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Ecobonus 110% per le seconde case: a quali condizioni?

NewsEcobonus 110% per le seconde case: a quali condizioni?

A quali condizioni spetta il Superbonus al 110% anche per le seconde case?

Ecobonus 110% per le seconde case. L’art. 119 del Decreto Rilancio, prevede che la detrazione al 110% spetti per determinati interventi eseguiti soltanto dai condomìni e dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, sulle singole unità immobiliari.

L’ambito applicativo del Superbonus del 110% non è più limitato solo agli interventi sull’abitazione principale.

La detrazione potrà trovare applicazione anche per gli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche, al di fuori dall’esercizio dell’attività d’impresa, arti e professioni, su unità immobiliari diversi da edifici unifamiliari non adibiti ad abitazione principale.

In pratica, è possibile fruire della detrazione, nella misura del 110% su qualsiasi tipologia di immobile abitativo, quindi anche sulla seconda casa a condizione che sia in un condominio o che non sia una villa unifamiliare.

Se, invece, desideri approfondire in modo completo l’agevolazione legata al superbonus del 110% ti lascio a questo contributo dedicato: “Superbonus 110%: guida agli interventi agevolati“.

La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, ha esteso la detrazione anche gli interventi effettuati sugli immobili a disposizione. La maggiore agevolazione riguarda le spese sostenute nel periodo compreso tra il 1° luglio 2020 fino al 31 dicembre 2021.

Nel link di seguito, puoi avere maggiori informazioni sull’Ecobonus e Sismabonus al 110%:

Ecobonus e sismabonus al 110% anche per le seconde case

L’art. 119 del Decreto Rilancio prevede la detrazione al 110% per gli interventi di riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti fotovoltaici e installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici, nel caso le spese siano sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, prevedendo la ripartizione dell’agevolazione in 5 rate di pari importo.

Restano invariati gli incentivi previsti per gli interventi sugli immobili, come quelli volti al recupero del patrimonio edilizio, che consentono di beneficiare della detrazione IRPEF del 50% e quelli di riqualificazione energetica (c.d. Ecobonus) per i quali, ove non sia possibile fruire del bonus al 110%, permettono di ottenere la detrazione IRPEF/IRES nella misura del 50% o del 65%.

Per tutti gli interventi per i quali il Decreto Rilancio prevede il Superbonus al 110% (quindi non soltanto per gli interventi di riqualificazione energetica, ma anche per quelli antisismici, per gli impianti solari fotovoltaici e le colonnine di ricarica), nel caso in cui i lavori siano eseguiti sulle singole unità immobiliari, la detrazione spetta soltanto alle persone fisiche, fuori dall’esercizio dell’attività di impresa, arti e professioni.

Esclusioni Superbonus 110%

La detrazione del 110% non spetta per per gli interventi effettuati sugli immobili delle imprese e negli uffici utilizzati esclusivamente per lo svolgimento della professione.

Riqualificazione energetica: edifici unifamiliari agevolati soltanto se sono adibiti ad abitazione principale

Per gli interventi di riqualificazione energetica, il co. 10 dell’art. 119 stabilisce che:

“le disposizioni contenute nei commi da 1 a 3 non si applicano agli interventi effettuati dalle persone fisiche, al di fuori di attività di impresa, arti e professioni, su edifici unifamiliari diversi da quello adibito ad abitazione principale”.

Risparmio energetico

Per gli interventi di risparmio energetico, il Superbonus” al 110% spetta anche se i lavori sono eseguiti sulle seconde case, ma soltanto se non sono edifici unifamiliari.

Superbonus 110% per le seconde case

Questi ultimi sono agevolati al 110% soltanto se sono adibiti ad abitazione principale.

Le seconde case nei condomini beneficiano del superbonus al 110%, ma non le ville/villette unifamiliari come le case al mare o in montagna tenute a disposizione.

Secondo quanto previsto dal Testo Unico sull’edilizia, dovrebbe ritenersi considerato all’interno dell’ambito applicativo di immobile unifamiliare, l’immobile nel quale dimora un unico nucleo familiare, indipendentemente dal numero dei componenti nel nucleo stesso e dalle dimensioni dell’edificio.

Per le parti comuni, il bonus potrebbe spettare a tutti i singoli condòmini.

E’ comunque opportuno attendere alcuni chiarimenti ufficiali.

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Elisa Migliorini
Elisa Migliorinihttps://www.linkedin.com/in/elisa-migliorini-0024a4171/
Laureata in Giurisprudenza presso l'Università di Firenze. Approfondisce i temi legati all'IVA ed alla normativa fiscale domestica oltre ad approfondire aspetti legati al diritto societario.
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