Le indennità sono rivolte a tutti i cittadini italiani che si trovano in uno stato di disoccupazione involontaria, ovvero sono rimasti senza lavoro per cause esterne dalle loro prestazioni. Come afferma il sito del Governo lavoro.gov.it, si tratta di una compensazione in modo proporzionale del reddito che avrebbero acquisito lavorando.
Al momento attuale, secondo l’ordinamento italiano, abbiamo a disposizione 3 tipi di indennità di disoccupazione:
- Indennità di mobilità;
- NASpI;
- DIS-COLL;
Sul sito inps.it possiamo trovare, inoltre, la guida passo per passo su “Come richiedere le Indennità di Disoccupazione”.
La procedura della richiesta varia in base alla tipologia di indennità che più si addice alle vostre necessità. Di conseguenza anche i requisiti necessari cambiano.
Ognuna di queste formule ha come obbiettivo, non solo il sostegno economico durante l’arco di tempo in cui non viene praticata alcuna attività lavorativa, ma viene attivato anche il reintegro nel mondo del lavoro. Una volta iscritti e facenti richiesta dell’indennità per la vostra situazione, verrà richiesto l’obbligo di consegnare i vostri dati ad agenzie di collocamento, come Adecco, Lavoromio e molte altre.
Andiamo ad analizzare insieme in cosa consistono e come sono strutturati i 3 casi per l’indennità di disoccupazione in Italia.
Indennità di mobilità
Si tratta di un vecchio sistema dedicato ad una categoria particolare di lavoratori:
- Operai;
- Impiegati;
- Quadri
Veniva attivata nel momento in cui le aziende si trovavano in difficoltà ed erano costretta a licenziare più di una persona.
Fra i requisiti per ottenere l’indennità di mobilità doveva esserci l’anzianità aziendale, ovvero bisognava aver compiuto 12 mesi lavorativi all’interno dell’azienda.
Dopo l’avvento della Legge 92/2012, tutti i lavoratori licenziati oltre il 31 dicembre 2016 non sono stati più in grado di rientrare in questa formula ma, ed attualmente è ancora attiva con la norma del Decreto legislativo n. 22/2015, potranno beneficiare dell’indennità NASpI, qualora avessero i requisiti necessari.
Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI)
Si tratta di un nuovo regime di Indennità di disoccupazione introdotto con la legge n.22 del 4 marzo 2015 e viene erogata su richiesta del cittadino.
La domanda può essere effettuata entro e non oltre i 68 giorni trascorsi dalla data del licenziamento, utilizzando una delle seguenti opportunità:
- Dal portale INPS;
- attraverso un patronato, che trasmetterà poi sempre per via telematica la modulistica prevista;
- chiamando il numero 803164 per ricevere assistenza dal Contact Center INPS.
A chi spetta
I beneficiari di questa formula sono tutti i lavoratori che hanno un rapporto di lavoro subordinato ed hanno perduto involotariamente la loro posizione. Tra queste categorie rientrano gli apprendisti, i lavoratori delle cooperative, il personale artistico e tutti i dipendenti delle pubbliche amministrazioni a patto che abbiano un contratto a tempo determinato.
L’art.3 della Legge che stabilisce la regolamentazione della NASpI afferma i seguenti requisiti:
"I lavoratori devono essere in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni."
"I lavoratori possano possano far valere, nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, almeno 13 settimane di contribuzione."
"I lavoratori possano far valere 30 giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei 12 mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione."
Si tratta di una forma di disoccupazione mensile per tutti coloro che sono dipendenti ed hanno perso il lavoro non per volontà propria.
Questa condizione non coinvolge solamente le persone che hanno subito il licenziamento ma anche coloro che si sono trovati a dover dar le dimissioni per giusta causa e ai casi di risoluzione consensuale da entrambe le parte, ovvero il datore di lavoro ed il lavoratore hanno raggiunto un accordo.
Chi non ne ha il diritto
Come possiamo vedere dal sito dell’INPS, questo tipo di indennità di disoccupazione viene preclusa alle seguenti categorie di lavoratori:
- dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni;
- operai agricoli a tempo determinato e indeterminato;
- lavoratori extracomunitari con permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per i quali resta confermata la specifica normativa;
- lavoratori che hanno maturato i requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato;
- lavoratori titolari di assegno ordinario di invalidità, qualora non optino per la NASpI
Gli importi
Come già detto in precedenza, la NASpI è una formula di disoccupazione mensile.
Il calcolo dell’importo va in base al totale delle retribuzioni impobili ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni lavorativi.
Ciò significa che bisogna sommare tutte le retribuzioni imponibili ai fini previdenziali, ottenute negli ultimi 4 anni, e che risultano sull’estratto contributivo INPS. Poi bisogna dividere il risultato per il numero di settimane di contribuzione.
Una volta fatta questa operazione, bisogna moltiplicare l’importo con il coefficiente 4.33.
L’assegno di disoccupazione sarà pari al 75% della quota uscente se essa sarà inferiore a 1,225.55€.
Se invece, dovesse superare quella cifra, un ulteriore 25% verrabbe assegnato, andando così ad ottenere un importo che non superi i 1,355.40€ al mese.
Dal quarto mese di ricezione dell’indennità è previsto un calo del 3% per ogni mese trascorso sfruttando questa agevolazione.
NASPI quanto dura
La lunghezza massima per la percezione della discocupazione NASpI non può superare i due anni.
In ogni caso è streattamente collegata alla storia contributiva del lavoratore, quindi i pagamenti avvengono per la metà delle settimane di contribuzioni effettuate negli ultimi quattro anni.
Ricollocamento
Una volta deciso di effettuare la richiesta all’INPS, dovete essere consapevoli che in automatico parte l’iscrizione al Centro per l’impiego, ovvero avrete 15 giorni per contattare l’ente e stipulare il patto di servizio personalizzato.
Ciò vuol dire sviluppare un vostro profilo affine alle capacità ed impieghi già svolti in passato, accettare iniziative a scopo formativo e di riqualificazione ed, ovviamente, accettare offerte di lavoro.
Il Centro per l’Impiego avrà due mesi di tempo per contattarvi e stipulare il contratto.
Qualora non svolgeste eventuale formula, 1/4 dell’importo spettante non vi verrà retribuito.
Per maggiori informazioni riguardo al collocamento da disoccupazione, sul sito dell’inps troverete tutte le informazioni necessarie.
Assegno di disoccupazione – ASDI
Si tratta di un beneficio per tutti i lavoratori che hanno usufruito del sistema disocupazionale NASpI e non abbiano trovato lavoro dopo i due anni, termine massimo per l’indennità.
Anche in questo caso la richiesta dovrà essere effettuata in via telemtatica presso il servizio INPS, un patronato o il call center entro 30 giorni dal termine della NASpI.
I beneficiari
I requisiti per poterlo richiedere sono i seguenti:
- il lavoratore si trova ancora in disoccupazione;
- appartenga ad un nucleo familiare con ISEE pari o inferiore a 5.000 euro;
- sia iscritto e partecipi alle attività dei Centri per l’impiego;
- non abbia già usufruito dell’ASDI per più di 6 mesi nei 12 mesi precedenti il termine del periodo di fruizione della NASpI e comunque per più di 24 mesi nel quinquennio precedente lo stesso termine.
Importi ed erogazioni
L’importo verrà assegnato mensilmente per un totale di 6 mesi e corrisponderà al 75% dell’ultima indennità NASpI ottenuta.
DIS-COLL
Anche conosciuta come Indennità di Disoccupazione per i Lavoratori con Rapporto di Collaborazione Continuata e Continuativa.
Questa forma è stata inserita, inizialmente in modo sperimentale, dall’articolo 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, ma poi accettata e prorigata attraveso: l’articolo 7 della legge 22 maggio 2017, n. 81 che ha dato una stabilità alla prestazione, creando una struttura ed estendendola anche ai collaboratori di progetto, ai dottorandi e agli assegnisti.
Chi può richiederla
L’indennità di disoccupazione mensile “DIS-COLL” è una misura per sostenere le seguenti figure che hanno perduto involontariamente la propria posizione lavorativa:
- collaboratori coordinati e continuativi;
- collaboratori a progetto;
- assegnisti di ricerca;
- dottorandi di ricerca con borsa di studio.
Tutte queste figure devono essere iscritte in via esclusiva alla Gestione Separata presso l’INPS.
Chi sono gli esclusi
Vengono tolti dalla lista degli aventi diritto all’indennità DIS-COLL coloro che:
- sono collaboratori titolari di pensione;
- sono titolari di partita IVA;
- sono amministratori, sindaci o revisori di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica.
I requisiti
Nel 2019 sono stati effettuati dei piccoli cambiamenti per quanto riguarda il requisito contributivo per poter accedere alla ricezione dell’indennità.
Il 5 settembre 2019 è entrato in vigori il decreto legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 2 novembre 2019, n. 128 dove vengono stabiliti i seguenti requisiti per le persone che rientrano fra i beneficiari:
- stato di disoccupazione al momento della presentazione della domanda di prestazione;
- almeno un mese di contribuzione, nel periodo compreso tra il 1° gennaio dell’anno precedente l’evento di cessazione dal lavoro e l’evento stesso (accredito contributivo di una mensilità).
Viene richiesta una dichiarazione di responsabilità dello stato di disoccupazione che verrà resa online.
Gli importi
I pagamenti avvengo a livello mensile e l’importo stabilito è pari al 75% del reddito imponibile dichiarato ai fini previdenziali, il quale viene diviso per il numero di mesi di contribuzione o frazione di essi con limiti definiti.
Anche in questo caso, quindi, l‘assegno di disoccupazione sarà il 75% se il valore totale è pari o inferiore a 1,225.55€.
Qualora dovesse superare suddetta cifra, un‘aggiunta del 25% verrabbe effettuata, per raggiungere un totale non superiore a 1,355.40€ al mese.
A partire dal quarto mese di ricezione dell’indennità, essa vedrà una riduzione mensile del 3%.
La durata
DIS-COLL non potrà essere ricevuta per un periodo che superi i 6 mesi.
Essa verrà comunque calcolato in base alla metà del numero di mensilità accreditata durante l’anno solare.