Doppia imposizione per chi rientra in Italia nel corso dell’anno

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Rientro in Italia e doppia imposizione: guida fiscale per chi torna in corso d’anno. Scopri come funzionano residenza fiscale, split year e credito d’imposta per evitare tasse duplicate.

Hai lavorato all’estero per anni e stai pianificando il rientro in Italia. Ti sei mai chiesto cosa succede dal punto di vista fiscale se rientri a settembre invece che a gennaio? La risposta può costarti migliaia di euro in tasse duplicate.

Il caso è più comune di quanto pensi: un lavoratore dipendente che ha vissuto in Inghilterra torna in Italia a metà anno, inizia un nuovo lavoro e scopre che deve dichiarare (e pagare imposte) su quegli stessi redditi sia in Italia che nel Regno Unito. Non si tratta di un errore del sistema, ma di una conseguenza diretta delle regole sulla residenza fiscale.

In questo articolo analizzeremo nel dettaglio come funziona la doppia imposizione nell’anno di transizione, quando si verifica, come calcolarla concretamente e quali strumenti hai a disposizione per evitarla o almeno attenuarla. Partiremo dal quadro normativo italiano, passeremo per casi pratici paese per paese, fino agli strumenti operativi per gestire correttamente le dichiarazioni dei redditi.

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Cosa significa rientrare in Italia “in corso d’anno” ai fini fiscali

Un rientro in corso d’anno si verifica quando trasferisci la residenza in Italia dopo il 1° gennaio e prima del 31 dicembre dello stesso anno. Dal punto di vista fiscale, questo crea una situazione di transizione in cui potresti essere considerato residente in Italia, nello Stato estero, o addirittura in entrambi contemporaneamente, con conseguente rischio di doppia imposizione sui redditi percepiti nell’anno.

La questione chiave è semplice: la normativa italiana non prevede il frazionamento del periodo d’imposta (c.d. “split year“) per determinare la residenza fiscale. L’anno deve essere considerato nella sua interezza, applicando il principio della maggioranza dei giorni di presenza.

Questo significa che se rientri in Italia il 15 settembre 2025, e rimani fino al 31 dicembre, avrai trascorso in Italia solo 108 giorni su 365. Per la legge italiana, quindi, nel 2025 non sei fiscalmente residente in Italia perché non hai superato la soglia dei 183 giorni (o 184 negli anni bisestili) previsti dall’art. 2, comma 2 del TUIR.

Il principio dei 183 giorni e la residenza fiscale

Il cuore della questione sta nell’art. 2, comma 2 del DPR n. 917/1986 (TUIR), come modificato dal D.Lgs. n. 209/2023 in vigore dal 1° gennaio 2024. Sono considerate fiscalmente residenti in Italia le persone fisiche che, per la maggior parte del periodo d’imposta (quindi 183 giorni o 184 negli anni bisestili), presentano alternativamente almeno uno di questi requisiti:

  1. Iscrizione all’Anagrafe della popolazione residente (presunzione relativa, ammette prova contraria).
  2. Domicilio nel territorio dello Stato (luogo dove si sviluppano in via principale le relazioni personali e familiari).
  3. Residenza nel territorio dello Stato (dimora abituale).
  4. Presenza fisica nel territorio dello Stato.

La novità principale introdotta nel 2024 è proprio il criterio della presenza fisica: conta anche solo stare materialmente in Italia, anche per frazioni di giorno, anche senza avere famiglia o casa stabile. Questo amplia notevolmente il perimetro dei soggetti potenzialmente residenti.

È fondamentale capire che questi criteri sono alternativi: ne basta uno solo per essere considerati residenti. E devono sussistere per la maggior parte del periodo d’imposta, non necessariamente in modo continuativo.

La regola dell’anno pieno nella normativa italiana (art. 2 TUIR)

A differenza di altri ordinamenti (Svizzera e Germania hanno clausole di split year nelle rispettive Convenzioni), l’Italia applica la regola dell’anno pieno. Non esiste nel diritto tributario italiano una norma che consenta di dividere l’anno fiscale in due periodi distinti quando cambi residenza.

Cosa significa nella pratica? Se rientri in Italia a novembre 2025:

  • Hai vissuto all’estero da gennaio a ottobre: 304 giorni.
  • Hai vissuto in Italia da novembre a dicembre: 61 giorni.

Poiché non hai superato i 183 giorni in Italia, per il fisco italiano nel 2025 sei non residente. Di conseguenza:

  • Sei tassato in Italia solo sui redditi prodotti in Italia (art. 23 TUIR – principio di territorialità)
  • I redditi esteri percepiti da gennaio a ottobre non vengono dichiarati in Italia

Tuttavia, se nello Stato estero sei considerato residente per l’intero anno (o per il periodo fino al rientro), quello Stato ti tassa come residente su tutti i redditi ovunque prodotti. Ecco dove nasce la doppia imposizione: i redditi italiani da novembre-dicembre vengono tassati sia in Italia (perché prodotti qui) sia nello Stato estero (perché sei considerato loro residente fiscale).

Leggi anche: Dichiarazione dei redditi dei non residenti.

Quando si verifica la doppia imposizione nell’anno di rientro

La doppia imposizione nell’anno di rientro si verifica quando lo stesso reddito viene tassato contemporaneamente in Italia (come reddito prodotto nel territorio dello Stato) e nello Stato estero di provenienza (come reddito di un proprio residente fiscale). Questo accade tipicamente quando rientri in Italia senza raggiungere i 183 giorni di presenza, rimanendo fiscalmente residente nel paese estero che applica il principio della tassazione mondiale.

Residenza fiscale secondo la normativa italiana

Come abbiamo visto, l’Italia determina la residenza fiscale applicando il criterio temporale dei 183 giorni nell’anno solare (1 gennaio – 31 dicembre), considerando anche le frazioni di giorno ai sensi della Circolare 20/E/2024.

Facciamo un esempio concreto con date precise:

Rientro il 13 settembre 2025:

  • Giorni all’estero (1 gen – 12 set): 255 giorni
  • Giorni in Italia (13 set – 31 dic): 110 giorni
  • Risultato: NON sei residente fiscale in Italia nel 2025

Rientro il 15 marzo 2025:

  • Giorni all’estero (1 gen – 14 mar): 73 giorni
  • Giorni in Italia (15 mar – 31 dic): 292 giorni
  • Risultato: SEI residente fiscale in Italia nel 2025

La conseguenza pratica è determinante:

  • Se sei residente: dichiari in Italia tutti i redditi ovunque prodotti (worldwide taxation)
  • Se NON sei residente: dichiari in Italia solo i redditi prodotti in Italia

Residenza fiscale secondo lo Stato estero di provenienza

Qui entra in gioco la complessità: ogni Stato ha le proprie regole per determinare la residenza fiscale. Alcuni seguono l’anno solare come l’Italia, altri hanno periodi fiscali completamente diversi.

Paesi con anno solare (1 gennaio – 31 dicembre):

  • Francia
  • Germania
  • Spagna
  • Paesi Bassi

Per questi paesi, la situazione è più lineare: applicano anch’essi il criterio dei 183 giorni nell’anno solare. Se rimani residente fiscale per loro fino al giorno del rientro, ti tasseranno come residente per l’intero anno o fino alla data di effettivo trasferimento (se prevedono lo split year).

Paesi con anno fiscale sfalsato:

  • Regno Unito: 6 aprile – 5 aprile dell’anno successivo
  • Stati Uniti: 1 gennaio – 31 dicembre (ma con regole di residenza diverse e tassazione dei cittadini USA ovunque residenti)
  • Australia: 1 luglio – 30 giugno dell’anno successivo

Il Regno Unito è il caso più emblematico. Se sei residente fiscale UK per la maggior parte del loro anno fiscale 2025-2026 (che va dal 6 aprile 2025 al 5 aprile 2026), il fisco britannico ti considera residente UK per quell’intero anno fiscale e ti tassa secondo il principio worldwide, includendo quindi anche i redditi che percepirai in Italia da settembre a dicembre 2025.

Il ruolo delle Convenzioni contro le doppie imposizioni

Le Convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni sono trattati internazionali che l’Italia ha stipulato con oltre 100 paesi per evitare che lo stesso reddito venga tassato due volte.

Queste Convenzioni seguono generalmente il Modello OCSE e prevedono all’art. 4 le cosiddette tie-breaker rules (regole per risolvere i conflitti di residenza). Se entrambi gli Stati ti considerano residente, le tie-breaker rules determinano quale dei due Stati prevale, basandosi su criteri gerarchici:

  1. Abitazione permanente (dove hai la casa)
  2. Centro degli interessi vitali (dove hai legami personali ed economici più stretti)
  3. Dimora abituale (dove vivi abitualmente)
  4. Cittadinanza
  5. Procedura amichevole tra autorità fiscali

Tuttavia, c’è un punto cruciale: le Convenzioni si applicano per risolvere i conflitti di doppia residenza, ma non sempre impediscono la doppia imposizione nell’anno di transizione. Vediamo perché.

Se rientri in Italia a settembre 2025 e:

  • Per l’Italia NON sei residente nel 2025 (solo 108 giorni)
  • Per il Regno Unito SEI residente nel 2025-2026 (dall’anno fiscale UK)

Non c’è conflitto di doppia residenza: l’Italia ti considera non residente, il UK ti considera residente. Le tie-breaker rules non si applicano perché non c’è “conflitto” da risolvere. Risultato: sei residente UK, che ti tassa su tutti i redditi globali, inclusi quelli italiani. Ma l’Italia, per il principio di territorialità (art. 23 TUIR), tassa comunque i redditi che hai prodotto sul suo territorio da settembre a dicembre.

Ecco la doppia imposizione.

Le Convenzioni prevedono poi meccanismi per attenuare questo problema:

  • Metodo del credito d’imposta (art. 23A Modello OCSE): lo Stato di residenza riconosce un credito per le imposte pagate nell’altro Stato.
  • Metodo dell’esenzione (art. 23B Modello OCSE): lo Stato di residenza esonera da tassazione i redditi già tassati nell’altro Stato.

La Convenzione Italia-Regno Unito, all’art. 23, prevede il metodo del credito. Questo significa che il Regno Unito, in qualità di Stato di residenza, ti permetterà di detrarre dalle imposte UK le imposte già pagate in Italia sui redditi italiani. Il problema? Il credito è limitato all’importo dell’imposta UK dovuta su quegli stessi redditi. Se l’aliquota italiana è più alta, la differenza resta a tuo carico.

Caso pratico: rientro dal Regno Unito a settembre 2025

Analizziamo nel dettaglio il caso reale tratto dall’Esperto Risponde de Il Sole 24 Ore (novembre 2025), che rappresenta una situazione tipica di doppia imposizione.

Profilo del contribuente:

  • Cittadino italiano iscritto AIRE
  • Lavoro dipendente nel Regno Unito fino al 12 settembre 2025
  • Residenza fiscale UK da sempre
  • Rientro in Italia il 13 settembre 2025 con variazione anagrafica
  • Nuovo lavoro dipendente in Italia dal 15 settembre 2025
  • Stipendio UK (gen-set): €35.000 lordi
  • Stipendio Italia (set-dic): €15.000 lordi

Analisi della residenza fiscale in Italia

Conteggio giorni 2025:

  • Periodo all’estero: 1 gennaio – 12 settembre = 255 giorni
  • Periodo in Italia: 13 settembre – 31 dicembre = 110 giorni

Applicando l’art. 2, comma 2 del TUIR, il contribuente NON è fiscalmente residente in Italia nel 2025 perché non raggiunge i 183 giorni necessari. La sola iscrizione anagrafica dal 13 settembre costituisce presunzione relativa (superabile) e comunque si riferisce a un periodo inferiore ai 183 giorni.

Conseguenze fiscali in Italia:

  • Qualifica: Non residente fiscale per il 2025
  • Principio applicabile: Territorialità (art. 23, comma 1, lett. c TUIR)
  • Redditi tassabili in Italia: Solo i €15.000 percepiti da lavoro dipendente in Italia
  • Redditi esteri (€35.000 UK): Non si dichiarano in Italia

Il contribuente presenterà in Italia una dichiarazione come non residente, indicando esclusivamente i redditi da lavoro dipendente prodotti in Italia dal 15 settembre al 31 dicembre 2025. Su questi €15.000 si applicheranno le ritenute IRPEF ordinarie già operate dal datore di lavoro italiano.

Tassazione nel Regno Unito (anno fiscale 6 aprile – 5 aprile)

Qui la situazione si complica per via del disallineamento dei periodi fiscali. Il Regno Unito utilizza un anno fiscale che va dal 6 aprile al 5 aprile dell’anno successivo.

Anno fiscale UK 2025-2026: 6 aprile 2025 – 5 aprile 2026

Il contribuente è stato residente UK fino al 12 settembre 2025. Nel periodo 6 aprile – 5 aprile 2026, ha:

  • Lavorato in UK: 6 aprile – 12 settembre 2025 = 160 giorni
  • Lavorato in Italia: 15 settembre 2025 – 5 aprile 2026 = 203 giorni

Se il contribuente, per la maggior parte dell’anno fiscale UK 2025-2026, aveva i requisiti per essere considerato residente fiscale nel Regno Unito secondo lo Statutory Residence Test (SRT) britannico, allora il Regno Unito applicherà il principio della worldwide taxation.

Secondo la risposta dell’Esperto Risponde del Sole 24 Ore (a cura di Michela Magnani), il contribuente:

“Se, nel periodo compreso dal 6 aprile 2025 al 12 settembre 2025 il soggetto in questione aveva i requisiti per essere considerato fiscalmente residente nel Regno Unito, in base alla normativa di tale Paese, conformemente al principio della tassazione sul reddito mondiale che si applica ai soggetti residenti, lo stesso dovrà dichiarare in UK anche il reddito prodotto in Italia da settembre a dicembre 2025.”

Redditi dichiarabili nel Regno Unito:

  • Stipendio UK (apr-set 2025): €35.000
  • Stipendio Italia (set-dic 2025): €15.000
  • Totale reddito worldwide: €50.000

Calcolo della doppia imposizione effettiva

Vediamo ora come si materializza concretamente la doppia imposizione sui €15.000 percepiti in Italia.

Tassazione in Italia (come non residente):

  • Reddito imponibile: €15.000
  • Detrazioni lavoro dipendente: ~€1.200 (rapportate al periodo)
  • Aliquote IRPEF 2025 applicate:
    • Fino a €15.000: 23%
  • IRPEF lorda: €3.450
  • Detrazioni: -€1.200
  • IRPEF netta dovuta in Italia: ~€2.250

Tassazione nel Regno Unito (come residente):

Il contribuente dichiara nel Regno Unito l’intero reddito di €50.000. Applichiamo le aliquote UK 2025-2026 (con cambio £1 = €1,17):

  • €50.000 = £42.735

Aliquote UK 2025-2026:

  • 0-12.570£: 0% (Personal Allowance)
  • 12.571-50.270£: 20% (Basic Rate)

Calcolo:

  • Personal Allowance: £12.570 → 0%
  • Reddito imponibile: £42.735 – £12.570 = £30.165
  • Imposta UK: £30.165 × 20% = £6.033 = €7.059

Meccanismo del credito d’imposta:

La Convenzione Italia-UK (art. 23, par. 3) prevede il metodo del credito. Il Regno Unito riconoscerà al contribuente un credito per le imposte pagate in Italia sui redditi italiani.

Credito riconosciuto dal UK:

  • Imposte pagate in Italia: €2.250
  • Credito massimo deducibile: limitato all’imposta UK dovuta sui redditi italiani

Calcolo credito massimo:

  • Redditi italiani: €15.000 = £12.821
  • Proporzione: £12.821 / £42.735 = 30%
  • Imposta UK attribuibile ai redditi italiani: £6.033 × 30% = £1.810 = €2.118

Il credito riconosciuto è il minore tra:

  • Imposte effettivamente pagate in Italia: €2.250
  • Imposta UK attribuibile ai redditi italiani: €2.118

Credito riconosciuto: €2.118

Imposte totali pagate dal contribuente:

  • Imposte Italia: €2.250
  • Imposte UK: €7.059 – €2.118 (credito) = €4.941
  • TOTALE: €7.191

Verifica doppia imposizione residua: €2.250 (IT) – €2.118 (credito UK) = €132 di doppia imposizione residua

Questo importo residuo deriva dal fatto che l’aliquota IRPEF italiana (23%) sui primi scaglioni è leggermente superiore al credito proporzionale riconosciuto dal Regno Unito. Si tratta tecnicamente di una doppia imposizione economica residua, inevitabile nel sistema del credito d’imposta.

Doppia imposizione per paese di provenienza: differenze operative

Non tutti i paesi funzionano come il Regno Unito. Vediamo le principali differenze operative che influenzano la doppia imposizione nell’anno di rientro.

Rientro da paesi UE con anno solare (Francia, Germania, Spagna)

Paesi: Francia, Germania (con eccezione split year), Spagna, Paesi Bassi, Belgio, Austria, Polonia, Romania.

Caratteristiche:

  • Anno fiscale: 1 gennaio – 31 dicembre (allineato con l’Italia)
  • Determinazione residenza: criteri simili all’Italia (183 giorni + domicilio)
  • Vantaggio: Non c’è disallineamento temporale

Scenario tipo – Rientro dalla Francia il 15 settembre 2025:

Conteggio giorni:

  • Francia: 1 gen – 14 set = 257 giorni → Residente FR nel 2025
  • Italia: 15 set – 31 dic = 108 giorni → Non residente IT nel 2025

Tassazione:

  • Francia: Ti considera residente per il 2025, ti tassa su worldwide income inclusi redditi italiani set-dic
  • Italia: Ti considera non residente, ti tassa solo su redditi prodotti in Italia set-dic
  • Convenzione: Italia-Francia prevede metodo del credito (art. 24)

La situazione è identica al caso UK, ma con calcolo più semplice perché entrambi i paesi usano lo stesso anno solare. La Francia ti riconosce un credito per le imposte pagate in Italia sui redditi italiani.

Differenza chiave: In Francia le aliquote progressive sono più alte (fino al 45% oltre €158.122), quindi il credito d’imposta è generalmente più favorevole rispetto al UK.

Rientro da paesi con anno fiscale sfalsato (UK, USA, Australia)

Regno Unito:

  • Anno fiscale: 6 aprile – 5 aprile
  • Abbiamo già analizzato il caso sopra
  • Problema principale: sovrapposizione periodi fiscali + worldwide taxation UK

Stati Uniti:

  • Anno fiscale: 1 gennaio – 31 dicembre (come Italia)
  • Particolarità: cittadini USA tassati ovunque residenti (citizenship-based taxation)
  • Convenzione Italia-USA: art. 23 prevede credito d’imposta

Caso particolare per cittadini USA:

  • Anche se rientri in Italia e diventi residente IT, gli USA continuano a tassarti come cittadino
  • Doppia imposizione su tutti i redditi, non solo anno di rientro
  • Exit tax USA su plusvalenze se rinunci cittadinanza

Australia:

  • Anno fiscale: 1 luglio – 30 giugno
  • Determinazione residenza: Residency Test (183 giorni + domicile)
  • Convenzione Italia-Australia: art. 23 prevede metodo esenzione/credito

Esempio rientro dall’Australia il 15 settembre 2025:

  • Anno fiscale AUS 2025-2026: 1 lug 2025 – 30 giu 2026
  • Periodo in Australia: 1 lug – 14 set 2025 = 76 giorni
  • Probabilmente NON sei residente AUS nel 2025-2026
  • Minor rischio doppia imposizione

Paesi con clausole di split year (Svizzera, Germania)

Svizzera e Germania hanno un vantaggio unico: le rispettive Convenzioni con l’Italia prevedono esplicitamente clausole di split year (frazionamento del periodo d’imposta).

Convenzione Italia-Svizzera (art. 4, par. 4):

In caso di trasferimento della residenza da uno Stato all’altro nel corso dell’anno, il periodo d’imposta si divide alla data del trasferimento. Ciascuno Stato tassa solo i redditi relativi al periodo di residenza nel proprio territorio.

Come funziona in pratica – Rientro dalla Svizzera il 15 settembre 2025:

Divisione periodo d’imposta 2025:

  • 1 gennaio – 14 settembre: Periodo fiscale svizzero
    • Residente CH
    • Tassazione CH solo su redditi gen-set
  • 15 settembre – 31 dicembre: Periodo fiscale italiano
    • Residente IT
    • Tassazione IT solo su redditi set-dic

Risultato: ZERO doppia imposizione

Ogni Stato tassa solo i redditi percepiti durante il periodo di effettiva residenza nel proprio territorio. Non c’è sovrapposizione.

Tabella comparativa: rischio doppia imposizione per paese

PaeseAnno fiscaleSplit yearRischio doppia imposizioneMetodo Convenzione
Svizzera1 gen – 31 dicBASSOEsenzione/Credito
Germania1 gen – 31 dicBASSOEsenzione/Credito
Francia1 gen – 31 dicNOMEDIOCredito
Spagna1 gen – 31 dicNOMEDIOCredito
Regno Unito6 apr – 5 aprNOALTOCredito
USA1 gen – 31 dicNOMOLTO ALTOCredito
Australia1 lug – 30 giuNOMEDIOEsenzione/Credito
Paesi Bassi1 gen – 31 dicNOMEDIOEsenzione

Come gestire la dichiarazione dei redditi nell’anno di rientro

Questa è la parte più operativa: dove devi concretamente dichiarare i tuoi redditi e come compilare i modelli.

Dove dichiarare i redditi esteri percepiti prima del rientro

Se NON sei residente fiscale in Italia nell’anno di rientro (meno di 183 giorni):

Non dichiari in Italia i redditi percepiti all’estero prima del rientro

  • Questi redditi vanno dichiarati solo nello Stato estero di provenienza
  • In Italia presenterai la dichiarazione come non residente
  • Utilizzerai il Modello Redditi PF barrando la casella “Non residente”

Se SEI residente fiscale in Italia nell’anno di rientro (più di 183 giorni):

Dichiari in Italia tutti i redditi worldwide, inclusi quelli esteri

  • Compili il Modello Redditi PF come residente
  • I redditi esteri vanno indicati nei quadri specifici:
    • Quadro RC per redditi da lavoro dipendente estero
    • Quadro RE per redditi da lavoro autonomo estero
    • Quadro RL per redditi diversi/capital gain
  • Utilizza il quadro CE per il credito d’imposta per imposte estere (art. 165 TUIR)

Esempio pratico:

Rientro il 20 marzo 2025 dalla Francia:

  • Giorni in Francia: 79
  • Giorni in Italia: 286 → Sei residente IT nel 2025

Redditi 2025:

  • Stipendio Francia (gen-mar): €20.000
  • Imposte pagate in Francia: €3.500
  • Stipendio Italia (apr-dic): €40.000

Dichiarazione italiana 2026 (per redditi 2025):

  1. Modello Redditi PF – Sezione residente
  2. Quadro RC: Indica €60.000 (20.000 + 40.000)
  3. Quadro CE: Richiedi credito €3.500 per imposte francesi
  4. Calcolo IRPEF su €60.000, detrai credito €3.500

Dove dichiarare i redditi italiani dopo il rientro

In Italia:

  • Se sei residente IT: redditi italiani confluiscono nel reddito complessivo
  • Se sei non residente IT: dichiari solo i redditi prodotti in Italia (territorialità)

I redditi da lavoro dipendente italiano sono già assoggettati a ritenuta alla fonte dal datore di lavoro italiano. Riceverai la Certificazione Unica (CU) e i dati affluiranno nella dichiarazione precompilata.

Nello Stato estero:

Questo dipende se lo Stato estero ti considera ancora residente per quell’anno fiscale:

Se lo Stato estero ti considera residente:

  • Devi dichiarare anche i redditi italiani (worldwide taxation)
  • Richiedi il credito d’imposta per le imposte italiane già pagate
  • Attenzione: Dovrai ottenere documentazione dall’Italia (CU tradotta, certificato imposte pagate)

Se lo Stato estero NON ti considera residente:

  • Non devi dichiarare i redditi italiani nello Stato estero
  • Situazione più semplice, zero doppia imposizione

Documentazione necessaria:

Per richiedere il credito d’imposta nello Stato estero per imposte pagate in Italia:

  1. Certificazione Unica italiana (tradotta se richiesto)
  2. Prospetto di liquidazione IRPEF da Modello Redditi o 730
  3. Eventuale certificato di residenza fiscale italiana (Form rilasciato da AdE)
  4. Ricevuta versamenti F24 se hai effettuato versamenti diretti

La compilazione del quadro RW e credito imposte estere

Se nell’anno di rientro sei residente fiscale in Italia e detieni investimenti o attività finanziarie all’estero, hai l’obbligo di compilare il quadro RW del Modello Redditi PF.

Quando compilare il quadro RW:

  • Conti correnti esteri (anche se chiusi in corso d’anno).
  • Investimenti finanziari esteri (azioni, fondi, ETF).
  • Immobili all’estero.
  • Partecipazioni in società estere.
  • Polizze vita estere.

Attenzione: L’obbligo scatta anche se hai detenuto l’attività estera per un solo giorno nell’anno da residente fiscale italiano.

Esempio:

  • Rientro in Italia (residente) il 20 marzo 2025.
  • Hai un conto corrente in Francia chiuso il 15 aprile 2025.
  • Devi compilare quadro RW per quel conto, indicando giacenza al 31 dicembre (zero se chiuso) e giacenza media dal 20 marzo al 15 aprile.

Quadro CE – Credito imposte estere:

Se hai pagato imposte all’estero su redditi che devi dichiarare anche in Italia, hai diritto al credito d’imposta ex art. 165 TUIR.

Sezioni del Quadro CE:

  • Sezione I: Redditi esteri e imposte pagate (per tipologia).
  • Sezione II: Calcolo del credito spettante.
  • Sezione III: Credito non utilizzato riportabile (max 8 anni).

Calcolo del credito spettante:

Il credito è il minore tra:

  1. Imposta estera effettivamente pagata (convertita in euro).
  2. Imposta italiana teorica su quei redditi esteri.

Formula imposta italiana teorica:

Credito max = (Reddito estero / Reddito complessivo) × IRPEF netta italiana

Strumenti per evitare o attenuare la doppia imposizione

Oltre al credito d’imposta, esistono altri strumenti e strategie per minimizzare l’impatto della doppia imposizione.

Il credito per imposte estere (art. 165 TUIR)

Abbiamo già visto il meccanismo tecnico. Qui approfondiamo gli aspetti pratici.

Requisiti per ottenere il credito:

  1. Essere residente fiscale in Italia nell’anno di percezione dei redditi esteri.
  2. I redditi esteri devono concorrere al reddito complessivo italiano.
  3. Le imposte estere devono essere definitive (non acconti o imposte rimborsabili).
  4. Deve esistere documentazione delle imposte pagate.

Imposte estere ammesse:

  • Ritenute alla fonte definitive su stipendi.
  • Imposte sui redditi versate a seguito di dichiarazione estera.
  • Withholding tax su dividendi, interessi, royalties.
  • Imposte patrimoniali (es. IFI francese, Vermögenssteuer tedesca).
  • Contributi previdenziali.
  • Imposte locali non sul reddito.

Limiti temporali:

  • Il credito deve essere richiesto nella dichiarazione relativa all’anno di percezione del reddito
  • Se non utilizzato interamente, può essere riportato per 8 anni (Sezione III quadro CE)

Casi particolari:

Redditi esteri percepiti in anni precedenti ma tassati in Italia nell’anno di rientro:

Se rientri in Italia e diventi residente, e hai redditi esteri arretrati (es. bonus differito, TFR estero) percepiti formalmente nell’anno di rientro ma maturati negli anni precedenti:

  • Vanno dichiarati in Italia nell’anno di percezione.
  • Il credito spetta per le imposte estere pagate su quei redditi.
  • Problema: Se le imposte estere sono state pagate in anni precedenti (quando non eri residente IT), potrebbero non essere recuperabili.

Applicazione delle Convenzioni bilaterali

Le Convenzioni prevalgono sulla normativa interna (art. 169 TUIR e art. 117 Costituzione). Conoscere la Convenzione specifica del tuo paese è fondamentale.

Come verificare la Convenzione applicabile:

  1. Sito Agenzia delle Entrate → Fiscalità internazionale → Convenzioni
  2. Cerca il paese estero
  3. Leggi l’art. 23 (o 24) sulla eliminazione doppia imposizione
  4. Verifica se prevede metodo credito o metodo esenzione

Metodo del credito vs metodo dell’esenzione.

AspettoMetodo creditoMetodo esenzione
MeccanismoStato residenza detrae imposte pagate nell’altro StatoStato residenza non tassa i redditi esenti
VantaggioRecupero imposte estere (entro limiti)Nessuna tassazione residua
SvantaggioPossibile doppia imposizione residuaRedditi esteri influenzano aliquota progressiva
Paesi ITUK, Francia, USA, SpagnaGermania (dipendente), Paesi Bassi (parziale)

Consulenza fiscale online

Pianificare correttamente un rientro in Italia dall’estero può farti risparmiare migliaia di euro in imposte e evitare errori che potrebbero costarti sanzioni e contenziosi con il fisco.

Ogni situazione è diversa: il paese di provenienza, il mese di rientro, la tipologia di redditi, la struttura familiare e patrimoniale. Non esistono soluzioni standard.

Valuta una consulenza se:

  • Stai pianificando un rientro in Italia entro i prossimi 6-12 mesi
  • Possiedi investimenti o immobili all’estero da gestire
  • Rientri da paesi con anno fiscale sfalsato (UK, USA, Australia)
  • Vuoi valutare l’accesso al regime impatriati o rientro cervelli
  • Hai già rientrato e vuoi verificare di aver fatto tutto correttamente

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    Domande frequenti

    Cosa succede fiscalmente se rientro in Italia a metà anno?

    Se rientri in Italia in corso d’anno (tra il 1° gennaio e il 31 dicembre), si crea una fase di transizione che può portare al rischio di doppia imposizione. La normativa italiana, infatti, non prevede generalmente il frazionamento del periodo d’imposta (“split year”) e applica la regola dell’anno pieno basata sulla maggioranza dei giorni di presenza.

    Quando vengo considerato residente fiscale in Italia?

    Sei considerato residente fiscale se, per la maggior parte del periodo d’imposta (183 giorni, o 184 nei bisestili), soddisfi almeno uno di questi requisiti: iscrizione all’Anagrafe, domicilio in Italia, residenza (dimora abituale) o semplice presenza fisica nel territorio. Se non superi questa soglia temporale (es. rientri a settembre), per quell’anno sei considerato non residente per il fisco italiano.

    Perché il rientro dal Regno Unito è considerato ad alto rischio di doppia tassazione?

    Il rischio è elevato a causa del disallineamento degli anni fiscali. Il Regno Unito usa un anno fiscale che va dal 6 aprile al 5 aprile dell’anno successivo. Se rientri in Italia a settembre, per l’Italia sei “non residente” (tassato solo sui redditi italiani per il principio di territorialità), ma per il Regno Unito potresti rimanere residente fiscale per tutto l’anno UK, venendo tassato sui redditi mondiali (inclusi quelli italiani di fine anno).

    Come posso recuperare le tasse pagate due volte?

    Lo strumento principale è il credito d’imposta (art. 165 TUIR e Convenzioni bilaterali). Se sei residente in Italia, puoi detrarre dalle imposte italiane quelle pagate all’estero sui redditi esteri, fino a concorrenza della quota di imposta italiana. Se invece sei residente all’estero, lo Stato estero dovrebbe garantirti un credito per le imposte pagate in Italia sui redditi prodotti qui.

    Riferimenti normativi

    • DPR n. 917/1986 (TUIR):
      • Art. 2, comma 2 (Definizione di residenza fiscale e principio dei 183 giorni).
      • Art. 23 (Principio di territorialità per i non residenti).
      • Art. 165 (Credito d’imposta per i redditi prodotti all’estero).
      • Art. 169 (Prevalenza delle convenzioni internazionali).
    • D.Lgs. n. 209/2023: Modifiche ai criteri di residenza fiscale (introdotto criterio presenza fisica).
    • Circolare Agenzia delle Entrate 20/E/2024: Chiarimenti sul calcolo dei giorni e frazioni di giorno.
    • Modello OCSE:
      • Art. 4 (Tie-breaker rules per conflitti di residenza).
      • Art. 23A (Metodo dell’esenzione) e Art. 23B (Metodo del credito).
    • Convenzione Italia-Regno Unito: Art. 23 (Metodo del credito d’imposta).
    • Convenzione Italia-Svizzera: Art. 4, par. 4 (Clausola di Split Year).
    • Convenzione Italia-Francia: Art. 24 (Metodo del credito).
    • Convenzione Italia-USA: Art. 23 (Credito d’imposta e peculiarità citizenship-based taxation).
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    Dott. Federico Migliorini | Commercialista | Fiscalità Internazionale
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    Dottore Commercialista iscritto all’Ordine di Firenze, Tax Advisor e Revisore Legale. Specializzato in Fiscalità Internazionale, aiuto imprenditori e professionisti nella pianificazione fiscale strategica. La gestione delle convenzioni internazionali e i processi di internazionalizzazione d’impresa sono il cuore della mia attività quotidiana. Se hai un dubbio o una questione da risolvere, contattami, troverò le risposte. Richiedi una consulenza personalizzata con me.
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