L’ACE rappresenta una misura agevolativa tesa ad incentivare la patrimonializzazione delle imprese italiane, nonché dei soggetti non residenti che operano in Italia mediante una stabile organizzazione, attenuando pertanto le differenze tra il finanziamento mediante capitale di debito e quello mediante capitale di rischio, attraverso la deduzione dalla base imponibile IRES o IRPEF di una componente nozionale rappresentativa del rendimento del capitale proprio.
L'agevolazione ACE, o Aiuto alla crescita economica delle imprese, è una misura di sostegno alle imprese italiane introdotta dal governo per favorire la ripresa economica e la crescita delle attività produttive. La Legge di Bilancio 2020, ha reintrodotto l'ACE al fine di incentivare la patrimonializzazione delle imprese attraverso un'agevolazione legata al mantenimento degli utili in azienda.
Che cos'è l'ACE?
L'aiuto alla crescita economica (ACE) è un'agevolazione fiscale per le imprese disciplinata dall'art. 1 del D.L. n. 201/2011 e dal DM 3.8.2017. Questa disposizione consente una detassazione di parte del reddito imponibile proporzionale agli incrementi del patrimonio netto. L'agevolazione, abrogata dall'art. 1 co. 1080 della Legge n. 145/2018, è stata poi ripristinata dall'art. 1 co. 287 della Legge n. 160/2019 già dal periodo d'imposta 2019.
L'ACE, sostanzialmente, è una deduzione dal reddito imponibile netto, di un importo corrispondente al rendimento figurativo degli incrementi di capitali proprio. L'agevolazione si rivolge sia ai soggetti IRES residenti, alle società di persone e alle persone fisiche che dichiarano redditi di impresa.
L'obiettivo è equilibrare la situazione delle imprese che si finanziano con il proprio capitale e le imprese che si finanziano con prestiti. In altre parole, tramite l'ACE si realizza una riduzione della tassazione, sulla base del capitale reinvestito nell'impresa.
Ambito soggettivo dell'ACE
Una volta individuato in cosa consiste questa agevolazione, vediamo chi sono i soggetti che possono beneficiare dell'ACE. In particolare abbiamo:

Le società di capitali, gli enti commerciali e le stabili organizzazioni italiane dei soggetti non residenti (soggetti di cui all'art. 73 co. 1 lett. a), b) e d) del TUIR);
Le persone fisiche esercenti attività d'impresa, le società in nome collettivo e in accomandita semplice, purché in contabilità ordinaria.

Sono invece escluse, ad esempio, le imprese soggette a determinate procedure concorsuali o le imprese agricole che determinano il reddito ai sensi dell'art. 32 del TUIR (art. 9 del DM 3.8.2017).
Come si calcola l'ACE?
Il calcolo dell'importo deducibile dal reddito imponibile si determina dalla somma delle variazioni, positive e negative, intervenute sul capitale sociale. Il risultato si confronta con il patrimonio netto contabile risultante dal bilancio di esercizio, determinando l'incremento patrimoniale che costituisce la base di calcolo dell’ACE.
L'importo deduci...

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