I contribuenti che adottano il regime forfettario, commercianti o artigiani, iscritti alla relativa gestione previdenziale IVS dell’INPS, hanno la possibilità di valutare due diverse riduzioni contributive:
- La riduzione contributiva Legge n. 207/24: prevede una riduzione del 50% dei contributi minimi INPS per i primi 36 mesi consecutivi di attività , a patto che vi sia una nuova iscrizione nel corso del 2025;
- Il regime contributivo agevolato Legge n. 190/14: prevede riduzione del 35% dei contributi dovuti. La richiesta deve essere presentata, con modalità telematica, all’INPS entro il 28 febbraio 2025.
Vediamo con maggiore dettagli queste due agevolazioni contributive, che possono essere applicate solo in modo alternativo.
Indice degli Argomenti
La riduzione contributiva del 50% per le nuove iscrizioni
La prima possibilità , tra le riduzioni contributive dei forfettari, è quella legate alle nuove iscrizioni che avvengono nel corso del 2025. Si tratta dei lavoratori che si iscrivono alle Gestioni INPS degli artigiani e dei commercianti. Per questi lavoratori la Legge n. 207/24 (art. 1 co. 186) prevede l’applicazione di una riduzione contributiva del 50%, previa comunicazione da presentare all’INPS.
I soggetti beneficiari di questa agevolazione, di fatto, sono i seguenti:
- Imprenditori individuali o soci di società ;
- Collaboratori familiari dei soggetti  indicati.
Non possono beneficiare della riduzione coloro che, pur aprendo una nuova attività , risultano essere già stati iscritti in passato alle gestioni INPS. In assenza di particolari limitazioni, la stessa dovrebbe operare tanto sui contributi minimi quanto su quelli a percentuale calcolati sulla base dei redditi d’impresa complessivamente dichiarati.
Il periodo agevolabile è pari a 36 mesi, da usufruire senza soluzione di continuità di contribuzione a una delle due Gestioni previdenziali indicate, a partire dalla data di avvio dell’attività d’impresa (tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2025).
I soggetti che intraprendono una nuova attività d’impresa aderendo al regime agevolato, per utilizzare l’agevolazione contributiva, devono presentare:
- La domanda in via telematica accedendo al Cassetto previdenziale per Artigiani e Commercianti sul sito Internet dell’INPS;
- Con la massima tempestività rispetto alla data di ricezione della delibera di avvenuta iscrizione alla Gestione previdenziale INPS.
Riduzione contributiva del 35% a regime per i soggetti in attivitÃ
Questa agevolazione contributiva è disciplinata dalla Legge n. 190/14 che comporta la riduzione del 35% dell’intera contribuzione (sul reddito minimale e su quello eccedente) dovuta alle Gestioni degli artigiani e dei commercianti. Resta sempre dovuto in misura intera il contributo per l’indennità di maternità (pari a 7,44 euro annui).
La riduzione tuttavia non è automatica ma ha carattere opzionale ed è accessibile esclusivamente  con domanda  all’INPS in forma telematica nel Cassetto previdenziale Artigiani e Commercianti.
Presentazione della domanda
L’agevolazione contributiva è opzionale e accessibile esclusivamente previa domanda da trasmettere all’INPS, secondo le modalità definite dal medesimo Istituto con le Circolari 10.2.2015 n. 29 e 19.2.2016 n. 35. In particolare è necessario:
- Compilare il modello telematico appositamente predisposto all’interno del Cassetto previdenziale per artigiani e commercianti sul sito Internet dell’INPS. Oppure, per coloro che, pur esercitando attività d’impresa, non risultino ancora titolari di posizione attiva presso le Gestioni autonome dell’INPS, il modello cartaceo allegato alla circ. 10.2.2015 n. 29, da consegnare alla sede INPS competente;
- Presentare tale modello, a pena di decadenza, entro il 28 febbraio di ogni anno. Il termine del 28 febbraio deve essere rispettato anche nei casi in cui lo stesso cada di sabato o di giorno festivo, posto che non è applicabile a questa ipotesi il differimento automatico al primo giorno lavorativo successivo.
Per i soggetti che hanno già aderito all’agevolazione contributiva nel passato, la stessa si applicherà automaticamente anche nelle annualità successive. Questo ove permangano i requisiti necessari e non sia prodotta espressa rinuncia (Circolare INPS 12.2.2018 n. 27). Se la domanda è presentata oltre detto termine, l’accesso all’agevolazione è precluso per l’anno in corso e dovrà essere ripresentata una nuova domanda entro il 28 febbraio dell’anno successivo. In tal caso, l’agevolazione sarà concessa dal primo gennaio del relativo anno, sempreché il richiedente permanga in possesso dei requisiti di legge.
Decadenza dal regime ed effetti
Il presupposto per applicare l’agevolazione contributiva è la fruizione del regime agevolato ai fini reddituali. Quindi, nell’ipotesi in cui detto regime cessi (volontariamente, a seguito di esercizio dell’opzione per il regime ordinario, oppure involontariamente, per la perdita dei requisito d’accesso o la verifica di una delle cause ostative), anche l’agevolazione contributiva viene meno. Questo a partire dall’anno successivo a quello in cui si verifica l’evento (opzione o fuoriuscita). Qualora il regime cessi per effetto dell’accertamento, da parte dell’Agenzia delle Entrate, della sua illegittima fruizione, l’agevolazione contributiva viene meno retroattivamente. Questo a partire dall’anno per il quale è stata accertata l’assenza dei presupposti per il regime forfetario.
La cessazione dell’agevolazione contributiva determina:
- Ai fini previdenziali, l’applicazione della disciplina ordinaria in materia di determinazione e di versamento della contribuzione dovuta;
- In ogni caso, l’impossibilità di fruire nuovamente dell’agevolazione contributiva, ancorché il medesimo contribuente, riacquisiti i requisiti necessari, applichi nuovamente il regime agevolato ai fini reddituali.
Comunicazione di rinuncia all’agevolazione contributiva
Con il messaggio 3.1.2019 n. 15, l’INPS ha precisato che il termine entro il quale far pervenire la rinuncia al regime contributivo agevolato è fissato al 28 febbraio dell’anno per il quale si richiede il ripristino del regime ordinario. Per effetto della rinuncia, il regime contributivo ordinario sarà ripristinato a decorrere dal 1° gennaio del medesimo anno. Le comunicazioni pervenute all’Istituto dal 1° marzo di ogni anno determineranno, invece, il ripristino del regime contributivo ordinario con decorrenza dal 1° gennaio dell’anno successivo. Le modalità di presentazione della rinuncia sono analoghe a quelle già definite dell’INPS per la precedente domanda di agevolazione.
Prendiamo il caso di un soggetto che abbia applicato il regime forfetario con l’agevolazione contributiva per il 2025 e fuoriesca da detto regime nel 2026 perché detiene una partecipazione di controllo in una SRL. Sulla base delle indicazioni dell’Istituto, se la rinuncia all’agevolazione contributiva è fatta pervenire entro il 28 febbraio 2026, la disciplina previdenziale ordinaria sarà applicata dall’inizio del 2026. Laddove, invece, la rinuncia sia trasmessa oltre la predetta data, la disciplina previdenziale ordinaria sarà ripristinata solo dal primo gennaio 2027. Ciò significa che, per il 2026, può continuare ad essere applicata la riduzione contributiva del 35%, pur non trovando più applicazione il regime agevolato ai fini reddituali. Tale situazione potrebbe determinare difficoltà in sede di compilazione del quadro RR del modello Redditi PF.
Esempio di calcolo
Ipotizziamo un forfettario, iscritto alla gestione artigiani. In un anno ha avuto ricavi per 30.000 euro e, in base all’attività che svolge, ha un coefficiente di redditività del 60%. Di seguito i contributi dovuti ordinariamente:
- Reddito imponibile: 30.000 euro x 60% = 18.000 euro
- Reddito eccedente il minimale: 18.000 euro – 18.555 euro (reddito minimale 2025) = -555 euro (in questo caso non c’è reddito eccedente il minimale)
- Contributo sul reddito eccedente: Non applicabile, poiché non c’è reddito eccedente.
- Totale contributi dovuti: 4.549,70 euro (contributi fissi)
Calcolo con riduzione del 35%
- Totale contributi dovuti (senza riduzione): 4.549,70 euro
- Riduzione del 35%: 4.549,70 euro x 35% = 1.592,39 euro
- Totale contributi dovuti (con riduzione): 4.549,70 euro – 1.592,39 euro = 2.957,31 euro
Riduzione | Totale contributi dovuti |
---|---|
Nessuna | 4.549,70 euro |
35% | 2.957,31 euro |
Quale riduzione contributi è più conveniente
Il consiglio che posso dare è quello di valutare l’applicazione, almeno per le nuove iscrizioni, di entrambe le agevolazioni in modo consecutivo. Il forfettario che si iscrive per la prima volta alla gestione artigiani o commercianti ha tutto il vantaggio dall’utilizzo della riduzione del 50% per 36 mesi dei contributi. Una volta terminato questo periodo agevolato, nulla vieta che si possa proseguire con la richiesta della riduzione del 35%, che è norma strutturale. In questo modo si riesce a massimizzare la convenienza di queste agevolazioni.
Per il forfettario con attività già avviata, invece, l’unica strada percorribile è quella della richiesta della riduzione contributiva del 35%.
La riduzione contributiva è indicata dal contribuente in regime forfetario nel quadro RR del modello Redditi PF, riportando i codici C o D al rigo RR2, colonna 7. Le agevolazioni si applicano nel rispetto delle condizioni e dei limiti del regime de minimis.Â
Inoltre, è utile evidenziare il fatto che tutte queste agevolazioni non prendono in considerazione i lavoratori iscritti alla Gestione separata INPS.
Effetti della richiesta
La riduzione dei contributi INPS per i forfettari è un’agevolazione che può risultare molto conveniente, ma è importante valutare attentamente diversi fattori prima di decidere se richiedere questa agevolazione. Gli effetti che il lavoratore può ottenere sono:
- Risparmio economico: La riduzione del 35% dei contributi INPS si traduce in un significativo risparmio economico per il contribuente, che può utilizzare queste risorse per altri investimenti o per far fronte a eventuali spese impreviste;
- Maggiore liquidità : Grazie al minor importo da versare per i contributi, il forfettario avrà a disposizione una maggiore liquidità , che potrà utilizzare per lo sviluppo della propria attività .
Possibili conseguenze negative
L’applicazione di una riduzione contributiva deve essere valutata attentamente in relazione alla propria situazione previdenziale, per il raggiungimento dei requisiti pensionistici. In particolare, gli effetti negativi da valutare possono essere i seguenti:
- Riduzione della copertura previdenziale: Il versamento di contributi ridotti potrebbe comportare una diminuzione della copertura previdenziale, con conseguenze negative in caso di malattia, maternità o pensione. È fondamentale valutare attentamente questo aspetto, soprattutto per i soggetti più giovani che hanno ancora molti anni di contributi davanti;
- Rischio di mancato raggiungimento del minimale: Se la riduzione dei contributi porta a versamenti inferiori al minimale previsto, potrebbe esserci una riduzione proporzionale dei mesi di contribuzione accreditati. Se quanto versato è complessivamente inferiore (considerando i contributi minimali e quelli sul reddito eccedente) all’importo ordinario della contribuzione dovuta sul minimale di reddito, verrà accreditato un numero di mesi proporzionale a quanto versato. Questo potrebbe influire negativamente sul calcolo della pensione.
Per approfondire: Previdenza complementare: disciplina fiscale.
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