Sono considerate valide le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dalla scadenza del termine. Naturalmente, per il ritardo nella presentazione è prevista l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie (art. 2 co. 7 del DPR n. 322/98).
Possiamo dire, quindi, che entro novanta (90) giorni dalla scadenza la dichiarazione dei redditi presentata è ancora valida (ma “tardiva“). La presentazione oltre questo termine, ma entro l’attività di accertamento dell’Agenzia delle Entrate si definisce come “ultratardiva“. Solo dopo questo termine (ovvero quello di notifica dell’accertamento per l’omissione) si parla di dichiarazione “omessa“.
In pratica, vi sono dei termini da rispettare ed entro i quali è ancora possibile intervenire se la dichiarazione dei redditi (o IVA) non viene presentata entro il suo termine ordinario. Andiamo ad analizzare, di seguito, le varie casistiche che si possono presentare con le relative sanzioni amministrative.
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Dichiarazione dei redditi tardiva
Sono tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi (o IVA), le persone fisiche (titolari e non di partita Iva), le società di persone, di capitali, studi professionali, società fiduciarie, cooperative, gli enti non commerciali e le amministrazioni dello Stato. Quando questi soggetti, per scelta o per errore, inviano la dichiarazione nei novanta giorni successivi alla scadenza ordinaria, siamo di fronte ad una dichiarazione tardiva. Questa è, a tutti gli effetti, una dichiarazione ancora valida.
La normativa, per la dichiarazione tardiva prevede una sanzione amministrativa fissa, che varia da 250 euro a 1.000 euro (C.M. 25.1.99 n. 23, cap. I, § 1.2). Si tratta, in buona sostanza, della medesima sanzione prevista dall’art. 1 del D.Lgs. n. 471/97 in caso di omessa dichiarazione dei redditi, nel caso in cui non siano dovute imposte.
In caso di applicazione della sanzione per tardiva dichiarazione si rende applicabile anche la sanzione prevista per l’omesso versamento delle imposte. Si tratta della sanzione amministrativa prevista nella misura del 25% (o del 12,5%) prevista dall’art. 13 del D.Lgs. n. 471/97 (modificato con effetto a partire dal 1° settembre 2024 dal D.Lgs. n. 87/24, art. 13, co. 1). Per le modalità applicative vedasi i chiarimenti della Circolare n. 42/E/2016 dell’Agenzia delle Entrate.
Visto di conformità e dichiarazione tardiva
Il contribuente ha la possibilità di apporre il visto di conformità anche in caso di presentazione di una dichiarazione tardiva (presentata entro novanta giorni dalla scadenza), restando ferme le sole sanzioni già descritte, ossia un importo pari a 250 euro per ogni dichiarativo interessato (riducibile con ravvedimento operoso). La dichiarazione tardiva con visto tende a regolarizzare completamente l’utilizzo del credito in compensazione per un importo superiore a 15.000 euro.
Dichiarazione “ultratardiva” – presentata entro il termine di accertamento
Per le violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024, l’art. 1, co. 1-bis del D.Lgs. n. 471/97 (introdotto dal D.Lgs. n. 87/24) la dichiarazione presentata con presentata con ritardo superiore a 90 giorni ma non oltre i termini di accertamento (previsti dall’art. 43 del DPR n. 600/73), e comunque prima che il contribuente abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell’inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo, si applica sull’ammontare delle imposte dovute la sanzione prevista dall’art. 13, co. 1, aumentata al triplo. Se non sono dovute imposte, si applica il co. 1, secondo e terzo periodo.
Di fatto, si applica la sanzione prevista per gli omessi versamenti (art. 13, co. 1 D.Lgs. n. 471/97) del 25%, aumentata al tripli, quindi del 75%. Presentare, comunque la dichiarazione dopo il termine dei 90 giorni può essere utile sia per beneficiare della sanzione proporzionale ridotta (appena indicata), ma anche per usufruire della non punibilità per il reato di omessa dichiarazione (ex art. 13 del D.Lgs. n. 74/00). Per quanto riguarda, invece, la causa di non punibilità del reato è necessario sia il pagamento delle imposte sia l’assenza di controlli anche di natura penale.
Per approfondire: “Reati tributari: applicazione delle sanzioni penali“.
Violazioni commesse prima del 1 settembre 2024 per l’ultratardiva
Ove la dichiarazione sia presentata entro il termine per l’invio di quella per il periodo d’imposta successivo e comunque prima dell’inizio di un controllo fiscale, la sanzione è dimezzata, e diviene quindi dal 60% al 120% delle imposte dovute, con un minimo di 200 euro (artt. 1 co. 1 e 5 co. 1 del DLgs. 471/97 post DLgs. 158/2015). Se non sono dovute imposte la sanzione è da 150 euro a 500 euro per la dichiarazione dei redditi e IRAP e da 150 euro a 1.000 euro per la dichiarazione IVA.
Tabella di riepilogo: sanzioni per la dichiarazione tardiva e ultratardiva
Fattispecie | Sanzione | Normativa |
---|---|---|
Dichiarazione dei redditi e IRAP presentata entro i 90 giorni | Da 250 euro a 1.000 euro | Circ. n. 42/E/2016 |
Dichiarazione IVA presentata entro i 90 giorni | Dai 250 euro a 2.000 euro | Circ. n. 42/E/2016 |
Dichiarazione dei redditi/IRAP/IVA presentata entro i termini di accertamento in assenza di controlli | 75% delle imposte dovute. Da 250 euro a 1.000 euro (in assenza di imposte). Di 250 per l’IVA in assenza di imposte | Art. 1 co. 1-bis e 5 co. 1-bis del D.Lgs. n. 471/97 |
Per effetto dell’art. 7 co. 4-bis del DLgs. 472/97, introdotto dal DLgs. 158/2015, “salvo quanto diversamente disposto da singole leggi di riferimento, in caso di presentazione di una dichiarazione o di una denuncia entro trenta giorni dalla scadenza del relativo termine, la sanzione è ridotta della metà“. Ciò non opera per le dichiarazioni dei redditi e Iva (circ. Agenzia delle Entrate 12.10.2016 n. 42).
Ravvedimento operoso per la dichiarazione tardiva
Il più frequente caso di ravvedimento della dichiarazione attiene alla presentazione della cosiddetta dichiarazione tardiva. Se la dichiarazione omessa alla scadenza ordinaria viene presentata entro 90 giorni dal termine ordinario, essa è valida a tutti gli effetti (Circolare n. 11/E/2010). Il ravvedimento della dichiarazione tardiva, presentata nel termine di 90 giorni, ha un costo particolarmente contenuto. In particolare possiamo trovarci di fronte due casi particolari:
- Dichiarazione tardiva senza imposte dovute – La lettera c) del comma 1 dell’articolo 13 del D.Lgs. n. 472/97. Prevede che in questo caso, la sanzione venga ridotta a 1/10 del minimo. In pratica, in assenza di imposte dovute, la regolarizzazione comporta il versamento della sanzione ridotta a 25 euro (codice tributo “8911”), in quanto la sanzione piena applicabile è di 250 euro;
- Dichiarazione tardiva con imposte dovute – Nel caso di dichiarazione presentata nei 90 giorni con imposte dovute, è necessario ravvedere i versamenti non effettuati. Quindi, oltre alla sanzione ridotta di 25 euro (codice tributo “8911”), dovrà essere applicata la sanzione ridotta, seguendo le disposizioni sul ravvedimento operoso.
Esempio di ravvedimento operoso per dichiarazione tardiva
Poniamo il caso di una società di capitali che non ha inviato entro i termini (per l’anno “n”) il modello Redditi SC relativo all’anno “n-1”. Le imposte sono state regolarmente versate alle scadenze previste. La violazione può essere sanata in base alle disposizioni di cui alla lettera c) dell’articolo 13 del D.Lgs. n. 472/97 entro 90 giorni. Per cui, entro i 90 giorni successivi alla scadenza del modello nell’anno “n” o eventualmente nell’anno “n+1” deve essere presentata la dichiarazione.
Per perfezionare il ravvedimento operoso, oltre ad inviare il modello Redditi SC, è necessario versare anche la relativa sanzione ridotta pari a 25,00 euro (1/10 di 250,00 euro). Il versamento della sanzione deve avvenire con modello F24, utilizzando il codice tributo 8911, periodo di riferimento l’anno in cui è stata commessa la violazione, in questo caso l’anno “n”.
Conclusioni e consulenza fiscale online
Concretamente, la possibilità di trovarsi di fronte ad una fattispecie di dichiarazione tardiva è assai frequente nella pratica. Negli ultimi anni il legislatore sta modificando le date di scadenza di presentazione dei vari modelli dichiarativi. Questo aspetto, può contribuire a creare confusione.
Per questo motivo se ti sei accorto di essere incappato in questa fattispecie devi ricordarti di utilizzare il ravvedimento operoso per il calcolo ed il versamento della sanzione ridotta di 25,00 euro. Assieme al versamento della sanzione può essere presentata la dichiarazione dei redditi. Qualora, invece, tu ti sia accordo della dimenticanza oltre la scadenza dei 90 giorni, ti trovi di fronte ad una fattispecie di dichiarazione omessa, ed in questo caso le conseguenze a tuo carico sono sicuramente maggiori.
In questo caso il consiglio che posso darti è quello di rivolgerti ad un professionista preparato che possa analizzare la tua situazione e fornirti le migliori soluzioni. Se hai un dubbio o desideri ricevere una mia consulenza, contattami al link seguente.