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Assegno unico figli 2024: calcolo, importi e beneficiari

Fisco NazionaleAssegno unico figli 2024: calcolo, importi e beneficiari

L'assegno unico ed universale è un beneficio economico mensile per le famiglie con figli a carico e comporta l'abrogazione degli ANF e delle detrazioni fiscali applicate direttamente in busta paga dal datore di lavoro. Il contributo spetta per i figli dal settimo mese di gravidanza e fino ai 21 anni di età. L’importo varia in base alla condizione economica del nucleo familiare sulla base di ISEE valido al momento della domanda, tenuto conto dell’età e del numero dei figli e di eventuali situazioni di disabilità dei figli.

L’assegno unico ed universale per i figli rappresenta una delle più importanti novità nel sistema di welfare italiano, offrendo un sostegno economico continuo e mirato alle famiglie con figli a carico. Questa misura sostituisce diversi bonus e detrazioni precedenti, unificandoli in un unico assegno mensile. Di seguito tutte le informazioni utili per conoscere e capire se si può beneficiare ed in che misura del sostegno economico per i figli di età sino ai 21 anni.

Chi sono i destinatari dell’assegno unico ed universale per i figli a carico?

L’assegno unico ed universale per i figli a carico è un sostegno economico che viene erogato dall’INPS alle famiglie con figli. Si tratta di una misura che sostituisce le principali agevolazioni per i figli a carico sino ai 21 anni di età. Il sostegno economico viene erogato dall’INPS dietro presentazione di una apposita domanda. L’importo dell’assegno è riconosciuto ai nuclei familiari:

  • Per ogni figlio minorenne a carico e, per i nuovi nati, decorre dal settimo mese di gravidanza;
  • Per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni a condizione che:
    • Alla scuola (pubblica o privata) di durata quinquennale (licei, istituti tecnici, istituti professionali), finalizzata al conseguimento di un diploma di scuola secondaria superiore;
    • A un percorso di Formazione Professionale Regionale (Centri di Formazione Professionale) cui si accede dopo la scuola media e che normalmente ha una durata di tre o quattro anni finalizzata a ottenere una Qualifica professionale ovvero, dopo il quarto anno, il Diploma professionale di tecnico);
    • A percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS), sia pubblici che privati, a cui normalmente si accede se in possesso di diploma di scuola superiore, aventi durata annuale e con cui si consegue una specializzazione professionale di 4° livello EQF;
    • A Istituti Tecnici Superiori (ITS) di durata biennale o triennale, cui normalmente si accede con il diploma di scuola secondaria, conseguendo al termine del percorso una qualifica di “Tecnico superiore” di 5° livello EQF;
    • A un corso di laurea riconosciuto dall’ordinamento;
    • Titolari di un contratto di apprendistato o tirocinio.
  • Per ogni figlio con disabilità a carico, senza limiti di età.

I figli a carico sono quelli facenti parte del nucleo familiare indicato ai fini ISEE, nel quale è presente il beneficiario della prestazione.

Per i figli under 21 residenti all’estero è possibile chiedere l’assegno unico?

In base all’articolo 1, comma 2, del D.Lgs. n. 230/21 (G.U. n. 309 del 30 dicembre 2021), si intendono quelli che fanno parte del nucleo familiare indicato ai fini ISEE.

Qual è l’importo dell’assegno unico?

L’importo dell’assegno unico varia in base all’ISEE della famiglia, con l’obiettivo di garantire un maggiore sostegno a chi ha redditi più bassi. L’erogazione ha un importo che va dai 57 euro ai 199,40 euro mensili per ogni figlio minorenne. Per i figli dai 18 ai 21 anni l’ammontare va dai 28,5 euro ai 96,9 euro. L’importo è variabile, ovvero varia in base all’ISEE del nucleo familiare e all’età del figlio ad eccezione per i figli disabili in cui non c’è limite di età. Per ogni figlio successivo al secondo, è prevista una maggiorazione.

Per quanto riguarda le maggiorazioni abbiamo i seguenti importi:

  • Famiglie con più di 2 figli;
  • Presenza nel nucleo familiare di figli disabili senza limiti di età (disabilità grave e media);
  • Età inferiore a 21 anni della madre;
  • Genitori entrambi titolari di reddito da lavoro, che si applica anche ai nuclei vedovili e per minori orfani di un genitore.

Tabella: importo assegno unico e universale figli per il 2024

L’Inps ha pubblicato il messaggio numero 572 del 08-02-2024 contenente le tabelle dell’assegno unico e universale contenente gli importi anno 2024, in modo che ogni famiglia possa determinare l’ammontare del proprio assegno unico. Di seguito alcune tabelle riassuntive.

FasceISEE fino a 17.090,61 EuroISEE oltre 45.574,96 Euro
Assegno per figli minori e disabili199,457
Assegno figli tra 18 e 20 anni96,928,5
Tabella maggiorazioni
MaggiorazioniISEE fino a 17.090,61 EuroISEE oltre 45.574,96 Euro
Figli ulteriori al secondo96,917,1
Figli non autosufficienti età < 21 anni119,6119,6
Figli con disabilità grave età < 21 anni108,2108,2
Figli con madre età < 21 anni22,822,8

Per approfondire: “Ricalcolo assegno unico: chi dovrà restituirne una parte”.

Presentazione della domanda

Possono beneficiare dell’assegno unito, tutti i contribuenti con figli. Tutti i soggetti fiscalmente residenti in Italia ne hanno diritto, indipendentemente dalla condizione lavorativa (occupati e disoccupati) e senza limite massimo di reddito. È possibile fare richiesta, per ogni figlio a carico, dal 7° mese di gravidanza fino ai 21 anni d’età. Con maggiore dettaglio, possono presentare la domanda:

  • Lavoratori dipendenti;
  • Lavoratori autonomi;
  • Liberi professionisti;
  • Incapienti;
  • Figli maggiorenni fino a 21 anni di età.

L’ammontare dell’assegno è individuato sulla base della condizione economica del nucleo familiare (ISEE).

La domanda può essere presentata da un genitore o da chi esercita la responsabilità genitoriale. In caso di affidamento esclusivo, l’assegno spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Nel caso di nomina di un tutore, l’assegno è riconosciuto nell’interesse esclusivo del tutelato. I figli maggiorenni possono presentare la domanda in sostituzione dei genitori e richiedere la corresponsione diretta della quota di assegno loro spettante.

Quali sono i requisiti?

  • Essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno annuale;
  • Essere soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
  • Essere residente e domiciliato con i figli a carico in Italia per la durata del beneficio;
  • Essere stato o essere residente in Italia per almeno due anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno biennale.

Come presentare la domanda?

La domanda può essere presentata mediante:

  • Sito INPS, se si è in possesso di SPID di livello 2 o superiore o di una Carta di identità elettronica (CIE) o di una Carta Nazionale dei Servizi (CNS);
  • Contact Center Integrato INPS, contattando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);
  • Istituti di Patronato.

Di seguito un Video tutorial da parte dell’INPS su come presentare la domanda:

Quando presentare la domanda?

La domanda può essere presentata dal 1° gennaio di ogni anno, con riferimento al periodo compreso tra il mese di marzo dell’anno di presentazione della domanda e quello di febbraio dell’anno successivo. Non è necessario presentare subito la domanda a gennaio, è possibile farlo anche nei mesi successivi.

La domanda deve essere presentata dal genitore una volta sola per ogni anno e deve indicare tutti i figli per i quali si richiede il beneficio, con la possibilità di aggiungere ulteriori figli per le nuove nascite che dovessero verificarsi in corso d’anno e ferma restando la necessità di aggiornare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU).

Per i nuovi nati l’assegno decorre dal settimo mese di gravidanza. La domanda deve essere presentata dopo la nascita, dopo che è stato attribuito il codice fiscale al minore. Con la prima mensilità di assegno verranno pagati gli arretrati a partire dal settimo mese di gravidanza.

Modifica domanda

Se ci si accorge di aver commesso un errore nella compilazione della domanda è possibile cliccare sulla voce “rinuncia“. Questo, facendo attenzione a scegliere come motivazione “errore di compilazione” e non “rinuncia alla prestazione“. In questo modo è possibile poi inserire una nuova domanda corretta.

È possibile fare la domanda senza avere ancora un ISEE in corso di validità?

Sì, è possibile fare domanda senza avere ancora un ISEE in corso di validità. Se il richiedente, o comunque il nucleo familiare del richiedente, non ha un ISEE valido al momento di presentazione della domanda, l’assegno è calcolato con l’importo minimo previsto dalla normativa. Se successivamente l’ISEE viene elaborato, automaticamente, gli importi erogati saranno calcolati in base all’indicatore della situazione economica del nucleo familiare. Non è necessario allegare l’Isee alla domanda. E’ direttamente l’Inps a leggere i dati incrociando le banche dati.

Qual è il calendario dei pagamenti?

  • Dal 10 al 20 di ogni mese, grazie a un’istruttoria semplificata delle domande di assegno unico universale è corrisposto l’importo degli assegni che non hanno subito variazioni rispetto al mese precedente; 
  • Dal 20 al 30, sono messi in pagamento gli importi relativi alle  nuove domande pervenute nel mese precedente e per gli assegni che rispetto al mese precedente subiscono variazioni per le variazioni delle condizioni del nucleo beneficiario e dell’ISEE. 
Il conto corrente di accredito deve essere quello dei genitori?

L’assegno può essere accreditato su un conto corrente bancario o postale, bonifico domiciliato presso sportello postale, libretto postale, Conto corrente estero area Sepa, Carta prepagata con Iban. L’importante è che i conti indicati siano intestati al richiedente, anche se con un altro soggetto (nel caso di ripartizione al 100%). Se viene scelta la ripartizione dell’importo al 50%, devono essere indicati entrambi gli Iban dei genitori. Se il figlio è maggiorenne può essere inserito l’Iban del figlio (anche cointestato) se ha presentato lui la domanda.

L’assegno unico concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini IRPEF?

No, l’importo non concorre alla formazione del reddito ai fini IRPEF, in quanto esente.

Casi particolari

Riconoscimento dell’assegno ai genitori separati

L’assegno unico e universale è erogato in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale ovvero hanno l’affidamento condiviso dei figli. Tuttavia, i genitori possono stabilire che il contributo venga interamente erogato solo a uno dei due, attestando in procedura l’accordo tra le parti.

L’assegno viene sempre erogato interamente a un solo genitore se da un provvedimento del giudice o da un accordo scritto tra le parti risulta che quel genitore ha l’esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale ovvero l’affidamento esclusivo. L’assegno viene altresì sempre erogato a un solo genitore se il giudice, nel provvedimento che disciplina la separazione di fatto, legale o il divorzio dei genitori, ha disposto che dei contributi pubblici usufruisca uno solo dei genitori.

Nei casi sopra riportati, il richiedente che si trovi nelle suddette condizioni lo dichiara nella domanda, selezionando l’apposita opzione, chiedendo l’erogazione dell’assegno al 100%.

Qualora l’assegno venga già erogato con ripartizione al 50%, il genitore ha la possibilità di chiedere la modifica delle modalità di erogazione, integrando la domanda on line a suo tempo già presentata, chiedendo il pagamento al 100%.

Figli maggiorenni

L’articolo 2, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 230/21, prevede che l’assegno è riconosciuto ai nuclei familiari per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni di età.

Le condizioni elencate dalla norma devono sussistere al momento della domanda e per tutta la durata della prestazione. Il figlio maggiorenne fino ai 21 anni, che convive con uno o entrambi i genitori, fa parte del nucleo familiare del genitore/dei genitori con il quale/con i quali convive, a prescindere dal carico fiscale e con l’ulteriore condizione che, nell’anno di riferimento della domanda di assegno, non deve possedere un reddito complessivo ai fini IRPEF superiore a euro 8.000.

Nell’ipotesi di figlio maggiorenne, che non convive con alcuno dei genitori, il figlio può comunque fare parte del nucleo dei suoi genitori. Ciò si verifica qualora il figlio abbia un’età inferiore a 26 anni, sia a carico dei genitori ai fini IRPEF e non sia, a sua volta, coniugato e/o abbia figli propri. Nel caso in cui i genitori appartengano a nuclei familiari distinti, il figlio maggiorenne di età inferiore a 26 anni, a carico IRPEF di entrambi i genitori, fa parte del nucleo di uno dei due genitori, da lui scelto.

Raggiungimento della maggiore età successivamente all’inoltro della domanda

Nell’ipotesi di figli che raggiungono la maggiore età successivamente all’inoltro della domanda, la norma prevede la possibilità che il figlio presenti domanda di assegno per conto proprio. L’erogazione avverrà direttamente al figlio maggiorenne, limitatamente alla quota di assegno a lui spettante.

Donne in gravidanza

L’assegno decorre dal settimo mese di gravidanza. Tuttavia, la domanda deve essere presentata dopo la nascita, dopo che è stato attribuito al minore il codice fiscale. Con la prima mensilità, saranno erogati gli arretrati a partire dal settimo mese di gravidanza.

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Elisa Migliorini
Elisa Migliorinihttps://www.linkedin.com/in/elisa-migliorini-0024a4171/
Laureata in Giurisprudenza presso l'Università di Firenze. Approfondisce i temi legati all'IVA ed alla normativa fiscale domestica oltre ad approfondire aspetti legati al diritto societario.
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