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Disoccupazione per lavoratori rimpatriati

Fiscalità InternazionaleDisoccupazione per lavoratori rimpatriati

La disoccupazione per lavoratori rimpatriati spetta ai cittadini italiani che abbiano lavorato all’estero, sia in Stati non convenzionati con l’Italia, che in Stati comunitari o convenzionati in base ad accordi e convenzioni bilaterali rimasti disoccupati per effetto del licenziamento o del mancato rinnovo del contratto di lavoro stagionale da parte del datore di lavoro all’estero (straniero o italiano, operante o residente all’estero).

La disoccupazione per lavoratori rimpatriati spetta ai cittadini italiani che abbiano lavorato all’estero, sia in Stati non convenzionati con l’Italia, che in Stati comunitari o convenzionati in base ad accordi e convenzioni bilaterali rimasti disoccupati per effetto del licenziamento o del mancato rinnovo del contratto di lavoro stagionale da parte del datore di lavoro all’estero (straniero o italiano, operante o residente all’estero). La disoccupazione per lavoratori rimpatriati è una prestazione economica il cui importo è calcolato sulla base delle retribuzioni convenzionali stabilite con decreti ministeriali annuali. Il riferimento normativo è rinvenibile nella (legge 25.07. 75 n. 402).

Per accedere alla prestazione il lavoratore italiano rimasto disoccupato deve:

  • Essere rimpatriato entro 180 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro;
  • Aver reso la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro entro 30 giorni dalla data del rimpatrio;
  • Deve essere prodotta la prova attestante il licenziamento o il mancato rinnovo del contratto, rilasciata dal datore di lavoro all’estero ovvero dalla competente autorità consolare italiana.

Nel caso di prima domanda di disoccupazione, la durata del rapporto di lavoro all’estero è ininfluente ai fini del diritto alla prestazione, mentre, per le domande successive alla prima, l’interessato deve aver svolto un periodo di lavoro subordinato per almeno 12 mesi, di cui almeno 7 devono essere stati effettuati all’estero. In tal caso, dalla dichiarazione attestante il licenziamento o il mancato rinnovo del contratto deve anche risultare l’indicazione della durata dell’occupazione all’estero. Non è richiesto che i 12 mesi siano consecutivi. In presenza di tutti i requisiti sopra elencati, ha diritto alla prestazione per la durata massima prevista di 180 giorni. Leggi anche: “Disoccupazione naspi e trasferimento all’estero”.

Chi sono i beneficiari della disoccupazione per lavoratori rimpatriati?

La disoccupazione per i lavoratori rimpatriati spetta ai cittadini italiani che abbiano lavorato sia in Stati dell’Unione Europea o convenzionati con l’Italia, sia in Stati non convenzionati, qualora siano rimasti disoccupati in seguito al licenziamento o alla cessazione di un contratto di lavoro stagionale svolto all’estero. Il datore di lavoro può essere straniero o italiano: in quest’ultimo caso, deve però risultare operante o residente all’estero.

Attraverso il mess. n. 1328 del 2.04.2024 l’ INPS ha indicato quali sono le regole da rispettare in merito al riconoscimento dell’indennità di disoccupazione ai cittadini disoccupati rimpatriati da uno Stato che applica la normativa comunitaria o da uno Stato non convenzionato.

I requisiti da rispettare

Per aver diritto alla disoccupazione rimpatriati, è necessario:

  • Essere rimpatriato entro 180 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, sia che si tratti di licenziamento che di contratto di lavoro stagionale non rinnovato;
  • Aver reso la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro, entro 30 giorni dalla data del rimpatrio;
  • Qualora il cittadino abbia ricevuto in passato un altro trattamento di disoccupazione per rimpatriati, il periodo di lavoro subordinato svolto deve essere superiore a 12 mesi, di cui almeno 7 all’estero.

Presentazione della domanda

La domanda di disoccupazione rimpatriati non ha termini di presentazione. Nel caso di prima domanda, la durata del rapporto di lavoro all’estero è ininfluente, nel caso di domande successive è necessario aver svolto un periodo di lavoro subordinato per almeno 12 mesi, di cui almeno 7 devono essere stati effettuati all’estero. La domanda deve essere presentata all’INPS, esclusivamente in via telematica, attraverso uno dei seguenti canali:

  • WEB – servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN attraverso il portale dell’Istituto;
  • Contact Center multicanale attraverso il numero telefonico 803164 gratuito da rete fissa o il numero 06164164 da rete mobile a pagamento secondo la tariffa del proprio gestore telefonico;
  • Patronati/intermediari dell’Istituto – attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi con il supporto dell’Istituto.

Documentazione da allegare

La documentazione che deve essere allegata alla domanda è la seguente:

  • Le persone disoccupate, rimpatriate da uno Stato estero che applica la normativa comunitaria, dovranno allegare il documento portatile U1, qualora ne siano in possesso, attestante i periodi di assicurazione, la data e il motivo della cessazione e la qualifica del lavoratore e tutta la documentazione utile a comprovare l’attività lavorativa all’estero (contratto di lavoro, buste paga, etc.).
    Nel caso in cui il richiedente la prestazione non sia in possesso del documento portatile U1, le informazioni necessarie saranno richieste direttamente dalla Struttura INPS territorialmente competente all’Istituzione estera in causa.
  • Le persone disoccupate, rimpatriate da uno Stato estero non convenzionato, dovranno allegare alla domanda apposita dichiarazione, attestante il licenziamento o il mancato rinnovo del contratto, rilasciata dal datore di lavoro all’estero o dalla competente autorità consolare.

Per quanto riguarda, invece, i lavoratori italiani che rimpatriano da uno Stato estero non convenzionato, il richiedente deve produrre apposita dichiarazione, attestante il licenziamento o il mancato rinnovo del contratto, rilasciata dal datore di lavoro all’estero ovvero dalla competente autorità consolare italiana.

Decorrenza della disoccupazione

La prestazione di indennità decorre:

  • Dal giorno del rimpatrio, nel caso in cui la persona disoccupata abbia reso la dichiarazione di disponibilità al lavoro entro i 7 giorni successivi alla data del rimpatrio stesso;
  • Dal giorno della dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro, se la stessa viene resa a decorrere dall’8° ed entro il 30° giorno successivi alla data del rimpatrio.

Durata

In presenza di tutti i requisiti sopra elencati, ha diritto alla prestazione per la durata massima prevista di 180 giorni.

Importo

L’importo della prestazione è determinato sulla base delle retribuzioni convenzionali determinata nell’anno di riferimento della prestazione da erogare.

Modalità di pagamento

L’indennità viene pagata direttamente dall’INPS. L’indennità può essere riscossa:

  • Mediante accredito su conto corrente bancario o postale o su libretto postale;
  • Mediante bonifico domiciliato presso Poste Italiane allo sportello di un ufficio postale rientrante nel CAP di residenza o domicilio del richiedente.
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    Elisa Migliorini
    Elisa Migliorinihttps://www.linkedin.com/in/elisa-migliorini-0024a4171/
    Laureata in Giurisprudenza presso l'Università di Firenze. Approfondisce i temi legati all'IVA ed alla normativa fiscale domestica oltre ad approfondire aspetti legati al diritto societario.
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