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Ecommerce tramite Amazon: disciplina Iva

IVA nei rapporti con l'esteroEcommerce tramite Amazon: disciplina Iva

Territorialità Iva delle operazioni effettuate con Amazon FBA ed Amazon FBM.

Sei interessato ad avviare un business su Amazon? Hai iniziato un progetto di commercio elettronico ed hai i primi dubbi sul tuo operato? Oppure desideri diversificare i tuoi canali di vendita, proponendoti anche all’interno del più noto e importante marketplace del mondo?

Qualsiasi sia la tua esigenza, hai sicuramente bisogno di aiuto. Dopo averti parlato di come funziona la vendita su Amazon sotto il punto di vista delle imposte sui redditi, andiamo adesso ad occuparci di problematiche Iva. Infatti, quando si opera in e-commerce è molto importante conoscere ed applicare nel modo corretto le varie disposizioni rilevanti per l’imposta sul valore aggiunto in ambito UE. Per questo nel presente articolo intendo andare ad affrontare la disciplina Iva che interessa le imprese che operano in e-commerce utilizzando la logistica di Amazon.

Si tratta di adempimenti che non devi sottovalutare e che devi approfondire con un consulente esperto.

Come funziona la logistica di Amazon?

I venditori che utilizzano la piattaforma di Amazon possono decidere di avvalersi della logistica del portale. Tutti i venditori hanno a disposizione due possibilità per far arrivare ai propri clienti i prodotti che acquistano:

  • Amazon FBM, Fulfillment by Merchant – in cui il venditore gestisce personalmente l’inventario e la spedizione dei prodotti;
  • Amazon FBA, Fulfillment by Amazon – in cui il venditore si affida alla logistica di Amazon che si occuperà dell’imballaggio, dell’etichettatura e della spedizione dei prodotti, dell’assistenza clienti e del servizio resi.

Di seguito andremo ad analizzare la diversa modalità di applicazione dell’Iva nelle due modalità di distribuzione dei propri prodotti che l’imprenditore può scegliere sfruttando il canale di Amazon. Particolare dettaglio deve essere dato alla fattispecie in cui è direttamente Amazon a gestire la logistica e la spedizione della merce al cliente che ha acquistato tramite il portale.

Aspetti Iva delle cessioni dirette tramite Amazon FBM

La peculiarità nelle cessioni dirette tramite Amazon consiste nel fatto che la merce è presente nei magazzini del soggetto cedente e viene acquistata all’atto della vendita da un acquirente terzo. Si tratta di una “normale” operazione di cessione di beni tramite e-commerce. In questa fattispecie Amazon non interviene nel rapporto tra cedente e cessionario, rimanendo, di fatto, un mero sito di intermediazione tra domanda ed offerta di prodotti.

Per questa situazione la disciplina Iva è quella che riguarda le ordinarie operazioni di ecommerce indiretto (già approfondite in questo contributo: “Commercio Elettronico Indiretto (e-commerce indiretto)“. In particolare, in questi casi è necessario suddividere le operazioni in relazione al Paese di residenza del cessionario acquirente.

Casistiche Iva che si possono presentare

Le casistiche che si possono presentare sono le seguenti:

Cessionario residente in Italia

  • Il cessionario è residente in Italia:
    • Operazioni B2B –> operazione rilevante ai fini Iva in Italia;
    • Operazioni B2C –> operazione rilevante ai fini Iva in Italia (possibilità di gestione attraverso il registro corrispettivi a meno che il cessionario non richieda la fattura).

Cessionario residente UE

  • Il cessionario è residente UE:
    • Operazioni B2B –> si tratta di una operazione intracomunitaria, non imponibile ex art. 41 del D.L. n. 331/93 per il cedente italiano. Il soggetto acquirente cessionario, residente UE, assolverà gli obblighi Iva attraverso l’applicazione del meccanismo del reverse charge, nel proprio Stato di residenza;
    • Operazioni B2C –> si tratta di una operazione che, in linea generale, è rilevante ai fini Iva nel Paese del cedente (in questo caso Italia). In questo caso la cessione sconta Iva italiana ed il cedente non ha obbligo di certificazione dell’operazione (potendo utilizzare il registro corrispettivi). Tuttavia, nel caso in cui venga superata la soglia di 10.000 euro di cessioni complessivamente (in territorio UE), l’operazione risulta essere rilevante nel Paese del cessionario (Paese di destinazione della merce). In particolare, lato cedente, l’operazione risulta essere non imponibile, ex art. 41, co. 1, lett. b) del D.L. n. 331/93. In questo caso il cedente ha l’obbligo di:
      • Identificarsi direttamente nei singoli Stati ove gli acquirenti privati effettuano gli acquisti per assolvere la relativa Iva nazionale. La fattura dovrà essere emessa dal cedente indicando sia la partita Iva nazionale che quella del Paese estero di identificazione;
      • Sfruttare l’applicazione del regime Iva OSS (attivabile nello Stato di residenza UE del cedente) per versare l’Iva relativa alle cessioni B2C verso privati consumatori UE;
  • Il cessionario è residente extra-UE: in questo caso sia per le vendite B2B che B2C, l’operazione, ai fini Iva, risulta essere non imponibile in quanto la stessa assume le caratteristiche dell’esportazione. Il cedente per evitare l’applicazione dell’Iva ex art. 8 del DPR n. 633/72 deve dare prova dell’uscita della merce dalla Comunità Europea, tramite apposita documentazione doganale.

Aspetti Iva delle cessioni dirette tramite Amazon FBA

La peculiarità nelle cessioni indirette tramite Amazon consiste nel fatto che la merce di proprietà del cedente (italiano) viene inviata in uno dei magazzini di proprietà di Amazon (che può trovarsi in Italia o in altro Paese UE), dove viene gestita ed al momento della transazione spedita al cessionario acquirente. Rispetto al caso affrontato nel paragrafo precedente, in questo caso, il cedente italiano trasporta attraverso Amazon i propri beni o in Italia o dall’Italia ad altro Paese UE per esigenze logistiche, per essere poi spediti da Amazon. Ebbene, in questi casi le problematiche Iva devono essere affrontate con attenzione. Infatti, è necessario tenere presente che:

  • Nel momento in cui il trasferimento dei beni del cedente (a se stesso) avviene all’interno del territorio dello Stato italiano (spostamento Italia su Italia) non vi sono particolari problematiche Iva;
  • Nel momento in cui il trasferimento dei beni del cedente (a se stesso) avviene tra due unità della stessa azienda (o presso un magazzino di terzi) ubicate in due Paesi UE diversi, la disciplina Iva necessita del fatto che il cedente Italiano vada ad identificarsi ai fini Iva nello Stato/i ove la merce viene immagazzinata.

Deve essere evidenziato che, nella pratica, questa seconda fattispecie (spostamento ed ubicazione della merce in magazzini UE) si verifica in modo frequente. Questo, in quanto, il portale, decide autonomamente dove è opportuno che la merce (di terzi) venga trasferita per esigenze della sua logistica. Sotto il profilo Iva in questi casi assistiamo al susseguirsi di due diverse tipologie di operazioni:

  • Prima operazione: il passaggio interno dei beni di proprietà del cedente presso il magazzino di Amazon ubicato in altro Stato UE;
  • Seconda operazione: la cessione dei beni del cedente ubicati nel magazzino UE di Amazon.

Vediamo, di seguito, gli aspetti rilevanti di queste due operazioni.

I passaggi di beni UE di beni di proprietà dell’azienda

La casistica che merita approfondimento è quella che riguarda il trasferimento di beni dell’azienda a se stessi, presso una propria unità produttiva o un magazzino di terzi nella UE. Aspetto che è stato trattato approfonditamente in questo articolo “Trasferimento di beni a se stessi: disciplina Iva“, e che adesso riprendiamo nei concetti fondamentali. In particolare, ai sensi dell’art. 41, co. 2, lett. c) del D.L. n. 331/93 vengono assimilate alle cessioni intracomunitarie non imponibili le operazioni di invio dei beni nel territorio di altro Stato UE per proprio conto.

Di fatto, quindi, l’operatore economico (cedente nazionale) che per esigenze proprie invia beni presso un magazzino, di sua proprietà o di terzi, ubicato in altro Stato membro UE, effettua un’operazione non imponibile Iva che, di fatto, è assimilata ad una cessione intracomunitaria. Per tale ragiona l’operatore economico è tenuto ad adempiere agli obblighi Iva nello Stato in cui la merce è trasferita attraverso a nomina di un rappresentante fiscale o attraverso la sua identificazione diretta ai fini Iva.

Tutto questo si traduce, operativamente, nella necessità di effettuare correttamente gli adempimenti di fatturazione dell’operazione. In particolare l’operatore economico residente è chiamato ad emettere una fattura alla propria posizione estera (rappresentante fiscale o identificazione diretta), in regime di non imponibilità Iva ex art. 41, co. 2, lett. c) del D.L. n. 331/93. In pratica, trattasi di fattura per operazione intracomunitaria (anche se simulata). A questo punto, l’operatore economico è chiamato all’assolvimento dell’Iva nel territorio UE dove la merce è trasferita, secondo il meccanismo del reverse charge, da parte del rappresentante fiscale o dell’identificazione diretta.

Trasferimento di beni a se stessi

Il trasferimento di beni a se stessi, come visto, è una operazione di cessione assimilata alle cessioni intracomunitarie in regime di non imponibilità IVA. Per questa operazione vi è obbligo di emissione della fattura con l’indicazione del numero di identificazione attribuito nell’altro Stato membro. Tuttavia, come chiarito dalla stessa Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 13/E/2018, non rientrano nell’obbligo di fatturazione elettronicale operazioni tra soggetti diversi, ad esempio cessioni da e verso soggetti comunitari ed extracomunitari“.

Sono da considerarsi soggetti diversi, anche ai fini delle posizioni Iva, il cedente nazionale e l’identificazione Iva dello stesso nell’altro Stato UE. Quindi, questo tipo di operazioni non sono soggette agli obblighi di fatturazione elettronica. Qualora si scelga di rilasciare fattura cartacea è necessaria la compilazione della comunicazione “esterometro“. Nulla vieta che, comunque, la fattura venga emessa in formato elettronico con conseguente esclusione dall’invio dell’esterometro.

Per questa operazione deve essere emessa una fattura con codice natura N3.2, non imponibili – cessioni intracomunitarie – con partita Iva estera e codice destinazione dell’emittente.

Quindi, ad esempio, l’impresa potrebbe fatturare (fatturazione differita) le merci una volta al mese alle varie posizioni IVA in regime di non imponibilità ex art. 41, co. 2, lett. c) del D.L. n. 331/93. Questo, al fine di semplificare il più possibile questo adempimento, specie se le operazioni diventano numericamente rilevanti.

La cessione della merce ubicata nei magazzini UE di Amazon

Una volta assolti gli obblighi Iva relativi al passaggio dei beni del cedente nei magazzini di Amazon a questo punto può venire a realizzarsi la seconda operazione rilevante ai fini Iva. Può trattarsi, a seconda dei casi di:

  • Far rientrare la merce in Italia presso il cedente;
  • Effettuare la cessione della merce al cliente finale.

Vediamo, anche in questo caso le due diverse casistiche.

Far rientrare la merce in Italia

Nel caso in cui la merce venga spedita indietro presso i magazzini italiani del cedente siamo di fronte ad una operazione speculare rispetto quelle indicata precedentemente. Si tratta di una operazione assimilata ad un acquisto intracomunitario di beni, ex art. 38 del D.L. 331/1993, a cui l’operatore economico italiano deve applicare l’Iva secondo il meccanismo dell’inversione contabile.

Cessione della merce al cliente finale

Nel caso in cui si perfezioni una vendita al cliente finale della merce situata nei magazzini in territorio UE (fuori dai confini nazionali) l’applicazione dell’Iva si differenzia a seconda della natura del soggetto acquirente. In particolare, le situazioni che si possono avere sono le seguenti:

Operazione B2C

Qualora il cliente finale sia un soggetto privato l’operazione di cessione si configura come una operazione rilevante nel Paese di destinazione dei beni e soggetta ad Iva locale. Operazione che deve essere gestita dalla posizione Iva dell’operatore nazionale nello Stato membro ove si trovano i beni ceduti. Lato italiano l’operazione sarà gestibile attraverso l’utilizzo del registro corrispettivi;

Operazione B2B

Qualora, il cliente sia un soggetto passivo Iva è opportuno fare attenzione. Si deve verificare se, secondo la legislazione locale, la cessione debba essere assoggettata ad imposta dalla posizione Iva locale dell’operatore italiano. Oppure se l’operazione richieda l’applicazione del reverse charge da parte dell’acquirente. Nel caso, quindi, la fattura deve essere emessa dal cedente italiano (mediante la propria partita Iva italiana) ai sensi dell’articolo 21, comma 6-bis, lett. a) del DPR n. 633/72 direttamente al cessionario finale (il rappresentante fiscale in questo caso è “trasparente“). La fattura deve riportare il codice natura Iva “N.2.1”.

Prendiamo ad esempio la vendita di beni dalla partita Iva francese (dell’operatore economico Italiano, e-commerce) ad un cliente (azienda francese, quindi operazione B2B). Questa può essere regolata in due modi:

  • Posizione Iva francese che emette fattura con Iva francese e posizione italiana che emette fattura ex art. 7-bis. La fattura francese regola l’operazione in Francia, e sarà il documento fiscale di riferimento per l’acquirente francese. La fattura italiana segue l’obbligo di fatturazione italiano (per Iva ed esterometro), ma “non interessa” al cliente. 
  • Posizione Iva francese che rimane “trasparente” (non dovrebbe emettere nessun documento) con posizione Iva italiana che emette fattura ex art 21 co. 6-bis lett. a), per l’applicazione dell’Iva con reverse charge da parte del cliente francese. In questo caso la posizione francese non dovrebbe emettere nessuna fattura, rimane trasparente.  

Consulenza fiscale online

L’applicazione della disciplina Iva nelle operazioni di e-commerce presenta sempre aspetti che devono essere approfonditi in relazione all’attività concretamente svolta dal cedente nazionale, al fine di individuare la corretta modalità di assolvimento dell’imposta, ed i relativi obblighi di fatturazione e liquidazione del tributo. Soprattutto nelle operazioni di vendita B2C opportuno prestare la dovuta attenzione, sia ne caso di passaggi di beni a se stessi, in magazzini (di proprietà o di terzi) per la cessione in loco, sia per la soglia di 10.000 euro legata alle operazioni verso privati in ambito UE.

Se desideri approfondire la tua situazione con un esperto, contattaci per ricevere il preventivo per una consulenza personalizzata in grado di risolvere i tuoi dubbi ed operare in modo corretto.

Domande frequenti

Che cosa sono Amazon FBA e FBM?

Amazon FBA è un servizio offerto da Amazon dove si occupa della gestione dell’inventario, dell’impacchettamento e della spedizione dei prodotti per conto del venditore. FBM, invece, significa che il venditore gestisce direttamente l’inventario, l’imballaggio e la spedizione dei propri prodotti.

Come viene tassato un venditore italiano su Amazon FBA?

I venditori italiani su Amazon FBA sono soggetti alle leggi fiscali italiane, compresi l’IVA e le tasse sui redditi. Se vendono in altri paesi dell’UE, potrebbero dover gestire anche l’IVA in quei paesi, a seconda delle soglie di vendita.

E per i venditori FBM?

Per i venditori FBM, la tassazione dipende dalla loro localizzazione e dal luogo in cui vendono i loro prodotti. Devono gestire l’IVA e le altre tasse applicabili secondo le normative italiane e, se vendono all’estero, conformarsi anche alle leggi fiscali dei paesi in cui vendono.

Un venditore italiano su Amazon deve registrarsi per l’IVA?

Sì, un venditore italiano deve registrarsi per l’IVA in Italia. Se supera determinate soglie di vendita in altri paesi dell’UE, potrebbe essere necessario registrarsi per l’IVA anche in quei paesi.

Quali sono le responsabilità fiscali principali per un venditore FBM in Italia?

Un venditore FBM in Italia è responsabile della registrazione all’IVA, della dichiarazione dei redditi, e di qualsiasi altra imposta o tassa applicabile secondo le leggi italiane. Se opera anche in altri paesi, deve adempiere alle relative obbligazioni fiscali.

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