La scelta legata all’applicazione del regime forfettario (Legge n 208/15 e ss. mm.) per un soggetto che impatria in Italia preclude la possibilità di fruire successivamente del regime dei lavoratori impatriati. A chiarire questo aspetto è stata l’Agenzia delle Entrate con la risposta all’Interpello n. 283 del 19 luglio 2019. Il riferimento, all’epoca era legato alla previgente disposizione, quella di cui all’art. 16 D.Lgs. n. 147/15 e ss. mm., da ritenersi applicabile per estensione anche al regime attualmente in vigore, art. 5 D.Lgs. n. 209/23).
L’incompatibilità deriva dal fatto che il regime forfettario concorre alla formazione di redditi che non partecipano alla formazione del reddito complessivo di cui all’articolo 3, comma 3, lettera a) del TUIR.
In questo articolo andiamo a riepilogare quanto dedotto ed indicato dall’Agenzia delle Entrate. Questo con riferimento ai soggetti che impatriano in Italia e voglio avviare un’attività imprenditoriale o di lavoro autonomo.
Rientrare dall’estero per il regime forfettario preclude il regime impatriati
Il caso analizzato dall’Agenzia delle Entrate nella citata risposta ad interpello riguarda una cittadina italiana laureata che ha vissuto all’estero per oltre cinque anni. Questa intendeva trasferire la propria residenza in Italia per avviare un’attività lavorativa aprendo partita IVA.
La richiesta all’Agenzia riguardava la compatibilità rispetto all’applicazione del regime forfettario, per i titolari di partita IVA potendo poi riservarsi in futuro la possibilità di passare al regime dei lavoratori impatriati. Sostanzialmente, il quesito riguardava la possibilità di rientrare in Italia sfruttando i vantaggi del regime forfettario (sino alla soglia massima prevista di fatturazione). Al superamento dei requisiti previsti per il regime forfettario l’istante chiedeva la possibilità di poter fruire del regime dei lavoratori impatriati per le annualità ancora fruibili.
Sostanzialmente, la richiesta si riguarda la compatibilità del regime impatriati se in precedenza (momento del rientro in Italia dall’estero) si è usufruito del regime forfettario.
L’Amministrazione Finanziaria parte dal presupposto generale che il reddito soggetto a tassazione sostitutiva (regime forfettario) non concorre alla formazione del reddito complessivo (ex art. 3, co. 3, lett. a) del TUIR).
Regime forfettario e impatriati non compatibili per l’impatriato
L’Agenzia delle Entrate non ritiene che il regime forfettario sia compatibile rispetto all’agevolazione impatriati. Il forfettario rimane un regime fiscale alternativo al regime impatriati per chi impatria in Italia ed avvia una nuova attività autonoma.
Ne consegue che, laddove l’espatriato intenda rientrare in Italia per svolgere un’attività di lavoro autonomo beneficiando del regime forfetario non potrà avvalersi del regime previsto per i lavoratori cd. impatriati. Questo, in quanto i redditi prodotti in forfetario non partecipano alla formazione del reddito complessivo.
Valutazioni di convenienza tra regime forfettario ed impatriati per il soggetto che rientra dall’estero per svolgere attività autonoma
Dalla risposta dell’Agenzia delle Entrate appare evidente che diventa fondamentale effettuare una valutazione di convenienza tra regime impatriati e regime forfettario. Individuare il regime fiscale migliore per le proprie caratteristiche è fondamentale per effettuare un’attività di pianificazione fiscale.
Di seguito puoi trovare un articolo di approfondimento dove abbiamo effettuato una valutazione di convenienza tra il regime forfettario e quello dei lavoratori impatriati per l’esercizio di attività di lavoro autonomo: “Regime forfettario vs impatriati: valutazioni di convenienza“. Quello che possiamo dire in questa sede è che per i soggetti che possono usufruire del regime forfettario, siano alla soglia massima di fatturato, il regime forfettario è maggiormente conveniente rispetto al regime impatriati.
Conclusioni e consulenza fiscale online
Sostanzialmente, l’Agenzia delle Entrate afferma che il contribuente che rientra in Italia per avviare attività di lavoro autonomo è chiamato a fare una valutazione di convenienza.
La scelta del regime fiscale da applicare alla propria partita IVA deve dipendere da una valutazione di convenienza fiscale legata alla possibilità di applicare:
- Il regime forfettario;
- Il regime dei lavoratori impatriati per le partite IVA.
Per questo motivo diventa importante avere al vostro fianco un Dottore commercialista esperto che possa accompagnarvi nella scelta del miglior regime fiscale da applicare. Se cerchi un commercialista esperto, segui il link seguente e contattami per ricevere una consulenza personalizzata.