Doppia imposizione per chi rientra in Italia nel corso dell’anno

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Rientro in Italia e doppia imposizione: guida fiscale per chi torna in corso d'anno. Scopri come funzionano residenza fiscale, split year e credito d'imposta per evitare tasse duplicate.

Hai lavorato all'estero per anni e stai pianificando il rientro in Italia. Ti sei mai chiesto cosa succede dal punto di vista fiscale se rientri a settembre invece che a gennaio? La risposta può costarti migliaia di euro in tasse duplicate. Il caso è più comune di quanto pensi: un lavoratore dipendente che ha vissuto in Inghilterra torna in Italia a metà anno, inizia un nuovo lavoro e scopre che deve dichiarare (e pagare imposte) su quegli stessi redditi sia in Italia che nel Regno Unito. Non si tratta di un errore del sistema, ma di una conseguenza diretta delle regole sulla residenza fiscale. In questo articolo analizzeremo nel dettaglio come funziona la doppia imposizione nell'anno di transizione, quando si verifica, come calcolarla concretamente e quali strumenti hai a disposizione per evitarla o almeno attenuarla. Partiremo dal quadro normativo italiano, passeremo per casi pratici paese per paese, fino agli strumenti operativi per gestire correttamente le dichiarazioni dei redditi.

Cosa significa rientrare in Italia "in corso d'anno" ai fini fiscali Un rientro in corso d'anno si verifica quando trasferisci la residenza in Italia dopo il 1° gennaio e prima del 31 dicembre dello stesso anno. Dal punto di vista fiscale, questo crea una situazione di transizione in cui potresti essere considerato residente in Italia, nello Stato estero, o addirittura in entrambi contemporaneamente, con conseguente rischio di doppia imposizione sui redditi percepiti nell'anno. La questione chiave è semplice: la normativa italiana non prevede il frazionamento del periodo d'imposta (c.d. "split year") per determinare la residenza fiscale. L'anno deve essere considerato nella sua interezza, applicando il principio della maggioranza dei giorni di presenza. Questo significa che se rientri in Italia il 15 settembre 2025, e rimani fino al 31 dicembre, avrai trascorso in Italia solo 108 giorni su 365. Per la legge italiana, quindi, nel 2025 non sei fiscalmente residente in Italia perché non hai superato la soglia dei 183 giorni (o 184 negli anni bisestili) previsti dall'art. 2, comma 2 del TUIR. Il principio dei 183 giorni e la residenza fiscale Il cuore della questione sta nell'art. 2, comma 2 del DPR n. 917/1986 (TUIR), come modificato dal D.Lgs. n. 209/2023 in vigore dal 1° gennaio 2024. Sono considerate fiscalmente residenti in Italia le persone fisiche che, per la maggior parte del periodo d'imposta (quindi 183 giorni o 184 negli anni bisestili), presentano alternativamente almeno uno di questi requisiti:

Iscrizione all'Anagrafe della popolazione residente (presunzione relativa, ammette prova contraria). Domicilio nel territorio dello Stato (luogo dove si sviluppano in via principale le relazioni personali e familiari). Residenza nel territorio dello Stato (dimora abituale). Pres...

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Dott. Federico Migliorini | Commercialista | Fiscalità Internazionale
Dott. Federico Migliorini | Commercialista | Fiscalità Internazionalehttps://fiscomania.com/federico-migliorini/
Dottore Commercialista iscritto all’Ordine di Firenze, Tax Advisor e Revisore Legale. Specializzato in Fiscalità Internazionale, aiuto imprenditori e professionisti nella pianificazione fiscale strategica. La gestione delle convenzioni internazionali e i processi di internazionalizzazione d’impresa sono il cuore della mia attività quotidiana. Se hai un dubbio o una questione da risolvere, contattami, troverò le risposte. Richiedi una consulenza personalizzata con me.
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