i tuoi dubbi sull’argomento. Soltanto in questo modo, infatti, potrai essere sicuro di evitare di commettere errori, che in futuro possono esserti contestati e quindi sanzionati.

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    Dottore Commercialista, Tax Advisor, Revisore Legale. Aiuto imprenditori e professionisti nella pianificazione fiscale. La Fiscalità internazionale le convenzioni internazionali e l'internazionalizzazione di impresa sono la mia quotidianità. Continuo a studiare perché nella vita non si finisce mai di imparare. Se hai un dubbio o una questione da risolvere, contattami, troverò le risposte. Richiedi una consulenza personalizzata con me.
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