I fatti successivi alla chiusura dell'esercizio richiedono una valutazione attenta per determinare se debbano essere rilevati in bilancio o solo indicati in nota integrativa, secondo specifiche regole del principio contabile OIC 29.
Nella pratica professionale quotidiana, capita frequentemente che tra la data di chiusura dell'esercizio e l'approvazione del bilancio si verifichino eventi significativi che pongono interrogativi sulla loro corretta rappresentazione contabile. Un cliente che fallisce a gennaio per un'esposizione riferita all'esercizio precedente, una causa legale che si conclude con un importo diverso da quello accantonato, o una calamità naturale che distrugge gli impianti: come gestire correttamente questi eventi?
Il principio contabile OIC 29 fornisce il quadro di riferimento per orientarsi in queste situazioni, stabilendo regole precise per distinguere tra fatti che devono modificare i valori di bilancio e quelli che richiedono solo un'informativa in nota integrativa. La corretta applicazione di queste disposizioni è fondamentale per garantire l'attendibilità dell'informazione contabile e il rispetto della normativa civilistica.
Il quadro normativo di riferimento
La disciplina dei fatti successivi alla chiusura dell'esercizio trova la sua base normativa nell'articolo 2427, comma 1, numero 22-quater del Codice Civile, introdotto dal D.Lgs. n. 139/2015 in attuazione della Direttiva 2013/34/UE. Questa disposizione richiede che la nota integrativa indichi "la natura e l'effetto patrimoniale, finanziario ed economico dei fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio".
Il principio contabile OIC 29, nei paragrafi 60-63, fornisce le linee guida operative per l'applicazione pratica di questa disciplina, definendo con precisione le diverse categorie di eventi successivi e il relativo trattamento contabile.
OIC 29 - Fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio
I fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio sono quei fatti, positivi e/o negativi, che avvengono tra la data di chiusura e la data di formazione del bilancio d'esercizio.
Definizione e ambito di applicazione
I fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio sono eventi, positivi o negativi, che si verificano nel periodo compreso tra la data di chiusura dell'esercizio e la data di formazione del bilancio, identificata con la data di redazione del progetto di bilancio da parte degli amministratori.
Si definiscono fatti di rilievo quelli la cui omessa indicazione potrebbe impedire al lettore del bilancio di effettuare corrette valutazioni. L'organo amministrativo deve effettuare una stima quantitativa dell'impatto sulla situazione patrimoniale, finanziaria e sul risultato economico, ovvero indicare i motivi per cui tale stima non è determinabile.
Le tre categorie di fatti successivi secondo l'OIC 29 in nota integrativa
Ai sensi dell'art. 2427, co. 1, n. 22-quater) del codice civile, la nota integrativa del bilancio d'esercizio deve indicare la na...
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