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Conto corrente cointestato: firma congiunta o disgiunta

Tutela del patrimonioConto corrente cointestato: firma congiunta o disgiunta

Un conto corrente cointestato è un conto bancario che appartiene a più di una persona. La differenza tra firma congiunta e firma disgiunta riguarda le autorizzazioni necessarie per operare sul conto.

Il conto cointestato è un conto corrente intestato a due o più persone che possono accedere alle somme versate e operare ognuno come titolari. Le modalità di apertura del conto cointestato è a firma congiunta e disgiunta.

Se la firma è congiunta tutte le operazioni bancarie (prelievo, emissione di assegni, disposizioni di bonifici ecc..) richiede la presenza e la firma di tutti i cointestatari. Questa tipologia di conto è soprattutto utilizzata dai soci in affari in quanto la controfirma consente di controllare tutte le operazioni.

Se il conto è a firma disgiunta, invece, ogni cointestatario può effettuare autonomamente qualsiasi operazione senza l’avvallo degli altri intestatari. Tale tipologia di conto è ideale per le famiglie ed i coniugi al fine di evitare di aprire due conti separati e di avere quindi spese del conto corrente raddoppiate.

Conto corrente cointestato

Un conto corrente cointestato è un conto bancario che appartiene a più di una persona. Nella prassi, un conto deve nascere ab origine cointestato, in quanto non è possibile trasformare un conto personale in cointestato, è necessario aprirne uno nuovo. L’art. 1854 c.c. dispone che:

“Nel caso in cui il conto sia intestato a più persone, con facoltà per le medesime di compiere operazioni anche separatamente, gli intestatari sono considerati creditori o debitori in solido dei saldi del conto”

Il conto corrente può essere intestato a più persone che possono avere la facoltà di compiere operazioni separatamente (firma disgiunta) o congiuntamente (firma congiunta). Inoltre, prosegue la norma gli intestatari sono considerati condebitori e concreditori in solido del saldo.

Le operazioni effettuate sul conto bancario con firma congiunta devono essere autorizzate da tutti i firmatari. In questi casi possono sorgere problemi in caso di separazione tra i due coniugi o se uno dei due cointestatati muore.

Di seguito vediamo quali sono le principali differenze:

  1. Firma congiunta:
    • Operazioni: Per effettuare operazioni sul conto, come prelievi, bonifici o altre transazioni, è necessaria la firma (o l’approvazione) di tutti i cointestatari. Nessuno dei titolari può agire autonomamente.
    • Questa modalità è considerata più sicura in quanto protegge il conto da azioni unilaterali che potrebbero non essere nell’interesse di tutti i cointestatari. Può risultare scomodo in determinate situazioni, poiché richiede la presenza o l’approvazione di tutti i cointestatari per qualsiasi operazione, rendendo le transazioni meno agili.
  2. Firma disgiunta:
    • Operazioni: Ogni cointestatario può operare sul conto in modo autonomo, senza la necessità dell’approvazione degli altri titolari. Ciò significa che ogni titolare può effettuare prelievi, bonifici o qualsiasi altra operazione senza consultare o ottenere l’approvazione degli altri cointestatari.
    • Comodità: Questa modalità è più comoda e flessibile, poiché consente a ciascun titolare di gestire il conto in modo indipendente. C’è un rischio maggiore associato a questa modalità, poiché un cointestatario potrebbe svuotare il conto o contrarre debiti senza il consenso degli altri.

Differenza di operatività sul conto

La scelta tra l’utilizzo di una firma congiunta o disgiunta sul conto coinvolge l’operatività del conto per i suoi cointestatari:

  • Nel caso di conti correnti cointestati a firma congiunta tutti i titolari possano compiere operazioni sul conto corrente. Le operazioni per essere effettuate devono essere autorizzate da entrambi i contestatari. Pertanto, se uno dei due intestatari non è d’accordo a compiere una certa operazione, l’operazione non potrà essere fatta.
  • Nel caso di conti correnti a firma disgiunta ciascuno dei titolari agisce in maniera del tutto autonoma, può fare bonifici, prelievi, pagamenti, senza avere l’autorizzazione del secondo cointestatario.

Ad esempio:

Due coniugi, titolari di un conto cointestato a firma disgiunta, possono prelevare con il bancomat, effettuare bonifici, emettere assegni, gestire i titoli separatamente. Nel caso di un conto cointestato a firma congiunta, essi possono effettuare tutte le operazioni sopra indicate solo con il consenso (e la firma) di entrambi. In questo caso, quindi, nessuno dei due può, singolarmente, prelevare o effettuare bonifici ecc…

Per sapere se un conto è a firma disgiunta o congiunta occorre controllare sul contratto stipulato con la banca. Esistono, tuttavia anche ipotesi intermedie, in cui le parti stabiliscono che alcune operazioni possano avvenire disgiuntamente e altre congiuntamente.

Come fare la scelta giusta?

La scelta tra firma congiunta e firma disgiunta dipende dalle esigenze e dalla relazione tra i cointestatari. Se i titolari desiderano avere un controllo congiunto sul conto e proteggersi da azioni unilaterali, potrebbero optare per la firma congiunta. D’altra parte, se desiderano maggiore flessibilità e autonomia nel gestire il conto, potrebbero scegliere la firma disgiunta.

In ogni caso, è fondamentale avere chiarezza e fiducia tra i cointestatari e, possibilmente, discutere e definire in anticipo le regole di gestione del conto per evitare possibili malintesi o conflitti.

Quali sono i vantaggi della firma disgiunta?

La firma disgiunta permette a ciascuno dei correntisti di utilizzare in autonomia il conto per quanto riguarda quasi tutti i movimenti e le operazioni. Questo permette una grande flessibilità di gestione, venendo incontro a esigenze di ogni tipo.

Quali problemi potrebbero sorgere?

I problemi della firma congiunta possono sorgere in caso di separazione tra i due coniugi oppure se uno dei due cointestatati muore.

Secondo quanto dispone la legge il denaro depositato su un conto corrente cointestato essendo di proprietà dei titolari in parti uguali verrà separato a metà a meno che non venga disposto in modo diverso.

In caso di decesso, occorre fare una distinzione:

  • Firma congiunta. In caso di decesso di uno dei cointestatari il conto corrente viene bloccato dall’istituto di riferimento (banca o Poste) in attesa di stabilire l’identità degli eredi legittimi, quindi l’apertura della successione. Il conto resta congelato fino a che gli eredi non si saranno presentati per l’identificazione indispensabile per la successione.
  • Firma disgiunta. In caso di morte di uno dei cointestatari, il cointestatario rimasto in vita ha la facoltà di operare anche sulla quota del deceduto, salvo il diritto al rimborso delle quote di rispettiva competenza degli eredi.

Delega sul conto corrente e cointestazione

Sia la delega sul conto corrente sia la cointestazione sono due modalità che consentono a più persone di operare su un conto bancario, ma presentano caratteristiche e implicazioni differenti:

Delega sul conto corrente

La delega permette a una terza persona, che non è il titolare del conto, di operare su di esso in base alle autorizzazioni concesse dal titolare. La persona delegata non diventa titolare del conto. La portata delle operazioni che il delegato può effettuare dipende dalle specifiche autorizzazioni concesse dal titolare. Ad esempio, potrebbe essere autorizzato solo a effettuare prelievi fino a un certo importo, a effettuare bonifici, ecc.

La delega può essere revocata in qualsiasi momento dal titolare del conto. La cointestazione del conto non è revocabile. L’unica possibilità consiste nel chiudere il conto, ossia i correntisti oppure uno solo di essi in caso di firme disgiunta, possono decidere di recedere dal contratto.

Il delegato non ha diritti sul saldo del conto. Se il titolare del conto dovesse decedere, il delegato non erediterebbe nulla dal conto, a meno che non sia diversamente specificato in un testamento.

Cointestazione

La cointestazione implica che il conto appartenga a più di una persona, e ciascuno dei cointestatari è considerato titolare del conto.

A meno che non ci siano specifiche restrizioni (come la firma congiunta menzionata nella risposta precedente), ogni cointestatario può operare sul conto in modo indipendente. Ogni cointestatario ha diritti sul saldo del conto. In caso di decesso di uno dei cointestatari, la sua quota del saldo viene generalmente ereditata dai suoi eredi, a meno che non ci siano disposizioni testamentarie specifiche.

Terminare la cointestazione può essere più complesso rispetto alla revoca di una delega, poiché richiede il consenso di tutti i cointestatari o l’adempimento di specifiche procedure legali o bancarie.

In caso di morte di un cointestatario, con firma disgiunta, il superstite può trattenere ½, mentre l’altra metà cade in successione (salvo la prova contraria). In caso di morte del delegato, dato non è titolare dato che non è titolare delle somme depositate sul conto di cui ha la delega, esse non cadono in successione.

In sintesi, mentre la delega offre al titolare del conto una maggiore flessibilità e controllo, permettendo di concedere accesso limitato a una terza persona, la cointestazione dà a ciascun cointestatario diritti pieni sul conto, rendendoli de facto proprietari congiunti del saldo. La scelta tra le due dipenderà dalle specifiche esigenze e dal livello di fiducia tra le parti coinvolte.

Quali sono le quote di ciascun cointestatario?

Le quote di ciascuno dei correntisti si presumono uguali, secondo quanto disposto dall’art. 1298 c. 2 c.c..  La presunzione opera fino a prova contraria.

Diritto alla restituzione: quando sorge?

I coniugi ricorrono quasi sempre al conto cointestato. Come abbiamo visto sopra, le quote di ogni cointestatario si presumono uguali, quindi al 50%, inoltre, se hanno scelto per la comunione legale dei beni, le somme versate si considerano in comunione.

Secondo quanto previsto dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 20457/2016, le somme prelevate dal conto corrente cointestato devono essere restituite quando la comunione dei beni viene sciolta in seguito alla separazione a meno che il coniuge non dimostri di aver speso il denaro per esigenze della famiglia.

Secondo quanto disposto dall’art. 192 c. 1 c.c. ciascuno dei coniugi è tenuto a rimborsare alla comunione le somme prelevate dal patrimonio comune per fini diversi dall’adempimento delle obbligazioni di cui all’art. 186 c.c., tra cui sono comprese quelle per il mantenimento della famiglia, per l’istruzione e l’educazione dei figli e comunque contratte, anche separatamente, nell’interesse della famiglia.

Quindi, potranno essere restituite tutte le somme prelevate da ciascuno dei coniugi se non riesce a dimostrare che sono state impiegate per le esigenze della famiglia.

Quali sono le operazioni che possono essere effettuate in autonomia nel conto corrente cointestato a firme disgiunte?

In un conto corrente cointestato a firme disgiunte possono essere svolte in autonomia tutte le operazioni bancarie dai bonifici, agli assegni, ai prelievi, i versamenti ecc. Nel caso di trasferimento verso un altro conto di altra banca, quando la chiusura è richiesta da parte del nuovo istituto di credito è richiesto il consenso e l’autorizzazione di tutti i cointestatari anche nel caso della firma disgiunta.

È possibile pignorare un conto corrente cointestato?

Il conto corrente cointestato può essere pignorato. Se il pignoramento avviene a causa dei debiti di uno dei cointestatari, generalmente, solo la sua quota del saldo del conto corrente cointestato può essere pignorata. Si presume, come abbiamo visto sopra, che i fondi in un conto cointestato siano di proprietà al 50% di ciascun cointestatario. Pertanto, se viene emesso un ordine di pignoramento per i debiti di uno dei cointestatari, potrebbe essere pignorata la metà del saldo del conto.

Anche se solo la quota di uno dei cointestatari può essere tecnicamente soggetta a pignoramento, è possibile che la banca congeli l’intero conto temporaneamente fino a quando non venga risolta la situazione. Questo potrebbe creare disagi per l’altro cointestatario che potrebbe avere difficoltà ad accedere ai propri fondi.

È importante per i cointestatari essere consapevoli delle proprie responsabilità finanziarie e dei potenziali rischi associati alla cointestazione di un conto, specialmente se uno dei titolari ha debiti o potenziali problemi legali.

Se si sospetta che ci possano essere problemi legati al pignoramento, è consigliabile consultare un avvocato o un consulente finanziario per comprendere meglio la situazione e prendere le misure appropriate.

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    Elisa Migliorini
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    Laureata in Giurisprudenza presso l'Università di Firenze. Approfondisce i temi legati all'IVA ed alla normativa fiscale domestica oltre ad approfondire aspetti legati al diritto societario.
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