Tipologia di onere | detraibile IRPEF |
Misura detrazione | 19% |
Limite di spesa | 800 euro per le spese di frequenza scolastica |
Indicazione nel quadro E | Righi generici, codice 12 per scuole dell’infanzia, primo ciclo di istruzione e secondarie Righi generici, codice 13 per corsi di istruzione universitaria e specializzazione |
Le spese sostenute per le spese scolastiche e di istruzione dei figli consentono di ottenere, a determinate condizioni, un beneficio fiscale in dichiarazione dei redditi. Ai sensi dell’art. 15, co. 1 del TUIR le spese scolastiche e di istruzione danno diritto ad una detrazione fiscale del 19% dell’IRPEF. La detrazione trova spazio nel modello 730 con due distinti codici. In particolare:
- Codice 12 per le spese di frequenza delle scuole dell’infanzia, del primo ciclo di istruzione e scuole secondarie di secondo grado del sistema nazionale di istruzione;
- Codice 13 per le spese di frequenza di università statali e non statali, di perfezionamento e/o di specializzazione universitaria, tenuti presso università o istituti pubblici o privati, italiani o stranieri.
Le spese scolastiche e di istruzione sono soggette a rimodulazione dell’ammontare in relazione all’aumentare del reddito del soggetto che ha sostenuto la spesa (co. 629 Legge n. 160/19). Inoltre, è necessario tenere in considerazione l’obbligo di tracciabilità dei pagamenti, che devono avvenire con bonifico bancario o postale o altri sistemi tracciabili.
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Indice degli Argomenti
- Detrazione per le spese scolastiche: infanzia, primo ciclo e scuole secondarie – codice 12
- Detrazione per ampliamento dell’offerta formativa: codice 31
- Detrazione delle spese universitarie – codice 13
- Detrazione spese scolastiche per corsi post-laurea
- Detraibilità spese della mensa e servizi scolastici integrativi
- Detrazione spese scolastiche: la documentazione da presentare
- Detrazione spese scolastiche: pagamento con carta o bancomat obbligatorio
- Altre spese scolastiche
Detrazione per le spese scolastiche: infanzia, primo ciclo e scuole secondarie – codice 12
La lettera e-bis), del comma 1, dell’articolo 15 del DPR n 917/86 prevede la detrazione fiscale del 19% per le spese legate alla frequenza scolastica dei figli. In particolare, la detrazione fiscale spetta:
Lett. e-bis), co. 1, art. 15 TUIR |
---|
“per la frequenza di scuole dell’infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione di cui all’articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62“ |
È prevista, quindi, la detrazione fiscale del 19% per le spese scolastiche sostenute per la frequenza delle seguenti tipologie di istituto sia per istituti statali pubblici, che per istituti paritari privati. Si tratta di:
- Scuole dell’infanzia (c.d. “scuola materna“);
- Scuole del primo ciclo di istruzione (scuole elementari e medie inferiori). Rientrano in questa categoria la scuola primaria, per un ciclo di 5 anni e la scuola secondaria di primo grado, per un ciclo di 3 anni;
- Scuole secondarie di secondo grado (scuola superiore). Si tratta del ciclo scolastico della durata di 5 anni.
L’importo massimo detraibile, per quanto riguarda le spese scolastiche, è di 800 euro per ciascun alunno o studente. Il rimborso IRPEF massimo, calcolato al 19% della spesa, è pari a 152 euro, somma da considerare per tutti gli anni di studio scolastico, dalla scuola materna e fino alle superiori. L’importo massimo detraibile da indicare nel quadro E rigo E8-E10 codice 12 è di 800 euro con una maggiore detrazione per ciascun alunno o studente.
Tipologie di detrazioni:
Ci sono due tipologie di detrazioni possibili sulle spese scolastiche:
Tipologia di spesa scolastica | Detraibilità |
---|---|
Spese per la frequenza scolastica (tramite metodi tracciabili di pagamento) | Ammesse in detrazione ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera e-bis), del TUIR nel limite massimo di spesa di 800 euro |
Erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici (tramite metodi tracciabili di pagamento) | Ammesse in detrazione ai sensi della successiva lettera i-octies) senza limite di importo |
Per distinguere correttamente le due tipologie di spesa, nella Circolare 3/E 2016, l’Agenzia delle Entrate ha specificato che:
“le tasse, i contributi obbligatori, nonché i contributi volontari e le altre erogazioni liberali, deliberati dagli istituti scolastici o dai loro organi e sostenuti per la frequenza scolastica ma non per le finalità di cui alla lettera i-octes) rientrano nella previsione della lettera e-bis). Si citano, a mero titolo di esempio, la tassa di iscrizione, la tassa di frequenza e le spesa per la mensa scolastica” |
Non trovano agevolazione le spese sostenute e rimborsate dal datore di lavoro ed indicate nei punti da 701 a 706 della Certificazione unica.
Chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sulle spese scolastiche detraibili
Spese sostenute per testi scolastici, strumenti musicali, cancelleria, viaggi ferroviari, vitto e alloggio | Non sono detraibili – Circolare n. 14/E/2023 |
Gite scolastiche, assicurazione della scuola, corsi di lingua, teatro, etc… | Sono detraibili le spese sostenute per le gite scolastiche, assicurazione della scuola, ed ogni altro contributo scolastico, finalizzato all’ampliamento dell’offerta formativa, deliberato dagli organi dell’istituto – Circolare n. 14/E/2023 |
Servizio di trasporto scolastico | E’ possibile detrarre come spese scolastiche, le spese sostenute per il servizio di trasporto, anche se è stato reso tramite il servizio del Comune, oppure di soggetti terzi rispetto alla scuola ed anche se non è stato deliberato dagli organi di istituto – Circolare n. 14/E/2023 |
Assistenza al pasto, pre e post scuola | Le spese sostenute per i servizi scolastici integrativi, come l’assistenza al pasto, il pre e post scuola, sono detraibili, in quanto anche se forniti in orario extra curriculare, sono considerati servizi strettamente legati alla frequenza scolastica. (Circolare n. 68 del 4 agosto 20016) |
Spese per la mensa scolastica | Sono detraibili, le spese sostenute per la mensa scolastica, anche nel caso in cui il servizio mensa sia fornito da soggetti diversi rispetto alla scuola frequentata. Esempio, lo studente che usufruisce del servizio mensa del Comune o da cooperative. (Circolare n. 18/E/2016 § 2.1) |
Frequenza di corsi non universitari all’estero | Non sono detraibili le spese sostenute per la frequenza ai corsi non universitari all’estero, in relazione alla frequenza di: – scuole dell’infanzia; – del primo ciclo di istruzione e secondarie di secondo grado. Circolare n. 14/E/2023 |
Detrazione per spese scolastiche per gli istituti musicali
La detrazione spetta anche in caso di iscrizione ai corsi istituiti in base all’ordinamento antecedente il DPR n. 212/2005 presso i Conservatori di Musica e gli Istituti musicali pareggiati. I nuovi corsi di formazione istituiti dal DPR n. 212/2005 possono, invece, considerarsi equiparabili alle spese sostenute per l’iscrizione ai corsi universitari (rigo E8/E10, codice 13 del modello 730).
Tipologia di spesa agevolabile
Tra le spese ammesse alla detrazione rientrano, in quanto connesse alla frequenza scolastica:
- Le tasse a titolo di iscrizione e di frequenza scolastica;
- I contributi obbligatori;
- I contributi volontari e le erogazioni liberali deliberati dagli istituti scolastici.
Spese scolastiche non detraibili
La detrazione per spese di istruzione non spetta per le spese relative a:
- L’acquisto di materiale di cancelleria e di testi scolastici per la scuola secondaria di primo e secondo grado (Circolare 02.03.2016 n. 3/E, risposta 1.15);
- Il servizio di trasporto scolastico. In quanto si tratta di un servizio alternativo al trasporto pubblico per il quale non è attualmente prevista alcuna agevolazione (Risoluzione 04.08.2016 n. 68/E).
Limite di detraibilità delle spese per la frequenza scolastica
La detrazione fiscale per le spese scolastiche legate alla frequenza, è calcolata su un importo massimo di 800 euro per anno per alunno o studente, da ripartire tra gli aventi diritto. La detrazione per spese di istruzione non è cumulabile con quella prevista dall’articolo 15, comma 1, lettera i-octies) del TUIR. Si tratta della detrazione per erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici. In pratica, scegliendo la detrazione per frequenza, non è possibile fruire anche della detrazione per erogazioni liberali agli istituti scolastici. Tuttavia, tale incumulabilità deve essere riferita al singolo alunno. Pertanto, ad esempio, il contribuente che ha un solo figlio e fruisce della detrazione per frequenza non può fruire anche di quella prevista per le erogazioni liberali. Il contribuente con due figli se per uno di essi non si avvale della detrazione per le spese di frequenza scolastica può avvalersi della detrazione per le erogazioni liberali.
Spese di istruzione nella Certificazione Unica
Nel limite di spesa agevolabile devono essere comprese anche le spese indicate nella Certificazione unica (punti da 341 a 352) con il codice 12. Non possono essere indicate le spese sostenute dal contribuente che nello stesso anno sono state rimborsate dal datore di lavoro. Rimborso avvenuto in sostituzione delle retribuzioni premiali e indicate nella Certificazione unica (punti da 701 a 706) con il codice 12. La detrazione spetta comunque sulla parte di spesa non rimborsata.
Detrazione per ampliamento dell’offerta formativa: codice 31
Ai sensi dell’articolo 15, comma 1, lettera i-octies) del TUIR, sono detraibili, sempre nella misura del 19% della spesa sostenuta (ma senza limite di importo), le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado.
Si tratta di istituti statali e paritari senza scopo di lucro appartenenti al sistema nazionale di istruzione di cui alla Legge n. 62/2000. La detrazione è ammessa anche in favore delle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica e delle università, finalizzate all’innovazione tecnologica, all’edilizia scolastica e universitaria e all’ampliamento dell’offerta formativa.
La detrazione spetta a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento quali bancomat, carte di credito prepagate, assegni bancari e circolari. Ai fini della detraibilità sono agevolabili esclusivamente i contributi volontari consistenti in erogazioni liberali finalizzati:
- All’innovazione tecnologica (ad esempio acquisto di cartucce stampanti);
- All’edilizia scolastica (ad esempio pagamento piccoli e urgenti lavori di manutenzione o di riparazione);
- Oppure, all’ampliamento dell’offerta formativa(ad esempio l’acquisto di fotocopie per verifiche o approfondimenti).
Nella detrazione del 19% per le spese di istruzione dei figli rientrano anche i costi per gite scolastiche, per l’assicurazione della scuola. In generale ogni altro contributo scolastico finalizzato all’ampliamento dell’offerta formativa (ad esempio corsi di lingua, teatro) deliberato dagli organi d’istituto. Per ottenere la detrazione è necessario compilare il quadro oneri della dichiarazione con il codice 31. Come anticipato tale detrazione è incompatibile con quella legata alla frequenza scolastica.
Detrazione delle spese universitarie – codice 13
La lettera e) dell’articolo 15, comma 1, del DPR n 917/86 prevede la possibilità di detrarre dall’IRPEF il 19% delle c.d. “spese universitarie“.
Lett. e), art. 15, co. 1 TUIR |
---|
“le spese per frequenza di corsi di istruzione universitaria presso università statali e non statali. In misura non superiore, per le università non statali, a quella stabilita annualmente per ciascuna facoltà universitaria con decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca da emanare entro il 31 dicembre, tenendo conto degli importi medi delle tasse e contributi dovuti alle università statali“ |
Per quanto riguarda le spese universitarie sono detraibili nella misura del 19% le spese sostenute per la frequenza di
- Corsi di istruzione universitaria presso università statali e non statali,
- Corsi di perfezionamento e/o di specializzazione universitaria,
- Tenuti presso università o istituti pubblici o privati, italiani o stranieri.
Le spese possono riferirsi anche a più anni, compresa l’iscrizione fuori corso, e, per le università non statali italiane e straniere, non devono essere superiori a quelle stabilite annualmente per ciascuna facoltà universitaria con decreto Miur (Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca), tenendo conto degli importi medi delle tasse e contributi dovuti alle università statali.
Sono detraibili anche le spese sostenute per:
- Immatricolazione ed iscrizione anche se riferite a più anni, compresa, quindi, anche l’iscrizione fuori corso;
- Soprattasse per esami di profitto e di laurea previste per tutte le università.
Corsi statali e non statali
Sono detraibili al 19%, utilizzando il codice 13 le seguenti spese:
- Legate al sostenimento di spese per frequenza di università statali, per l’intero importo;
- Legate al sostenimento di spese per frequenza di università non statali, limitatamente agli importi stabiliti annualmente con apposito decreto del MIUR (che tiene in considerazione gli importi medi delle tasse e contributi dovuti alle università statali).
Il decreto ai fini dell’anno di imposta 2023 è stato pubblicato sulla G.U. del 7 dicembre 2023. Con riguardo, ai corsi di laurea, i limiti, indicati nella tabella di seguito, variano a seconda dell’area geografica nella quale è ubicata l’università e dell’area disciplinare cui appartiene il corso d’istruzione:
Area disciplinare | Nord | Centro | Sud |
---|---|---|---|
Medica | 3.900 euro | 3.100 euro | 2.900 euro |
Sanitaria | 3.900 euro | 2.900 euro | 2.700 euro |
Scientifico-Tecnologica | 3.700 euro | 2.900 euro | 2.600 euro |
Umanistico-sociale | 3.200 euro | 2.800 euro | 2.500 euro |
Il Decreto precisa che per gli studenti iscritti a corsi di dottorato, specializzazione e master universitari di primo e secondo livello, gli importi di riferimento per la detrazione sono i seguenti:
- 3.900 per il Nord;
- 3.100 per il Centro;
- 2.900 per il Sud e le Isole.
Deve essere considerato, inoltre, che deve esser sommato al limite detraibile l’importo della tassa regionale per il diritto allo studio universitario di cui all’art. 3, Legge n. 549/95.
Qualora le spese sono state sostenute per i corsi di laurea svolti dalle Università telematiche possono essere detratte al pari di quelle sostenute per la frequenza di altre università non statali cioè al 19% entro il limite previsto dal suddetto decreto ministeriale.
Per la corretta detrazione è necessario seguire i criteri previsti dal D.M. n. 933/2016 che sono:
- La tematica del corso;
- L’individuazione dell’area geografica (in base alla regione in cui ha sede legale l’università).
Chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate
Spese sostenute per testi scolastici, strumenti musicali, cancelleria, viaggi ferroviari, vitto e alloggio | Non sono detraibili – Circolare n. 14/E/2023 |
Istituti tecnici superiori | Le spese sostenute per la frequenza agli Istituti tecnici superiori (ITS) sono equiparate alle spese universitarie (Circolare n. 13 del 31 maggio 2019) |
Tirocini formativi attivi (TFA) | Sono detraibili le spese sostenute per i tirocini formativi attivi sostenute per la formazione iniziale dei docenti, presso le facoltà universitarie, o le istituzioni di formazione artistica, musicale – Circolare n. 14/E/2023 |
Corsi Universitari all’estero | Sono detraibili le spese sostenute per i corsi universitari all’estero per l’importo massimo stabilito per la frequenza di corsi di istruzione, appartenenti alla medesima area disciplinare nella zona geografica in cui ha il domicilio fiscale lo studente – Circolare n. 14/E/2023 |
Corsi di specializzazione in psicoterapia post universitaria | Le spese sostenute per la frequenza ai corsi di specializzazione in psicoterapia post universitaria sono detraibili soltanto se effettuati presso centri accreditati dal MIUR. |
Università telematiche | Le spese sostenute per i corsi di laurea svolti dalle Università telematiche seguono le regole di detraibilità previste per le università non statali e pertanto occorre fare riferimento: – all’area disciplinare del corso; – alla regione in cui ha sede legale l’università, per quanto concerne l’individuazione della zona geografica. |
Corsi di perfezionamento e test di ammissione | Detraibili nei limiti previsti. Qualora lo studente abbia sostenuto più di un test di ammissione in università non statali anche in aree geografiche diverse o per diverse aree tematiche, occorre verificare se lo studente ha provveduto ad iscriversi ad una delle facoltà o corso per cui ha sostenuto il test: – Se si è iscritto, le spese sostenute per i tersi di ammissione rientrano nel limite relativo al corso scelto; – Se non si è iscritto a nessun corso, va fatto riferimento al limite di spesa più elevato tra quelli stabiliti per i corsi e per le facoltà per i quali ha svolto il test. |
Cambio di facoltà | Qualora lo studente nel periodo di imposta abbia cambiato facoltà o corso di studio, va considerato come limite di spesa detraibile quello più elevato rispetto a quelli applicabili previsti dal Decreto. |
Detrazione spese scolastiche per corsi post-laurea
Il Decreto del MIUR con gli importi delle tasse e dei contributi delle Università non statali ai fini della detrazione d’imposta lorda dell’anno 2021, contiene anche una tabella con i limiti dei corsi post laurea. Tali importi sono applicabili a:
- Corsi di dottorato;
- Di specializzazione;
- Master universitari di primo e di secondo livello.
Spesa massima detraibile | Nord | Centro | Sud e Isole |
---|---|---|---|
Corsi di dottorato di specializzazione Master universitari di primo e di secondo livello | 3.900 | 3.100 | 2.900 |
Detraibilità spese della mensa e servizi scolastici integrativi
Le spese sostenute per il servizio mensa sono detraibili in quanto comprese tra quelle previste dall’art. 15, co. 1, lett. e-bis) TUIR:
Tali spese sono detraibili anche se il servizio è reso per il tramite del Comune o di altri soggetti terzi rispetto alla scuola.
Documentazione
Ai fini della detrazione, la spesa può essere documentata:
- Con la ricevuta del bollettino postale;
- Con la ricevuta del bonifico bancario
- Mediante attestazione, rilasciata dal soggetto che ha ricevuto il pagamento o dalla scuola, che certifichi l’ammontare della spesa sostenuta nell’anno ed i dati dell’alunno o studente nel caso in cui per l’erogazione del servizio è previsto il pagamento:
- In contanti;
- Altre modalità (esempio il bancomat) o con l’acquisto di buoni mensa in formato cartaceo o elettronico
Il documento di pagamento deve contenere i seguenti elementi:
- Intestazione al soggetto destinatario del pagamento (la scuola, il Comune altro fornitore del servizio)
- Deve riportare nella causale:
- Indicazione del servizio mensa,
- La scuola di frequenza
- Il nome e cognome dell’alunno.
A chi spetta la detrazione della spesa della mensa scolastica?
La detrazione per la spesa sostenuta della mensa scolastica spetta al genitore a cui è intestato il documento comprovante la spesa. Quindi, qualora il documento comprovante la spesa del il servizio di mensa scolastica è intestato:
- Al genitore: la detrazione spetta interamente a quel contribuente
- Al figli: la detrazione spetta ad entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno.
Tuttavia, siccome ai fini della detrazione è necessario che gli oneri siano rimasti effettivamente a carico del contribuente, qualora, la spesa sia stata sostenuta da uno solo dei genitori o da entrambi in percentuali diverse dal 50%, nel documento comprovante la spesa deve essere annotata la percentuale di ripartizione della spesa medesima. I documenti accertanti il sostenimento della spesa per il servizio mensa devono essere rilasciati in esenzione dal pagamento del tributo di bollo.
Per approfondire: “Detrazione mensa scolastica: la guida“.
Detrazione spese scolastiche: la documentazione da presentare
Con riferimento alle spese scolastiche o di istruzione, deve essere presentata la ricevuta che attesta il versamento delle tasse scolastiche o di frequenza. In riferimento detrazione per le spese sostenute in relazione alla mensa scolastica, qualora la mensa è stata effettuata da soggetti diversi dall’istituto, la spesa deve essere intestata al soggetto che la eroga con l’indicazione che trattasi di mensa scolastica, la specifica della scuola frequentata e del nome e cognome dell’alunno.
Se l’importo è stato pagato in contanti o bancomat o con buoni cartacei/elettronici deve essere allegata attestazione del soggetto erogatore contenete l’importo versato nell’anno ed il nome e cognome dell’alunno. I servizi scolastici (come ad esempio le gite, corsi di teatro, ecc.) pagati direttamente alla scuola, è sufficiente la ricevuta di versamento. Qualora vengano pagati, cumulativamente per più soggetti, va presentata attestazione rilasciata dalla scuola con i nominativi dei soggetti coinvolti. Nel caso in cui vengano pagati a soggetti terzi, deve essere allegata la delibera scolastica.
Compilazione del quadro E modello 730
Le spese di istruzione devono essere indicate nel quadro E del modello 730. Precisamente nei righi che vanno da E8 a E12. Deve essere utilizzato il codice “12” se stiamo portando in detrazione le spese legate alla frequenza scolastica. Spese di cui alla lettera e-bis). Mentre dovrà essere indicato il codice “13” per le spese legate alla frequenza universitaria. Spese di cui alla lettera e) del comma 1, dell’articolo 15 del DPR n. 917/86. In dettaglio, poi, devono essere indicate nei presenti righi anche le spese di istruzione indicate nella Sezione “Oneri detraibili” della Certificazione Unica.
Detrazione spese scolastiche: pagamento con carta o bancomat obbligatorio
A decorrere dal 1 gennaio 2020, anche per la detrazione delle spese scolastiche, così come per la detrazione delle spese mediche, l’obbligo di pagamento con mezzi tracciabili. Per pagare le tasse scolastiche, la mensa, così come l’importo del contributo per la gita scolastica, è necessario aver cura di utilizzare strumenti di pagamento tracciabili, come il bancomat e carte o, in alternativa, assegni o bonifici. Per poter provare che il pagamento è stato effettuato con metodi idonei e che legittimano la richiesta della detrazione è necessario, inoltre, aver cura di conservare i documenti che attestano l’utilizzo di strumenti tracciabili.
La documentazione deve essere conservata per poterla esibire in caso di accertamenti da parte dell’Agenzia delle Entrate sulla dichiarazione dei redditi (c.d. “controllo formale“). La documentazione, in ogni caso, deve essere conservata sino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi (“Termini di prescrizione delle imposte sui redditi“).
Altre spese scolastiche
Dottorati di ricerca
Spesa detraibile. Infatti, il dottorato di ricerca rappresenta un titolo conseguito a seguito di uno specifico corso previsto dall’ordinamento universitario. Questo per consentire ai laureati di acquisire un grado di preparazione necessaria per svolgere attività di ricerca di alta qualificazione. Pertanto, anche i corsi di dottorato di ricerca possono considerarsi “corsi di istruzione universitaria” al fine di poter usufruire della detrazione. Si tratta di una conclusione coerente con la precedente prassi amministrativa che ha riconosciuto la detrazione per le spese di iscrizione ai corsi di perfezionamento, ai corsi di specializzazione e ai master post universitari, contemplati, insieme ai dottorati, dall’art. 3 del decreto n. 270/2004 tra i titoli e i corsi di studio universitari (risoluzione n. 11/E/2010).
Frequentazione di master
Spesa detraibile, a condizione che il master:
- Sia assimilabile, per durata e struttura dell’insegnamento, a corsi universitari o di specializzazione;
- Sia gestito da istituti universitari, pubblici o privati (circolare n. 101/E/2000).
Senza il rispetto di entrambe le condizioni, la spesa per la frequentazione di master post universitari non è detraibile ai fini IRPEF.
Frequenza di scuole di specializzazione
Corso per laureati presso la scuola di specializzazione per l’insegnamento secondario. Spesa detraibile. Il corso seguito dai laureati presso la scuola di specializzazione per l’insegnamento secondario può essere considerato un corso di istruzione universitaria (Risoluzione n. 77/E/2008).
Test di accesso ai corsi di laurea
Spesa detraibile. Le spese per la partecipazione ai test di accesso ai corsi di laurea possono essere considerate spese per istruzione e come tali detratte dall’imposta. Lo svolgimento della prova di preselezione, laddove richiesto dall’ordinamento universitario, costituisce infatti una condizione indispensabile per l’accesso a corsi di istruzione universitaria (Risoluzione n. 87/E/2008).
Contributi per riconoscimento ti titoli di studio esteri
Contributi pagati all’università pubblica per il riconoscimento del titolo di studio conseguito all’estero
Spesa non detraibile. Non sono detraibili i contributi pagati all’università pubblica per il riconoscimento del titolo di studio conseguito all’estero. In quanto non possono essere assimilati alle “spese per frequenza di corsi di istruzione secondaria e universitaria”, ammesse invece al beneficio fiscale (circolare n. 39/E/2010).
Spese scolastiche di iscrizione ai conservatori musicali
Spesa detraibile. Più precisamente:
- Le spese sostenute per l’iscrizione ai nuovi corsi istituiti ai sensi del D.P.R. n. 212 del 2005 presso i Conservatori di Musica e gli Istituti musicali pareggiati risultano detraibili al pari delle spese sostenute per l’iscrizione ai corsi universitari;
- Le spese sostenute per l’iscrizione ai corsi di formazione relativi al precedente ordinamento possono, invece, considerarsi equiparabili a quelle sostenute per la formazione scolastica secondaria.
Il predetto Ministero ha, infatti, fatto presente che, in attesa che trovi piena attuazione la riforma della scuola secondaria che prevede l’istituzione dei licei musicali, i Conservatori sono obbligati per Legge ad assicurare a tutti la formazione base in materia musicale (circolare n. 20/E/2011). Per quanto riguarda, invece, le spese scolastiche per l’iscrizione a corsi pre-accademici, ovvero fruibili per l’iscrizione al Conservatorio, le stesse non possono essere considerate detraibili. Questo in quanto riferite a corsi non equiparabili a quelli accademici.
Spese per corsi di laurea in teologia
Spesa detraibile. In dettaglio, le spese sostenute per la frequenza di corsi di laurea in teologia sono detraibili nella misura stabilita per corsi di laurea a indirizzo umanistico tenuti presso l’Università statale italiana più vicina al domicilio fiscale del contribuente. Università che, per materie trattate e contenuto del piano formativo, presentino le maggiori analogie con il corso di laurea in teologia (circolare n. 13/E/2013).