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Domicilio fiscale nella CU: casi particolari

Fisco NazionaleDichiarazione dei redditiDomicilio fiscale nella CU: casi particolari

Casistiche particolari di compilazione dei righi relativi al domicilio fiscale nella CU.

Domicilio fiscale nella CU: nella sezione “Dati relativi al dipendente, pensionato o altro percettore delle somme” è prevista l’indicazione del comune, della provincia e del codice comune, con riferimento al domicilio fiscale:

  • Alla data del 1 gennaio 2023 (campi 20, 21, 22, 23);
  • Alla data del 1 gennaio 2024 (campi 24, 25, 26, 27).

Per quanto riguarda la compilazione dei righi “Domicilio fiscale all’1/01/2019” e “Domicilio fiscale all’1/01/2020”, presenti nella CU 2024, occorre attenersi alle seguenti modalità:

  • Domicilio fiscale nella CU al 1 gennaio 2023, deve essere sempre compilato (con riferimento ai lavoratori autonomi, la sezione relativa al domicilio fiscale deve essere compilata in caso di indicazione del codice “N” nel campo 1 “Causale” della relativa certificazione;
  • Il domicilio fiscale nella CU al 1 gennaio 2024, deve essere indicato, soltanto se è diverso dal domicilio fiscale al 1 gennaio 2023. In particolare, il domicilio fiscale al 1 gennaio 2024 deve essere compilato nel caso in cui il contribuente:
    • Ha variato la residenza fiscale trasferendola in un altro comune;
    • Risiede in un nuovo comune, risultante dal distacco, di uno o più territori, appartenenti ad uno o più comuni che continuano ad esistere;
    • Risiede in uno dei Comuni fusi che hanno deliberato aliquote differenti, per ciascuno dei municipi riferiti ai comuni estinti.
  • Il domicilio fiscale nella CU al 1 gennaio 2024, non va compilato se:
    • Non è diverso dal domicilio fiscale al 1 gennaio 2023;
    • La variazione del domicilio fiscale è dovuta alla fusione, anche per incorporazione, di comuni preesistenti, a condizione che non siano state deliberate aliquote differenziate per ciascuno dei municipi riferiti ai comuni estinti.

Le informazioni relative al domicilio fiscale sono indispensabili per il calcolo delle addizionali regionali e comunali.

Variazioni di domicilio

Ai sensi dell’art. 58, co. 5 del DPR. n. 600/1973, le variazioni del domicilio fiscale hanno effetto dal sessantesimo giorno successivo a quello di variazione.

L’art. 58, co.2 del DPR. n. 600/1973 prevede che:

“Le persone fisiche (..) non residenti hanno il domicilio fiscale nel comune in cui si è prodotto il reddito o, se il reddito è prodotto in più comuni, nel comune in cui è stato prodotto il reddito più elevato”

art. 58, co. 2 del DPR. n. 600/1973

Per il soggetto non residente nel territorio dello Stato, che percepisce il reddito ivi prodotto, il riferimento al domicilio fiscale alla data del 1 gennaio, ai fini del calcolo e del versamento delle addizionali IRPEF, è coincidente con il comune in cui è stato prodotto il reddito, se è stato prodotto in un comune soltanto, oppure dove è stato prodotto in modalità superiore, se è stato prodotto in più comuni.

I cittadini italiani che risiedono all’estero in virtù di un rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione, ed i soggetti considerati non residenti, avendo trasferito la propria residenza, in modo formale, in un paese con fiscalità agevolata, il domicilio fiscale è nell’ultima residenza in Italia.

Campi 23 e 27 la “Fusione comuni”

Nel rigo relativo al “Domicilio fiscale all’1/01/2023” e nel rigo riferito al “Domicilio fiscale all’1/01/2024”, è presente il campo “fusione comuni“:

  • Campo 23 per il domicilio fiscale all’01/01/2023;
  • Campo 27 per il domicilio fiscale all’01/01/2024.

da compilare, soltanto se, il Comune in cui risiede il contribuente è stato istituito per fusione oppure ha deliberato aliquote dell’addizionale comunale in modo differente per ciascuno dei comuni estinti.

Qualora, il contribuente, risiede in un comune che:

  • E’ stato istituito per fusione e
  • Ha deliberato aliquote dell’addizionale comunale differenziate per ciascuno dei territori dei comuni estinti

Il campo 23 “Fusione dei comuni”, deve essere compilato con l’indicazione del codice catastale del comune soppresso a cui è riconducibile l’addizione comunale applicata.

Occorre, a tal fine, fare riferimento alla tabella n. 11 “Elenco dei codici identificativi da indicare nella casella fusione comuni del rigo Domicilio fiscale al 1 gennaio 2023” nell’Appendice alle istruzioni del Mod. 730/2024.

Nel caso in cui il codice comune indicato nel campo 22 “Codice comune” nel rigo “domicilio fiscale all’1/01/2023” della CU 2024 è uno dei codici comune indicati nella colonna “Codice identificativo Comune” della tabella n.11, è obbligatoria la compilazione del successivo campo 23 “Fusione comuni” presente nel medesimo rigo con l’indicazione del codice comune presente nella colonna “Codice identificativo ex comune” della tabella.

Nel caso in cui il comune indicato nel rigo “domicilio fiscale all’1/01/2023, non è tra quelli riportati nella colonna “Nuovi comuni da fusione comuni” della tabella n. 11, e dunque il relativo codice non è compreso tra quelli indicati nella colonna “codice identificativo comune” della stessa tabella, il campo 23 “Fusione comuni” non deve essere compilato.

Qualora il percipiente risieda in comune che:

  • E’ stato istituito per fusione
  • Ha deliberato aliquote dell’addizionale comunale differenziate per ciascuno dei territori dei comuni estinti.

Il campo 27 “Fusione comuni” deve essere compilato con l’indicazione del codice catastale del Comune soppresso a cui è riconducibile la misura dell’addizionale comunale applicata.

Occorre, far riferimento alla Tabella n. 12 “Elenco dei codici identificativi da indicare nella casella Fusione comuni del rigo del Domicilio fiscale al 1 gennaio 2024” nell’appendice delle istruzioni per la compilazione del Mod. 730/2024.

Qualora il codice indicato nel campo 26 “Codice comune” è uno dei codice comune indicati nella colonna “codice identificativo comune”.

Qualora il Comune non si trovi tra quelli nella colonna “Nuovi comuni da fusione comuni” della Tabella n. 12 (ed il relativo codice non è compreso tra quelli codice identificativo comune della stessa tabella) il campo 27 “Fusione comuni” non deve essere compilato.

Casistiche di compilazione dei righi relativi al domicilio fiscale nella CU

Il domicilio fiscale al 1 gennaio 2024, deve essere indicato soltanto se è diverso dal domicilio fiscale al 1 gennaio 2023. Il rigo, deve essere compilato, nel caso in cui, il contribuente:

  • Ha variato la residenza fiscale trasferendola in un altro comune;
  • Risiede in un nuovo comune, derivanti dal distacco di due comuni esistenti;
  • Risiede in uno dei due comuni fusi, che hanno deliberato aliquote differenziate.

Il rigo, non deve essere compilato qualora:

  • È rimasto il medesimo del 2023;
  • La variazione del domicilio è dovuta alla fusione, anche per incorporazione, di comuni preesistenti.
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    Elisa Migliorini
    Elisa Migliorinihttps://www.linkedin.com/in/elisa-migliorini-0024a4171/
    Laureata in Giurisprudenza presso l'Università di Firenze. Approfondisce i temi legati all'IVA ed alla normativa fiscale domestica oltre ad approfondire aspetti legati al diritto societario.
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