Che cos’è l’esterometro?
La comunicazione delle operazioni transfrontaliere (c.d. “esterometro”), è stata introdotta dall’art. 1, co. 1103 della Legge n. 178/20 (e ss.mm.). A partire dal 1° luglio 2022 devono essere trasmesse all’Agenzia delle Entrate, utilizzando il Sistema di Interscambio, i dati delle operazioni transfrontaliere (esattamente come avviene per le fatture elettroniche).
L’obbligo comunicativo è facoltativo per tutte le operazioni per cui è stata emessa una bolletta doganale, oppure emessa o ricevuta una fattura elettronica mediante Sistema di Interscambio.
Chi deve comunicare le operazioni transfrontaliere con l’esterometro?
I soggetti passivi Iva devono trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato (art. 1, co. 3-bis del D.Lgs. n. 127/15). Questo, fatte salve le operazioni per le quali è stata emessa una bolletta doganale, per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche, nonché quelle, purché di importo non superiore ad euro 5.000 per ogni singola operazione, relative ad acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini Iva in Italia ai sensi degli articoli da 7 a 7-octies del DPR n. 633/72.
Da comunicare tutte le operazioni con controparti estere anche senza rilevanza Iva
La comunicazione riguarda tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, senza ulteriori limitazioni (a differenza, ad esempio, con quanto avviene con le comunicazioni Intrastat). Ai fini, infatti, dell’adempimento di detto obbligo comunicativo:
- È rilevante solo la circostanza che il soggetto non sia stabilito in Italia, indipendentemente dalla natura dello stesso;
- Non è significativo il fatto che l’operazione sia o meno rilevante, ai fini Iva, nel territorio nazionale.
Vedasi anche la Circolare n. 14/E/2019 (§ 4.2), e la successiva risposta n. 91/2020. L’unica limitazione è data dal fatto che costituiscono oggetto di comunicazione solo operazioni con l’estero di importo superiore ad euro 5.000 (ammontare che, in assenza di specificazioni da parte del legislatore, si ritiene comprensivo dell’eventuale imposta).
Operazioni escluse
Bolletta doganale e fattura elettronica via SdI escludono che vi sia un (ulteriore) obbligo di assolvere alla trasmissione dei dati. Ciò anche al fine di evitare duplicazioni delle informazioni trasmesse e poi messe a disposizione dei contribuenti (come previsto, ad esempio, dall’articolo 4 del D.Lgs. n. 127/15.
Da comunicare le operazioni verso privati
La Circolare n. 26/E/2022 (§ 1.1) chiarisce che la trasmissione delle operazioni debba avere ad oggetto tutte le operazioni effettuate con soggetti esteri, ivi compresi i consumatori finali, ma solo ove il corrispettivo dell’operazione sia certificato tramite fattura o altro documento. Sempre secondo il documento di prassi, la ratio dell’adempimento non è più da identificare nel mero controllo delle operazioni rilevanti ai fini IVA effettuate tra soggetti passivi, ma nel monitoraggio di tutte quelle in cui una delle parti è “estera”.
Vendite a distanza e regime OSS
Le vendite a distanza di beni nell’UE sono esonerate dagli adempimenti documentali previsti ai fini IVA (documento commerciale/fattura). Il cedente italiano può aderire al regime OSS (One Stop Shop) per comunicare i dati delle operazioni in esame ed assolvere al versamento
dell’imposta. L’eventuale emissione della fattura a privati consumatori UE (codice natura N3.2), riconosciuta dall’Agenzia delle Entrate nella Risposta 9.12.2021, n. 802 comporta anche l’obbligo dell’invio dei relativi dati tramite l’esterometro.
Cessioni a turisti extra-UE
Per le cessioni di beni a turisti extra-UE di cui all’art. 38-quater, DPR n. 633/72, per le quali la fattura elettronica è emessa tramite la piattaforma “OTELLO 2.0”, l’Agenzia delle Entrate, nella Risposta 7.2.2019, n. 8, confermando quanto già specificato nell’ambito di una FAQ, ha precisato che “un unico adempimento (l’invio dei dati delle fatture emesse al sistema OTELLO 2.0) risulta satisfattivo di qualunque altra comunicazione di natura fiscale. Tra tali comunicazioni, in assenza di indicazioni contrarie … deve ricomprendersi anche” lo spesometro estero. Di conseguenza, per le fatture elettroniche “tax free”, come sopra evidenziato, non è richiesto l’invio dell’esterometro in quanto “assorbito” dalla piattaforma “OTELLO 2.0“.
Operazioni con San Marino
L’art. 12, D.L. n. 34/19 ha previsto l’utilizzo della fattura elettronica nei rapporti di scambio tra Italia e San Marino a partire dal 1° luglio 2022. Restano escluse le ipotesi in cui l’emissione della fattura elettronica non è obbligatoria per legge (ad esempio, per i soggetti forfetari con ricavi/compensi pari o inferiori a 25.000 euro). Di conseguenza, dal combinato disposto dei citati commi 3 (obbligo di emissione fattura elettronica) e 3-bis, a decorrere dalla predetta data, l’emissione della fattura in formato elettronico (codice natura N3.3) comporta il venir meno dell’esterometro nei rapporti con San Marino. Analogamente per gli acquisti da San Marino senza IVA con integrazione elettronica da parte dell’acquirente italiano.
I termini per la trasmissione dell’esterometro
La Legge n. 178/2020, art. 1, co. 1103 ha previsto termini differenziati di trasmissione delle operazioni attive e passive. In particolare, per le operazioni dal primo luglio 2022, è stabilito che:
- Per le operazioni attive, la trasmissione deve avvenire entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi. Vale a dire entro i 12 giorni dall’effettuazione della cessione o prestazione o entro il diverso termine previsto da specifiche disposizioni (es. il giorno 15 del mese successivo in caso di fatturazione differita);
- Per le operazioni passive, la trasmissione deve essere effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione stessa. L’unica eccezione riguarda l’emissione dell’autofattura elettronica (es. servizio relativo ad un immobile ubicato in Italia ex art. 7-quater) ove il committente nazionale è chiamato ad emettere autofattura entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione (con controparte estera).
Queste tempistiche, di fatto, sono allineate con quelle connesse all’emissione della fattura elettronica. In questo modo la nuova tempistica di scadenza permette all’Agenzia delle Entrate la possibilità di elaborare in modo più completo e tempestivo le bozze dei registri Iva, delle liquidazioni periodiche e della dichiarazione annuale (precompilati). Non vi è dunque un termine unico, fisso, ma “mobile”, legato a quello di emissione dei documenti che certificano i corrispettivi delle operazioni o, comunque, per gli acquisti, laddove tali documenti manchino oppure non siano tempestivi, a quello in cui le operazioni stesse si considerano effettuate.
Quali sono i dati da trasmettere nell’esterometro?
La modalità di trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere prevede che, per ogni operazione, venga trasmesso al Sistema di Interscambio il file xml conforme alle Specifiche Tecniche. Di conseguenza, su tale file lo SdI effettua gli usuali controlli formali previsti nelle medesime specifiche, tra cui la verifica della compilazione di tutti i campi obbligatori della fattura (ex articolo 21 del decreto Iva).
Conseguentemente, in riferimento a tutte le operazioni attive (cessioni di beni e prestazioni di servizi) poste in essere dagli operatori nazionali verso soggetti esteri, accompagnate dall’emissione di una fattura o altra documentazione che certifichi il relativo corrispettivo – nonché per le operazioni passive (acquisti) nelle quali va emesso un documento sostanzialmente coincidente con le citate fatture (ipotesi di autofatturazione) – per i campi obbligatori è necessario mantenere coerenza tra i dati presenti nel documento (emesso extra SdI) e quelli riportati nel file xml da trasmettere a SdI.
Quanto alle ulteriori operazioni passive, ossia quelle che danno luogo all’integrazione di un documento ricevuto, anche ai fini della più ampia semplificazione nei limiti consentiti dal legislatore, si ritiene che la coerenza non debba consistere in una perfetta coincidenza delle informazioni, potendo i dati essere riportati in maniera più sintetica qualora vi sia omogeneità tra i beni/servizi acquistati. Pertanto, anche per generare il file XML in cui riportare i dati della fattura ricevuta dal soggetto estero e da trasmettere a SdI per l’esterometro, il campo 2.2.1.4 potrà essere valorizzato – in via semplificativa – riportando la parola “BENI” ovvero la parola “SERVIZI” o, se nella fattura sono riportati sia beni che servizi, le parole “BENI E SERVIZI”, rinviando, come per le operazioni attive, alla descrizione contenuta nel documento di dettaglio ricevuto.
Specifiche tecniche di trasmissione dei dati
I dati delle operazioni transfrontaliere devono essere trasmessi utilizzando esclusivamente il Sistema di Interscambio e il formato XML, adottato per l’invio delle fatture elettroniche. Le specifiche tecniche di invio della comunicazione precisano quanto segue:
- Per le fatture attive relative alle operazioni effettuate nei confronti di soggetti non stabiliti in Italia, si deve emettere una fattura elettronica indicando nel campo “codice destinatario” il codice “XXXXXXX” (sette volte X);
- Per le fatture passive, ricevute in modalità analogica dai fornitori esteri, il soggetto italiano è chiamato ad emettere un documento elettronico di tipo “TD17“, “TD18” e “TD19“, da trasmettere al Sistema di Interscambio. Deve essere evidenziato che rimane possibile l’integrazione analogica della fattura cartacea ricevuta, al pari dell’emissione dell’autofattura in formato analogico, con successiva trasmissione del documento in formato XML mediante Sistema di Interscambio.
Sul punto il provvedimento n. 293384 del 28 ottobre 2021 dell’Agenzia delle Entrate ha definito le specifiche tecniche per la trasmissione dei dati dell’esterometro, aggiornando con le nuove disposizioni normative i precedenti provvedimenti (Provvedimento n. 89757/2018). In particolare, viene specificato anche che, l’obbligo comunicativo è facoltativo in caso di:
- Operazioni per le quali è stata emessa una bolletta doganale; oppure
- Viene emessa ricevuta o una fatturazione elettronica mediante il Sistema di Interscambio.
Fatturazione verso soggetti non stabiliti in Italia
L’art. 1, co. 3 del D.Lgs. n. 127/15 non prevede obbligo di emissione (o ricezione) della fattura elettronica per operazioni con soggetti non stabiliti in Italia. La fattura elettronica, in questi casi, è obbligatoria dal 1° luglio 2022, tenendo presente che la controparte continuerà a pretendere la fattura cartacea. Unica eccezione riguarda l’interscambio con San Marino, in quanto in questo caso la fattura elettronica è riconosciuta ufficialmente da entrambi i Paesi.
Fatturazione passiva
Per le fatture passive vi è la necessità di predisporre un documento elettronico con codice TD17 per i servizi resi da soggetti UE/extra-UE o TD18 per gli acquisti intracomunitari di beni o TD19 per gli acquisti interni di beni da fornitori esteri. Questo al fine di comunicare i dati-esterometro nei termini previsti. Tuttavia, nulla vieta di continuare anche ad operare in modalità analogica, stampando le fatture estere ed integrandole manualmente o emettendo autofattura cartacea (anche se questo non avrebbe molto senso). Sul punto vedasi la guida dell’Agenzia delle Entrate sulla fattura elettronica (versione 4 febbraio), la quale conferma che non vi è obbligo di integrazione elettronica delle fatture in caso di reverse charge interno.
I documenti TD17, TD18 e TD19 sono delle fatture?
Per risponde a questa domanda, è necessario distinguere due ipotesi: il caso in cui il fornitore sia residente all’interno della UE, dal caso in cui non lo sia.
L’art. 218 della direttiva 112/2006 (direttiva IVA), rileva infatti che “Ai fini della presente direttiva gli Stati membri accettano come fattura ogni documento o messaggio cartaceo o elettronico che soddisfa le condizioni stabilite dal presente capo”. In sostanza, i documenti ricevuti da fornitori UE, sono a tutti gli effetti delle fatture, perché appunto prodotte conformemente alla direttiva 112/2006, e infatti al cessionario/committente italiano è richiesto di integrare i suddetti documenti con l’aliquota e l’imposta, senza alcun obbligo di emissione della “fattura in unico esemplare” ex art. 21 , quinto comma, DPR n. 633/72, come invece nel caso del fornitore extra-UE. In caso quindi di fornitore UE, i documenti trasmessi a SDI contraddistinti dai codici TD17, TD18 e TD19, non sono da considerarsi delle fatture, quanto piuttosto delle comunicazioni utili ad inviare all’amministrazione finanziaria i dettagli dell’operazione svolta.
In caso invece di fornitore extra-UE, la cosa cambia, e infatti il committente italiano che ha acquistato servizi da soggetti extra-UE, dovrà emettere, oppure assicurarsi che venga emessa, la “fattura in unico esemplare” ex art. 21, quinto comma, DPR n. 633/72, comunemente denominata “autofattura”. In questo caso quindi, il solo documento che potremmo definire fattura da un punto di vista fiscale, è il file TD17 o TD19 trasmesso a SDI.
TD17 Integrazione/autofattura acquisto servizi dall’estero
Il prestatore estero (anche residente a San Marino / Città del Vaticano) emette una fattura per
prestazioni di servizi al committente residente o stabilito in Italia senza IVA (l’operazione è imponibile in Italia e l’imposta è assolta dal committente residente in Italia). Il committente, ai sensi dell’art. 17, co. 2, DPR n. 633/72, deve integrare il documento ricevuto (in caso di servizi UE) / emettere un’autofattura (in caso di servizi extra-UE). Al fine di adempiere all’obbligo dell’esterometro, se il prestatore non ha emesso fattura elettronica tramite SdI, il committente deve predisporre un Tipo documento TD17 ed inviarlo a SdI (tale documento sarà recapitato solo al soggetto emittente). Il Tipo documento TD17 va usato anche per comunicare i dati relativi a prestazioni di servizi (non rilevanti ai fini IVA in Italia) effettuate da un soggetto non stabilito in Italia a favore di un soggetto passivo italiano.
Compilazione del documento
Per la compilazione del documento è necessario fare riferimento alle seguenti casistiche:
- Prestatore extra-UE, il committente deve trasmettere un Tipo documento TD17 avente valore
- di autofattura indicando l’identificativo estero del prestatore;
- Prestatore UE, il committente deve trasmettere un Tipo documento TD17 avente valore di
- integrazione della fattura emessa tramite la posizione IVA estera avente rilevanza ai fini IVA
- indicando l’identificativo estero del prestatore.
Nel campo della sezione “Dati Generali” va riportata:
- La data di ricezione (o comunque una data ricadente nel mese di ricezione della fattura del fornitore estero), in caso di emissione del documento integrativo relativo all’acquisto di servizi UE;
- La data di effettuazione dell’operazione, in caso di emissione dell’autofattura relativa all’acquisto di servizi extra-UE / acquisti di servizi da prestatore residente a San Marino o Città del Vaticano.
Deve essere indicato l’imponibile della fattura inviata dal prestatore e la relativa imposta calcolata dal committente o della Natura in caso di operazione senza Iva (ad esempio, N3.4 in caso di non imponibilità, N4 in caso di esenzione). Nonché anche nel campo gli estremi della fattura di riferimento.
TD18 integrazione acquisto beni intracomunitari
Il cedente UE emette fattura per la vendita di beni al cessionario italiano senza IVA in quanto
l’operazione è imponibile in Italia e l’imposta è assolta dal cessionario. Il cessionario, ai sensi dell’art. 46, D.L. n. 331/93, deve integrare il documento ricevuto. Al fine di adempiere all’obbligo dell’esterometro, se il cedente non ha emesso fattura elettronica tramite SdI, il cessionario deve, predisporre un Tipo documento TD18 ed inviarlo a SdI. La trasmissione di un Tipo documento TD18 consente anche di adempiere all’obbligo di integrazione di cui al citato art. 46.
Nel documento deve essere indicato l’imponibile della fattura inviata dal cedente e la relativa imposta calcolata dal cessionario o della Natura in caso di operazione senza Iva. Ad esempio, N3.5 per acquisti non imponibili con uso del plafond, N4 in caso di acquisti esenti. Nonché anche il campo gli estremi della fattura di riferimento.
TD19 integrazione / autofattura acquisto beni ex art. 17 co. 2 DPR n. 633/72
Il cedente estero (privo di stabile organizzazione in Italia) emette una fattura per la vendita di beni già presenti in Italia (non sono quindi importazioni / acquisti intra-UE) al cessionario italiano, senza IVA. Questo, in quanto l’operazione è imponibile in Italia e l’imposta è assolta dal cessionario. Il cessionario, ai sensi dell’art. 17, comma 2, DPR n. 633/72, deve integrare il documento ricevuto (in caso di cedente UE) / emettere un’autofattura (in caso di cedente extra-UE).
Al fine di adempiere all’obbligo dell’esterometro, se il cedente non ha emesso fattura elettronica tramite SdI, il cessionario deve predisporre un Tipo documento TD19 ed inviarlo a SdI (tale documento sarà recapitato solo al soggetto emittente). La trasmissione di un Tipo documento TD19 consente anche di adempiere all’obbligo di cui al citato art. 17, comma 2. Il Tipo documento TD19 è utilizzabile anche:
- In caso di emissione di un’autofattura ai sensi dell’art. 17, comma 2, DPR n. 633/72, per acquisto di beni provenienti da San Marino / Città del Vaticano (dall’1.7.2022 riguarda l’acquisto di beni da San Marino per il quale il cedente non deve emettere fattura elettronica);
- Per comunicare i dati relativi all’acquisto, da un soggetto non stabilito, di beni situati all’estero (non rilevante ai fini IVA in Italia) effettuato da un soggetto passivo italiano.
Dati da indicare nella comunicazione
- I dati identificativi del cedente/prestatore;
- I dati identificativi del cessionario/committente;
- La data del documento comprovante l’operazione;
- La data di registrazione (per i soli documenti ricevuti e le relative note di variazione);
- Il numero del documento;
- La base imponibile;
- L’aliquota IVA applicata e l’imposta ovvero, ove l’operazione non comporti l’annotazione dell’imposta nel documento, la tipologia dell’operazione (codice natura).
Codici natura operazione nell’esterometro e nella fattura elettronica
Nella tabella che segue riepilogo i principali codici relativi alla natura dell’operazione da utilizzare.
CODICE | NAUTRA DELL’OPERAZIONE |
N1 | Escluse ex art. 15 |
N2 | Non soggette |
N2.1 | Non soggette ad IVA ai sensi degli art. 7 – 7-septies |
N2.2 | Non soggette – Altri casi |
N3 | Non imponibili |
N3.1 | Non imponibili – Esportazioni |
N3.2 | Non imponibili – Cessioni intracomunitarie |
N3.3 | Non imponibili – Cessioni verso San Marino |
N3.4 | Non imponibili – Operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione |
N3.5 | Non imponibili – A seguito di dichiarazione di intento |
N3.6 | Non imponibili – Altre operazioni che non concorrono alla formazione del plafond |
N4 | Esenti |
N5 | Regime del margine/iva non esposta in fattura |
N6 | Inversione contabile/reverse charge |
N6.1 | Inversione contabile – Cessione di rottami e altri materiali di recupero |
N6.2 | Inversione contabile – Cessione di oro e argento puro |
N6.3 | Inversione contabile – Subappalto nel settore edile |
N6.4 | Inversione contabile – Cessione di fabbricati |
N6.5 | Inversione contabile – Cessione di telefoni cellulari |
N6.6 | Inversione contabile – Cessione di prodotti elettronici |
N6.7 | Inversione contabile – Prestazioni comparto edile e settori connessi |
N6.8 | Inversione contabile – Operazioni settore energetico |
N6.9 | Inversione contabile – Altri casi |
N7 | Iva assolta in altro Stato UE |
Per le operazioni attive, il dato “Natura” dell’operazione deve essere valorizzato solamente nel caso in cui il cedente o prestatore non abbia indicato l’Iva in fattura, avendo inserito in luogo dell’imposta una specifica annotazione sul documento. Per gli acquisti in reverse charge, oltre alla valorizzazione del campo “Natura dell’operazione“, devono essere compilati anche i dati riferiti all’aliquota e all’imposta.
Conservazione delle fatture relative alle operazioni transfrontaliere
L’articolo 39, comma 3, del decreto Iva, prevede, tra l’altro, che “I registri, i bollettari, gli schedari e i tabulati, nonché le fatture, le bollette doganali e gli altri documenti previsti dal presente decreto devono essere conservati a norma dell’articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Le fatture elettroniche sono conservate in modalità elettronica, in conformità alle disposizioni del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze adottato ai sensi dell’articolo 21, comma 5, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 [i.e., in particolare, il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 17 giugno 2014, ndr.]. Le fatture create in formato elettronico e quelle cartacee possono essere conservate elettronicamente”.
A seguito delle modifiche recate alla comunicazione, la norma non è stata oggetto di intervento da parte del legislatore. Pertanto, se il soggetto residente o stabilito in Italia emette una fattura elettronica verso quello estero attraverso SdI, utilizzando un codice destinatario comunicato dal cliente e indicando nel codice paese del cessionario/committente un valore diverso da IT, ciò assolve all’obbligo di cui all’articolo 1, comma 3-bis del d.lgs. n. 127 del 2015 e la fattura va conservata in modalità elettronica applicando le disposizioni di cui all’articolo 39, comma 3, secondo periodo, del decreto Iva.
Conservazione bolletta doganale
Se non è stata emessa una fattura elettronica tramite SdI o non è stata emessa bolletta doganale – adempimento che, insieme alla fattura elettronica, esclude in generale l’obbligo dell’esterometro (cfr. sempre l’articolo 1, comma 3-bis, del d.lgs. n. 127 del 2015) – resta in vigore la regola già prevista dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia del 30 aprile 2018 e successive modificazioni. Si tratta dell’utilizzo del codice convenzionale “XXXXXXX” e codice paese del cessionario/committente diverso da IT.
In tal caso il file contenente i dati della fattura non viene recapitato da SdI al cessionario/committente. Non trattandosi di una fattura elettronica, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 39, comma 3, terzo periodo, del decreto Iva. Pertanto, il documento, che deve essere comunque conservato elettronicamente. Analogamente, in riferimento agli acquisti, laddove l’autofatturazione avvenga solo tramite SdI utilizzando i relativi codici, vi è obbligo di conservazione elettronica, che degrada a possibilità in presenza di un documento (analogico o meno) extra SdI.
L’integrazione via SdI delle fatture/documenti ricevuti da soggetti esteri per mezzo di altro canale non esclude che anche questi vadano correttamente conservati (in forma analogica od elettronica). Giova peraltro evidenziare che in base all’articolo 1, comma 6-bis, del d.lgs. n. 127 del 2015: “Gli obblighi di conservazione previsti dall’articolo 3 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 26 giugno 2014, si intendono soddisfatti per tutte le fatture elettroniche nonché per tutti i documenti informatici trasmessi attraverso il Sistema di Interscambio di cui all’articolo 1, comma 211, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e memorizzati dall’Agenzia delle entrate. […] I tempi e le modalità di applicazione della presente disposizione, anche in relazione agli obblighi contenuti nell’articolo 5 del citato decreto ministeriale 17 giugno 2014, sono stabiliti con apposito provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate. […]“.
Ne deriva che, usufruendo del servizio gratuito di conservazione messo a disposizione dall’Agenzia, per tutti i documenti informatici transitati via SdI i relativi obblighi di conservazione “a norma” saranno automaticamente rispettati. Tratto ripreso dalla Circolare n. 26/E/22 dell’Agenzia delle Entrate.
Le sanzioni per gli operatori
L’art. 1 co. 1104 della Legge n. 178/20 ha modificato il regime sanzionatorio per le violazioni connesse alla comunicazione in esame, con riferimento alle operazioni effettuate dal 2022. L’art. 11, co. 2-quater del D.Lgs. n. 471/97 è novellato, prevedendo l’applicazione di una sanzione amministrativa pari a:
- 2,00 euro per ciascuna fattura non trasmessa correttamente o non trasmessa tempestivamente e modificando il limite massimo. L’importo massimo della sanzione è pari a 400,00 euro su base mensile;
- 1,00 euro per ciascuna fattura non trasmessa tempestivamente, entro il limite massimo di 200,00 euro per ciascun mese. Questo, se la trasmissione dei dati è avvenuta entro i 15 giorni successivi ai termini previsti.
Chiarimenti della Circolare n. 26/E/2022
Sulla disciplina dell’esterometro è intervenuta la Circolare n. 26/E/2022 che ha fornito moltissimi chiarimenti che di seguito vengono riproposti in modo schematico e riassuntivo
Si chiede se la trasmissione dei dati riguardi solo le operazioni tra operatori economici oppure anche le operazioni con i privati consumatori
[…] Si ritiene che la trasmissione debba avere ad oggetto tutte le operazioni con soggetti esteri, ivi compresi i consumatori [in quest’ultimo caso, peraltro, stante la lettera a) del medesimo comma, solo ove il corrispettivo dell’operazione sia comunque certificato, tramite fattura o altro documento]. L’evoluzione normativa […] dimostra come la ratio dell’adempimento non sia più da identificare nel mero controllo delle operazioni rilevanti ai fini Iva effettuate tra soggetti passivi, ma nel monitoraggio di tutte quelle in cui una delle parti è “estera”.
Si chiede se la trasmissione dei dati riguardi solo le operazioni rilevanti ai fini IVA oppure qualsiasi operazione intercorsa con soggetti esteri
[…] L’invio in esame riguarda tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, senza ulteriori limitazioni. Ai fini, infatti, dell’adempimento di detto obbligo comunicativo:
- È rilevante solo la circostanza che il soggetto non sia stabilito in Italia, indipendentemente dalla natura dello stesso;
- Non è significativo il fatto che l’operazione sia o meno rilevante, ai fini Iva, nel territorio nazionale.
Si chiede se tra i soggetti tenuti alla trasmissione dei dati rientrino anche gli enti non commerciali compresi gli enti del terzo settore, soggetti passivi IVA, per gli acquisti inerenti le attività istituzionali, e coloro che si avvalgono del regime di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (c.d. “forfetari”).
Va preliminarmente ricordato che in ragione delle recenti modifiche introdotte dall’articolo 18 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla Legge 29 giugno 2022, n. 79, dal 1° luglio 2022 la regola generale in materia di documentazione delle operazioni, ossia la fatturazione elettronica via SdI, non prevede più deroghe di ordine soggettivo, applicandosi a tutti coloro che svolgono attività d’impresa, arte o professione. […] Alla luce di quanto sopra e nei limiti accennati, forfetari ed enti non commerciali, compresi quelli del terzo settore, dal 1° luglio 2022, rientrando tra i soggetti passivi di cui all’articolo 1, comma 3, del d.lgs. n. 127, sono tenuti anche alla trasmissione telematica dei dati relativi alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi effettuate/ricevute verso/da soggetti esteri. Va osservato, peraltro, in riferimento agli enti non commerciali, che come in passato l’obbligo riguarderà le sole operazioni realizzate nella sfera commerciale dell’ente.
Si chiede di chiarire il termine entro il quale devono essere trasmessi i dati delle operazioni attive verso l’estero
Si è già ricordato in premessa che, ai sensi dell’articolo 1, comma 3-bis, del d.lgs. n 127, dal 1° luglio 2022:
«a) la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni svolte nei confronti di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato è effettuata entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi;
b) la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni ricevute da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato è effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione».
Domande frequenti
Il medico italiano che emette una fattura ad un soggetto privato estero deve inserire la fattura (emessa con modalità cartacea) nella comunicazione delle operazioni transfrontaliere.
L’operazione non è rilevante ai fini IVA in Italia, ma deve essere inserita nella comunicazione. Questo a meno che l’operazione non transiti da Fattura Elettronica che transita da SDI.
Un soggetto passivo italiano che acquista un bene che si trova in Italia, non deve fare autofattura. Non si deve compilare la comunicazione.
Articolo 17, comma 2, l’impresa italiana fa autofattura per adempiere agli obblighi IVA. L’operazione deve essere inserita nella comunicazione.
Operazione valida ai fini dell’articolo 7-quater, non rilevante ai fini IVA in Italia. L’operazione per il prestatore italiano deve essere inserita nella comunicazione.
Articolo 1, commi 3 e 3-bis Dlgs n 123/15. La comunicazione delle operazioni transfrontaliere deve essere effettuata dai soggetti indicati dal comma 3, ovvero tutti i soggetti passivi IVA ad esclusione di minimi e dei produttori agricoli in regime di esonero. I contribuenti in regime forfettario sono soggetti tenuti ad effettuare questa comunicazione.
Ad oggi non vi è uno specifico obbligo di allegare al documento TD17, TD18 e TD19 l’originale della fattura pervenuta dal fornitore intracomunitario o extracomunitario, anche se in quest’ultimo caso, è certamente da suggerire di allegare al TD17 o TD19 l’originale del documento ricevuto dal fornitore extracomunitario.
Il caso riguarda i documenti pervenuti da fornitori extracomunitari, e quindi, per esempio, se il servizio è stato prestato da un fornitore residente a Mosca, e quindi il documento ricevuto è in lingua russa, è ammissibile compilare il campo <Descrizione> del file TD17 riportando quanto indicato nel documento originale?
L’azienda italiana deve emettere la “fattura in unico esemplare” ex art. 21, quinto comma, DPR n. 633/72, e come rilevato dall’art.21 del medesimo decreto, “Le fatture redatte in lingua straniera sono tradotte in lingua nazionale, a fini di controllo, a richiesta dell’amministrazione finanziaria.” Quindi, si ritiene ammissibile sia compilare il campo <Descrizione> in lingua italiana (procedura da suggerire), sia riportare quanto indicato nel documento originale, purché venga poi tradotto in lingua italiana qualora richiesta dall’amministrazione finanziaria.
In linea generale no. Fermo restando che occorre tenere distinta l’integrazione della fattura/documento ricevuto, dall’“autofatturazione” – la quale presuppone l’assenza del documento originario (cfr. le risposte ai quesiti precedenti) – in entrambi i casi il tardivo assolvimento dell’imposta costituisce violazione legata al mancato tempestivo versamento dell’IVA eventualmente dovuta (cfr. gli articoli 6 e 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471), autonoma rispetto alla tardiva (od omessa) trasmissione dei dati delle operazioni con l’estero (si veda l’articolo 11, comma 2-quater, del medesimo d.lgs. n. 471 del 1997).
No. Come chiarito in risposta ai quesiti che precedono, la fattura originale ricevuta o emessa extra SdI va conservata.