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Fideiussione: che cos’è ed a cosa serve

Tutela del patrimonioFideiussione: che cos'è ed a cosa serve

Fideiussione, una garanzia essenziale nel mondo finanziario e legale per assicurare obbligazioni e accordi. Scopri di più su questo strumento.

La fideiussione è un’obbligazione accessoria di garanzia ove un soggetto, detto fideiussore, si obbliga alla medesima prestazione dovute dal debitore principale. La funzione principale a cui assolve è quella di garantire l’adempimento del credito principale. Ciò significa che ai sensi dell’art. 2740 c.c. il fideiussore garantisce l’obbligazione del debitore principale con tutto il suo patrimonio e – a differenza di quello che accade per le garanzie reali – il creditore non ha un diritto di seguito sul patrimonio del fideiussore.

Il fideiussore si obbliga alla medesima prestazione dovuta dal debitore. Ciò denota che il garante è obbligato in solido con il debitore principale. Essa rientra nell’ipotesi di obbligazione solidale diseguale, ossia quelle obbligazioni sorte nell’esclusivo interesse di uno dei co-debitori e che, generalmente, derivano da titoli differenti. Tale stretto rapporto con l’obbligazione di garanzia con la principale si definisce accessorietà, in virtù del quale la tutela accessoria non è valida se non è valida l’obbligazione principale, salvo che sia prestata per un’obbligazione assunta da un incapace.


Cos’è la fideiussione

Si tratta di una garanzia fornita da una terza parte (il fideiussore) per assicurare l’adempimento di un obbligo o di un debito da parte di un debitore. In caso di inadempienza del debitore, il fideiussore si impegna a soddisfare l’obbligazione nei confronti del creditore.

Ai sensi dell’art. 1936 c.c. “È fideiussore colui che, obbligandosi personalmente verso il creditore, garantisce l’adempimento di un’obbligazione altrui. La fideiussione è efficace anche se il debitore non ne ha conoscenza”.

Mediante il rilascio di questa garanzia, il fideiussore si impegna personalmente verso il creditore, garantendo l’adempimento di una obbligazione altrui. Costituisce la figura contrattuale più diffusa nella prassi tra quelle mediante le quali è possibile attribuire una garanzia di tipo personale.

Obbligazione accessoria alla principale

La fideiussione è un’obbligazione accessoria di garanzia ove un soggetto, detto fideiussore, si obbliga alla medesima prestazione dovute dal debitore principale. L’obbligazione è assunta nei confronti del creditore, dunque potrebbe essere del tutto estraneo al rapporto tra fideiussore e debitore. In breve sintesi, è una forma di garanzia personale, e ciò è messo in rilievo dall’avverbio “personalmente” usato dall’articolo 1936. Ciò significa che ai sensi dell’art. 2740 c.c. il fideiussore garantisce l’obbligazione del debitore principale con tutto il suo patrimonio e – a differenza di quello che accade per le garanzie reali – il creditore non ha un diritto di seguito sul patrimonio del fideiussore.

Tipologie di garanzia

  1. Personale: questa forma di garanzia coinvolge un individuo che si impegna personalmente a garantire l’adempimento di un obbligo;
  2. Bancaria: le banche spesso fungono da fideiussori per garantire prestiti o altre obbligazioni finanziarie;
  3. Assicurativa: alcune compagnie assicurative offrono fideiussioni come prodotto per coprire diversi tipi di rischi.

Suddivisione per modalità di garanzia

Sotto il profilo delle modalità di garanzia comprese nell’istituto è possibile individuare diverse tipologie di fideisussione. Capire le differenze tra di esse permette di comprendere cosa comporta firmare una fideiussione e le relative garanzie da garantire al creditore. Le principali casistiche che si rientrano nella pratica sono le seguenti:

  • Con beneficio di escussione: con questa modalità il creditore è tenuto, preventivamente, a rivalersi sul patrimonio del debitore. Solo in caso di soddisfacimento nullo o parziale, ha la possibilità di rivolgersi al fideiussore, che agisce solo previa escussione del debitore;
  • Pro-quota: con questa modalità il debito viene suddiviso tra più fideiussori dove ognuno può essere chiamato a rispondere del debito;
  • Omnibus: probabilmente una delle forme più diffuse, dove viene determinato un importo massimale entro il quale il fideiussore garantisce i debiti presenti e futuri del debitore;
  • Fiscale: una garanzia fideiussoria è richiesta da parte dell’Agenzia delle Entrate al contribuente che richiede il rimborso del credito Iva. Si tratta di una forma di tutela che l’Amministrazione finanziaria richiede per tutelarsi nei confronti di possibili frodi in ambito Iva.

Identità della prestazione

Il fideiussore si obbliga alla medesima prestazione dovuta dal debitore. Ciò denota che il garante è obbligato in solido con il debitore principale. La fideiussione è una particolare tipologia di obbligazione naturalmente sussidiaria, dove appunto è previsto un beneficio d’ordine. Essa, inoltre, è una obbligazione solidali diseguale, ossia quella obbligazione solidale sorta sulla base di un interesse non condiviso, ma esclusivo del debitore principale. Nella solidarietà diseguale, l’obbligazione contratta nell’esclusivo interesse di uno dei debitori, l’altro co-debitore è solo garante, ad esempio io sono il fideiussore dell’altro che compra la casa. 

Il contenuto dell’obbligazione fideiussoria, dunque, consiste nell’adempimento di un debito identico a quello a carico del debitore principale, relativamente al quale sono tenuti sia il debitore principale che il fideiussore. Dunque, affinché vi sia identità della prestazione si deve ragionevolmente presupporre che l’obbligazione principale abbia ad oggetto denaro o una serie di cose fungibili. Se il garante, infatti, si obbligasse ad una prestazione diversa, ad esempio a tenere indenne il creditore dall’inadempimento di un’obbligazione di facere del debitore, non si tratterebbe più di una garanzia fideiussoria. In tal caso potremmo parlare di un contratto autonomo di garanzia.

La prestazione, inoltre, può anche essere determinata per relationem, quindi rinviando alla stessa prestazione principale. Tale circostanza evidenzia il carattere accessorio dell’obbligazione di garanzia.

Accessorietà

L’accessorietà, come mettevamo in evidenza nel paragrafo precedente, è una caratteristica propria dell’obbligazione di garanzia del fideiussore. Questa, infatti, esiste in quanto esiste quella principale, ma comporta anche che il contenuto dell’obbligazione di garanzia sia determinato in misura corrispondente all’obbligazione principale. Dunque, il rapporto di accessorietà non solo deve sussistere quando sorge l’obbligazione di garanzia, ma durante l’intero rapporto.

La principale conseguenza della nozione di accessorietà attiene all’opponibilità di tutte le eccezioni che spettano al debitore principale. Infatti, afferma l’art. 1939 c.c., che la fideiussione non è valida se non è valida l’obbligazione principale, salvo che sia prestata per un’obbligazione assunta da un incapace. Ciò significa, che ogniqualvolta l’obbligazione non è valida, sorge il diritto del fideiussore ad eccepire l’invalidità.

La limitazione prevista dalla norma, concernente l‘eccezione derivante dall’incapacità del debitore principale, costituisce una significativa deroga al sistema. Questa, presumibilmente non è altro che il retaggio storico di un’antica norma di matrice romanistica, sopravvissuta nel codice senza una reale ragion d’essere. Un ulteriore corollario del principio di accessorietà è costituto dal fatto che l’obbligazione fideiussoria non può eccedere ciò che è dovuto dal debitore, nè può essere prestata a condizioni deteriori. Si tratta di una norma sostanzialmente inderogabile, in quanto laddove prestata a condizioni deteriori verrebbe meno il criterio della medesimezza dell’obbligazione principale e di quella fideiussoria. Sembra opportuno, invero, precisare che per condizioni più o meno onerose si intende che l’adempimento alla garanzia comporti un aggravamento della prestazione socialmente apprezzabile.

Beneficium ordinis

In caso di fideiussione è garantito al garante il c.d. beneficium ordinis. Come la giurisprudenza ha evidenziato, questo caratterizza ogni obbligazione solidale di tipo diseguale. Il beneficio in questione è diverso dal beneficium excussionis, cioè il beneficio di preventiva escussione, che si sostanzia nella possibilità di aggredire prima i beni di uno e di escutere l’altro co-debitore per la parte che residua. In questo caso, dunque, viene meno l’identità della prestazione, giacché l’uno sarà tenuto all’adempimento di una somma, l’altro invece verserà solo ciò che residua dopo il primo adempimento.

Il benefium excussionis non è una caratteristica propria delle obbligazioni solidali, le quali devono avere ad oggetto una prestazione, non solo quantitativamente ma qualitativamente identica a quella dell’obbligato principale. Laddove si inserisce questo tipo di beneficio, il garante non è più garantire l’adempimento la medesima prestazione, ma a garantire l’inadempiente.

La caratteristica peculiare dell’istituto, tuttavia, è proprio che il fideiussore deve adempiere come se fosse egli stesso il debitore principale. Dunque, laddove nel contratto istitutivo della fideiussione si inserisse il beneficium excussionis, questa perderebbe il carattere di solidarietà. La disciplina della solidarietà non richiede, invece, la facoltà di scelta del debitore dal parte del creditore. Il diritto di scelta del creditore non è aspetto immancabile della solidarietà, ci può essere solidarietà anche se non c’è questo diritto di scelta non c’è. Pertanto, è normalmente garantito il beneficium ordinis al fideiussore.

Tabella riassuntiva

AspettoDettagli
DefinizioneGaranzia personale fornita da un soggetto (fideiussore) a favore di un creditore per garantire l’adempimento di un’obbligazione di un terzo (debitore).
NormativaRegolamentata dall’Art. 1936 del Codice Civile.
TipologieSolidale, con beneficio di escussione, pro-quota, omnibus, per rimborso IVA.
Parti coinvolteFideiussore, creditore, debitore.
CostiComprende commissione dell’1% fino al 2,5% sulla cifra totale e un premio trimestrale con tassi di interesse.
EstinzioneSi estingue con il pagamento del debito o per azioni in malafede del creditore

Vantaggi e svantaggi

Vantaggi

  1. Sicurezza per il creditore: fornisce una garanzia aggiuntiva per il creditore nel caso in cui il debitore non sia in grado di adempiere al suo obbligo;
  2. Accessibilità al credito: per i debitori può facilitare l’accesso a prestiti e finanziamenti.

Svantaggi

  1. Rischio per il fideiussore: il fideiussore si assume un rischio significativo, potendo essere chiamato a soddisfare l’obbligazione in caso di inadempienza del debitore;
  2. Complessità legale: le fideiussioni possono avere implicazioni legali complesse, sia per il fideiussore che per il debitore.

Fideiussione nel settore immobiliare e dei prestiti bancari

La fideiussione svolge un ruolo fondamentale in diversi settori, offrendo garanzie finanziarie essenziali. In particolare, è possibile osservare il suo impatto nel settore immobiliare, nel contesto delle imprese, nei prestiti bancari, analizziamo le sue differenze con altre forme di garanzia e le conseguenze in caso di inadempienza del debitore.

Impatto nel settore immobiliare

Nel settore immobiliare, la fideiussione è essenziale per proteggere gli acquirenti di immobili in costruzione. Sul punto, il decreto ministeriale n. 125/2022 ha introdotto un modello standard di garanzia obbligatoria per le compravendite immobiliari, garantendo agli acquirenti il rimborso delle somme versate in caso di inadempienze del costruttore​​.

Nelle transazioni immobiliari, le fideiussioni vengono spesso utilizzate per garantire il rispetto degli obblighi contrattuali, sia da parte dei venditori che degli acquirenti.

Per esempio, in una compravendita, una garanzia fideiussoria può essere richiesta per assicurare il pagamento del prezzo di acquisto o per garantire la restituzione di eventuali acconti in caso di mancato rispetto degli accordi.

Contesto delle imprese

Per le imprese, la fideiussione funge da strumento di sicurezza nei rapporti commerciali, specialmente nelle transazioni di beni immobiliari. Questa garanzia è particolarmente rilevante per le società edili, dove protegge le parti coinvolte in transazioni di alto valore.

Queste garanzie sono particolarmente utili per le piccole imprese, in quanto possono facilitare la vincita di contratti offrendo ai clienti una garanzia che il lavoro verrà completato come previsto.

Le fideiussioni sono utilizzate in vari contesti, come nei contratti di costruzione, garantendo la conformità ai requisiti di licenza e permesso su livelli locali, statali o federali, e assicurando che tutti i pagamenti necessari vengano effettuati a subappaltatori o fornitori.

Procedura per ottenere una garanzia bancaria

Per ottenere una fideiussione bancaria, è necessario presentare diversi documenti, che variano a seconda che si tratti di una persona fisica o giuridica. Ad esempio, nel caso di una persona giuridica, sono richiesti documenti come l’identità e il codice fiscale dell’Amministratore, i bilanci aziendali, la situazione contabile, l’iscrizione alla Camera di Commercio, lo stato patrimoniale e il modello Redditi.

Estinzione del contratto

La fideiussione si estingue con il pagamento integrale del debito da parte del debitore. Tuttavia, può anche estinguersi in caso di comportamenti in malafede del creditore, come prevede l’articolo 1955 del codice civile. Inoltre, il fideiussore che ha pagato il debito ha il diritto di regresso verso il debitore per ottenere il rimborso della cifra pagata

La disciplina della rivalsa

Il fideiussore che abbia pagato il debito ha diritto di regresso contro il debitore ed è surrogato nei diritti che il creditore aveva contro di questi. La consistenza di queste due azioni, aventi lo stesso fine, ha creato alcune incertezze applicative.

Il regresso

La regolamentazione stessa della fideiussione prevede l’insorgenza dell’azione di regresso. Ogni qualvolta ci si trovi di fronte a una pluralità di co-debitore, il pagamento dell’intero debito da parte di uno di essi determina l’insorgenza dell’azione di regresso. Normalmente, quest’ultima presuppone la possibilità di agire nei confronti del co-debitore pro quota, quindi nei limiti della quota di partecipazione al debito. Tuttavia, nel caso di specie, trattandosi di obbligazione diseguale, la garanzia grava interamente sul debitore principale, per quanto attiene al rapporto interno, cioè tra debitore e fideiussore. L’azione di regresso, dunque, può essere esercitata per intero, in considerazione del capitale, interessi e spese. L’art. 1952 c.c., inoltre, prevede una peculiare disciplina, poi estesa a tutte le obbligazioni solidali. Infatti, il diritto di regresso costituisce un diritto autonomo rispetto all’obbligazione originaria, quindi non potrà essere gravata dalle stesse garanzia, oneri ed accessori. Anche per quanto riguarda il regime delle eccezioni dovrebbe ritenersi che non possano essere fatte valere le eccezioni relative al primo rapporto originario.

Regresso ed eccezioni

Tuttavia, l’art. 1952 c.d. stabilisce che il fideiussore perde il diritto di regresso se, per avere omesso di denunziare il pagamento al debitore principale, questi ha pagato egualmente il debito. Inoltre, aggiunge la norma, se il fideiussore ha pagato senza aver fato avviso al debitore principale, questi può opporre in sede di regresso le eccezioni che avrebbe potuto opporre al creditore principale. Questa seconda evenienza si realizza quando, il debitore ha contezza dell’intenzione di pagare, ma non dell’avvenuto pagamento, da parte del fideiussore, oppure non ha avuto conoscenza di tale intenzione. Dunque può accadere che o il debitore comunica le eccezioni al fideiussore e questo non le fa valere, o non avendo notizia del pagamento non le comunica e non potranno esser fatte valere dal garante. Tale previsione ha la funzione di evitare fenomeno collusivi. Ove non sussistesse tale norma, il fideiussore potrebbe accordarsi con il creditore per eseguire un pagamento indebito. Al contempo resterebbe preclusa la possibilità del debitore di far valere le eccezioni, in virtù dell’autonomia del diritto di regresso. Il legislatore dunque, ha evitato suddetto rischio introducendo in materia di fideiussione l’art. 1952, poi esteso a tutte le obbligazioni solidali.

Surrogazione

Il fideiussore, nel momento in cui adempie al creditore, è surrogato nella posizione giuridica del creditore ex lege, ai sensi dell’art. 1203 c.c. Tale istituto prevede, quindi, una modifica del lato attivo dell’obbligazione pecuniaria, che produce un fenomeno successorio. Non nasce un nuovo diritto, come nel regresso, ma il fideiussore subentra nell’obbligazione originaria. Ciò comporta che sono fatti salvi i privilegi, le garanzia, i pesi e gli accessori che gravano su suddetta obbligazione. Anche per quel che attiene il regime della prescrizione, è il medesimo di quello previsto per il diritto di credito principale.

Esempi di applicazione

Alcuni esempi di applicazione di questa garanzia possono essere:

  1. Affitto di immobili: utilizzata frequentemente nel settore immobiliare, dove il proprietario chiede una garanzia bancaria per tutelarsi da eventuali insolvenze degli inquilini;
  2. Erogazione di finanziamenti: le banche possono richiedere una garanzia fideiussoria come forma di assicurazione per recuperare il credito nel caso in cui il debitore non riesca a rispettare gli obblighi presi.

Disciplina fiscale ai fini delle imposte dirette

I criteri di tassazione dei proventi per la prestazione di fideiussione divergono a seconda che il garante sia un soggetto non imprenditore, ovvero un’impresa. Nel primo caso i proventi hanno natura di redditi di capitale e sono tassati secondo il criterio di cassa; nel secondo, invece, i proventi rientrano nel reddito d’impresa e sono tassati secondo il principio di competenza. 

Garanzia prestata da un soggetto non imprenditore

Ai sensi dell’art. 44, co. 1 lett. d) del TUIR i compensi per la prestazione di fideiussione rientrano nella categoria dei redditi di capitale. Sul punto, vedasi anche la Circolare n. 11/E/2012 dell’Agenzia delle Entrate. I redditi in questione sono determinati con il criterio di cassa previsto dall’art. 45 co. 1 del TUIR: sono, quindi imponibili in capo al garante i proventi percepiti in ciascun periodo d’imposta, indipendentemente dalla durata del debito garantito. 

Se il percipiente non è residente in Italia, i compensi non sono imponibili a norma dell’art. 26-bis del DPR n. 600/73, a condizione che lo Stato di residenza del percipiente appartenga alla white list

Deve essere evidenziato che, in coerenza con le regole che disciplinano i redditi di capitale, dalle somme percepite il garante non può detrarre i costi connessi alla prestazione della garanzia. 

Garanzia prestata da un’impresa

Qualora la fideiussione venga prestata da parte di un’impresa, i compensi percepiti concorrono a formare il reddito d’impresa, dedotti i costi sostenuti per la prestazione della garanzia. In mancanza di chiarimenti ufficiali si ritiene che tali ricavi debbano essere imputati, ai fini fiscali, in proporzione alla durata del contratto di fideiussorio (a sua volta legata alla durata dell’obbligazione principale, garantita dal fideiussore). 

Disciplina Iva

La fideiussione rilasciata da un soggetto passivo nell’esercizio della sua attività di impresa o professionale è esente Iva (art. 10 co. 1 n. 1 del DPR n. 633/72). In tal caso, l’imposta di registro è dovuta in misura fissa di 200 euro (art. 40 del DPR n. 131/86). Deve essere evidenziato che il rilascio di una garanzia fideiussoria non rileva ai fini del calcolo della percentuale di detrazione nel pro-rata Iva (art. 19 co. 5 del DPR n. 633/72), qualora non formi oggetto dell’attività propria del soggetto passivo o sia accessoria a operazioni imponibili (art. 19-bis co. 2 del DPR n. 633/72). Resta ferma, tuttavia, l’indetraibilità specifica dell’imposta relativa ai beni e servizi utilizzati esclusivamente per il rilascio della garanzia.

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