Le dichiarazioni fiscali che possono essere presentate nel 2025 sono relative al 2024 per:
I contribuenti, devono anche, qualora siano obbligati, a presentare i modelli ISA. Come ogni anno l’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello con provvedimento del 28 febbraio 2025, con le relative istruzioni di compilazione.
Indice degli Argomenti
- Dichiarazione dei redditi Società di persone 2025: il modello
- Le novità
- Soggetti interessati
- Il termine di presentazione
- Modello dichiarazione dei redditi società di persone “non solari”
- Casistiche particolari
- Modalità di presentazione
- Le modalità di versamento delle imposte
- I quadri da utilizzare
- Consulenza fiscale online
- Riferimenti normativi
Dichiarazione dei redditi Società di persone 2025: il modello
La versione definitiva del Modello Redditi Società di persone 2025 è stata approvata dall’Agenzia delle Entrate con il provvedimento del 28 febbraio 2025.
Il modello SP è composto da:
- Il frontespizio ed i quadri RF, RG, RE, RA, RB, RH, RL, RD, RJ, RT, RM, RQ, RV, RP, RN, RO, RS, RU, RW, AC, FC, TR, OP, DI, RX;
- I modelli da utilizzare per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli ISA, approvati con apposito provvedimento.
Le novità
Il modello SP2025 introduce diverse modifiche fiscali importanti. Ecco le principali novità in sintesi:
- Concordato preventivo biennale: È stata introdotta una nuova sezione (Quadro CP) e aggiornate altre sezioni (RF, RG, RE, RH) per gestire il nuovo accordo biennale con il Fisco. Questo permette ad alcune categorie di contribuenti di concordare in anticipo le tasse da pagare per due anni;
- Agevolazioni per giovani agricoltori: È stata creata una sezione apposita (RQ, Sezione XXV) per i giovani che avviano un’impresa agricola. Possono scegliere un regime fiscale vantaggioso pagando un’imposta sostitutiva fissa invece dell’IRPEF, delle addizionali e dell’IRAP sul reddito d’impresa;
- Maggiore deduzione per nuove assunzioni: Le aziende possono ora dedurre una quota maggiore dei costi sostenuti per l’assunzione di nuovo personale a tempo indeterminato. Le sezioni relative ai costi e alle deduzioni (RF, RE, RG) sono state aggiornate per questa novità;
- Modifiche per imprenditori agricoli professionali (IAP): Cambia il modo di calcolare il reddito agrario e domenicale per i coltivatori diretti e gli IAP per gli anni 2024 e 2025 (aggiornamento nel Quadro RA);
- Tassazione attività finanziarie all’estero: Modifiche per:
- IVAFE: Nel quadro RW, c’è una nuova casella da barrare se si possiedono prodotti finanziari in Paesi a tassazione privilegiata (paradisi fiscali). L’aliquota IVAFE (imposta sulle attività finanziarie estere) sale allo 0,40% dal 2024 per questi casi;
- IVIE: L’aliquota IVIE (imposta sugli immobili all’estero) aumenta all’1,06% a partire dal 2024;
- Rivalutazione terreni e partecipazioni: Diventa una possibilità stabile (a regime dal 1° gennaio 2025) poter rideterminare il costo d’acquisto di terreni (edificabili e agricoli) e partecipazioni societarie, pagando un’imposta sostitutiva per adeguare il valore fiscale a quello di mercato (modifiche nei quadri RT e RM);
- Affrancamento cripto-attività: Chi possiede cripto-attività al 1° gennaio 2025 può scegliere di “aggiornare” il loro valore fiscale a quella data, pagando un’imposta sostitutiva del 18% entro il 30 novembre 2025. Questo può essere vantaggioso per ridurre le tasse su future vendite (nuova sezione nel Quadro RT);
- Affrancamento straordinario riserve: Le società possono scegliere di “liberare” fiscalmente alcune riserve contabili (in sospensione d’imposta) presenti nel bilancio 2023 e ancora esistenti a fine 2024, pagando un’imposta sostitutiva (nuova Sezione VII nel Quadro RQ).
Soggetti interessati
La dichiarazione dei redditi tramite Modello Società di persone deve essere presentato ai fini della determinazione delle quote di reddito 2024 o della perdita, imputabili ai singoli soci o associati agli effetti dell’IRPEF o IRES.
Devono presentare la dichiarazione dei redditi società di persone, mediante il Modello Società di persone 2025:
- Società semplici;
- Società in nome collettivo e in accomandita semplice;
- Le società di armamento (equiparate alle società in nome collettivo o alle società in accomandita semplice, a seconda che siano state costituite all’unanimità o a maggioranza);
- Le società di fatto o irregolari (equiparate alle società in nome collettivo o alle società semplici a seconda che esercitino o meno attività commerciale);
- Associazioni senza personalità giuridica, costituite fra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni le aziende coniugali, se l’attività è esercitata in società fra i coniugi (cointestatari della licenza o entrambi imprenditori);
- Gruppi europei di interesse economico (Geie).
I soggetti sopra elencati, devono essere residenti nel territorio dello Stato. Quindi, devono avere, per la maggior parte del periodo d’imposta la sede legale o lo svolgimento delle attività ordinarie in via principale o l’oggetto principale della propria attività nel territorio dello Stato.
La dichiarazione dei redditi delle Società di persone può essere presentata solo in via telematica tramite i servizi dell’Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite intermediario abilitato.
Aziende coniugali
Le aziende coniugali presentano il Modello redditi società di persone soltanto, nel caso in cui, i coniugi svolgano l’attività in forma di società, ad esempio, i coniugi cointestatari della licenza ovvero coniugi imprenditori. In caso contrario:
- Il coniuge imprenditore deve presentare il Modello Redditi 2025, PF, compilando il quadro RF o RG;
- L’altro coniuge indica la quota di sua spettanza nel quadro RH della propria dichiarazione dei redditi.
Il termine di presentazione
Il termine di presentazione in via telematica delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche, società ed associazioni di cui all’art. 6 del DPR n. 600/73 (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate) è fissato, a regime, al 31 ottobre di ogni anno. In particolare, i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi sono contenuti nel DPR n. 322/98, che, all’art. 2, comma 1, dispone quanto segue:
“1. Le persone fisiche e le società o le associazioni di cui all’articolo 6 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, presentano la dichiarazione secondo le disposizioni di cui all’articolo 3, per il tramite di una banca o di un ufficio della Poste italiane S.p.a. tra il 1° maggio ed il 30 giugno ovvero in via telematica entro il 31 ottobre dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo di imposta”.
Pertanto, il termine di presentazione in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato, della dichiarazione dei redditi è fissato al 31 ottobre dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo di imposta.
Le dichiarazioni che vengono presentate:
- Entro 90 giorni dalla scadenza del termine sono considerate valide salvo l’applicazione delle sanzioni di cui agli artt. 2 e 8 del DPR n. 322/98;
- Oltre 90 giorni sono considerate omesse ma costituiscono titolo per la riscossione dell’imposta dovuta.
Modello dichiarazione dei redditi società di persone “non solari”
Le società di persone hanno il periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, tuttavia, il periodo di imposta può non coincidere con l’anno solare, qualora ci siano situazioni particolari, come:
- La cessazione dell’attività in corso d’anno;
- Liquidazione;
- Trasformazione, scissione, fusione.
Per i soggetti con un periodo di imposta coincidente con l’anno solare, le dichiarazioni ai fini delle imposte dirette e dell’IRAP devono essere redatte su un modello conforme a quello approvato il 31 gennaio dell’anno successivo.
I soggetti con un periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, i modelli approvati entro il 31 gennaio devono essere utilizzati per le dichiarazioni dei redditi società di persone relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di approvazione.
Quindi, in caso di soggetti con un periodo d’imposta diverso dall’anno solare devono utilizzare i modelli di dichiarazione approvati nel corso dell’anno solare in cui si chiude il proprio esercizio di riferimento.
Per quel che concerne il Modello IVA ed il Modello 770, tali dichiarazioni devono essere presentate in forma autonoma, utilizzando i modelli approvati per il periodo. Ad ogni modo tali modelli, riguardano il periodo di riferimento 1/1 – 31/12, anche per i soggetti che ai fini reddituali hanno un periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare.
Casistiche particolari
Le società di persone devono seguire modalità diverse di presentazione della dichiarazione dei redditi, qualora nel corso dell’anno si verifichino:
- Inizio dell’attività in corso d’anno;
- Cessazione dell’attività in corso d’anno senza la messa in liquidazione;
- Cessazione dell’attività con liquidazione;
- Trasformazione.
Inizio dell’attività in corso d’anno
Nel caso in cui la società abbia iniziato la sua attività in corso d’anno, e termina il periodo d’imposta il 31 dicembre 2024, si realizza una delle fattispecie in cui il periodo d’imposta è coincidente con l’anno solare.
Il contribuente deve utilizzare il Modello dichiarazione Redditi 2025.
Cessazione dell’attività in corso d’anno senza messa in liquidazione
La società di persone che cessa la sua attività in corso dell’anno senza la messa in liquidazione, anteriormente al 31 dicembre 2024, deve presentare le singole dichiarazioni utilizzando, ai fini reddituali, il Modello Redditi società di persone, approvato nel 2024.
Per stabilire i termini di presentazione e di versamento, delle imposte sui redditi e IRAP relative all’ultimo esercizio dell’attività, l’Agenzia delle Entrate ha dichiarato con la Circolare n. 48/2002, che la dichiarazione deve essere presentata in via telematica entro il 31 ottobre dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta.
Dichiarazione | Modello da presentare | I termini di presentazione |
---|---|---|
Dichiarazione IVA | Modello IVA 2025 | 30 aprile 2025 |
Dichiarazione dei redditi | Modello redditi società di persone 2025 | 31 ottobre 2025 |
Dichiarazione IRAP | Modello IRAP 2025 | 31 ottobre 2025 |
Dichiarazione del sostituto d’imposta | Modello 770/2025 | 31 ottobre 2025 |
Cessazione dell’attività con messa in liquidazione
Le indicazioni sui tempi in cui presentare la dichiarazione in caso di cessazione dell’attività con messa in liquidazione, sono date dall’art. 5, co.1 del DPR. 322/1998, il quale stabilisce che:
“In caso di liquidazione di societa’ o enti soggetti all’imposta sul reddito delle persone giuridiche, di societa’ o associazioni di cui all’articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e di imprese individuali, il liquidatore o, in mancanza, il rappresentante legale, presenta, secondo le disposizioni di cui all’articolo 3, la dichiarazione relativa al periodo compreso tra l’inizio del periodo d’imposta e la data in cui si determino gli effetti dello scioglimento della societa’ ai sensi degli articoli 2484 e 2485 del codice civile, ovvero per le imprese individuali la data indicata nella dichiarazione di cui all’articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, entro l’ultimo giorno del nono mese successivo a tale data in via telematica.
Lo stesso liquidatore presenta la dichiarazione relativa al risultato finale delle operazioni di liquidazione entro nove mesi successivi alla chiusura della liquidazione stessa o al deposito del bilancio finale, se prescritto, in via telematica”
Il liquidatore o in sua mancanza, il rappresentante legale, devono presentare due dichiarazioni:
- La prima attinente al periodo compreso tra l’inizio del periodo d’imposta e la data di iscrizione nel Registro delle imprese della liquidazione;
- La seconda riguarda il periodo compreso tra questa data e la chiusura della liquidazione.
Il termine di decorrenza di 9 mesi è dato da:
- Data di iscrizione al registro delle imprese della dichiarazione con cui gli amministratori ne accertano la causa;
- In caso di liquidazione disposta dall’assemblea dei soci, dalla data di iscrizione della delibera.
Modalità di presentazione
Le società di persone devono presentare la dichiarazione dei redditi esclusivamente in modalità telematica. La conseguenza è che le dichiarazioni presentate in modalità cartacea sono da considerarsi non redatte in conformità al modello approvato e pertanto, è applicabile al contribuente una sanzione da 250 a 2.000 euro.
I soggetti obbligati possono, agire in due diverse modalità per effettuare l’invio telematico:
- Trasmettere direttamente la propria dichiarazione;
- Avvalersi di un soggetto abilitato alla trasmissione.
Trasmissione diretta della propria dichiarazione dei redditi
Il contribuente può presentare direttamente la propria dichiarazione dei redditi tramite modalità telematica. In questo caso la dichiarazione è considerata presentata nel momento in cui è conclusa la ricezione dei dati dall’Agenzia delle Entrate.
La prova della presentazione della dichiarazione dei redditi società di persone è data dalla comunicazione da parte dell’Agenzia delle Entrate, la quale ne attesta l’avvenuto ricevimento. Sono considerate tempestive le dichiarazioni trasmesse entro i termini previsti, ma scartate dall’Agenzia.
Le modalità di versamento delle imposte
Per il versamento delle imposte deve essere utilizzato, obbligatoriamente il Modello F24. Per effettuare i versamenti delle imposte e dei contributi, i titolari di partita IVA, devono presentare, sempre il Mod. F24 telematico.
Il Mod. F24, può essere presentato:
- Mediante i servizi telematici bancari, come home banking oppure remote banking. Il file telematico è cosi spedito alla banca che effettua l’addebito e invia il Modello F24 all’Agenzia delle Entrate;
- Mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline -F24 web- F24 online., etc….)
I soggetti non titolari di partita IVA, inevece, possono presentare il Modello F24 cartaceo, a meno che non sia necessario utilizzare la compensazione, di qualsiasi importo, presso una banca, in posta o tramite qualsiasi sportello di riscossione.
Tabella riassuntiva
Tipologia di versamento | Contribuente | Modalità utilizzabile |
---|---|---|
Modello F24 con saldo a zero | Titolare partita IVA o privato | Soltanto servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, come Entratel, Fisconline |
Modello F24 a debito, con compensazione di crediti IRPEF, IVA, IRES, IRAP, addizionali, imposte sostitutive, ritenute | Titolare di partita IVA o privato | Servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, come Entratel, Fiscoonline |
Modello F24 a debito con compensazione di altri crediti | Titolare di partita IVA o Privato | Servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, come Entratel, Fiscoonline |
Modello F24 con saldo a debito senza compensazione | Titolare di partita IVA Privato | Servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, come Entratel o Fisconline oppure servizi bancari come home banking o remote banking Modello Carteceo oppure i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate oppure servizi bancari come home banking o remote banking |
Gli importi delle imposte a saldo che scaturiscono dalla dichiarazione devono essere versati arrotondati all’unità di euro, cosi come determinati dalla dichiarazione stessa.
I quadri da utilizzare
Il Modello Redditi, è composto da:
- Frontespizio;
- Alcuni quadri utili alla determinazione del reddito ed alcuni per il calcolo delle imposte;
- Prospetti vari;
- Quadro dedicato alle compensazioni e rimborsi.
Frontespizio
Il Frontespizio è formato da due pagine, contenenti:
- Nella prima facciata, l’informativa sulla privacy;
- Nella seconda facciata:
- Tipologia di dichiarazione presentata;
- Informazioni relative alla società o all’associazione;
- Dati relativi al rappresentante firmatario della dichiarazione;
- Sezione “altri dati”, per i grandi contribuenti, con un volume di affari non inferiore a 100 milioni di euro;
- La firma della dichiarazione;
- Visto di conformità, certificazione tributaria e l’impegno alla trasmissione telematica.
Determinazione del reddito
I quadri per la determinazione del reddito della società di persone o di un soggetto equiparato sono:
- Quadro RF: per i redditi di impresa con contabilità ordinaria;
- Quadro RG: redditi d’impresa con contabilità semplificata;
- Il quadro RE: redditi di lavoro autonomo derivanti dall’esercizio di arti o professioni;
- Quadro RA: redditi di terreni;
- Quadro RB: redditi di fabbricati;
- Il quadro RH: redditi di partecipazione in società di persone o equiparate;
- Quadro RL: altri redditi;
- Quadro RD: reddito di allevamento di animali e di produzione di vegetali o altre attività agricole;
- Il quadro RJ: determinazione della base imponibile delle imposte marittime.
Consulenza fiscale online
Consulenza fiscale online|Fiscomania.com
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Riferimenti normativi
- DPR n. 322/98, artt. 2 e 5;
- Agenzia delle Entrate, Circolare 7 giugno 2002, n. 48;
- DPR n. 600/73, art. 6.