La Legge n. 234/2021 (art. 1, co. 8) prevede l’esclusione da IRAP per imprenditori ed esercenti arti e professioni che svolgono la loro attività in forma individuale a partire dal 1° gennaio 2022. Questa disposizione rientra nella prima fase di riorganizzazione del sistema tributario, attuata dal Governo e che mira ad attenuare la pressione fiscale sulle partite IVA. Questa disposizione, che andiamo ad analizzare, riguarda imprenditori individuali e professionisti che, in quanto dotati di autonoma organizzazione, hanno versato l’IRAP in queste annualità. A partire dal 2022, invece, questi soggetti ex lege, diventano esclusi dall’ambito di applicazione di questo tributo di natura regionale.
Deve essere evidenziato che l’IRAP, per queste categorie di soggetti, è dovuta solo se:
- Non applicano regimi di determinazione forfettaria del reddito (es. regime forfettario);
- Sono dotati di autonoma organizzazione (ex art. 2 del D.Lgs. n. 446/97), che si verifica quando:
- Il responsabile dell’organizzazione non deve essere inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse;
- Impieghi beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga del lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un dipendente o collaboratore che esplichi mansioni di segreteria meramente esecutive.
Attraverso la norma in commento l’esclusione da IRAP è prevista ex lege per tutti i liberi professionisti e gli imprenditori individuali.
Ultimi adempimenti IRAP relativi al 2021
Sotto il profilo pratico l’anno 2021, per i soggetti sopra indicati, è l’ultimo anno di applicazione dell’IRAP (in presenza delle condizioni sopra indicate) nella relativa dichiarazione annuale. Pertanto, questi soggetti sono chiamati a:
- Presentare la dichiarazione IRAP 2022, relativa al periodo di imposta 2021, entro il prossimo 30 novembre 2022;
- Versare il saldo IRAP 2021, con modello F24, entro il 30 giugno 2022, ovvero entro il 22 agosto 2022 con la maggiorazione dello 0,4%.
Allo stesso tempo, gli stessi soggetti, non dovranno versare gli acconti IRAP relativi al periodo di imposta 2022, in virtù della Legge n. 234/2021.
Deve essere evidenziato che la modifica normativa in commento non determina alcuna estinzione dei contenziosi IRAP in corso, anche se, teoricamente potrebbe comunque rappresentare un elemento di valutazione da sottoporre al giudice.
Chi sono i soggetti passivi IRAP dal 2022?
Per quanto riguarda l’applicazione dell’IRAP, appare utile effettuare una breve ricognizione dei soggetti che a partire dal 2022, continueranno ad essere sottoposti all’imposta regionale sulle attività produttive. Si tratta, specificatamente, dei seguenti:
- Società di capitali (SPA, SRL, SAPA) e società cooperative;
- Enti commerciali, come i trust esercenti attività commerciali;
- Enti privati non commerciali;
- Società in nome collettivo (SNC), Società in accomandita semplice (SAS) e società equiparate;
- Società semplici e associazioni senza personalità giuridiche costituite tra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni (es. studi associati);
- Stabili organizzazioni, basi fisse o uffici di soggetti non residenti;
- Amministrazioni pubbliche, Amministrazioni della Camera dei Deputati, del Senato, della Corte Costituzionale, della Presidenza della Repubblica e organi legislativi delle Regioni a statuto speciale.
Sostanzialmente, l’attività esercitata dalle società e dagli enti, compresi gli organi e le amministrazioni dello Stato, costituisce in ogni caso presupposto di imposta, prescindendo dal requisito dell’autonoma organizzazione (art. 2 del D.Lgs. n. 446/97).
Riflessioni sull’esclusione IRAP di professionisti e ditte individuali
Come autorevole dottrina ha già fatto osservare l’esclusione da IRAP delle attività di impresa e di lavoro autonomo esercitate da persone fisiche potrebbe indurre alcuni imprenditori e professionisti ad alcune riflessioni. Infatti, gli imprenditori che operano con società di persone commerciali ed i professionisti che operano nella forma di studio associato potrebbero pensare di proseguire l’attività nella forma individuale (per risparmiare il versamento dell’IRAP). Sul tema, diventa importante analizzare eventuali profili di imponibilità dei valori delle attività, anche se, teoricamente essendoci prosecuzione dell’attività, anche se in forma individuale, non dovrebbe esserci alcuna manifestazione di materia imponibile.