Regime forfettario

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    Regime fiscale italiano dedicato ai lavoratori autonomi con un fatturato annuo fino a 65.00 euro. Il regime prevede una riduzione della base imponibile (sulla base di specifici coefficienti di redditività applicati in relazione alla specifica attività svolta dal contribuente, secondo il codice ATECO adottato). Al reddito imponibile così individuato si applica un’imposta sostitutiva con aliquota 15% (in caso di nuova attività l’aliquota scende al 5% per i primi cinque anni). Non è  prevista l’applicazione dell’Iva.

    Il regime in esame non prevede una scadenza legata ad un numero di anni di attività o al raggiungimento di una particolare età anagrafica. La sua applicazione, pertanto, è subordinata solo al verificarsi delle condizioni e al possesso dei requisiti prescritti dalla legge.

    Requisiti

    Possono accedere al regime forfetario i soggetti già in attività e/o i soggetti che iniziano un’attività di impresa, arte o professione, purché nell’anno precedente:

    1. abbiano conseguito ricavi o percepito compensi non superiori a determinati limiti (ragguagliati all’anno nel caso di attività iniziata in corso di anno), diversificati in base al codice ATECO, che contraddistingue l’attività esercitata. Non concorrono alla determinazione del limite di riferimento i ricavi e i compensi derivanti dall’adeguamento agli studi di settore. Inoltre, quando il contribuente esercita più attività, contraddistinte da codici ATECO differenti, ai fini del diritto all’accesso o alla permanenza nel regime forfetario, occorre considerare il limite più elevato tra quelli fissati per ciascuna delle attività esercitate.
    2. abbiano sostenuto spese complessivamente non superiori a 5.000 euro lordi per lavoro accessorio, lavoro dipendente e per compensi erogati ai collaboratori, anche assunti per l’esecuzione di specifici progetti. Alla determinazione del limite concorrono gli utili di partecipazione erogati agli associati in partecipazione con apporto costituito da solo lavoro, nonché le somme corrisposte per le prestazioni di lavoro effettuate dall’imprenditore o dai suoi familiari
    3. il costo complessivo dei beni strumentali, al lordo degli ammortamenti, non superi, alla data di chiusura dell’esercizio, i 20.000 euro. Non concorrono alla formazione di detto limite i beni immobili, comunque acquisiti, e anche se detenuti in locazione, utilizzati per l’esercizio dell’impresa, arte o professione. Rilevano, invece, nel calcolo del limite: per i beni in locazione finanziaria, il costo sostenuto dal concedente; per i beni in locazione, noleggio e comodato, il valore normale degli stessi determinato alla data del contratto di locazione/noleggio o comodato; per i beni in proprietà, il prezzo di acquisto. I beni utilizzati promiscuamente per l’esercizio dell’impresa, arte o professione e per l’uso personale o familiare, concorrono alla formazione del predetto limite nella misura del 50%, indipendentemente dal loro effettivo utilizzo. Non concorrono, infine, al calcolo del limite dei 20.000 euro i beni strumentali all’esercizio dell’arte o della professione, ovvero all’esercizio dell’impresa il cui costo unitario non sia superiore a 516,45 euro.

    Cause di esclusione dal regime

    Non possono avvalersi del regime forfetario:

    • i soggetti che si avvalgono di regimi speciali ai fini IVA o di regimi forfetari di determinazione del reddito
    • i soggetti non residenti, ad eccezione di coloro che risiedono in uno degli Stati membri dell’Unione europea, o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo, che assicuri un adeguato scambio di informazioni, e producono in Italia almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto
    • i soggetti che effettuano, in via esclusiva o prevalente, operazioni di cessione di fabbricati e relative porzioni o di terreni edificabili ovvero cessioni intracomunitarie di mezzi di trasporto nuovi
    • i soggetti che partecipano a società di persone, ad associazioni professionali, di cui all’articolo 5 del TUIR, o a società a responsabilità limitata aventi ristretta base proprietaria che hanno optato per la trasparenza fiscale
    • i soggetti che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e/o assimilati di importo superiore a 30.000 euro, tranne nel caso in cui il rapporto di lavoro dipendente nell’anno precedente sia cessato (sempre che in quello stesso anno non sia stato percepito un reddito di pensione o un reddito di lavoro dipendente derivante da un altro rapporto di lavoro). Questa causa di esclusione è stata introdotta dalla legge di stabilità per il 2016, che contemporaneamente ha abrogato la disposizione che prevedeva, quale requisito per l’applicazione del regime forfetario, che nell’anno precedente il reddito dell’attività d’impresa, arte o professione esercitata fosse prevalente rispetto al reddito di lavoro dipendente o assimilato eventualmente percepito. Pertanto, è opportuno precisare che la disposizione abrogata continua ad avere effetto solo nei confronti dei contribuenti, che hanno adottato il regime forfetario nel corso del 2015. Invece, coloro che intendono applicare il regime di favore nel 2016 devono rispettare la nuova condizione (non devono, cioè, aver percepito nel 2015 un reddito di lavoro dipendente o assimilato superiore a 30.000 euro).

    Il regime forfetario cessa di avere efficacia a partire dall’anno successivo a quello in cui viene meno anche solo uno dei requisiti di accesso previsti dalla legge ovvero si verifica una delle cause di esclusione.

    Reddito e tassazione

    I soggetti che aderiscono al regime determinano il reddito imponibile applicando all’ammontare dei ricavi o dei compensi percepiti il coefficiente di redditività diversificato a seconda del codice ATECO che contraddistingue l’attività esercitata. Una volta determinato il reddito imponibile, il contribuente forfetario applica un’unica imposta, nella misura del 15%, sostitutiva delle imposte sui redditi, delle addizionali regionali e comunali e dell’IRAP.

    Nel caso di imprese familiari, l’imposta sostitutiva, applicata sul reddito al lordo dei compensi dovuti dal titolare al coniuge e ai suoi familiari, è dovuta dall’imprenditore. I contributi previdenziali obbligatori, compresi quelli corrisposti per conto dei collaboratori dell’impresa familiare fiscalmente a carico, ovvero, se non fiscalmente a carico, qualora il titolare non abbia esercitato il diritto di rivalsa sui collaboratori stessi, si deducono dal reddito determinato forfetariamente; l’eventuale eccedenza è deducibile dal reddito complessivo. Il reddito determinato forfetariamente rileva anche ai fini del riconoscimento delle detrazioni per carichi di famiglia, mentre non viene preso in considerazione per determinare l’ulteriore detrazione spettante in base alla tipologia di reddito (articolo 13 del Tuir).

    Non rilevano nella determinazione del reddito le plusvalenze e le minusvalenze realizzate in corso di regime, nonché le sopravvenienze sia attive sia passive.

    Agevolazioni per i soggetti che iniziano una nuova attività

    Il legislatore ha previsto ulteriori vantaggi volti a favorire la nascita di nuove iniziative economiche. La disciplina, nella versione originaria applicabile per l’anno di imposta 2015, prevedeva che i contribuenti in regime forfetario beneficiassero della riduzione di 1/3 dell’imponibile determinato al lordo delle deduzioni. Pertanto, per il solo anno 2015, la suddetta riduzione va operata sul reddito forfetariamente determinato al lordo dei contributi previdenziali versati e dedotti e delle perdite pregresse da portare in diminuzione del reddito.

    Con l’intento di favorire ulteriormente le nuove iniziative economiche, il legislatore con la legge di stabilità per il 2016, ha stabilito che, a decorrere dal 2016, il reddito determinato con i criteri sopra illustrati, sia assoggettato ad un’imposta sostitutiva del 5%, per i primi 5 anni di attività. E’ stato altresì prevista, anche per i soggetti che nel 2015 hanno iniziato una nuova attività, l’applicazione, per il quadriennio che residua al compimento del quinquennio, dell’imposta sostitutiva nella misura del 5%.

    Per poter beneficiare degli ulteriori vantaggi è necessario che:

    • il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti l’inizio dell’attività, attività artistica, professionale ovvero d’impresa, anche in forma associata o familiare
    • l’attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l’attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni
    • qualora venga proseguita un’attività svolta in precedenza da altro soggetto, l’ammontare dei relativi ricavi e compensi, realizzati nel periodo d’imposta precedente quello di riconoscimento del beneficio, non sia superiore ai limiti che, a seconda dell’attività, consentono l’accesso al regime.

    La possibilità di applicare l’imposta sostituiva al 5% è riconosciuta anche ai soggetti che applicavano il regime fiscale di vantaggio al 31 dicembre 2014 e che hanno i requisiti previsti per applicare la nuova agevolazione.

    Semplificazioni e adempimenti

    L’adozione del regime forfettario comporta una serie di semplificazioni tanto ai fini Iva quanto ai fini delle imposte dirette.

    Semplificazioni ai fini Iva

    Coloro che applicano il regime forfetario non addebitano l’Iva in fattura ai propri clienti e non detraggono l’iva sugli acquisti. Non liquidano l’imposta, non la versano, non sono obbligati a presentare la dichiarazione e la comunicazione annuale Iva. Non devono comunicare all’Agenzia delle entrate le operazioni rilevanti ai fini Iva (cd. spesometro) né quelle effettuate nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi cosiddetti black list. Chi applica il regime forfetario, inoltre, non ha l’obbligo di registrare i corrispettivi, le fatture emesse e ricevute.

    Adempimenti ai fini Iva

    I contribuenti che applicano il regime forfetario hanno l’obbligo di:

    • numerare e conservazione delle fatture di acquisto e le bollette doganali;
    • certificare i corrispettivi;
    • integrare le fatture per le operazioni di cui risultano debitori di imposta con l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta, da versare entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni, senza diritto alla detrazione dell’imposta relativa.

    Altre semplificazioni ai fini delle imposte sul reddito

    I contribuenti che applicano il regime forfetario sono esonerati dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili, fermo restando l’obbligo di tenere e conservare i registri previsti da disposizioni diverse da quelle tributarie. Non applicano gli studi di settore e i parametri, sebbene siano tenuti a fornire, nella dichiarazione dei redditi, alcune informazioni relative all’attività svolta; non operano le ritenute alla fonte, pur essendo obbligati a indicare in dichiarazione il codice fiscale del soggetto a cui sono stati corrisposti emolumenti; non subiscono le ritenute, in ragione dell’esiguità della misura dell’imposta sostitutiva.

    Modalità di accesso al regime

    Contribuenti già in attività

    Poiché il regime forfetario è un regime naturale, i contribuenti che già svolgono un’attività di impresa, arte o professione, vi accedono senza dover fare alcuna comunicazione preventiva o successiva. Tali soggetti sono, tuttavia, obbligati ad inviare apposita comunicazione telematica all’INPS entro il 28 febbraio di ciascun anno, qualora interessati a fruire del regime contributivo agevolato.

    Contribuenti che iniziano l’attività

    I contribuenti che iniziano un’attività d’impresa, arte o professione e che presumono di rispettare i requisiti e le condizioni previste per l’applicazione del regime, hanno l’obbligo di darne comunicazione nella dichiarazione di inizio attività (modello AA9/12). Tale comunicazione non ha valore di opzione, trattandosi di un regime naturale, ma è richiesta unicamente ai fini anagrafici. L’omessa indicazione nella dichiarazione di inizio attività dell’intenzione di applicare il regime forfetario non preclude, quindi, l’accesso al regime medesimo, ma è punibile con una sanzione amministrativa da 250 euro a 2.000 euro.

    L’attestazione della sussistenza dei requisiti per l’accesso al regime e dell’assenza della cause ostative va fatta in sede di dichiarazione annuale dei redditi.

    I contribuenti che potenzialmente devono applicare il regime forfetario hanno la possibilità di disapplicarlo, ovvero di fuoriuscirne, optando per la determinazione delle imposte sul reddito e dell’imposta sul valore aggiunto nei modi ordinari. L’opzione per il regime ordinario avviene tramite comportamento concludente, ma deve, in ogni caso, essere comunicata barrando l’apposito campo della dichiarazione annuale IVA da presentare successivamente alla scelta operata. L’omessa comunicazione in dichiarazione della volontà di applicare il regime ordinario non inficia l’opzione effettuata, ma è punibile con una sanzione amministrativa da 250 euro a 2.000 euro. L’opzione per l’applicazione del regime ordinario è valida per almeno un triennio.

    Trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime ordinario, l’opzione resta valida per ciascun anno successivo, fino a quando permane la concreta applicazione della scelta operata.

    Normativa e prassi

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    Federico Migliorini
    Dottore Commercialista, Tax Advisor, Revisore Legale. Aiuto imprenditori e professionisti nella pianificazione fiscale. La Fiscalità internazionale le convenzioni internazionali e l'internazionalizzazione di impresa sono la mia quotidianità. Continuo a studiare perché nella vita non si finisce mai di imparare. Se hai un dubbio o una questione da risolvere, contattami, troverò le risposte. Richiedi una consulenza personalizzata con me.

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