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L’esclusione IRAP per imprenditori individuali e professionisti

Fisco NazionaleProfessioniL'esclusione IRAP per imprenditori individuali e professionisti

Esclusione da IRAP per imprenditori individuali e professionisti ad opera della Legge di bilancio 2022.

Dal 1° gennaio 2022, l’IRAP (Imposta Regionale sulle Attività Produttive) non è più dovuta dalle persone fisiche che esercitano attività commerciali o professionali. Questa importante modifica normativa, introdotta dalla Legge n. 234/2021, rappresenta una svolta significativa per le partite IVA, eliminando un onere fiscale che per anni ha gravato su imprenditori e professionisti. Questo nuovo panorama offre opportunità di risparmio e semplificazione, rendendo il sistema fiscale più accessibile per una vasta platea di contribuenti.

In questo articolo approfondiremo:

  • I dettagli normativi dell’esclusione.
  • I beneficiari di questa esenzione e le categorie escluse.
  • L’impatto fiscale e i risparmi per i contribuenti.
  • Le implicazioni pratiche per professionisti e imprese individuali.
  • Le opportunità strategiche per ottimizzare la gestione fiscale delle attività.

Esclusione IRAP imprenditori individuali e professionisti

La Legge n. 234/2021 (art. 1, co. 8) sancisce che, a partire dall’anno fiscale 2022, l’IRAP non è più dovuta dalle persone fisiche che esercitano attività commerciali e professionali, come indicato dalle lettere b) e c) del comma 1 dell’articolo 3 del D.Lgs. n. 446/97. Questo cambiamento introduce un’esenzione oggettiva e soggettiva, che prescinde dall’esistenza di una autonoma organizzazione, un aspetto spesso oggetto di contenzioso fiscale.

Attraverso la norma in commento l’esclusione da IRAP è prevista ex lege per tutti i liberi professionisti e gli imprenditori individuali.

Chi beneficia dell’esclusione?

  • Imprenditori individuali che svolgono attività commerciali e produttive.
  • Professionisti iscritti agli ordini professionali o esercenti arti e professioni, a prescindere dalla complessità organizzativa.

I risparmi per ditte Individuali e professionisti

La rimozione dell’IRAP comporta un risparmio diretto per chi, fino al 2021, era soggetto a questa imposta. L’aliquota ordinaria IRAP è pari al 3,9% della base imponibile, con variazioni per settori specifici o regioni. A ciò si aggiunge la semplificazione amministrativa legata alla riduzione degli adempimenti fiscali, che rappresenta un ulteriore beneficio non trascurabile.

La modifica normativa non estingue automaticamente i contenziosi in corso relativi all’IRAP, ma rappresenta un elemento favorevole da sottoporre al giudice. I contribuenti coinvolti in dispute sull’autonoma organizzazione possono argomentare sulla nuova ratio legis per supportare le loro posizioni. La nuova normativa chiarisce che l’imposizione non è più legata alla presenza di un’organizzazione strutturata, eliminando molte ambiguità interpretative.

Esempio pratico:

Un professionista con una base imponibile IRAP di 60.000 euro avrebbe pagato:

  • Imposta IRAP (3,9%): 2.340 euro.
  • Risparmio fiscale netto: 2.235 euro (considerando la deducibilità parziale ai fini IRPEF).

Se invece consideriamo un’impresa individuale con una base imponibile maggiore, ad esempio 100.000 euro, il risparmio IRAP sale a 3.900 euro, aumentando significativamente l’utile netto dell’attività.

Chi sono i soggetti passivi IRAP?

Per quanto riguarda l’applicazione dell’IRAP, appare utile effettuare una breve ricognizione dei soggetti che continuano ad essere sottoposti all’imposta regionale sulle attività produttive. Si tratta, specificatamente, dei seguenti:

  • Società di capitali (SPA, SRL, SAPA) e società cooperative;
  • Enti commerciali, come i trust esercenti attività commerciali;
  • Enti privati non commerciali;
  • Società in nome collettivo (SNC), Società in accomandita semplice (SAS) e società equiparate;
  • Società semplici e associazioni senza personalità giuridiche costituite tra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni (es. studi associati);
  • Stabili organizzazioni, basi fisse o uffici di soggetti non residenti;
  • Amministrazioni pubbliche, Amministrazioni della Camera dei Deputati, del Senato, della Corte Costituzionale, della Presidenza della Repubblica e organi legislativi delle Regioni a statuto speciale.

Sostanzialmente, l’attività esercitata dalle società e dagli enti, compresi gli organi e le amministrazioni dello Stato, costituisce in ogni caso presupposto di imposta, prescindendo dal requisito dell’autonoma organizzazione (art. 2 del D.Lgs. n. 446/97).

Requisito dell’autonoma organizzazione: un nodo superato

In passato, l’assoggettamento all’IRAP per i professionisti dipendeva dalla verifica del requisito di autonoma organizzazione. Secondo la giurisprudenza consolidata (Cassazione SS.UU. n. 7371/2016), tale requisito sussisteva quando il professionista:

  • Utilizzava mezzi strumentali eccedenti il minimo necessario per lo svolgimento dell’attività.
  • Si avvaleva stabilmente di dipendenti o collaboratori per l’esecuzione dei propri servizi.

La nuova normativa elimina questa distinzione, rendendo l’esenzione soggettiva e applicabile in modo uniforme a tutte le persone fisiche che esercitano attività commerciali o professionali, indipendentemente dalla struttura organizzativa utilizzata. Questa semplificazione riduce il rischio di contenziosi e rende più prevedibile la gestione fiscale delle attività.

Implicazioni per studi associati e società

Gli studi associati e le associazioni professionali non beneficiano dell’esenzione IRAP, poiché il legislatore ha voluto mantenere l’imposta per tutte le forme societarie. Tuttavia, questa distinzione potrebbe indurre molti professionisti a sciogliere gli studi associati per proseguire l’attività in forma individuale. Tale decisione potrebbe portare a significativi risparmi fiscali e a una maggiore flessibilità nella gestione dell’attività.

Aspetti civili e fiscali dello scioglimento:

  • Scioglimento della società: Se viene meno la pluralità dei soci, è necessario chiudere la società entro 6 mesi per evitare sanzioni o irregolarità.
  • Continuità fiscale: La prosecuzione dell’attività in forma individuale non comporta effetti fiscali negativi grazie al principio di neutralità sancito dall’Agenzia delle Entrate (circ. 13/E/2008).
  • Impatto economico: La conversione in attività individuale potrebbe comportare un aumento dei profitti netti grazie alla riduzione dell’imposizione fiscale.

Riflessioni sull’esclusione IRAP di professionisti e ditte individuali

Come autorevole dottrina ha già fatto osservare l’esclusione da IRAP delle attività di impresa e di lavoro autonomo esercitate da persone fisiche potrebbe indurre alcuni imprenditori e professionisti ad alcune riflessioni. Infatti, gli imprenditori che operano con società di persone commerciali ed i professionisti che operano nella forma di studio associato potrebbero pensare di proseguire l’attività nella forma individuale (per risparmiare il versamento dell’IRAP). Sul tema, diventa importante analizzare eventuali profili di imponibilità dei valori delle attività, anche se, teoricamente essendoci prosecuzione dell’attività, anche se in forma individuale, non dovrebbe esserci alcuna manifestazione di materia imponibile.

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