Gestione eccedenze ACE 2026: riporto e trasformazione in credito IRAP

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Avviso importante: Normativa Abrogata

L’agevolazione ACE (Aiuto alla Crescita Economica) è stata definitivamente abrogata a partire dal periodo d’imposta 2024. Questo articolo resta online a scopo di archivio storico per supportare i professionisti nella presentazione di dichiarazioni integrative relative agli anni precedenti e per la corretta gestione delle eccedenze ACE non ancora utilizzate.

L’abrogazione della norma fa salvo l’utilizzo del rendimento nozionale residuo maturato fino al 2023. Ecco le regole irrevocabili di scomputo e le opzioni di conversione per ottimizzare il carico fiscale.

L’agevolazione per la capitalizzazione aziendale è stata abrogata dal DLgs 216/2023, ma la gestione delle eccedenze ACE 2026 rimane centrale per molte imprese. I residui pregressi possono essere riportati senza limiti temporali per abbattere il reddito IRES/IRPEF, oppure trasformati in via irrevocabile in un credito d’imposta da utilizzare in diminuzione dell’IRAP ripartito in cinque quote annuali.

Status giuridico: l’agevolazione patrimoniale pregressa è ancora in vigore?

L’Aiuto alla Crescita Economica (ACE) è stato definitivamente abrogato a partire dal periodo d’imposta 2024 per effetto dell’articolo 5 del Decreto Legislativo n. 216 del 30 dicembre 2023. Di conseguenza, l’agevolazione patrimoniale pregressa non è più in vigore per la generazione di nuovi rendimenti agevolabili.

Tuttavia, il legislatore ha fatto espressamente salva la possibilità di continuare a utilizzare le eccedenze rilevate al termine dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2023. Nella prassi dell’Agenzia delle Entrate, come chiarito con la Circolare n. 2 del 6 febbraio 2024, lo smaltimento di tale deduzione non utilizzata è consentito senza alcuna limitazione di carattere temporale e, in via generale, senza limiti di carattere quantitativo. Questo significa che le società e gli imprenditori possono continuare a ottimizzare il proprio carico fiscale sfruttando il plafond accumulato negli anni passati, riportandolo nei modelli dichiarativi fino al suo completo esaurimento

Come utilizzare il rendimento nozionale non utilizzato

La parte del rendimento nozionale che supera il reddito complessivo netto dichiarato in un determinato periodo d’imposta può essere gestita attraverso due opzioni strategiche distinte. Secondo le disposizioni dell’articolo 3 del Decreto Ministeriale del 3 agosto 2017, le imprese possono scegliere tra l’abbattimento della base imponibile futura o la compensazione di tributi regionali. Nella prassi dell’Agenzia delle Entrate, formalizzata con la Circolare n. 21/E del 2015, questa scelta ha carattere irrevocabile e non può essere modificata nelle dichiarazioni successive.

Riporto a nuovo ai fini IRES e IRPEF

Il riporto a nuovo ai fini IRES e IRPEF consiste nel computare l’importo non fruito in aumento della deduzione spettante dal reddito complessivo dei periodi d’imposta successivi. Questa modalità di scomputo consente di abbattere non solo il reddito “ordinariamente” prodotto, ma anche l’eventuale reddito minimo imputato alle società di comodo. Per i soggetti aderenti al regime di tassazione consolidata (articoli 117 e seguenti del TUIR), è ammessa la possibilità di trasferire il credito d’imposta ex DL 201/2011 alla consolidante, fino a concorrenza del reddito complessivo globale di gruppo. Inoltre, secondo i chiarimenti dell’Amministrazione finanziaria, l’eccedenza è deducibile dai maggiori imponibili definiti in sede di accertamento con adesione. Per le società di persone, il calcolo segue regole specifiche per il comparto IRPEF, ma la ratio di abbattimento progressivo rimane inalterata.

Trasformazione in credito d’imposta IRAP

La trasformazione in credito d’imposta ai fini IRAP permette di monetizzare il beneficio residuo applicando all’eccedenza l’aliquota ordinaria IRES (o IRPEF, per i soggetti in trasparenza) e ripartendo il risultato in cinque quote annuali di pari importo. Questo meccanismo agevolativo è finalizzato ad alleggerire l’imposizione locale per quelle aziende che generano valore aggiunto ma che non hanno capienza reddituale statale. Per le società di persone, il credito viene quantificato applicando alle eccedenze le aliquote IRPEF per scaglioni previste dall’articolo 11 del TUIR, ancorché la società non sia direttamente tenuta ad assolvere tale imposta. Per le imprese individuali, tuttavia, tale opzione di conversione non è più ammissibile, in quanto le persone fisiche esercenti attività d’impresa o lavoro autonomo sono state definitivamente escluse dal novero dei soggetti passivi IRAP.

Limiti normativi e vincoli al riporto nel 2026

Il riporto del rendimento nozionale residuo subisce stringenti vincoli antielusivi in occasione di operazioni straordinarie o trasferimenti proprietari, al fine di evitare il commercio delle cosiddette “bare fiscali“. Ai sensi dell’articolo 84, comma 3-quater, del TUIR, la deduzione non utilizzata non è riportabile se le partecipazioni di maggioranza vengono acquisite da terzi, anche a titolo temporaneo, e contestualmente l’attività principale della società subisce una modifica. La limitazione scatta se il mutamento dell’attività interviene nello stesso periodo d’imposta del trasferimento, oppure nei due periodi antecedenti o successivi. Il divieto decade esclusivamente se l’impresa supera uno specifico test di vitalità, basato sull’ammontare dei ricavi e sulle spese per lavoro subordinato. Nelle operazioni di fusione, scissione e conferimento intracomunitario (disciplinate dagli articoli 172, 173 e 181 del TUIR), il riporto sconta le medesime restrizioni quantitative applicabili per legge alle perdite fiscali e agli interessi passivi pregressi.

I nuovi vincoli per banche e intermediari finanziari

Le banche, le imprese di assicurazione e gli altri intermediari finanziari sono soggetti a specifici tetti massimi percentuali per l’assorbimento dell’agevolazione patrimoniale pregressa, legati al differimento temporale di alcune deduzioni fiscali settoriali. Il legislatore è intervenuto ripetutamente per limitare la compensazione delle eccedenze sul maggior reddito emergente da tali variazioni IRES. Nella prassi normativa, l’articolo 1, comma 18, della Legge n. 207/2024 (Legge di Bilancio 2025) ha inizialmente fissato il limite di utilizzo al 54% del maggior reddito per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2025. Successivamente, l’articolo 1, comma 79, della Legge n. 199/2025 (Legge di Bilancio 2026) ha ulteriormente compresso queste percentuali per le annualità future. Queste soglie, riepilogate nella tabella seguente, vincolano rigidamente lo scomputo per i soggetti operanti nel comparto finanziario durante il triennio di riferimento.

Dichiarazione dei Redditi 2026: come indicare il plafond residuo

L’esposizione del plafond residuo all’interno del Modello Redditi 2026 avviene transitando per l’apposito prospetto del Quadro RS. Pur essendo la misura non più attiva per la generazione di nuovi importi , il tracciamento fiscale dei vecchi benefici è un adempimento obbligatorio per non perdere il diritto alla compensazione.

Nello specifico, per le società di capitali, il rigo di riferimento storico è l’RS113. L’ammontare del rendimento nozionale non utilizzato nei periodi d’imposta precedenti deve essere riportato con precisione, permettendone la corretta deduzione dal reddito complessivo netto dichiarato nel quadro RN. Nel caso di entità appartenenti a gruppi societari che hanno optato per il consolidato fiscale nazionale (ex articoli 117 e seguenti del TUIR) , la quota non assorbita dalla singola partecipata può essere trasferita alla consolidante. Questo trasferimento è ammesso esclusivamente fino a concorrenza del reddito complessivo globale di gruppo, garantendo un’ottimizzazione dell’imponibile su scala aggregata.

Recupero del beneficio pregresso e impatto sui contributi INPS

Nonostante la chiusura normativa della misura patrimoniale, i contribuenti mantengono il diritto di sanare eventuali sviste commesse nelle annualità precedenti. Ai sensi dell’articolo 2, commi 8 e 8-bis, del DPR n. 322/1998, la dichiarazione dei redditi può essere emendata per correggere errori o omissioni che abbiano determinato l’indicazione di un maggiore imponibile. Pertanto, qualora una società abbia dimenticato di compilare il prospetto del rendimento nozionale in un’annualità in cui la norma era ancora in vigore (ad esempio nel Modello Redditi 2024 per il 2023), è ammessa la presentazione di una dichiarazione integrativa a favore. Questo adempimento, da effettuarsi entro i termini di decadenza del potere di accertamento (articolo 43 del DPR n. 600/1973), permette di far emergere la quota spettante e di tramutarla in un plafond residuo legittimamente utilizzabile nel 2026.

Rilevanza della deduzione ai fini previdenziali (Gestione Commercianti)

Un aspetto operativo spesso sottovalutato riguarda l’efficacia del beneficio pregresso al di fuori del perimetro strettamente tributario, con ricadute dirette sugli oneri previdenziali. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 17295 del 16 giugno 2023, ha statuito un principio fondamentale: per i soggetti iscritti alla Gestione Commercianti INPS, il reddito da assumere come base imponibile contributiva deve essere determinato al netto della deduzione patrimoniale in esame. I giudici di legittimità hanno così respinto l’orientamento restrittivo dell’Istituto (espresso storicamente con la circolare n. 90/2012), confermando che l’utilizzo del residuo abbatte non solo il reddito fiscale, ma riduce proporzionalmente anche i contributi dovuti da artigiani e commercianti sulle quote di reddito eccedenti il minimale.

Domande frequenti

Cosa succede alle eccedenze in caso di fusione societaria?

Nelle operazioni straordinarie, le somme residue subiscono limitazioni proporzionali identiche a quelle previste per le perdite pregresse. È necessario superare un test di operatività aziendale basato sui ricavi e sul costo del personale dipendente.

Le società di persone possono convertire i residui in credito IRAP?

Sì, questi enti possono mutare il beneficio in una detrazione per l’imposta regionale. La quantificazione avviene sfruttando gli scaglioni IRPEF vigenti, anche se la struttura non versa direttamente l’imposta sui redditi fisici.

La trasformazione in credito IRAP è revocabile?

Assolutamente no. La decisione di convertire la deduzione fiscale residua per abbassare il tributo sulle attività produttive è un’opzione definitiva e non può essere ritrattata nei successivi adempimenti dichiarativi annuali.

Fonti e riferimenti normativi

  • Decreto Legislativo 30 dicembre 2023, n. 216 (Articolo 5): Disposizioni in materia di abrogazione dell’agevolazione e regime transitorio delle eccedenze.
  • Legge n. 199/2025 (Legge di Bilancio 2026), Art. 1, co. 79: Nuovi limiti di deducibilità per banche e altri intermediari finanziari per i periodi d’imposta 2026 e 2027.
  • Legge n. 207/2024 (Legge di Bilancio 2025), Art. 1, co. 18: Limiti alla compensazione per le imprese del comparto finanziario per il periodo d’imposta 2025.
  • DPR 917/1986 (TUIR): Articolo 84, comma 3-quater (limitazioni al riporto per mutamento attività); Articoli 172, 173 e 181 (limitazioni in ambito di operazioni straordinarie).
  • Circolare Agenzia delle Entrate n. 2 del 6 febbraio 2024: Chiarimenti ufficiali sull’utilizzo dei residui senza limitazioni di carattere temporale e quantitativo.
  • Decreto Ministeriale 3 agosto 2017: Disposizioni attuative in materia di trasformazione in credito d’imposta IRAP.
  • Corte di Cassazione, Sentenza n. 17295 del 16 giugno 2023: Rilevanza della deduzione per l’abbattimento della base imponibile dei contributi INPS Gestione Commercianti.
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Dott.ssa Elisa Migliorini
Dott.ssa Elisa Migliorinihttps://www.linkedin.com/in/elisa-migliorini-0024a4171/
Dottore in Giurisprudenza, laureata presso l’Università di Firenze. Specializzata nell'analisi della normativa fiscale domestica, si occupa prevalentemente di disciplina IVA e diritto societario. Collabora con Fiscomania curando l'aggiornamento tecnico sulle evoluzioni legislative per imprese e professionisti
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