Distribuzione degli utili nelle società: procedura, vincoli

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La distribuzione degli utili rappresenta il momento cruciale in cui i soci si dividono i profitti generati dall’attività d’impresa. Le regole cambiano radicalmente tra società di persone e società di capitali, con procedure e vincoli differenti. Comprendere queste differenze ti evita sanzioni fiscali e contestazioni dell’Agenzia delle Entrate.

  • Società di persone: diritto automatico del socio agli utili dopo approvazione del rendiconto.
  • Società di capitali: serve delibera assembleare specifica, nessun diritto automatico alla distribuzione.
  • Tassazione: ritenuta 26% per persone fisiche, 58,14% per imprenditori individuali e società di persone.
  • Vincoli civilistici: riserva legale obbligatoria (5% fino a 20% capitale), divieto con perdite o capitale ridotto.

Distribuire gli utili ai soci sembra operazione semplice: hai generato profitti e vuoi dividerli tra chi ha investito nell’impresa. La realtà è più complessa. Il Codice civile impone vincoli precisi per tutelare il capitale sociale e i creditori. La differenza tra società di persone e società di capitali è radicale. Nelle prime, il socio vanta un diritto esigibile agli utili. Nelle seconde, ogni decisione spetta all’assemblea.

Ignorare queste regole espone a rischi concreti: contestazioni fiscali sulla presunzione di distribuzione di utili extracontabili, sanzioni per violazione dei vincoli civilistici, contenziosi tra soci. Vediamo come funziona la distribuzione degli utili rispettando tutte le norme.

Che cos’è la distribuzione degli utili

La distribuzione degli utili è il meccanismo attraverso cui una società ripartisce tra i soci i guadagni realizzati nell’esercizio. Rappresenta il ritorno sull’investimento effettuato dai soci al momento della costituzione o durante aumenti di capitale. L’articolo 2247 del Codice civile definisce la società come contratto con cui due o più persone conferiscono beni o servizi “allo scopo di dividerne gli utili“. Dividere gli utili è quindi elemento fondante del contratto societario.

L’utile di esercizio emerge dal bilancio annuale come risultato positivo della gestione aziendale. Calcoli ricavi meno costi e ottieni l’utile netto. Questo però non significa distribuzione automatica. Il legislatore prevede cautele precise prima di autorizzare il prelievo di somme dal patrimonio sociale. Queste cautele variano drasticamente tra società di persone e società di capitali.

Il termine “dividendo” indica tecnicamente la quota di utile che spetta a ciascun socio in base alla sua partecipazione. Nelle società di capitali usi questo termine quando l’assemblea delibera la distribuzione. Nelle società di persone parli genericamente di diritto agli utili del socio. La distinzione terminologica riflette una differenza sostanziale nel meccanismo di attribuzione.

AspettoSocietà di capitaliSocietà di persone
Base della distribuzioneIn base alla quota di partecipazione azionariaProporzionale alla quota di partecipazione o agli accordi interni
Decisione sulla distribuzioneGeneralmente decisa dall’assemblea degli azionisti, basata sulle raccomandazioni del consiglio di amministrazionePiù flessibile, spesso basata su accordi interni tra i soci
Flessibilità nella distribuzioneMeno flessibile, regolata da norme societarie più stringentiMaggiore, con possibili adattamenti in base alla situazione finanziaria dei soci
Implicazioni fiscaliI dividendi sono generalmente soggetti a tassazione; le norme variano a seconda del paese. Gli utili distribuiti possono essere soggetti a diverse regole fiscali, a seconda della struttura della società e della legislazione locale
Ruolo delle relazioni personaliMinore, dato che la distribuzione è più formalizzata e regolamentataImportante, le decisioni possono essere influenzate dalle relazioni e dagli accordi tra i soci
Reinvestimento degli utiliLe decisioni di reinvestimento sono spesso legate a strategie aziendali a lungo terminePuò essere più influenzato dalle necessità personali dei soci rispetto alle esigenze aziendali

Distribuzione di utili nelle società di capitali

La distribuzione degli utili, nelle società di capitali, è dettata dalla disposizione di cui all’art. 2433 co. 1 c.c.

la deliberazione sulla distribuzione degli utili è adottata dall’assemblea che approva il bilancio ovvero, qualora il bilancio sia approvato dal consiglio di sorveglianza, dall’assemblea convocata a norma dell’art. 2364-bis, secondo comma

L’art. 2433 co. 1 c.c. non configura un diritto del socio agli utili senza una preventiva deliberazione assembleare in tal senso, rientrando nei poteri dell’assemblea, in sede di approvazione del bilancio d’esercizio, quello di decidere il da farsi, optando, eventualmente, anche per l’accantonamento o per il reimpiego nell’interesse della società. Prima dell’assunzione di tale delibera, quindi, appare configurabile una mera aspettativa. 

La deliberazione assembleare che, in occasione dell’approvazione del bilancio, decide di distribuire utili, inoltre, potrebbe anche prevedere che ciò avvenga in via differita, posticipando l’esborso finanziario ma senza incidere sulla maturazione del diritto di credito del socio. I presupposti di cui all’art. 2433 c.c., quindi, sono da valutare al momento della deliberazione e non è necessario verificarne la permanenza al momento del successivo pagamento.

Il diritto agli utili per il socio

Il diritto agli utili sorge in capo a chi è socio al momento della delibera di distribuzione, dovendosi, invece, escludere in capo a quei soggetti che siano stati soci prima della deliberazione medesima, ma che a quel momento hanno perduto tale qualifica. È pacifico che questi principi valgano per tutte le società di capitali, dunque anche per le SRL, in contrapposizione con quanto previsto per le società di persone, in cui, ex art. 2260 c.c., i soci divengono titolari della quota di utili di esercizio dopo l’approvazione del rendiconto, senza che sia necessaria un’ulteriore decisione sulla loro distribuzione. 

A tali fini, nell’ambito delle SPA. non può che farsi riferimento ai soggetti iscritti nel libro soci. Tale libro non è più obbligatorio nelle SRL ove, peraltro, la delibera di distribuzione degli utili fa sorgere il diritto individuale alla corresponsione dei dividendi in capo al socio risultante dal Registro delle imprese.

Se il diritto agli utili sorge in capo a chi è socio al momento di quella delibera di distribuzione, il pagamento del dividendo deve essere effettuato in favore di chi è socio al momento del pagamento dello stesso.

Limiti alla distribuzione

In base ai co. 2 e 3 dell’art. 2433 c.c.:

non possono essere pagati dividendi sulle azioni, se non per utili realmente conseguiti e risultanti dal bilancio regolarmente approvato. Se si verifica una perdita del capitale sociale, non può farsi luogo a ripartizione di utili fino a che il capitale non sia reintegrato o ridotto in misura corrispondente“.

Occorre, peraltro, considerare anche che:

  • Ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. n. 38/2005, sussiste il divieto di distribuire utili di esercizio in corrispondenza di variazioni positive derivanti dall’applicazione del criterio del fair value. Tali variazioni, infatti, devono essere imputate a riserva non distribuibile fino al realizzo del plusvalore;
  • Ai sensi dell’art. 2430 c.c. (“riserva legale”), “dagli utili netti annuali deve essere dedotta una somma corrispondente almeno alla ventesima parte di essi per costituire una riserva, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale. La riserva deve essere reintegrata a norma del comma precedente se viene diminuita per qualsiasi ragione. Sono salve le disposizioni delle leggi speciali”;
  • Ai sensi dell’art. 2432 c.c. (“partecipazione agli utili”), “le partecipazioni agli utili eventualmente spettanti ai promotori, ai soci fondatori e agli amministratori sono computate sugli utili netti risultanti dal bilancio, fatta deduzione della quota di riserva legale”;
  • Ex art. 2426 co. 1 n. 4 c.c., quando la partecipazione è iscritta per la prima volta in base al metodo del Patrimonio netto, il costo di acquisto superiore al valore corrispondente del Patrimonio netto riferito alla data di acquisizione o risultante dall’ultimo bilancio dell’impresa controllata o collegata può essere iscritto nell’attivo, purché ne siano indicate le ragioni nella Nota integrativa. La differenza, per la parte attribuibile a beni ammortizzabili o all’avviamento, deve essere ammortizzata. Negli esercizi successivi le plusvalenze, derivanti dall’applicazione del metodo del Patrimonio netto, rispetto al valore indicato nel bilancio dell’esercizio precedente sono iscritte in una riserva non distribuibile;
  • Ex art. 2426 co. 1 n. 5 c.c., i costi di impianto e di ampliamento e i costi disviluppo aventi utilità pluriennale possono essere iscritti nell’attivo con il consenso, ove esistente, del Collegio sindacale. Ai sensi dell’ultimo periodo della citata disposizione, infatti, “fino a che l’ammortamento dei costi di impianto e ampliamento e di sviluppo non è completato possono essere distribuiti dividendi solo se residuano riserve disponibili sufficienti a coprire l’ammontare dei costi non ammortizzati”;
  • Ex art. 2426 co. 1 n. 8-bis c.c., le attività e passività monetarie in valuta sono iscritte al cambio a pronti alla data di chiusura dell’esercizio. I conseguenti utili o perdite su cambi devono essere imputati al Conto economico e l’eventuale utile netto è accantonato in apposita riserva non distribuibile fino al realizzo;
  • Ai sensi dell’art. 2413 co. 1 c.c., salvo i casi previsti dai co. 3, 4 e 5 dell’art. 2412c.c., la società che ha emesso obbligazioni non può ridurre volontariamente il capitale sociale o distribuire riserve se rispetto all’ammontare delle obbligazioni ancora in circolazione il limite di cui al co. 1 dell’articolo medesimo non risulta più rispettato;
  • In presenza di prestito obbligazionario e riduzione del capitale sociale obbligatoria o riserve che diminuiscono in conseguenza di perdite, non possono distribuirsi utili fino a quando l’ammontare del capitale sociale, della riserva legale e delle riserve disponibili non eguagli la metà dell’ammontare delle obbligazioni in circolazione (art. 2413 co. 2 c.c.).

Ulteriori vincoli possono essere imposti dallo statuto societario o dalla stessa assemblea, con riguardo, ad esempio, ad azioni o quote privilegiate nella ripartizione degli utili.

Modalità di pagamento degli utili distribuiti

La competenza esecutiva e decisionale circa le modalità di pagamento dei dividendi destinati alla distribuzione spetta agli amministratori. Questi ultimi devono individuare le risorse liquide necessarie per procedere alla distribuzione, eventualmente anche ricorrendo ad un finanziamento. Quando è possibile assicurare la parità di trattamento dei soci, appare praticabile anche la soluzione che prevede la distribuzione di utili in natura.

Procedura e adempimenti

La procedura di distribuzione degli utili nelle società di capitali passa attraverso:

  • La delibera assembleare di distribuzione;
  • Il diritto in capo ai soci al momento della delibera secondo il libro soci (SPA) o le risultanze del registro imprese (SRL);
  • Il pagamento del dividendo in favore di chi risulti socio al momento della distribuzione. Il pagamento può avvenire:
    • In denaro;
    • In natura, se assicura parità di trattamento.

La sola delibera di distribuzione degli utili è un atto interno alla società che non deve essere depositata presso il Registro delle imprese, ma registrata presso l’Agenzia delle Entrate. Se nel verbale di approvazione del bilancio la società delibera anche la distribuzione degli utili, è necessario provvedere alla registrazione del verbale presso l’Agenzia delle Entrate, ai sensi dell’art. 4, lett. d) tariffa parte prima del DPR n. 131/86.

Il verbale dell’assemblea che preveda la distribuzione degli utili è soggetto all’obbligo di registrazione in temine fisso decorrente dalla data di riunione assembleare, anche per le società in cui è stata fatta l’opzione per la trasparenza, ex artt.115 e 116 del TUIR.

Approfondimenti utili:

Rilevazione contabile

I dividendi devono essere iscritti in bilancio secondo il principio della competenza economica al sorgere del relativo diritto di credito, vale a dire all’atto della deliberazione di distribuzione da parte dell’assemblea che approva il bilancio (art. 2433 c.c.), ancorché a questo momento gli utili non siano ancora materialmente esigibili. In particolare, l’utile dell’esercizio può essere:

  • Destinato ad una o più delle riserve, di cui alle voci “A.IV – Riserva legale”, “A.V – Riserve statutarie”, e “A.VI – Altre riserve” del patrimonio netto;
  • Attribuito ai soci fondatori, ai promotori, agli amministratori ed ai dipendenti e ai possessori(soci o terzi) degli strumenti finanziari emessi a seguito del loro apporto di opere o servizi;
  • Utilizzato per coprire le perdite pregresse;
  • Portato ad aumento del capitale sociale;
  • Rinviato ai futuri esercizi;
  • Distribuito ai soci.

In capo alla società erogante, la rilevazione contabile della destinazione dell’utile d’esercizio risulta la seguente:

Utile d’esercizio      aDiversi 
 Riserva Legale(A.IV.SP)
 Riserva Straordinaria(A.VI.SP)
  Soci c/dividendi(D.14 SP)

All’atto del pagamento del dividendo, occorre rilevare l’uscita di banca, chiudendo il conto di debito “Soci c/dividendi“:

Soci c/dividendi(D.14 SP)aBanca c/c

Distribuzione di utili nelle società di persone

Nell’ambito delle società di persone, in relazione alla distribuzione degli utili, rilevano gli articoli:

  • 2262 c.c., ai sensi del quale, “salvo patto contrario, ciascun socio ha diritto di percepire la sua parte di utili dopo l’approvazione del rendiconto”. Tale norma, collocata nella disciplina della società semplice, è pacificamente applicabile anche alle altre società di persone.
  • 2303 co. 1 c.c., ai sensi del quale, “non può farsi luogo a ripartizione di somme tra soci se non per utili realmente conseguiti. Norma dettata espressamente per le S.n.c., ma applicabile nelle sas in forza dell’art. 2315 c.c. e, secondo quella che appare la ricostruzione prevalente, anche alle società semplici.

Nelle società di persone, quindi, il diritto del singolo socio a percepire gli utili è subordinato, ai sensi dell’art. 2262c.c., alla mera approvazione del rendiconto; ciò diversamente da quanto accade nelle società di capitali, dove, come sopra meglio specificato, secondo l’ex art. 2433 c.c. occorre la previa deliberazione assembleare che, preso atto della sussistenza di utili in bilancio, ne autorizzi la distribuzione.

Ne deriva che, nelle società di persone, l’approvazione del citato documento, dal quale emerga l’esistenza dell’utile, è la sola condizione sufficiente a legittimare ciascun socio a pretendere che la “società” gli distribuisca la quota parte di utile spettante.

Titolare dell’obbligo di procedere alla distribuzione degli utili è la società, quale soggetto giuridico autonomo e distinto dalle persone che compongono la relativa compagine ed alla cui attività è dovuta la produzione di utili. Questi utili fanno parte del patrimonio sociale fino a quando non intervenga la mera approvazione del bilancio (ovvero del rendiconto) che ne determina l’emersione. 

Prelievi dei soci qualificati come percezione di utili

Nelle società di persone è frequente trovarsi di fronte a prelievi che i soci effettuano dalle casse sociali e che qualificano come “percezione di utili”, seppur riferiti a esercizi ancora in corso.

Tali attribuzioni patrimoniali, in particolare, sono considerate definitive e intangibili a condizione che sussista il previo consenso di tutti i soci.

L’ art. 2303 c.c., mostra come una “ripartizione” di somme durante la vita delle società di persone possa avvenire a due condizioni:

  • Che si tratti di “utili”;
  • Che sia rispettata la condizione attinente al loro effettivo conseguimento. Il diritto del singolo socio a percepire gli utili, infatti, è subordinato, ai sensi dell’art. 2262 c.c., all’approvazione del rendiconto.

Procedura

La distribuzione degli utili nelle società di persone passa attraverso la seguente procedura:

  • Diritto in capo ai soci con approvazione del rendiconto da cui risulti l’utile oggetto di distribuzione;
  • Occorre prestare attenzione alla prassi di prelevare dalle casse sociali somme a tale titolo.

Approfondimenti utili:

Distribuzione di riserve: disponibili e indisponibili

Oltre all’utile dell’esercizio corrente, puoi distribuire anche riserve di utili accantonate in esercizi precedenti. Ma non tutte le riserve sono distribuibili. Devi distinguere tra riserve disponibili, non distribuibili e indisponibili.

Riserve disponibili

Sono riserve utilizzabili per qualsiasi finalità: distribuzione ai soci, aumento gratuito del capitale, copertura di perdite. Rientrano in questa categoria:

  • Riserva straordinaria formata con utili accantonati volontariamente
  • Utili portati a nuovo
  • Versamenti dei soci in conto capitale (se non vincolati)
  • Riserva da sovrapprezzo quote (dopo che la riserva legale ha raggiunto il 20% del capitale)
  • Riserva legale per la parte eccedente il 20% del capitale sociale

Queste riserve rappresentano ricchezza della società liberamente disponibile. L’assemblea decide discrezionalmente come utilizzarle.

Riserve non distribuibili

Sono riserve disponibili per alcuni utilizzi (aumento di capitale, copertura perdite) ma non distribuibili ai soci. Appartengono a questa categoria:

  • Riserva legale fino al raggiungimento del 20% del capitale sociale
  • Riserva da sovrapprezzo quote prima che la riserva legale raggiunga il 20%
  • Riserva per partecipazioni valutate con metodo patrimonio netto (art. 2426, co. 1, n. 4)
  • Riserva per utili su cambi non realizzati (art. 2426, co. 1, n. 8-bis)

Il vincolo di indistribuibilità tutela il capitale sociale in fase di consolidamento. Una volta raggiunti determinati obiettivi (tipicamente riserva legale al 20%), molte di queste riserve diventano distribuibili.

Riserve indisponibili

Alcune riserve non puoi utilizzarle per nessuna finalità, neanche per coprire perdite o aumentare il capitale. Esempi:

  • Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi
  • Riserva per valutazione al fair value di derivati di copertura

Queste riserve rappresentano variazioni di valore non realizzate che potrebbero invertirsi. Il legislatore le considera troppo volatili per essere utilizzate.

Ordine di utilizzo per copertura perdite

Quando devi coprire perdite di esercizio, devi seguire un ordine preciso: prima utilizzi le riserve più disponibili, poi quelle con vincoli crescenti, infine intacchi il capitale sociale.

Ordine corretto:

  1. Riserve disponibili (straordinaria, utili a nuovo)
  2. Riserve statutarie facoltative
  3. Riserve non distribuibili (sovrapprezzo, ecc.)
  4. Riserva legale
  5. Capitale sociale (previa delibera di riduzione)

Questo ordine tutela le riserve più vincolate, utilizzandole solo quando hai esaurito tutte le alternative.

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    Domande frequenti

    Come vengono distribuiti gli utili in una società in nome collettivo?

    Nelle società in nome collettivo, gli utili vengono solitamente distribuiti tra i soci in base alla loro quota di partecipazione, come stabilito nel contratto sociale o negli accordi interni.

    Gli azionisti di una SpA hanno sempre diritto a ricevere dividendi?

    No, la distribuzione di dividendi in una SpA dipende dalla decisione dell’assemblea degli azionisti, basata sulle raccomandazioni del consiglio di amministrazione e sulla situazione finanziaria della società.

    È possibile che una società decida di non distribuire utili?

    Sì, una società può decidere di trattenere gli utili per reinvestirli nell’azienda, per esempio per finanziare l’espansione, l’innovazione o per rafforzare la struttura finanziaria.

    Quali sono le implicazioni fiscali della distribuzione di utili?

    La distribuzione di utili può essere soggetta a tassazione, sia per la società che per i riceventi (ad esempio, tasse sui dividendi per gli azionisti).

    Come influenzano le condizioni di mercato la distribuzione degli utili?

    Le condizioni di mercato possono influenzare la capacità di generare utili e, di conseguenza, la possibilità di distribuirli. In periodi di incertezza economica o di difficoltà finanziarie, le società potrebbero optare per la ritenzione degli utili.

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    Federico Migliorini
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    Dottore Commercialista, Tax Advisor, Revisore Legale. Aiuto imprenditori e professionisti nella pianificazione fiscale. La Fiscalità internazionale le convenzioni internazionali e l'internazionalizzazione di impresa sono la mia quotidianità. Continuo a studiare perché nella vita non si finisce mai di imparare. Se hai un dubbio o una questione da risolvere, contattami, troverò le risposte. Richiedi una consulenza personalizzata con me.
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