Attraverso l’acquisto di azioni proprie l’organo amministrativo diviene titolare di diritti che di regola spettano ai soci.Diritti che possono essere liberamente trasferiti o annullati. La disciplina sulle azioni proprie non incide unicamente sul procedimento di acquisto ma si occupa anche della sorte dei diritti patrimoniali e amministrativi incorporati nelle azioni proprie e delle modalità con le quali tali azioni possono essere vendute o annullate.

Se stai leggendo questo articolo molto probabilmente stai cercando informazioni legata alle operazioni legate alle azioni proprie da parte delle SPA. Si tratta di una pratica diffusa, soprattutto in relazione a particolari fattispecie di operazioni che interessano la vita di una società (mi riferisco ad alcune operazioni straordinarie. Nel nostro ordinamento, di regola, una persona non può essere titolare di diritti obbligatori o di diritti reali da far valere nei confronti di se stessa. L’unico caso in cui è permesso dall’ordinamento giuridico il permanere di un rapporto obbligatorio o reale in capo ad un unica persona è permesso solo qualora:

  • Il medesimo sia incorporato in un titolo di credito;
  • Sia stato originato in presenza di una dualità di soggetti;
  • Gli effetti distorsivi della mancata estinzione per confusione siano rettificati da specifiche norme;

è ora più semplice comprendere come e con che limiti sia stato possibile consentire alle società per azioni di acquistare le proprie azioni, cioè di divenire socie di se stesse. Prima di affrontare la disciplina giuridica sull’acquisto, detenzione, vendita e annullamento delle proprie azioni è opportuno chiarire quali siano le utilità pratiche che possano indurre una società ad acquistare le proprie azioni.

Per quali motivi una società acquista azioni proprie?

La disciplina codicistica sull’acquisto delle azioni proprie detta le regole procedimentali che devono essere rispettate per perfezionare tale operazione. In particolare, faccio riferimento alle disposizioni di cui al comma 1 dell’art. 2357-ter c.c., secondo la quale:

“La società non può acquistare azioni proprie se non nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve   disponibili risultanti dall’ultimo bilancio regolarmente approvato. Possono essere acquistate soltanto azioni interamente liberate”

Questa disposizione prevede una preventiva autorizzazione dell’assemblea dei soci per poter procedere con l’acquisto delle azioni proprie. Questa autorizzazione può prevedere anche l’effettuazione di operazioni successive, come l’alienazione di proprie azioni. Indirettamente, questo significa che deve esserci una valutazione di meritevolezza dell’operazione nell’interesse della società. Tale interesse della società deve essere esclusivo o concorrente con quello dei soci o di altri soggetti. Questo significa che, ad esempio, un’operazione di acquisto di azioni proprie con unica finalità di distribuire riserve da utili ai soci usufruendo di un regime fiscale di favore appare di dubbia legittimità. Questo, in quanto la società non trarrebbe alcuna utilità dall’operazione. Allo stesso modo, invece, l’utilizzo dell’acquisto di azioni proprie al fine di realizzare un piano di stock option a favore del top management è senz’altro legittimo. A questo punto può essere interessante individuare quali sono i principali casi pratici che possono portare legittimamente una SPA ad effettuare un’operazione di acquisto di azioni proprie. Si tratta di:

  • Sostenerne la valorizzazione e la liquidità, creando una domanda adeguata alla esigenze degli investitori (per prezzo e quantità);
  • Resistere ad una scalata ostile, proponendo l’acquisto delle proprie azioni ad un prezzo superiore a quello offerto dai terzi o sottraendo dal mercato le azioni di proprietà della società;
  • Speculare sulla compravendita dei titoli (trading), acquistando le azioni in momenti di scarsa valorizzazione per rivenderle in quelli di apprezzamento;
  • Favorire l’ingresso e l’uscita di soci in particolari tipi di società a elevata mobilità della compagine sociale. Acquistando le azioni dai soci che intendono uscire per poi venderle a chi intende entrare;
  • Contrastare operazioni speculative sui propri titoli, offrendo il giusto prezzo per il loro acquisto;
  • Trasferire ai soci beni sociali in natura ritenuti non strategici per la società, “pagando” con essi l’acquisto delle azioni proprie;
  • Favorire il recesso di un socio in assenza di una causa che ne legittimi l’esercizio unilaterale;
  • Ridurre il capitale sociale per esuberanza riconoscendo un sovrapprezzo.

Tra dette operazioni meritano un particolare approfondimento, per la loro rilevanza pratica, soprattutto le ultime due.

Acquisto di azioni proprie finalizzato a favorire il recesso di un socio

Il recesso è il diritto potestativo che spetta ai singoli soci individualmente, al ricorrere di determinate cause, di porre fine unilateralmente al rapporto sociale che li lega alla società. L’operazione di recesso del socio determina la liquidazione della propria partecipazione azionaria. Costituiscono cause di recesso legale quelle contemplate nell’art. 2437 c.c., mentre rappresentano cause di recesso convenzionale quelle eventualmente previste dallo statuto. Al di fuori del verificarsi di una di tali cause non è consentito ai soci di liberarsi unilateralmente dal rapporto sociale.

Nella pratica è, tuttavia, frequente che un socio che intenda uscire dalla società in assenza del verificarsi di cause di recesso (ad esempio, per dissidi interni o per disinteresse a proseguire nell’investimento) raggiunga con gli altri soci un accordo che gli consenta di attuare il suo proposito. Tale ipotesi viene comunemente definita “recesso consensuale“, ma ovviamente tale definizione è impropria in quanto il “recesso” è per definizione unilaterale e non consensuale.

L’accordo sull’uscita di un socio dalla società integra propriamente un’ipotesi di risoluzione consensuale di un contratto con comunione di scopo limitatamente ad un contraente. In tale ipotesi si pone dunque il problema di come attuare l’accordo di uscita del socio, non potendo attuarsi un recesso in senso tecnico. Laddove gli altri soci abbiano la capacità economica di acquistare le azioni del socio che intende uscire non sorgono particolari problemi: si realizzerà una normale cessione di azioni. Ma qualora gli altri soci non abbiano tale capacità come si può procedere?

La riduzione del capitale sociale in misura non proporzionale, finalizzata all’annullamento delle sole azioni del socio che intende uscire dalla società, non è spesso una soluzione soddisfacente. Infatti, in seguito a tale delibera si rende distribuibile al socio solo il valore nominale delle sue azioni, già vincolato a capitale, e non anche quello reale. Neanche una delibera di distribuzione di riserve disponibili, in aggiunta a quella di riduzione del valore nominale del capitale, potrebbe soddisfare le esigenze liquidatorie. Posto che non è detto che la società abbia riserve disponibili liquide sufficienti a pareggiare il valore effettivo delle azioni da annullare (valore che deve ovviamente tenere conto anche dell’avviamento). È inoltre da considerare che la legittimità di una delibera che distribuisca riserve della società a vantaggio di un unico socio non è del tutto pacifica.

Ecco allora che un’operazione di acquisto di azioni proprie potrebbe risolvere il problema con piena soddisfazione. Con tale operazione, infatti, sarà la società a liquidare il socio uscente senza alcuna necessità di celebrare un’assemblea per ridurre il capitale e senza necessità che gli altri soci impieghino proprie risorse finanziarie. La determinazione del prezzo non sarà soggetta ad alcun limite e sarà rimessa alla libera contrattazione delle parti, dovendo aver riguardo alla sola circostanza che la società abbia utili non distribuiti o riserve disponibili, anche illiquide, in grado di coprire l’acquisto.

Finanziamento bancario per acquisto di azioni proprie

Qualora la società fosse illiquida, infatti, sarà possibile contrarre un finanziamento bancario o di altro tipo per procedere con l’acquisto, e dunque alla liquidazione del socio, senza alcuna violazione del disposto dell’art. 2358 comma 1 c.c. Questa disposizione vieta alla società di concedere prestiti o prestare garanzie per l’acquisto o la sottoscrizione di proprie partecipazioni, in quanto la ratio di tale disposizione è quella di evitare che il capitale sociale possa essere annacquato per effetto dell’imputazione immediata o potenziale allo stesso di risorse finanziarie facenti parte del medesimo.

Se infatti fosse consentito alla società di concedere prestiti o prestare garanzie per l’acquisto o la sottoscrizione di proprie partecipazioni, potrebbe accadere che, in caso di insolvenza verso la banca del socio sottoscrittore o acquirente, la società sia costretta a pagare il proprio capitale sociale mediante restituzione delle rate all’istituto di credito pur lasciando le azioni in proprietà al socio che le ha formalmente acquistate. Diversamente dalle suddette ipotesi, nel caso in cui una spa acquisti le azioni di un socio con il proprio patrimonio disponibile, reso liquido attraverso la contrazione di un prestito bancario, non ricorre alcun rischio di annacquamento del capitale in quanto il denaro che la società dovrà restituire alla banca è lo stesso che avrebbe dovuto versare al socio recedente (salvo l’aggravio degli interessi e il beneficio della rateizzazione).

Acquisto di azioni proprie per ridurre il capitale sociale per esuberanza

Come accennato in precedenza, la delibera di riduzione reale del capitale, una volta divenuta eseguibile in seguito alla mancata opposizione dei creditori, rende “disponibile” il solo valore nominale delle azioni destinate ad essere annullate per effetto della sua esecuzione. Nella pratica, però, accade frequentemente che il valore reale delle azioni annullate sia assai superiore a quello nominale. Per cui, in tale ipotesi, il loro annullamento a fronte del rimborso del solo valore “cartolare” porterebbe ad una insoddisfazione dell’interesse dei soci che hanno deliberato il “disinvestimento” parziale. Per rimediare a tale problema bisogna dunque accompagnare la delibera di riduzione reale del capitale ad una di distribuzione di riserve disponibili. Orbene, l’intero procedimento potrebbe essere evitato, senza neanche subire il disagio del differimento di 90 giorni per l’eseguibilità dell’operazione previsto dall’art. 2445 comma 3 c.c., con un’operazione di acquisto di azioni proprie. Con la delibera assembleare che autorizza tale operazione, infatti, i soci possono liberamente determinare il “prezzo” di acquisito, senza alcun riguardo ai valori nominali e con il solo limite delle riserve disponibili e degli utili distribuibili. Raggiungendo così il fine di ridurre il patrimonio netto (e non il capitale nominale) pagando a se stessi il giusto prezzo per il loro disinvestimento.

Acquisto di azioni proprie nella disciplina civilistica

Il combinato disposto degli artt. 2357 e 2357-quater c.c. consente alla società di acquistare le proprie azioni, ma non di sottoscriverle. In particolare, l’art. 2357 c.c. disciplina il procedimento e i limiti entro i quali la società può acquistare le proprie azioni. In particolare, i limiti previsti dal codice civile sono i seguenti:

  • Utilizzo ai fini dell’acquisto solo utili distribuibili e riserve disponibili risultanti dall’ultimo bilancio regolarmente approvato (art. 2357 co. 1 prima parte c.c.);
  • Deve trattarsi di azioni interamente liberate (art. 2357 co. 1 seconda parte c.c. );
  • Preventiva autorizzazione dall’assemblea dei soci, che fissa le modalità dell’acquisto, indicando il numero massimo di azioni da acquistare, la durata, non superiore ai diciotto mesi, per la quale l’autorizzazione è accordata, il corrispettivo minimo ed il corrispettivo massimo (art. 2357 co. 2 c.c.);
  • Non superare, nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, il seguente limite: valore nominale delle azioni acquistate non eccedente la quinta parte del capitale sociale, tenendosi conto a tal fine anche delle azioni possedute da società controllate (art. 2357 co. 3 c.c.).

Detto questo analizziamo con maggiore dettaglio i limiti sopra indicati.

Acquisto di azioni proprie con limite per evitare annacquamenti di capitale

Il Codice prevede che le azioni proprie possono essere acquistate esclusivamente nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili, risultanti dall’ultimo bilancio regolarmente approvato. Questa disposizione ha l’obiettivo di evitare qualsiasi rischio di restituzione dei conferimenti ai soci. Si tratterebbe di ipotesi di restituzione del capitale sociale (senza averne deliberato la riduzione, ipotesi sanzionata anche penalmente, ex art. 2626 c.c.). Inoltre, possono essere acquistate esclusivamente azioni interamente liberate. Poiché nel caso contrario la società diverrebbe debitrice di se stessa per i decimi residui in aggiunta al pagamento del prezzo di acquisto. È bene rilevare che i fondi necessari per l’acquisto delle proprie azioni devono risultare dall’ultimo bilancio regolarmente approvato. Tuttavia, si ritiene che tali fondi debbano sussistere anche all’epoca dell’adozione della delibera assembleare che autorizza l’acquisto ed a quella dell’effettivo acquisto. Con obbligo per gli amministratori di verificare e attestare detta circostanza.

Per quanto riguarda le riserve utilizzabili per l’acquisto delle proprie azioni si deve ritenere che le stesse non siano quelle “disponibili“. Come letteralmente proposto dall’art. 2357 comma 1 c.c., ma quelle “distribuibili“. Cioè quelle che possono essere liberamente attribuite ai soci. Non rientrano pertanto tra le riserve utilizzabili per l’acquisto:

  • La riserva legale;
  • La riserva sovrapprezzo azioni nel limite necessario a costituire l’importo massimo della riserva legale;
  • I versamenti in conto “futuro” aumento capitale;
  • La riserva di rivalutazione, in assenza di una delibera straordinaria che ne stabilisca la definitiva riduzione nei termini di legge.

Azioni interamente liberate

Come anticipato, è possibile acquisire azioni proprie interamente liberate. L’obiettivo è quello di evitare che la società diventi debitrice di se stessa con conseguente estinzione del conferimento dovuto e per annacquamento del capitale sociale. Allo stesso tempo, si intende evitare di favorire i soci che potrebbero, altrimenti, liberarsi delle azioni e delle relative obbligazioni residue verso la società.

Preventiva autorizzazione assembleare

L’acquisto di azioni proprie da parte dell’organo amministrativo può avvenire solo preventiva autorizzazione da parte dell’assemblea ordinaria dei soci. Nell’atto di convocazione dell’assemblea deve essere esplicitato il punto relativo alla discussione sull’ipotesi di acquisto di azioni proprie. E’ opportuno sottolineare che l’assemblea non delibera l’acquisito, ma piuttosto autorizza l’organo amministrativo a compiere l’operazione. Questo significa che l’organo amministrativo, anche dopo l’autorizzazione, può astenersi dall’effettuare l’acquisto che resta atto proprio di gestione dell’organo amministrativo. In questo senso gli amministratori possono effettuare acquisti di azioni proprie anche in più momenti diversi. In particolare, la delibera di autorizzazione all’acquisto di azioni proprie deve indicare:

  • Il numero massimo di azioni da acquistare;
  • La durata, non superiore a diciotto mesi, per la quale l’autorizzazione è accordata;
  • Il corrispettivo minimo ed il corrispettivo massimo (art. 2357 co. 2 c.c.).

Società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio

Infine, l’art. 2357 comma 3 c.c. 15 dispone che:

  • Le società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio non possono acquistare azioni proprie per un importo eccedente la quinta parte del capitale sociale;
  • Le società chiuse possono effettuare tali acquisti senza alcun limite quantitativo.

È dunque oggi astrattamente possibile che una società azionaria che non ricorra al mercato del capitale di rischio diventi l’unica socia di se stessa. È tuttavia da rilevare che una simile eventualità appare assi remota nella pratica in quanto una società non può utilizzare l’intero suo patrimonio per acquistare le proprie azioni. Essendo il capitale e le riserve indisponibili non utilizzabili allo scopo. Per cui è evidente che non sarà mai in grado di pagare per la totalità delle stesse il loro giusto prezzo.

Acquisto di azioni proprie e riduzione del patrimonio netto

L’acquisto di azioni proprie, nella sostanza, non è un investimento finanziario per la società, ma piuttosto un impoverimento della stessa. Infatti, questo tipo di operazione deve essere seguendo le indicazioni del comma 3 dell’art. 2357-ter c.c., il quale dispone che:

L’acquisto di azioni proprie comporta una riduzione del patrimonio netto di eguale importo, tramite l’iscrizione nel passivo del bilancio di una specifica voce, con segno negativo

In pratica, si tratta di iscrivere in bilancio una riserva negativa per azioni proprie in portafoglio di cui agli artt. 2357-ter co. 3 e 2424-bis co. 7 c.c. (c.d. “Riserva Negativa Azioni Proprie“). Sul punto, gli utili distribuibili e le riserve disponibili utilizzati al momento dell’acquisto delle azioni proprie, ossia gli utili distribuibili e le riserve disponibili, corrispondenti al prezzo di acquisto delle azioni proprie, la cui sussistenza al momento dell’acquisto delle azioni proprie ha consentito il rispetto del limite stabilito dall’art. 2357 co. 1 c.c., rimangono iscritti in bilancio nel loro originario ammontare, salva ogni opportuna specificazione in Nota integrativa (“Riserve Utilizzate“).

Il comma 4 dell’art. 2357 c.c. conclude la disciplina sull’acquisto delle azioni proprie prevedendo che la violazione dei limiti di cui ai commi precedenti non comporta mai la nullità dell’operazione. In quanto, verificandosi tale ipotesi, le azioni acquistate in eccesso debbono essere alienate secondo modalità da determinarsi dall’assemblea, entro un anno dal loro acquisto. In mancanza, deve procedersi senza indugio al loro annullamento e alla corrispondente riduzione del capitale. Qualora l’assemblea non provveda, gli amministratori e i sindaci devono chiedere che la riduzione sia disposta dal tribunale secondo il procedimento previsto dall’art. 2446 c.c., secondo comma.

Acquisto di azioni proprie senza limitazioni

L’art. 2357-bis c.c. dispone che non si applichi alcun limite all’acquisto delle azioni proprie quando il medesimo avvenga:

  1. In esecuzione di una deliberazione dell’assemblea di riduzione del capitale, da attuarsi mediante riscatto e annullamento di azioni;
  2. A titolo gratuito, sempre che si tratti di azioni interamente liberate;
  3. Per effetto di successione universale o di fusione o scissione;
  4. In occasione di esecuzione forzata per il soddisfacimento di un credito della società, sempre che si tratti di azioni interamente liberate.

Per le società che fanno ricorso al mercato di capitale di rischio è peraltro previsto che se il valore nominale delle azioni proprie acquistate ai sensi dei n. 2, 3 e 4 che precedono supera il limite della quinta parte del capitale le medesime devono essere alienate o annullate entro tre anni secondo quanto previsto dal penultimo comma dell’art. 2357 c.c. Per quanto riguarda, infine, la scelta del o dei soci dai quali acquistare le azioni, una volta avuta l’autorizzazione assembleare, è da ritenersi che la stessa sia rimessa alla descrizione degli amministratori. I quali la devono effettuare avuto riguardo agli interessi sociali e non a quelli dei soci.

Aspetti pratici legati alla detenzione di azioni proprie

La detenzione da parte della società di proprie azioni è una vicenda potenzialmente pericolosa per i soci e per la società stessa. Questo avviene in quanto l’esercizio dei diritti sociali incorporati nelle azioni passa agli amministratori. Questi sono soggetti portatori di interessi propri, diversi da quelli degli azionisti, con ciò alterando le fisiologiche regole di funzionamento del contratto sociale. Il caso è quello estremo dove gli amministratori che gestiscono le azioni proprie della società approvano il bilancio da loro predisposto, nominano gli organi sociali e determinino il proprio compenso. Di fatto, si potrebbe assistere ad una modifica rilevante dei rapporti di forza all’interno della compagine sociale.

Al fine di evitare tali pericoli e di rendere il più possibile “neutro” l’acquisto delle proprie azioni, l’art. 2357-ter c.c. dispone il divieto assoluto per gli amministratori di disporre delle azioni proprie senza la preventiva autorizzazione dell’assemblea. La quale deve anche stabilire le relative modalità. Solo qualora le azioni proprie fossero state acquistate con l’intento fin dall’origine di effettuare trading sulle stesse, gli amministratori possono porre in essere ripetuti atti di acquisto e vendita senza necessità di singole autorizzazioni. Ma l’operazione nel suo complesso dovrà comunque essere autorizzata preventivamente dall’assemblea dei soci. Il comma 2 dell’art. 2357-ter c.c. prevede che finché le azioni restino in proprietà della società:

  1. Il diritto agli utili e il diritto di opzione sono attribuiti proporzionalmente alle altre azioni. Dunque è come se le azioni proprie fossero state annullate;
  2. Il diritto di voto è sospeso. Ma le azioni proprie sono tuttavia computate ai fini del calcolo delle quote richieste per la costituzione e per le deliberazioni dell’assemblea.

La disciplina sul diritto di voto è differente rispetto a quella sui diritti economico/patrimoniali. In quanto il primo è sospeso mentre i secondi sono accresciuti agli altri soci, non per una diversa valutazione del legislatore che ritiene legittima una disparità di trattamento. Ma, al contrario, per ricercare la medesima sterilizzazione delle azioni proprie in tutti i campi.

Azioni proprie e azioni senza diritto di voto

Per comprendere appieno la ratio della disciplina sul voto delle azioni proprie è opportuno confrontarla con quella generale dettata dall’art. 2368 comma 3 c.c. per le azioni, per le quali non può essere esercitato il diritto di voto. Cioè quelle dei soci in mora con i versamenti e quelle portate dai soci in conflitto di interessi. Per la disciplina generale le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate nei soli quorum costitutivi e non anche in quelli deliberativi. Mentre le azioni proprie, come detto, sono computate in entrambi i quorum.

Perché questa disparità di trattamento?

Il motivo è semplice: nel caso delle azioni proprie il loro mancato computo in un qualunque quorum potrebbe potenzialmente modificare i rapporti tra maggioranze e minoranze relative. In quanto si verifica un accrescimento proporzionale del voto di ogni singolo socio. Mentre nel caso delle azioni dei soci morosi o in conflitto di interessi tale rischio non ricorre. In quanto in detta fattispecie non si verifica alcun accrescimento del diritto di voto agli altri soci.

La circostanza, poi, che nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio si applica anche alle azioni proprie la regola dettata dall’art. 2368 comma 3 c.c. Cioè che le azioni proprie si computano nel quorum costitutivo ma non in quello deliberativo, è l’eccezione che conferma il principio. Eccezione giustificata dal fatto che nelle società quotate ove raramente esiste un socio di maggioranza, è preferibile favorire il raggiungimento del quorum deliberativo, al fine di evitare lo stallo della società.

La privazione delle azioni proprie dei diritti patrimoniali (distribuzione utili e diritto di opzione) e dei diritti amministrativi (voto) sottrae di fatto la loro gestione alla società, e dunque ai suoi amministratori.

Acquisto di azioni proprie per successivo annullamento

Il Codice ammette espressamente (art. 2357-bis comma 1, n. 1 c.c. 20) le operazioni di riduzione del capitale da attuarsi mediante riscatto e annullamento di azioni della società. La questione è se sia possibile ridurre il capitale annullando azioni proprie già detenute dalla società. Cioè azioni acquistate non ai fini del loro immediato annullamento ai sensi dell’art. 2357-bis comma 1 n. 1) c.c., ma azioni acquistate normalmente per altri motivi ai sensi dell’art. 2357 c.c. e in seguito ritenute non più utili e quindi destinate ad essere annullate adottando una delibera di riduzione reale del capitale a ciò dedicata.

La risposta può essere senz’altro positiva. In quanto, l’annullamento di azioni ordinarie è ciò che accade normalmente in qualsiasi ipotesi di riduzione reale del capitale. Comprese quelle che si realizzano in presenza di azioni di proprietà della società. La circostanza che si decida di ridurre il capitale sociale annullando solo le azioni della società e non parte di tutte quelle esistenti non è dunque una deroga ai principi generali. Ma semplicemente l’attuazione di una riduzione non proporzionale del capitale sociale, fattispecie pacificamente ammessa.

Modalità di riduzione del capitale sociale

In relazione alle modalità pratiche con cui realizzare l’annullamento di azioni proprie già detenute dalla società si deve tenere presente l’articolo 2357-ter comma 3 c.c. Articolo che stabilisce quanto segue:

“l’acquisto di azioni proprie comporta una riduzione del patrimonio netto di eguale importo, tramite l’iscrizione nel passivo di bilancio di una specifica voce, con segno negativo”

Pertanto le azioni proprie trovano evidenza in bilancio attraverso una voce di segno negativo riportata al passivo. Va anche evidenziato che l’iscrizione a passivo della voce “azioni proprie” con segno negativo produce l’effetto di rendere indisponibile quella parte (di pari importo) delle riserve disponibili esistenti al momento dell’acquisto delle azioni proprie e che ha reso possibile proprio detto acquisto. La legge non prescrive che questa distinzione debba risultare dal bilancio, ma può essere, comunque, opportuno evidenziarla (quantomeno in nota integrativa), e ciò per ragioni di “trasparenza“.

Possibile pregiudizio per i creditori

Nel caso di riduzione del capitale mediante annullamento di azioni proprie già detenute va, tuttavia, evidenziata la possibilità di un pregiudizio per i creditori sociali. Questo nonostante l’esistenza della riserva negativa e la sostanziale non diminuzione del patrimonio netto che a tale operazione consegue, in quanto si libera comunque una parte del capitale sociale dal vincolo di indisponibilità che fino a quel momento sussisteva.

Si deve, pertanto, ritenere applicabile anche a questa riduzione del capitale la disciplina di cui all’art. 2445 commi 2, 3 e 4 c.c. che regola la fattispecie generale della riduzione reale del capitale sociale. Con la conseguente subordinazione dell’efficacia della delibera al decorrere con esito negativo del termine di 90 giorni concesso ai creditori sociali per opporsi all’operazione. Una volta divenuta eseguibile la delibera, oltre all’annullamento delle azioni proprie, si dovrà procedere anche alla cancellazione dal passivo di bilancio della corrispondenteriserva negativa“.

Conclusioni

Dall’esame della disciplina positiva sull’acquisto delle azioni proprie è emerso come tale operazione possa soddisfare numerose esigenze pratiche. È tuttavia anche emerso che nella sostanza giuridica il fenomeno dell’acquisto delle azioni proprie, ancor più dopo l’introduzione della novella che impone l’iscrizione di una riserva negativa a “compensazione” di tale acquisto, è in realtà un rimborso di patrimonio ai soci con sostanziale “annullamento” delle azioni acquistate. Le quali continuano ad esistere solo nella loro astrattezza e potenzialità giuridica, in funzione di una futura ricollocazione sul mercato. Dopo l’acquisito, la vicenda delle azioni proprie assomiglia a quella di un aumento di capitale deliberato e inoptato. Fattispecie nella quale gli amministratori assumono il diritto di collocare sul mercato, all’interno del prezzo determinato dai soci, le azioni della società di nuova emissione. Le utilità sono dunque solo strategiche, in prospettiva, e di sostengo del valore e della liquidità delle azioni, al momento dell’acquisito.

Quando si pianifica un acquisto di azioni proprie è inoltre da tenere presente che oggi tale vicenda non è più neutra dal punto di vista del patrimonio netto della società. Le azioni proprie sono evidenziate in bilancio per un valore negativo corrispondente al loro costo d’acquisto (“Riserva negativa azioni proprie in portafoglio“) determinando in tal modo una corrispondente riduzione del patrimonio netto.

La riduzione che si verifica è particolarmente penalizzante in termini di rappresentazioni di bilancio. Poiché la disposizione impone una sottrazione tra valori non omogenei. Valori reali (prezzo di acquisto) contro valori di libro (patrimonio contabile), inducendo in tal modo un “effetto leva” negativo sul patrimonio netto. Con il risultato di far apparire la società proporzionalmente più povera di quanto non lo sia in realtà.

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