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Dividendi Black List: che succede in caso di Passaggio da Paese BL a non BL della società che eroga il dividendo?

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Non sono soggetti a tassazione integrale i dividendi distribuiti da società non Black List, seppure i relativi utili siano maturati quando le stesse erano considerate Paesi a Fiscalità Privilegiata. Principio di diritto n 17/2019 dell’Agenzia delle Entrate. Il “netto frontiera” trova applicazione solo qualora il contribuente dia incarico all’intermediario residente di intervenire nella riscossione degli utili operando la relativa ritenuta.

Che cosa accade nel caso in cui siano modificati i criteri di individuazione dei Paesi a Fiscalità Privilegiata?

Se viene distribuito un dividendo da una società non Black List, ma che ha maturato il dividendo quando era considerata tale, a quale tassazione si va incontro?

L’Agenzia delle Entrate è tornata ad analizzare la tematica riguarda il regime applicabile ai dividendi esteri. Lo ha fatto con la pubblicazione del Principio di diritto n 17 del 29 maggio 2019.

In pratica l’Agenzia fornisce dei chiarimenti per capire il trattamento fiscale da riservare a dividendi nel caso in cui dal momento della maturazione al percepimento lo Stato della società che eroga il dividendo passi:

  • Da fiscalità privilegiata o non privilegiata;
  • Da fiscalità non privilegiata a Black List.

Vediamo, quindi, in questo contributo di analizzare quanto affermato nel documento di prassi dell’Agenzia.

Cominciamo!

Dividendi Black List
Dividendi Black List

DIVIDENDI DA PAESI BLACK LIST: MODIFICHE ALLA NORMATIVA

Il regime dei dividendi provenienti dall’estero ha subito nel corso del tempo diverse modifiche. In particolare, le modifiche hanno riguardato i criteri di individuazione dei Paesi a Fiscalità Privilegiata.

Proviamo, quindi, a ricostruire questi aspetti normativi.

Il Dlgs n 142/18 ha recepito la Direttiva n 2015/1164/UE, contro le pratiche di elusione fiscale. Si tratta, infatti, della cd Direttiva ATAD. Questa disposizione ha introdotto l’articolo 47-bis del TUIR, rubricato “Disposizioni in materia di regimi fiscali privilegiati“.

Questa norma prevede che i regimi fiscali diversi da quelli UE o SEE con i quali l’Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni si considerano privilegiati se:

  • Partecipazioni di controllo. Il livello di tassazione effettiva della partecipata estera è inferiore al 50% di quello a cui sarebbe stata assoggettata in Italia qualora ivi residente. Vi è un richiamo alla disciplina in materia di CFC, contenuta nell’articolo 167, comma 4, del TUIR;
  • Partecipazioni non di controllo. Il livello di tassazione nominale della partecipata è inferiore al 50% di quello applicabile in Italia. Si tiene conto anche di regimi speciali che non siano applicabili strutturalmente alla generalità dei soggetti svolgenti analoga attività di impresa, che risultino fruibili solo in funzione delle specifiche caratteristiche soggettive del beneficiario. Regimi che, pur non incidendo direttamente sull’aliquota, prevedano esenzioni o altre riduzioni della base imponibile idonee a ridurre il prelievo nominale al di sotto del limite. Questo, sempreché, nel caso in cui il regime speciale riguardi solo particolari aspetti dell’attività economica complessivamente svolta dal soggetto estero, l’attività ricompresa nell’ambito di applicazione del regime speciale risulti prevalente, in termini di ricavi ordinari, rispetto ad altre attività svolte.

Questa disciplina si applica a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018.

DIVIDENDI BLACK LIST: DISCIPLINA PREVIGENTE

La disciplina previgente volta ad individuare Stati o territori a fiscalità privilegiata è stata oggetto di diverse modifiche normative.

Siamo di fronte ad una stratificazione del quadro normativo di riferimento. Più nel dettaglio, il quadro della normativa previgente in tema di dividendi Black List è la seguente:

DISCIPLINA SINO AL 31 DICEMBRE 2014

Sino a questa data l’individuazione degli Stati e territori aventi regimi fiscali privilegiati avveniva sulla base della cd Black List approvata dal DM 21 novembre 2011. Questo, in ragione del livello di tassazione sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia e della mancanza di un adeguato scambio di informazioni o di altri criteri equivalenti.

DISCIPLINA SINO AL 31 DICEMBRE 2015

Per il periodo sino al 31 dicembre 2015 la Legge n 190/14 ha sancito che:

Si considera il livello di tassazione sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia un livello di tassazione inferiore a quello applicato in Italia un livello di tassazione inferiore al 50% di quello applicato in Italia“.

DISCIPLINA SINO AL 31 DICEMBRE 2018

Per il periodo tra il 2016 ed il 31 dicembre 2018 la Legge n 208/15 ha disposto che:

I regimi fiscali, anche speciali, si considerano privilegiati laddove il livello normale di tassazione risulti inferiore al 50% di quello applicabile in Italia“.

MOMENTO DELL’INCASSO DEL DIVIDENDO BLACK LIST E TUTELA DELL’AFFIDAMENTO

Tutta questa stratificazione normativa legata all’individuazione dei Paesi Black List ha posto numerosi dubbi tra gli operatori per capire il corretto criterio da utilizzare.

L’identificazione dei Paesi Black List, infatti, diventa determinante per la corretta tassazione dei dividendi esteri percepiti da operatori italiani.

Sostanzialmente, si tratta di individuare il corretto momento di percezione in capo al socio italiano, ovvero il periodo di maturazione dell’utile distribuito.

Sul punto l’Agenzia delle Entrate ha precisato che ciò che rileva sarebbe stato il momento di percezione del dividendo da parte del contribuente. In relazione agli utili distribuiti da società partecipate che al momento della produzione del reddito erano localizzate in Paesi a Fiscalità Privilegiata l’Agenzia ha ritenuto, comunque, applicabile il regime della tassazione integrale. Questo anche se al momento della produzione del reddito la società non fosse da considerare residente in un Paese a fiscalità privilegiata.

Questa interpretazione è stata fortemente criticata dagli operatori. Tale scelta appariva fortemente penalizzante per il contribuente. Questi, avrebbe potuto rimpatriate in tempo l’utile realizzato all’estero, senza per questo subire la tassazione integrale.

Questa stratificazione normativa ha posto numerosi dubbi tra gli operatori su quale dovesse essere il criterio da utilizzare per identificare i dividendi provenienti da un regime fiscale privilegiato.

Le possibilità, sono: il momento di percezione in capo al socio italiano ovvero il periodo di maturazione dell’utile distribuito.

DISTRIBUZIONE DIVIDENDI DA PAESE BL CON MATURAZIONE NON BL

La Legge n 205/17 si occupa di disciplinare il caso in cui al momento della distribuzione degli utili, la società estera beneficia di un regime fiscale privilegiato. Tuttavia, la società non ne beneficia nell’anno di produzione del reddito.

In questo caso, i dividendi distribuiti non sono soggetti a tassazione integrale.

Sul punto occorre sottolineare che l’uso del termine “provenienti” (anziché il termine “corrisposti“) ha esteso il regime di tassazione integrale dei dividendi. Questo si è reso possibile anche alle ipotesi di partecipazione indiretta in società a fiscalità privilegiata.

DISTRIBUZIONE DIVIDENDI DA PAESE NON BL CON MATURAZIONE BL

Il Principio di diritto n 17 del 29 maggio 2019 ha analizzato la fattispecie inversa alla precedente. Si tratta dell’ipotesi in cui i dividendi si sono formati quando la società estera era considerata residente in un Paese a Fiscalità Privilegiata. Tuttavia, la società non è considerata residente in Paese a Fiscalità privilegiata al momento della distribuzione.

L’Agenzia delle Entrate ha precisato che la disciplina contenuta nella Legge n 205/17 si applica esclusivamente ai casi in cui:

In presenza di distribuzione di utili pregressi, muti la qualificazione dello Stato di residenza della società partecipata, da Paese considerato a tassazione ordinaria a Paese a Fiscalità Privilegiata“.

Mentre nell’ipotesi inversa, ovvero nel caso in cui la maturazione degli utili avvenga in periodi di imposta nei quali le partecipate sono residenti in Paesi a Fiscalità Privilegiata la percezione dei dividendi esteri avviene quando le stesse sono da ritenersi residenti in Paesi a fiscalità non privilegiata.

Infatti, la ratio della Legge n 205/17 è quello di tutelare l’affidamento di quanti avevano confidato nella natura “non privilegiata” del Paese estero al momento dell’investimento. Non vi è l’intento di introdurre una disposizione generale incentrata sul periodo di maturazione degli utili, ai fini dell’individuazione del regime fiscale applicabile ai dividendi esteri BL percepiti da socio italiano.

Per questo motivo, l’Agenzia delle Entrate ha concluso che sarebbero ugualmente non soggetti a tassazione integrale i dividendi distribuiti da una società a fiscalità privilegiata al momento di produzione del reddito se divenuta non a fiscalità privilegiata al momento di distribuzione dei dividendi.

DIVIDENDI ESTERI E NETTO FRONTIERA SOLO IN PRESENZA DI INTERMEDIARIO

Altro aspetto di particolare interesse è quello che riguarda i dividendi esteri percepiti da persone fisiche residenti senza l’intervento di intermediari residenti.

Classico esempio è quello di una partecipazione in una società estera detenuta direttamente da una persona fisica.

Sul punto, l’articolo 27, comma 4-bis del DPR n 600/73 dispone che:

sulle remunerazioni corrisposte a persone fisiche residenti relative a partecipazioni al capitale o al patrimonio, titoli e strumenti finanziari (di cui all’articolo 44, comma 2, lettera a) ultimo periodo del TUIR), se percepiti tramite un sostituto di imposta o un intermediario, la ritenuta o l’imposta sostitutiva sono applicate sul cd “netto frontiera“.

Sul punto le istruzioni del modello Redditi PF precisano che nel quadro RM, sezione V, vanno indicati i redditi di capitale di fonte estera, diversi da quelli che concorrono a formare il reddito complessivo del contribuente, percepiti direttamente senza l’intervento di intermediari residenti.

Dato questo quadro, l’Agenzia delle Entrate ha concluso che:

i dividendi esteri percepiti senza l’intervento di intermediari residenti devono essere dichiarati nel loro importo lordo e non al netto delle imposte prelevate all’estero.

Sul punto occorre osservare che per poter fruire della tassazione sul “netto frontiera“, non è necessario che i titoli siano affidati in custodia o in amministrazione alla banca. Per questo è sufficiente che il contribuente dia incarico all’intermediario residente di intervenire nella riscossione degli utili operando la relativa ritenuta.

Per questo, il contribuente deve fornire all’intermediario tutte le informazioni necessarie per poter correttamente adempiere agli obblighi di sostituto di imposta. Obblighi come, l’accertamento che il dividendo non sia ammesso in deduzione dal reddito imponibile dell’emittente, o ancora accertare se trattasi di dividendi Black List e non sia applicabile l’esimente di cui all’articolo 47-bis del TUIR.

DIVIDENDI BLACK LIST: CONCLUSIONI

In questo articolo ho voluto riepilogare l’attuale disciplina legata all’individuazione della corretta modalità di tassazione dei dividendi black list. Questo, in caso di passaggio da Paese a fiscalità privilegiata o meno della società che eroga il dividendo.

Si possono verificare due ipotesi:

PERIODO DI MATURAZIONEPERIODO DI DISTRIBUZIONE
1) FISCALITA’ PRIVILEGIATAFISCALITA’ ORDINARIA
2) FISCALITA’ ORDINARIA FISCALITA’ PRIVILEGIATA

Nel caso numero 1) deve essere applicata una normale tassazione del dividendo. Il percettore italiano seguirà le normali regole del TUIR. Si guarda, quindi, al periodo di distribuzione del dividendo.

Nel caso numero 2) deve essere applicata una normale tassazione del dividendo. Il percettore italiano seguirà le normali regole del TUIR. Si guarda, quindi, al periodo di maturazione del dividendo.

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