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Fisco e Dogana: adempimenti fiscali stabiliti dal Diritto Doganale

Fisco NazionaleFiscoFisco e Dogana: adempimenti fiscali stabiliti dal Diritto Doganale

Il sistema fiscale italiano prevede obblighi direttamente collegati alla normativa doganale in vigore, i più importanti che verranno trattati nel seguente articolo sono i seguenti:

  • Plafond IVA;
  • Dichiarazioni d’intento;
  • Riepiloghi Intrastat.

A questo proposito, l’Agenzia delle Dogane svolge attività di controllo sulle merci a fini della regolarità dei traffici commerciali, funzioni di vigilanza e controllo della riscossione dei tributi doganali.

L’istituto dell’Agenzia delle Dogane

L’Agenzia delle dogane e dei monopoli svolge attività di regolamentazione, riscossione e controllo nei settori delle dogane, delle accise e dei monopoli di Stato relativi agli alcolici, al tabacco e ai giochi d’azzardo, l’attività di ADM è sottoposta al controllo del Ministero dell’economia e delle finanze e della Corte dei conti.

Svolge attività di vigilanza al fine di controllare le merci che transitano in dogana e assicura il rispetto della normativa Unionale e Nazionale in termini di tributi ed adempimenti fiscali.

Il Plafond IVA e metodologia di calcolo

Il primo adempimento a fronte dell’adeguamento della normativa fiscale e doganale è il plafond IVA, dedicato agli esportatori abituali che diventano soggetto ad IVA che, nel corso dei 12 mesi precedenti, ha effettuato esportazioni o altre operazioni analoghe, per un importo superiore al 10% del suo importo.

Il valore di queste operazioni costituisce il cosiddetto plafond tramite cui possono acquistare senza applicazione dell’IVA ai sensi dell’art. 8, comma 1, lettera c) del DPR 633/72.

Gli esportatori abituali che applicano il metodo “solare” dal 1 gennaio 2024 possono quindi acquistare beni e/o servizi senza applicazione dell’IVA per un importo corrispondente al totale delle esportazioni e/o operazioni registrate nei 12 mesi precedenti.

Per le operazioni da effettuare, a partire dal 1° gennaio 2020, gli esportatori abituali che intendono acquistare o importare senza applicazione dell’IVA debbono preventivamente trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate la dichiarazione d’intento, in via telematica, direttamente, da parte dei soggetti abilitati a Entratel o Fisconline, o tramite i soggetti incaricati (commi 2-bis e 3 dell’art. 3 del D.P.R. n. 322/1998).

Già dal 2020 non vi è più l’obbligo di comunicare al fornitore le dichiarazioni di intento trasmesse all’Agenzia delle Entrate, ma dal momento che il fornitore si trova comunque obbligato a verificare e ad inserire il numero di protocollo della dichiarazione in fattura, l’esportatore abituale dovrà comunque comunicare il numero di ricevuta al fornitore. Soltanto in questo modo potrà essere emessa in modo corretto la fattura senza l’applicazione dell’IVA ex art. 8, comma 1, lett. c), D.P.R. n 633/1972., il fornitore destinatario della dichiarazione d’intento dovrà effettuarne il riscontro telematico dell’avvenuta presentazione accedendo al servizio on line dell’Agenzia delle 

Si ricorda che per le cessioni di beni, il momento di effettuazione dell’operazione ai fini IVA si realizza alla data di consegna o spedizione. È quindi la data di consegna della merce al destinatario che individua il momento impositivo dell’operazione e di esigibilità dell’imposta, anche se la fattura può essere “differita” al 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle cessioni (art. 21, comma 4, D.P.R. n. 633/1972).

Il cessionario esportatore abituale che intende avvalersi del plafond deve quindi comunicarlo al cedente, anteriormente all’effettuazione della operazione, a nulla rilevando il fatto che la fatturazione avvenga a fine mese. È perciò in corrispondenza del momento di effettuazione dell’operazione che si cristallizza il consumo del plafond.

Per le prestazioni di servizi, invece, il momento di effettuazione dell’operazione si realizza al momento della fatturazione o del pagamento. In questi casi, quindi, è sufficiente che la comunicazione di volersi avvalere del plafond avvenga prima della fatturazione o del pagamento.

Le attività di analisi e di controllo, operative a decorrere dal 1° gennaio 2022, sono effettuate in conformità a particolari criteri di rischio selettivi, elaborati attraverso l’incrocio delle informazioni contenute nelle dichiarazioni d’intento presentate dal contribuente con le informazioni disponibili nelle banche dati in possesso dell’Agenzia delle Entrate o in altre banche dati.

Metodologia di calcolo del plafond

L’esportatore abituale, può calcolare il plafond di cui disporre con due diversi metodi:

  • plafond fisso (o solare): si prendono a base di calcolo le operazioni che concorrono alla formazione del plafond registrate nell’anno solare precedente;
  • plafond mobile (o mensile): il periodo di riferimento è individuato nei dodici mesi precedenti (dodici mesi mobili, non coincidenti necessariamente con l’anno solare). 

L’opzione per l’utilizzo dell’uno o dell’altro sistema deve avvenire all’inizio dell’anno solare, in particolare prima che venga presentata la dichiarazione annuale Iva: dalle annotazioni di utilizzo e di disponibilità che il contribuente effettua sui propri registri (quest’obbligo è stato soppresso dal Dpr 435/2001 e sostituito dall’obbligo di fornire i dati all’Amministrazione finanziaria, se ne viene fatta richiesta). In altri termini, sarà valutato il “comportamento attivo” del contribuente dopo la presentazione della dichiarazione: anche dalla compilazione dell’apposito quadro destinato agli esportatori abituali, contenente una casella da barrare allo scopo di indicare il metodo utilizzato.

Il metodo del plafond fisso è di più facile gestione rispetto a quello del plafond mobile, in quanto sia la verifica dello status di esportatore abituale sia la determinazione del plafond annuale utilizzabile vengono effettuate una sola volta l’anno.

Il metodo del plafond mobile, detto anche plafond mensile, invece, comporta la determinazione del plafond utilizzabile con riferimento al singolo mese.

Con la circolare 12/1981, il ministero delle Finanze ha avuto modo di precisare che “il plafond rapportato ai dodici mesi precedenti va calcolato mensilmente e a tal fine occorre tener conto delle cessioni all’esportazione fatte nei dodici mesi precedenti e degli acquisti di beni e servizi fatti nel medesimo periodo. La differenza tra i due ammontari costituisce il plafond di cui l’operatore può fruire nel mese cui il calcolo si riferisce”.

Con la circolare 73/1984, lo stesso ministero ha chiarito che tale metodo “può peraltro comportare – ove siano messe a raffronto solo le esportazioni del mese non più computabile con gli acquisti e le importazioni senza applicazione dell’Iva dello stesso mese – o una apparente eccedenza di utilizzo del beneficio di cui trattasi … ovvero la perdita di una quota di plafond”.

Pertanto, con la medesima circolare e con la successiva risoluzione ministeriale 505261/1987, il ministero delle Finanze ha ritenuto che il contribuente che utilizza il plafond con il sistema mensile è tenuto a calcolare:

  • Da un lato, l’ammontare delle esportazioni al netto di quelle del tredicesimo mese precedente;
  • Dall’altro, l’ammontare delle utilizzazioni progressive (“posta passiva”), depurandolo dell’importo riferibile alle esportazioni del predetto tredicesimo mese.

Dichiarazioni d’intento

Per le operazioni da effettuare a partire dal 1° gennaio 2020, gli esportatori abituali che intendono acquistare o importare senza applicazione dell’IVA debbono trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate la dichiarazione d’intento

La dichiarazione è presentata all’Agenzia delle Entrate in via telematica, direttamente, da parte dei soggetti abilitati a Entratel o Fisconline, o tramite i soggetti incaricati (commi 2-bis e 3 dell’articolo 3 del Dpr 322/1998).

La dichiarazione d’intento è un documento con cui un esportatore attesta all’Agenzia delle Entrate di avere i requisiti per definirsi “abituale” e di poter acquistare e importare beni o servizi senza l’applicazione dell’IVA. L’esportatore abituale deve trasmettere telematicamente tale dichiarazione all’Agenzia delle Entrate, tramite un modello ministeriale. E’ un atto ufficiale e giuridicamente valido che permette agli imprenditori di formalizzare la loro volontà in vari contesti.

Riepiloghi Intrastat

I soggetti passivi Iva, in riferimento alle operazioni intracomunitarie presentano:

  • L’elenco riepilogativo delle seguenti categorie di operazioni effettuate nei confronti di soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro della Comunità europea:
    • Cessioni intracomunitarie di beni comunitari;
    • prestazioni di servizi diverse da quelle oggetto di specifiche deroghe in tema di territorialità (articoli 7-quater e 7-quinquies del Dpr n. 633/1972).
  • L’elenco riepilogativo delle seguenti categorie di operazioni acquisite presso soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro della Comunità europea:
    • Acquisti intracomunitari di beni comunitari;
    • Prestazioni di servizi (articolo 7-ter del Dpr n. 633/1972).

Gli elenchi riepilogativi devono essere presentati all’Agenzia delle Dogane in via telematica entro il giorno 25 del mese successivo al periodo di riferimento.

I soggetti in possesso di abilitazione ai servizi telematici Entratel o Fisconline dell’Agenzia delle Entrate possono utilizzare questi canali anche per trasmettere gli elenchi Intrastat.

Modalità di trasmissione

La trasmissione può essere effettuata direttamente dai contribuenti o tramite intermediari abilitati.

Ciascun elenco riepilogativo è presentato con riferimento a:

  • Periodi trimestrali, dai contribuenti che hanno effettuato operazioni, nei 4 trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazioni, per un ammontare totale trimestrale non superiore a 50mila euro
  • Periodi mensili, dai contribuenti che non si trovano nelle condizioni di cui al precedente punto a.

Chi ha iniziato l’attività da meno di 4 trimestri presenta gli elenchi trimestralmente, sempre che, nei trimestri già trascorsi, si trovi nella condizione indicata alla lettera a).

Chi è tenuto alla presentazione trimestrale di un elenco può scegliere di adottare la periodicità mensile per l’intero anno solare.

I contribuenti che presentano un elenco riepilogativo trimestralmente e che nel corso di un trimestre superano la soglia dei 50mila euro, devono passare alla periodicità mensile a partire dal mese successivo a quello in cui il limite viene superato. In questo caso, per i periodi mensili già trascorsi, vanno presentati gli elenchi riepilogativi opportunamente contrassegnati.

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