La fatturazione di acconto e saldo rappresenta un aspetto cruciale della gestione della contabilità aziendale e della conformità fiscale. Per le imprese che operano nell’Unione Europea, è importante comprendere come queste fatture influiscano sulla determinazione delle obbligazioni IVA e sull’adeguatezza dei registri contabili.
Per effettuare una corretta operazione di fatturazione è importante andare ad analizzare quali sono le regole che disciplinano l’effettuazione delle operazioni rilevanti ai fini Iva. Un’operazione diventa rilevante ai fini Iva, e quindi la relativa Iva diventa esigibile, quando si sono verificati tutti i presupposti richiesti dalla legge. È al verificarsi di questo momento, infatti, che decorrono i termini per l’assolvimento degli adempimenti formali, come l’emissione della fattura, e gli adempimenti sostanziali, come il versamento della relativa Iva.
In questo articolo esploreremo i concetti di fatturazione di acconto e saldo ai fini Iva, le norme che ne regolamentano l’emissione e il regime Iva applicabile. In questa analisi mi concentrerò sul meccanismo di applicazione dell’Iva quando ci troviamo nella situazione di dover emettere una fattura di acconto ed una successiva a saldo dell’operazione. Prima di parlare di cosa è e come funziona la fattura di acconto e la successiva fattura a saldo è necessario andare ad analizzare cosa dice in tema l’articolo 21 del DPR n. 633/72.
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Momento di effettuazione dell’operazione
L’articolo 21 del DPR n. 633/1972 prevede che la fattura debba essere emessa “nel momento di effettuazione dell’operazione”. Tale momento deve essere determinato secondo le regole previste dall’articolo 6 del DPR n. 633/1972 il quale, restringendo il campo di analisi alle operazioni nazionali, prevede regole diverse a seconda della tipologia di operazione che andiamo a realizzare. Ovvero se trattasi di cessioni di beni o di prestazioni di servizi.
Ai sensi dell’articolo 6 del DPR n. 633/72, il momento generatore dell’obbligo tributario ai fini Iva varia a seconda dell’oggetto dell’operazione. Schematicamente, possiamo dire che l’obbligo Iva scatta nelle seguenti fattispecie:
- Al momento della spedizione/consegna dei beni, per i beni mobili;
- Alla stipulazione dell’atto, nel caso di beni immobili;
- All’emissione della fattura o pagamento, in tutto o in parte, del corrispettivo, se avvengono anteriormente alla cessione dei beni;
- Al pagamento del corrispettivo, nelle prestazioni di servizi;
- Nel momento della fatturazione, nelle prestazioni di servizi, se essa è anteriore al pagamento;
- Al momento materiale del prelievo del bene (non rilevando che tale operazione venga posta in esseredefinitivamente o in via temporanea), nel caso di autoconsumo.
La fattura di acconto anticipata
La fatturazione in acconto è una fattura emessa prima della conclusione del contratto o della fornitura del servizio, che rappresenta una parte del prezzo totale concordato tra il fornitore e il cliente. Questa fattura è utilizzata per anticipare il pagamento da parte del cliente, e serve come garanzia per il fornitore che il cliente sia impegnato a completare il contratto o a ricevere il servizio. In alcuni casi, la fatturazione in acconto può rappresentare una percentuale del prezzo totale, mentre in altri casi può essere un importo fisso concordato tra le parti. È importante notare che, ai fini Iva, la fatturazione in acconto deve essere emessa in conformità con le norme fiscali vigenti, che possono variare a seconda del paese in cui l’impresa opera.
Come abbiamo appena visto lo stesso articolo 6, comma 4, del DPR n. 633/72 prevede che se anteriormente al verificarsi degli eventi che fanno sorgere l’esigibilità Iva (stipula del contratto in caso di beni immobili, consegna o spedizione in caso di beni mobili, pagamento del corrispettivo in caso di prestazione di servizi), o indipendentemente da essi, venga emessa fattura di acconto o pagato in tutto o in parte il corrispettivo, l’operazione si considera effettuata. Questo, limitatamente all’importo fatturato o pagato, alla data della fattura o alla data del pagamento.
Parliamo quindi di fatturazione anticipata quando si emette una vera e propria fattura avente tutti i requisiti previsti prima che ne sia obbligato secondo i criteri sopra indicati, come nel caso di una fattura di acconto.
Documenti non rilevanti ai fini Iva
A questi fini è opportuno ricordare che non sono documenti rilevanti a fini Iva ad esempio le fatture proforma o gli avvisi di parcella emessi dai professionisti. Questi sono in realtà documenti privi dei requisiti previsti per le fatture e generalmente utilizzati per richiedere il pagamento di quanto dovuto senza dover anticipare l’Iva con l’emissione della fattura.
Pagamento parziale del corrispettivo
Il pagamento anticipato del corrispettivo, sia totale che parziale, rappresenta invece una deroga alle regole generali sopra descritte solo nel caso di cessione di beni, in quanto nel caso di prestazioni di servizi il pagamento rappresenta invece il vero e proprio fatto generatore dell’imposta. Nel caso di pagamenti anticipati è necessario distinguere quando le somme sono versate a titolo di acconto sul prezzo (con obbligo quindi di emissione della fattura) e quando invece vengono versate a titolo diverso e comportarsi di conseguenza.
Per approfondire: “Mancato ricevimento della fattura: quali rimedi?“.
Fattura di acconto per le cessioni di beni mobili
Nel caso in cui nell’ambito di un contratto di cessione di beni mobili viene versato dal cliente un acconto prima di ricevere la merce ordinata, è necessario, ai sensi dell’articolo 6, del DPR n. 633/72 emettere la fattura. Questo, sempre limitatamente all’importo incassato. In questo caso, come disposto dall’articolo 6 del DPR n. 633/72, il momento in cui il cliente versa l’acconto al fornitore costituisce il momento in cui l’operazione si intende effettuata. Pertanto, il fornitore è chiamato ad emettere fattura limitatamente all’acconto pagato. La fattura di acconto (allo stesso modo della normale fattura) deve andare ad individuare se si tratta di:
- Una operazione imponibile ai fini Iva con aliquota al 4%, 10%, 22%;
- Un’operazione non imponibile Iva;
- Operazione esente da Iva ai sensi dell’articolo 10 DPR n. 633/72.
Esempio di acconto per cessioni di beni mobili
La società Alfa Srl, in data 01.03.n ha concordato con la società Beta Srl l’acquisto di una fornitura di merci per 100.000 euro + Iva 22%, per complessivi 122.000 euro. Il contratto di compravendita prevede, contestualmente all’ordine il pagamento anticipato del 10% della somma dovuta. Nel momento del pagamento dell’anticipo, anche se la merce non è stata ancora consegnata o spedita, l’anticipo deve essere fatturato e su tale importo deve essere calcolata l’Iva.
Ipotizzando che in data 02.03.n Beta Srl riceva il bonifico pari ad €. 12.200 dovrà contestualmente emettere la relativa fattura di acconto per l’importo incassato:
Imponibile: €. 10.000
IVA: €. 2.200
Totale fattura: €. 12.200 (10.000 + 2.200).
Nel momento in cui viene consegnata la merce si può procedere con l’emissione della fattura a saldo- Deve essere scomputata dalla base imponibile quanto precedentemente fatturato in sede di acconto. Questo, ai fini della corretta applicazione dell’Iva. Riprendendo i dati dell’esempio quindi:
Prezzo concordato: €. 100.000
Acconto: €. 10.000
Imponibile: €. 90.000
IVA: €. 19.800
Totale fattura: €. 109.800
Acconto per prestazioni di servizi
Nel caso di acconto ricevuto per prestazioni di servizi l’incasso anticipato del corrispettivo rappresenta la regola generale di effettuazione dell’operazione. Pertanto comunque la fattura di acconto deve essere emessa entro e non oltre la data in cui l’acconto è stato pagato. Nel caso invece di emissione anticipata della fattura (senza che sia avvenuto l’effettivo pagamento) ricadiamo invece in una delle deroghe previste alla regola generale, e il documento emesso con tutti i requisiti previsti dalla legge costituisce una vera e propria fattura rilevante ai fini dell’imposta. Quindi nel caso di pagamento dell’acconto la fattura, sempre ai sensi dell’articolo 6 del DPR n. 633/72, dovrà essere emessa entro e non oltre la data in cui l’acconto è stato pagato dal cliente.
Ne consegue, a puro titolo esemplificativo, se ad un professionista/artista viene corrisposto un acconto sul compenso pattuito, l’operazione si intende effettuata in quel momento. Tuttavia, limitatamente all’acconto percepito. L’artista o professionista deve pertanto emettere regolare fattura dell’acconto percepito.
Acconto o anticipo di parte del prezzo
Al fine di rispettare le disposizioni della legge Iva vi è l’obbligo di emettere la fattura anche per le somme percepite a titolo di acconto o anticipo trattandosi di una parte del prezzo complessivo. Al momento della consegna/spedizione dei beni o al verificarsi di altro evento rilevante deve essere la fattura completa, con la relativa descrizione analitica, e dall’importo complessivo da essa risultante si deve stornare quanto già incassato.
Caparra confirmatoria
È necessario specificare ulteriormente che deve essere tenuto distinto il caso della caparra confirmatoria. Ove risulti che le somme sono state percepite a tale titolo, esse, avendo lo scopo di garantire la conclusione del negozi o, non possono considerarsi come parziale pagamento anticipato del prezzo. L’obbligo tributario sorge solo se se le parti convengono di scomputare la caparra dal prezzo pattuito (R.M. 19 maggio 1977, n. 411673).
Fattura di saldo
La fatturazione di saldo è una fattura emessa al termine di un contratto o di una fornitura di servizi, che rappresenta il prezzo totale dovuto per la prestazione fornita. Questa fattura sostituisce la fattura in acconto, se emessa, e tiene conto di eventuali variazioni del prezzo concordato, come sconti, aumenti o modifiche al servizio fornito. La fatturazione di saldo rappresenta l’importo finale che il cliente deve pagare al fornitore, e ai fini Iva, deve essere emessa in conformità alle norme fiscali vigenti. La fatturazione di saldo è importante per la gestione della contabilità aziendale, poiché rappresenta la base per la determinazione della base imponibile Iva e per la predisposizione della dichiarazione dei redditi.
Saldo per cessioni di beni mobili
Nel caso di cessione di beni mobili la fattura di saldo (nel caso in cui vi sia stata precedentemente una fattura di acconto) deve essere emessa entro e non oltre la data di consegna/spedizione dei beni. Nella fattura di saldo si dovrà scomputare dalla base imponibile quanto precedentemente fatturato in sede di acconto al fine di applicare correttamente l’Iva.
Saldo per prestazioni di servizi
Nel caso di prestazioni di servizi la fattura di saldo (nel caso in cui vi sia stata precedentemente una fattura di acconto) deve essere emessa entro e non oltre la data di ricevimento del pagamento del saldo (salvo il caso in cui la fattura sia emessa in data anteriore al pagamento). Così come visto per i beni, nella fattura di saldo è necessario andare a scomputare dalla base imponibile quanto precedentemente fatturato in sede di acconto. Questo, sempre al fine di applicare correttamente l’Iva.
Come gestire la fatturazione di acconto e saldo?
Gestire la fatturazione di acconto e saldo richiede attenzione e pianificazione. Ecco alcuni consigli per gestire queste fatture in modo efficiente:
- Conoscere le norme fiscali vigenti: è importante conoscere le norme fiscali che regolamentano l’emissione della fatturazione in acconto e di saldo, e le regole relative all’IVA applicabile. Queste norme possono variare a seconda del paese in cui l’impresa opera, quindi è importante verificare le disposizioni locali.
- Documentare i contratti: prima di emettere una fattura in acconto, è importante documentare il contratto o la fornitura di servizi con il cliente, comprese le condizioni relative alla fatturazione. Questo aiuterà a prevenire possibili malintesi in futuro e a garantire la corretta applicazione delle norme fiscali.
- Emettere fatture precise e dettagliate: quando si emette una fattura in acconto o di saldo, è importante che sia precisa e dettagliata, con una descrizione chiara delle prestazioni fornite e del prezzo concordato. Questo aiuterà a garantire che la fattura sia conforme alle norme fiscali e che possa essere utilizzata come prova in caso di controlli da parte delle autorità fiscali.
- Monitorare le scadenze: è importante monitorare le scadenze per l’emissione delle fatture in acconto e di saldo, per evitare eventuali ritardi o problemi nella gestione della contabilità.
- Mantenere una buona organizzazione: mantenere una buona organizzazione dei documenti e delle fatture aiuterà a garantire la corretta applicazione delle norme fiscali e a evitare possibili problemi nella gestione della contabilità.
Seguendo questi consigli, le imprese hanno la possibilità di gestire la fatturazione di acconto e di saldo in modo efficiente e conforme alle norme fiscali. Il tutto, garantendo la corretta applicazione delle leggi sulla fatturazione e sull’Iva.
Consulenza fiscale online
Se hai difficoltà nella concreta applicazione della disciplina Iva legata all’emissione di fatture di acconto e saldo puoi usufruire del nostro servizio di consulenza fiscale online. In questo modo puoi ottenere risposta a tutti i tuoi dubbi.
La concreta applicazione dell’Iva si complica ulteriormente quando queste operazioni vedono come controparti soggetti residenti in Paesi diversi. Per questo sono a disposizione per una consulenza riguardante la concreta applicazione dell’Iva nell’acconto e saldo relativamente a cessioni di beni ed operazioni di servizi.
Di seguito il link al servizio di consulenza fiscale online:
Domande frequenti
Per quanto riguarda la data di emissione della fattura di acconto, per la fornitura di beni mobili la fattura deve essere emessa al momento della consegna. Per la prestazione di servizi la fattura deve invece emessa al momento del versamento dell’anticipo da parte del cliente committente, non più tardi.
La fattura di acconto deve essere emessa come una fattura normale. Al momento dell’emissione della fattura a saldo (alla consegna del bene o dal completamento del servizio) le fatture in acconto dovranno essere sottratte.
Quando si riceve un acconto si riceve un’anticipazione rispetto al corrispettivo pattuito. Tale operazione ha rilevanza ai fini Iva ed il cedente/prestatore deve emettere la fattura relativa alle somme ricevute.
Se l’acconto non è ancora stato fatturato al cliente procedi emettendo una fattura complessiva. Nella sezione Pagamenti, inserisci una rata di importo corrispondente all’acconto già versato. Questa rata deve essere inserita come già saldata indicando la relativa data e conto di saldo.
Pagamento a saldo, quello eseguito per estinguere un’obbligazione o quella parte di essa rimasta ancora da soddisfare. Nella fattura a saldo deve essere scomputato l’importo versato e riepilogato nella fattura di acconto (che deve essere richiamata).