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Dividendi provenienti da paradisi fiscali

Fisco InternazionaleTassazione di redditi esteriDividendi provenienti da paradisi fiscali

I dividendi provenienti da paesi a fiscalità privilegiata sono imponibili al 100% del loro ammontare per il soggetto percettore residente (privato o impresa). Tuttavia, è prevista la possibilità andare a verificare due distinte esimenti, con effetti diversi.

La sempre più spregiudicata pianificazione fiscale internazionale delle imprese ha spinto negli ultimi anni il legislatore ad intervenire più volte per regolare sul piano amministrativo e fiscale l’onere tributario dovuto dalle imprese. In particolar modo si è intervenuti per regolare il regime di tassazione dei dividendi provenienti da Paesi black list. Questo al fine di evitare possibili comportamenti elusivi da parte delle imprese che operano in ambito multinazionale. Al fine di avere un quadro completo della situazione vediamo di seguito la disciplina legata alla tassazione dei dividendi da paesi black list, negli ultimi anni.

Il regime impositivo dei dividendi black list

I dividendi provenienti da soggetti residenti in Stati a fiscalità privilegiata sono integralmente imponibili per il soggetto percettore. Questo, senza nessuna differenza tra percettore imprenditore o soggetto privato (artt. 47 co. 4 e 89 co. 3 del TUIR). L'imponibilità integrale del dividendo black list avviene a meno che non si verifichi una delle seguenti condizioni:

I dividendi siano già stati imputati al socio, secondo le disposizioni delle Controlled Foreign Companies ("CFC") ex art. 167 del TUIR;

Sia stata data dimostrazione che dalle partecipazioni non è stato conseguito, sin dall'inizio del periodo di possesso, l'effetto di localizzare i redditi in Stati o territori in cui sono sottoposti a regimi fiscali privilegiati (c.d. "seconda esimente").

Gli utili di fonte estera che derivano da partecipazioni in società di capitali residenti in Stati considerati a fiscalità privilegiata sono imponibili per l’intero ammontare per il percipiente (artt. 47 co. 4 e 89 co. 3 del TUIR), ai fini IRPEF o IRES. In particolare:

Sia in caso di partecipazioni qualificate, sia in caso di partecipazioni non qualificate, viene operata una ritenuta a titolo di acconto del 26% da parte del sostituto d’imposta che interviene nella riscossione dell’utile;

La base imponibile della ritenuta è rappresentata dal 100% dei proventi percepiti, al netto delle ritenute operate dallo Stato estero.

Fanno eccezione a questo principio gli utili che derivano da partecipazioni in società residenti in Stati o territori a fiscalità privilegiata le cui azioni siano quotate nei mercati regolamentati, soggetti a ritenuta a titolo d’imposta del 26% sul 100% della remunerazione.

Base imponibile del dividendo ed eventuale ritenuta di acconto

L'imponibilità integrale del dividendo black list avviene sia in caso di possesso di partecipazioni qualificate o non qualificate. Nel caso in cui nell'incasso del dividendo intervenga un intermediario residente (che funge da sostituto di imposta), questi è tenuto ad applicare una ritenuta di acconto del 26%. La base imponibile della ritenuta è data dal 100% dei proventi percepiti, al netto delle ritenute (withholding tax) eventualmente operate n...

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