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Modello EAS enti associativi: scadenza istruzioni

Fisco NazionaleModello EAS enti associativi: scadenza istruzioni

Il Modello EAS è la comunicazione che gli enti associativi no profit devono inviare all’Agenzia delle Entrate per dimostrare il diritto a godere di certi vantaggi fiscali loro destinati.

Entro il 31 marzo (2 aprile 2024), gli enti associativi che usufruiscono delle agevolazioni fiscali ai fini delle imposte dirette e dell’Iva devono comunicare all’Agenzia delle Entrate le eventuali modifiche fiscalmente rilevanti intervenute nel corso del periodo di imposta precedente.

La comunicazione deve essere effettuata utilizzando un apposito modello dichiarativo denominato Modello EAS (dove EAS è l’acronimo di Enti ASsociativi). Tale modello deve essere presentato all’Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite intermediario abilitato, esclusivamente in via telematica, entro 60 giorni dalla costituzione dell’ente ovvero entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui si sono verificate le modifiche intercorse nell’anno precedente.

In caso di dimenticanza, la normativa vigente permette agli enti associativi di ravvedersi, presentando il modello e versando contestualmente una specifica sanzione pecuniaria (c.d. remissione in bonis), entro il termine della prima dichiarazione utile.

Cos’è il modello EAS?

Tutte le associazioni che beneficiano di una o più agevolazioni contenute nell’art. 148 del DPR 917/86 (TUIR – Testo Unico delle Imposte sui Redditi) e nell’art. 4, commi 4 e 6, del DPR 633/1972 (legge IVA), sono tenute a comunicare telematicamente all’Agenzia delle Entrate, tramite il modello EAS (modello di comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali relativo agli enti associativi), direttamente o tramite intermediari abilitati (Caf o Commercialisti), i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali, previa la decadenza della qualifica di ente non commerciale loro attribuita la legislatore.

Introdotto dall’articolo 30 del D.L. 185/08 – convertito, con modificazioni, in L. 02/09 – ed emanato con provvedimento del 2 settembre 2009 dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate, il modello EAS nasce come ulteriore strumento di controllo da parte dell’Amministrazione Finanziaria per contrastare gli abusi fiscali delle norme agevolative previste per gli enti del terzo settore, garantendo, anche attraverso l’acquisizione di determinate notizie rilevanti sul piano fiscale, che i regimi tributari diretti ad incentivare il fenomeno del libero associazionismo non costituiscano di fatto uno strumento per eludere il pagamento delle imposte dovute.

La circolare 12/E del 9 aprile 2009 dell’Agenzia delle Entrate, infatti, definisce il modello EAS come uno strumento volto ad “acquisire una più ampia informazione e conoscenza del mondo associativo e dei soggetti assimilati sotto il profilo fiscale” al fine di “tutelare le vere forme associazionistiche” e “isolare e contrastare l’uso distorto dello strumento associazionistico suscettibile di intralciare la libertà di concorrenza tra gli operatori commerciali”.

Il modello EAS si sostanzia in un test di 38 domande che gli enti associativi (in sede di costituzione e successivamente se sono intercorse modifiche fiscalmente rilevanti) devono compilare. Si tratta di una dichiarazione di fondamentale importanza in quanto il mancato invio ha come conseguenza la perdita dei benefici fiscali riconosciuti dalla legge agli enti associativi, ed in particolare la tassazione delle quote e dei contributi associativi, oltre che dei corrispettivi versati dagli associati per partecipare alle attività istituzionali dell’ente (art. 148, commi 1 e 3 del dpr 917 del 1986 e dall’art. 4 del dpr 633 del 1972).

La compilazione del modello EAS: ambito soggettivo

Gli enti interessati all’adempimento possono raggrupparsi in due tipologie:

  • Gli enti che devono compilare il modello in tutte le sue parti (compilazione completa)
  • Gli enti che devono compilare solo alcune parti del modello (compilazione parziale o semplificata)

Enti che devono compilare il modello in tutte le sue parti (compilazione completa)

I soggetti tenuti alla compilazione completa del modello sono i seguenti:

  • Gli enti associativi di natura privata, senza personalità giuridica, che svolgono solo attività istituzionale ricevendo quote associative erogate dai loro soci;
  • Gli enti associativi di natura privata, senza personalità giuridica. Enti che usufruiscono del regime di decommercializzazione per le attività svolte (vendita di beni o di servizi) nei confronti dei soci dietro pagamento di corrispettivi specifici (ad esempio corsi di formazione rivolti ad essi);
  • Gli enti associativi di natura privata, senza personalità giuridica, che svolgono attività commerciale, ovviamente qualora questa non sia prevalente (un’associazione che svolga attività commerciale in modo esclusivo o prevalente non è infatti tenuta a presentare il modello Eas).

Tali enti sono obbligati a compilare in modo integrale il modello, quindi saranno tenuti a dare risposta a tutte le 38 domande di cui si compone.

Enti che devono compilare solo alcune parti del modello (compilazione parziale o semplificata)

A seguito della Circolare A.E. n. 45/09, è stato chiarito che alcune tipologie di enti associativi sono obbligate a compilare parzialmente il modello EAS in quanto, essendo già iscritte in determinati registri, elenchi o albi, è possibile per l’Amministrazione Finanziaria ottenere gran parte delle informazioni richieste dalla relativa modulistica. I soggetti interessati da questa forma di compilazione sono di seguito elencati:

  • Associazioni di promozione sociale (APS) iscritte nei registri di cui all’art. 7 L. 383/2000;
  • Associazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all’art. 6 L. 266/1991 che svolgono attività commerciali e produttive marginali, diverse da quelle individuate dal Decreto Ministro delle Finanze del 25 maggio 1995;
  • Associazioni e società sportive dilettantistiche (diverse da quelle esonerate) iscritte nel registro del CONI;
  • Associazioni che abbiano ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica (iscritte nei registri tenuti da Prefetture, Regioni o Province autonome);
  • Associazioni religiose riconosciute dal Ministero degli Interni (svolgenti in via preminente attività di religione e di culto);
  • Associazioni riconosciute dalle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese;
  • Movimenti politici tenuti alla rendicontazione per ottenere i rimborsi delle spese elettorali o che abbiano presentato liste alle ultime elezioni del Parlamento europeo o nazionale;
  • Associazioni sindacali (rappresentate nel CNEL) con funzioni di tutela o rappresentanza riconosciute da normative nazionali o dalla partecipazione presso amministrazioni e organismi pubblici di livello nazionale o regionale, le loro articolazioni territoriali e/o funzionali, gli enti bilaterali costituiti dalle anzidette associazioni e gli istituti di patronato;
  • Associazioni riconosciute di ricerca scientifica destinatarie di determinati provvedimenti agevolativi;
  • Le associazioni ONLUS parziali, per le attività non rientranti nell’ambito ONLUS, se svolgenti attività di cui all’art 148 TUIR e 4 DPR 633/72;
  • Le associazioni combattentistiche e d’arma iscritte nell’albo tenuto dal Ministero della difesa, di cui all’art 20, c 3, L 382/78;
  • Le Federazioni sportive nazionali riconosciute dal Coni.

Gli enti appena menzionati compilano il primo riquadro del modello (contenente i dati identificativi dell’ente e del rappresentante legale) e, per quanto riguarda il secondo riquadro, le notizie richieste ai righi 4), 5), 6), 25) e 26). Le associazioni e società sportive dilettantistiche compilano anche il rigo 20) del medesimo modello, mentre le associazioni che hanno ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica barrano la casella “SI” del rigo 3).

Soggetti esonerati

La legge individua alcune tipologie di soggetti che, seppur enti di tipo associativo, presentano condizioni tali da essere ritenute non obbligate ad ottemperare all’obbligo dichiarativo. Si tratta di:

  • Associazioni di volontariato regolarmente iscritte nei registri del volontariato di cui alla L. 266/1991 che svolgono solo attività istituzionali oppure che, svolgendo attività commerciali e produttive, realizzano solo quelle attività marginali individuate dal Decreto Ministro delle Finanze del 25 maggio 1995;
  • Associazioni pro-loco che hanno optato per il regime previsto dalla L. 398/1991. Si rammenta che la circolare 12/2009 chiarisce che le associazioni pro-loco che non hanno optato per L. 398/1991, oppure che hanno superato il limite dei ricavi commerciali di euro 250.000 annuali, sono tenute a compilare ed inviare il modello;
  • ASD in possesso dell’iscrizione al Registro Telematico delle Associazioni Sportive rilasciato dal Coni con certificato in corso di validità e non svolgenti attività commerciale;
  • Associazioni ONLUS di opzione, vale a dire quelle che hanno ottenuto la qualifica di ONLUS rispettando le disposizioni normative contenute nel D.M. 266/2003 e presentato l’istanza alla Direzione Regionale delle Entrate;
  • Associazioni non governative (ONG) riconosciute idonee secondo i parametri dettati dalla L. 49/1987.

Sono, inoltre, esclusi dall’adempimento le fondazioni e gli altri enti che non abbiano natura associativa, in quanto in tal caso viene a cadere il requisito soggettivo. Nel confine dell’esenzione ricadono, infine anche gli enti di diritto pubblico, i fondi pensione e gli enti associativi commerciali. Anche le parrocchie non sono tenute ad inviare il Modello EAS in quanto considerate come enti non aventi natura associativa.

Modello EAS e associazioni e società sportive dilettantistiche

Con le circolari n. 12/2009 e n. 45/2009 l’Agenzia delle Entrate ha disposto dei chiarimenti in riferimento alle associazioni e società sportive dilettantistiche, precisando che:

  • L’onere dell’invio del modello, seppure in forma ridotta, grava sulle ASD che effettuano operazioni strutturalmente commerciali anche se non imponibili ai sensi dell’art. 148 del TUIR; questo significa che è obbligato alla presentazione del modello EAS anche chi richiede ai soci il versamento di corrispettivi per lo svolgimento delle pratiche sportive (a titolo di esempio: corsi di carattere sportivo o utilizzo delle attrezzature) ovvero svolga attività decommercializzate (trattasi dei corrispettivi specifici o quote aggiuntive richiesti a fronte di attività rivolte nei confronti dei soli soci);
  • Il modello va inviato (sempre in forma semplificata) anche dalle ASD che effettuano cessioni di beni e/o prestazioni di servizi rilevanti ai fini dell’Iva e delle imposte sui redditi (sponsorizzazione, pubblicità, somministrazione, cessione materiali sportivi);
  • Il modello non va inviato dalle ASD che incassino unicamente quote sociali.

Si ricorda, inoltre, che l’onere della comunicazione si estende, in forza dell’art. 30, comma 3, anche alle società sportive dilettantistiche, con qualsiasi veste giuridica costituite, di cui all’art. 90, legge n. 289/2002.

Termine di presentazione del Modello EAS e remissione in bonis

Il modello EAS si presenta all’Agenzia delle Entrate, direttamente da parte dell’ente interessato o tramite intermediario abilitato, esclusivamente in via telematica, entro 60 giorni dalla costituzione (termine che decorre dalla data di stipulazione dell’atto costitutivo e dello statuto) ovvero entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui si sono verificate delle modifiche intervenute nell’anno precedente. Quindi, se l’associazione ha subito modifiche nel corso del 2021, deve effettuare la comunicazione all’Agenzia delle Entrate in via telematica con il modello EAS entro il 31 marzo 2022.

Non tutte le modifiche che possono intercorrere nel corso della vita di un ente associativo hanno rilevanza fiscale ai fini del controllo operato dall’Amministrazione Finanziaria. Secondo i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate, non devono essere comunicate le variazioni relative:

  • Alla modifica dei dati anagrafici dell’associazione (nome, sede legale o Presidente), i quali sono comunicati attraverso il modello AA5/6 (per gli enti con solo codice fiscale) o il modello AA7/10 (per gli enti che hanno anche partita iva);
  • All’importo dei proventi ricevuti dall’ente per attività di sponsorizzazione o pubblicità (rigo 20);
  • Al costo sostenuto per messaggi pubblicitari (rigo 21);
  • All’ammontare delle entrate dell’ente (rigo 23);
  • Al numero degli associati nell’ultimo esercizio chiuso (rigo 24);
  • All’ammontare delle erogazioni liberali e dei contributi pubblici ricevuti (righi 30 e 31);
  • Al numero e giorni delle raccolte pubbliche di fondi effettuate (rigo 33).

Dunque, se variano questi dati, l’ente associativo non sarà tenuto alla presentazione del modello Eas.

Se invece nel corso dell’anno sono intercorse variazioni riguardanti uno o più degli altri dati riportati, l’ente sarà obbligato a ripresentare il modello entro il 31 marzo secondo i criteri indicati in precedenza: gli enti obbligati alla compilazione totale dovranno compilare tutto il modello (anche qualora sia variato uno solo dei dati che comporta la ripresentazione). Gli enti obbligati alla presentazione parziale dovranno invece compilare solo i pochi righi menzionati in precedenza e quindi saranno tenuti alla ripresentazione dell’Eas solo nel caso in cui sia variato uno di essi.

Alcuni casi di variazioni che comportano la ripresentazione del modello Eas sono, ad esempio, il rinnovo della composizione del Consiglio direttivo e l’eventuale apertura della partita Iva.

Remissione in bonis

Nell’ipotesi l’ente risulti inadempiente, la normativa attualmente in vigore concede la possibilità della c.d. remissione in bonis, consistente in una sorta di ravvedimento per consentire ai contribuenti di regolarizzare la loro posizione fiscale al fine di beneficiare di agevolazioni fiscali o regimi opzionali.

Tale ravvedimento prevede la presentazione del modello EAS ed il contestuale pagamento di una sanzione pari ad Euro 250. Il versamento dovrà avvenire esclusivamente con il modello F24, codice tributo 8114, entro il termine della prima dichiarazione dei redditi utile. È bene sottolineare che la remissione in bonis rappresenta uno strumento di clemenza per il contribuente distratto in riferimento a tale adempimento a condizione che la violazione non sia stata contestata, oppure non abbiano avuto inizio i controlli e gli accertamenti di cui il contribuente abbia avuto formale conoscenza.

Da ultimo si segnala che l’istituto della remissione in bonis è stato previsto dal legislatore per l’omessa/tardiva presentazione del mod. EAS in sede di costituzione dell’ente, nulla prevedendo in caso di modificazioni successivamente intervenute. Ciononostante si ritiene che esso interessi anche quest’ultimo caso.

Quanto all’omessa presentazione del modello EAS entro i termini previsti, si precisa che l’inadempimento comporta per i soggetti interessati la decadenza dal godimento delle agevolazioni fiscali relative alla detassazione di quote e contributi associativi. L’Agenzia delle Entrate (Circolari n. 12/2009 e 45/2009) al riguardo precisa:

Resta inteso che gli enti associativi interessati dalle disposizioni fiscali di favore di cui agli articoli 148 del Tuir e 4 del Dpr n. 633 del 1972 non potranno più farne applicazione qualora non assolvano all’onere della comunicazione nei termini e secondo le modalità stabilite con il menzionato provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate”.

In altri termini, se l’ente continua, a fronte dell’omesso adempimento, a svolgere attività oggetto di decommercializzazione (quali l’incasso quote sociali e la vendita di beni e servizi ai soci), la sua intera attività avrà natura commerciale. L’ente, pertanto, diventerà “ente commerciale” a tutti gli effetti, attirando nell’area della commercialità qualsiasi attività svolta, con la conseguenza di sottostare a tutti gli adempimenti fiscali e contabili in tal caso previsti.

Documenti necessari per la compilazione

Per compilare correttamente il modello e portare a termine la procedura per l’invio telematico, è necessario disporre di una serie di documenti da cui attingere tutte le informazioni rilevanti sul piano fiscale, quali:

  • Il modello AA5 per il codice fiscale e Modello AA7 in caso di Partita Iva;
  • L’atto costitutivo;
  • Il provvedimento di iscrizione dell’ente nel Registro delle Persone Giuridiche;
  • I bilanci o i rendiconti degli ultimi tre anni;
  • Il rendiconto finanziario dell’ultimo esercizio chiuso relativo alle raccolte pubbliche di fondi;
  • Il libro soci;
  • Il libro assemblee;
  • Il libro delle delibere del Consiglio Direttivo;
  • L’eventuale contratto di acquisto di immobili;
  • Gli eventuali contratti di locazione o di comodato gratuito nei quali l’associazione è locatario o comodatario;
  • Le eventuali convenzioni stipulate con enti pubblici o privati;
  • I codici fiscali degli amministratori.

Modello EAS e riforma del Terzo Settore

Con la pubblicazione del decreto legislativo 117/2017 (codice del Terzo settore) si è avviata una delle più importanti e attese riforme relative al Terzo Settore. La novità più rilevante è di certo rappresentata dal c.d. R.U.N.T.S. (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore), nel quale confluiscono i registri, gli albi e le anagrafi di tutti gli Enti del Terzo Settore.

In merito al modello EAS, il decreto, all’art. 94, dispone l’esonero per tutti gli enti del Terzo settore (cc.dd. ETS) da tale adempimento. Il citato articolo testualmente recita:

Agli enti del Terzo settore non si applicano le disposizioni di cui all’art. 30, D.L. 185/2008, convertito, con modificazioni dalla L. 2/2009 e comunque tali enti non sono tenuti alla presentazione dell’apposito modello di cui al comma 1 del medesimo art. 30

Dunque, gli enti non profit – che devono iscriversi al RUNTS – sono esonerati dalla presentazione del modello EAS. Da ciò discende che le associazioni di promozione sociale (APS), ad esempio, pur essendo già oggi considerate ETS in forza dell’art. 101, c.3, sono comunque soggette all’invio del modello nei casi evidenziati in precedenza.

In relazione alle Onlus (anch’esse considerate di diritto ETS), come in precedenza visto, sono già esonerate dall’invio del modello.

Le Organizzazioni di Volontariato (ODV) (che al pari delle Onlus e delle APS sono considerati ETS) sono invece obbligate alla compilazione parziale (e al conseguente invio) solo qualora svolgano attività commerciali diverse da quelle marginali.

Per le associazioni e le società sportive dilettantistiche, invece, il discorso è più complesso, in quanto, per volontà del legislatore, non rientrano tra gli ETS ma possono comunque iscriversi nel relativo registro. Da ciò discende che iscrivendosi al R.U.N.T.S. non dovranno più inviare il modello EAS in quanto saranno assoggettate alle normative che lo regolano. In caso contrario, continueranno, come già oggi fanno, a rispettare tale adempimento.

Domande frequenti

A cosa serve il modello EAS?

Il modello EAS è lo strumento che deve essere utilizzato dalle associazioni per comunicare all’Agenzia delle Entrate dati fiscali rilevanti o eventuali variazioni. La scadenza per l’invio è fissata al 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui si è verificata la novità o entro 60 giorni dalla costituzione.

Cosa succede se non si presenta il modello EAS?

Gli enti associativi che non inviano il Modello EAS non possono godere delle agevolazioni fiscali relative alla detassazione di quote e contributi associativi.

Quando scade il modello EAS?

Il 31 marzo di ogni anno.

Come sapere se una associazione è iscritta al RUNTS?

È possibile consultare il Runts attraverso il sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali utilizzando questo link dove si troveranno i seguenti elenchi: enti iscritti per trasmigrazione. enti in fase di trasmigrazione che necessitano di rettifiche/integrazioni. enti iscritti senza provvedimenti.

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