Il rientro in Italia di un lavoratore distaccato all’estero che viene assunto con la sottoscrizione di un nuovo contratto dalla società consociata italiana del gruppo, in presenza di tutti i requisiti previsti dalla norma, può applicare l’agevolazione per i lavoratori impatriati (ex art. 16 D.Lgs. n. 147/15 e ss. mm.). Queste sono le interessanti conclusioni a cui è giunta l’Agenzia delle Entrate con la pubblicazione della risposta ad interpello n. 85/E/2022 pubblicata il 17 febbraio 2022.
Sostanzialmente, i lavoratori che rientrano in Italia dall’estero a seguito di distacco hanno la possibilità di accedere al regime dei lavoratori impatriati nell’ipotesi in cui l’attività lavorativa svolta in Italia rappresenti una “nuova” attività lavorativa attraverso la stipulazione di un nuovo contratto di lavoro. Tale contratto, come già affermato in precedenza (Circolare n. 33/E/2020) deve essere sostanzialmente diverso rispetto a quello in essere, in Italia prima del distacco stesso. Questo significa che il lavoratore che rientra in Italia deve assumere un ruolo aziendale diverso rispetto a quello esercitato in Italia precedentemente (prima del distacco).
Il caso affrontato in questo interpello è quello di un soggetto che rientra in Italia dopo un periodo all’estero, con iscrizione AIRE, dove ha lavorato con contratto di distacco presso una consociata estera del gruppo. Il lavoratore, al momento del rientro in Italia stipulerà un nuovo contratto, con la società consociata (distaccataria) italiana, per l’assunzione di un nuovo ruolo aziendale. In particolare, il lavoratore accetterà il nuovo ruolo aziendale di dirigente, che svolgerà in Italia e non sarà attività in continuità con l’attività svolta all’estero presso la consociata estera, e nemmeno con l’attività svolta in Italia prima dell’espatrio.
La situazione dei rientri da distacco all’estero
Per quanto riguarda la situazione dei lavoratori che rientrano a seguito di distacco all’estero, non spetta l’agevolazione per i lavoratori impatriati, nell’ipotesi di distacco all’estero con successivo rientro, presso il medesimo datore di lavoro, con presenza del medesimo contratto di lavoro. L’aspetto su cui l’Agenzia delle Entrate pone rilievo ai fini dell’ottenimento dell’agevolazione riguarda l’avvio di una nuova attività lavorativa in Italia, in virtù della sottoscrizione di un nuovo contratto di lavoro, diverso dal contratto in vigore in Italia prima del distacco. Pertanto, il lavoratore rientrato dal distacco estero deve assumere un ruolo (attenzione, non una mansione, ma un ruolo) aziendale differente rispetto a quello originario, assunto prima del distacco all’estero.
Al riguardo, precisa l’Agenzia delle Entrate, che l’agevolazione in commento non è applicabile nelle ipotesi in cui il lavoratore, pur in presenza di un “nuovo” contratto per l’assunzione di un “nuovo” ruolo aziendale al momento dell’impatrio, rientri in una situazione di “continuità” con la precedente posizione lavorativa svolta nel territorio dello Stato prima dell’espatrio. Questo accade, ad esempio, quando i termini e le condizioni contrattuali, indipendentemente dal nuovo ruolo aziendale e dalla relativa retribuzione, rimangono di fatto immutati al rientro presso il datore di lavoro in virtù di intese di varia natura, quali la sottoscrizione di clausole inserite nelle lettere di distacco ovvero negli accordi con cui viene conferito un nuovo incarico aziendale, dalle quali si evince che, sotto il profilo sostanziale, continuano ad applicarsi le originarie condizioni contrattuali in essere prima dell’espatrio.
A titolo meramente esemplificativo, costituiscono indice di una situazione di continuità sostanziale, e quindi di preclusione all’agevolazione impatriati, i seguenti aspetti:
- Il riconoscimento di ferie maturate prima del nuovo accordo contrattuale;
- Il riconoscimento dell’anzianità dalla data di prima assunzione;
- L’assenza del periodo di prova;
- Clausole volte a non liquidare i ratei di tredicesima (ed eventuale quattordicesima) maturati nonché il trattamento di fine rapporto al momento della sottoscrizione del nuovo accordo;
- Clausole in cui si prevede che alla fine del distacco, il distaccato sarà reinserito nell’ambito dell’organizzazione della società distaccante e torneranno ad applicarsi i termini e le condizioni di lavoro presso la società di appartenenza in vigore prima del distacco.
Diversamente, laddove le condizioni oggettive del nuovo contratto (prestazione di lavoro, termine, retribuzione) richiedano un nuovo rapporto obbligatorio in sostituzione di quello precedente, con nuove ed autonome situazioni giuridiche cui segua un mutamento sostanziale dell’oggetto della prestazione e del titolo del rapporto, l’impatriato potrà accedere al beneficio fiscale in esame. Per quanto riguarda la situazione oggetto di interpello, l’Agenzia delle Entrate, come già precedentemente chiarito con la Risoluzione n. 72/E/2018, l’autonomia dei rapporti contrattuali all’interno del gruppo societario non è di per sé ostativa alla fruizione del beneficio in esame.
Distacco estero con rientro e nuovo contratto: conclusioni
La risposta fornita dall’Agenzia delle Entrate, di fatto, si pone in continuità con gli ultimi pronunciamenti sul tema del rientro dei lavoratori da un periodo di distacco estero. L’aspetto che viene chiarito è che l’Agenzia delle Entrate vuole verificare la presenza di un nuovo contratto lavorativo rispetto a quello precedentemente in vigore (in Italia) prima dell’inizio del distacco estero del lavoratore. La situazione di rientro dall’estero per riprendere il contratto precedentemente in vigore non permette di rientrare nel perimetro dell’agevolazione impatriati. L’aspetto importante che questo documento di prassi ci presenta è che per l’Agenzia, nel caso in cui vi sia il rientro in una società appartenente allo stesso gruppo societario non è in conflitto con l’agevolazione, a patto che il lavoratore sottoscriva un nuovo contratto di lavoro, con ruolo aziendale diverso dal precedente, dimostrando quell’attenuazione (“affievolimento“) dei legami con l’Italia che l’Agenzia ha richiesto per i lavoratori in rientro da distacco all’estero. Sicuramente, la situazione dei lavoratori in rientro da un periodo di distacco all’estero rimane complessa, ma il chiarimento del nuovo contratto di lavoro con nuovo ruolo aziendale sicuramente traccia una direzione su cui il lavoratore deve andare per ottenere l’agevolazione legata ai lavoratori impatriati in Italia.
Lavoratori impatriati: consulenza fiscale
L’applicazione del bonus impatriati ai lavoratori in rientro da periodi di distacco estero appare non semplice. La posizione espressa dall’Agenzia, anche se di maggiore apertura rispetto al passato pone il contribuente in una posizione non sicura. La Circolare n. 33/E/2020, infatti, rischia di creare non pochi problemi legati a comportamenti già adottati dai contribuenti, dai contribuenti.
Se leggendo questo articolo ti sei reso conto che potresti rientrare nella disciplina dei lavoratori impatriati allora non perdere questa occasione. Se lo desideri posso esserti di aiuto per approfondire i chiarimenti di prassi esistenti e la normativa in vigore. Tieni presente che la consulenza non può verificare la presenza dei requisiti richiesti per l’agevolazione. Quello che posso fare è esclusivamente aiutarti a comprendere rischi e problematiche insite in questa agevolazione in modo che tu possa prendere poi, in totale autonomia, le decisioni che riterrai maggiormente opportune.
Cosa NON comprende la consulenza?
La valutazione della situazione personale in ordine alla presenza o meno dei requisiti previsti. Su questo aspetto non possiamo intervenire, ogni scelta o valutazione è personale.