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Assegno di assistenza per anziani: la Prestazione Universale INPS

Dott.ssa Elisa Migliorini
Dottore in Giurisprudenza | Consulente Legale
9 min di lettura
In sintesi

Assegno di assistenza per anziani: chi ha diritto alla Prestazione Universale INPS, importi, domanda e cause di sospensione o decadenza.

La Prestazione Universale, istituita dall’art. 34 del D.Lgs. 29/2024, integra l’indennità di accompagnamento con una quota fino a 850 euro mensili per gli anziani over 80 con ISEE socio-sanitario non superiore a 6.000 euro e bisogno assistenziale gravissimo, fino al 31 dicembre 2026.


La Prestazione Universale è la misura sperimentale INPS che, dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2026, riconosce agli anziani ultraottantenni non autosufficienti un sostegno economico aggiuntivo rispetto all’indennità di accompagnamento già percepita. Istituita dall’articolo 34 del D.Lgs. 15 marzo 2024, n. 29, attuativo della legge delega 23 marzo 2023, n. 33, la prestazione si compone di una quota fissa corrispondente all’indennità di accompagnamento (551,53 euro mensili nel 2026, Circolare INPS n. 153/2025 e Messaggio n. 628/2026) e di una quota integrativa denominata assegno di assistenza, pari a 850 euro mensili, per un totale fino a 1.401,53 euro al mese.

L’accesso è subordinato al possesso simultaneo di quattro requisiti: età pari o superiore a 80 anni, titolarità dell’indennità di accompagnamento, ISEE socio-sanitario non superiore a 6.000 euro e riconoscimento di un bisogno assistenziale gravissimo secondo gli indicatori del DM 19 dicembre 2024, n. 155. Una volta riconosciuta, la prestazione assorbe l’indennità di accompagnamento: le due misure non sono cumulabili separatamente. La domanda si presenta esclusivamente in via telematica all’INPS, tramite SPID, CIE o CNS, oppure con il supporto di un patronato.

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Cos’è la Prestazione Universale per anziani non autosufficienti

La Prestazione Universale è una misura economica assistenziale erogata dall’INPS a sostegno delle persone anziane non autosufficienti. La prestazione integra il sostegno già garantito dall’indennità di accompagnamento con una quota aggiuntiva, denominata assegno di assistenza, destinata a coprire il costo del lavoro di cura svolto da assistenti familiari regolarmente contrattualizzati oppure l’acquisto di servizi di assistenza qualificati. La finalità dichiarata dal legislatore è il potenziamento progressivo delle prestazioni assistenziali per il sostegno della domiciliarità e dell’autonomia personale delle persone anziane, in alternativa al ricovero in strutture residenziali. La misura si rivolge esclusivamente agli anziani ultraottantenni con un bisogno assistenziale definito gravissimo, non alla generalità della popolazione anziana non autosufficiente.

La Prestazione Universale è stata istituita dall’articolo 34 del Decreto Legislativo 15 marzo 2024, n. 29, recante disposizioni in materia di politiche in favore delle persone anziane, in attuazione della delega contenuta negli articoli 3, 4 e 5 della Legge 23 marzo 2023, n. 33. Le modalità attuative, i controlli e le cause di revoca sono stati definiti con il decreto interministeriale del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, del 21 febbraio 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 93 del 22 aprile 2025. Gli indicatori per la classificazione del bisogno assistenziale gravissimo sono stati approvati con il Decreto Ministeriale 19 dicembre 2024, n. 155.

La Prestazione Universale ha natura sperimentale ed è erogata dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2026, termine espressamente indicato dall’articolo 34, comma 1, del D.Lgs. 29/2024. Si tratta di una prestazione autonoma e non di un semplice incremento dell’indennità di accompagnamento: una volta riconosciuta, la Prestazione Universale assorbe l’indennità di accompagnamento di cui alla Legge 11 febbraio 1980, n. 18, che continua a essere corrisposta come componente fissa all’interno del nuovo importo complessivo. Il beneficiario non percepisce quindi le due prestazioni separatamente, ma un unico importo mensile comprensivo di entrambe le componenti, fisso e integrativo.

Chi ha diritto: i requisiti per l’accesso

Il primo requisito riguarda l’età anagrafica: può presentare domanda soltanto chi ha compiuto 80 anni. Il requisito deve essere posseduto al momento della presentazione della domanda: la procedura telematica INPS non consente l’inoltro a chi non ha ancora raggiunto l’età prevista, salvo che il compimento degli 80 anni avvenga entro il mese stesso di presentazione. Diversamente da altre prestazioni assistenziali collegate all’età, non è previsto alcun requisito di residenza AIRE o iscrizione anagrafica particolare oltre alla residenza stabile in Italia già richiesta per l’indennità di accompagnamento sottostante.

Il secondo requisito è di natura economica: l’ISEE socio-sanitario in corso di validità non deve superare i 6.000 euro. Si tratta dell’indicatore calcolato sulle prestazioni sociosanitarie, che considera in modo differenziato il nucleo familiare della persona non autosufficiente rispetto all’ISEE ordinario. La soglia va rispettata sia al momento della domanda sia per l’intera durata di erogazione del beneficio: un ISEE che, in sede di rinnovo annuale, risulti superiore a 6.000 euro determina la sospensione della prestazione, come chiarito dal Messaggio INPS n. 1401/2025 e approfondito nella sezione sui controlli.

Il terzo requisito, tecnicamente il più articolato, è il bisogno assistenziale gravissimo, individuato dall’INPS secondo i criteri del DM 19 dicembre 2024, n. 155. La valutazione incrocia due componenti: un requisito sanitario, riferito a una condizione di disabilità gravissima che richiede assistenza continua nelle 24 ore, anche da parte di più persone contemporaneamente, la cui interruzione può causare gravi complicanze; e un requisito sociale, determinato sulla base delle informazioni fornite dal richiedente nella domanda circa la situazione familiare e assistenziale, incluso il rischio di isolamento per chi non dispone di una rete di supporto adeguata.

Il quarto requisito è la titolarità dell’indennità di accompagnamento ai sensi della Legge 18/1980. La Prestazione Universale non sostituisce dall’origine l’indennità di accompagnamento, ma si innesta su di essa: chi non è già titolare dell’indennità deve prima ottenerne il riconoscimento attraverso la procedura sanitaria ordinaria (certificato medico introduttivo e visita di accertamento), per poi presentare la domanda di Prestazione Universale. Se l’indennità di accompagnamento cessa per qualsiasi motivo nel corso dell’erogazione, la quota integrativa dell’assegno di assistenza non può più essere corrisposta.

RequisitoSoglia/condizioneVerifica
Età anagraficaAlmeno 80 anni compiutiAl momento della domanda
ISEE socio-sanitarioNon superiore a 6.000 €Alla domanda e ai rinnovi annuali
Bisogno assistenzialeLivello “gravissimo” (DM 155/2024)Valutazione INPS su requisito sanitario + sociale
Indennità di accompagnamentoTitolarità già riconosciutaPresupposto, non oggetto della domanda

Verifica dei requisiti: l’albero decisionale

Il percorso seguente permette di verificare rapidamente la propria posizione rispetto ai quattro requisiti cumulativi descritti nella sezione precedente, senza dover rileggere l’intera trattazione normativa.

Hai già compiuto 80 anni?

  • No → Non hai ancora accesso alla Prestazione Universale. Potrai presentare domanda dal mese in cui compi 80 anni.
  • → prosegui
    • Sei già titolare dell’indennità di accompagnamento (L. 18/1980)?
      • No → Devi prima ottenere il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento (certificato medico introduttivo e visita di accertamento). Solo dopo potrai chiedere la Prestazione Universale.
      • → prosegui
        • Il tuo ISEE socio-sanitario è pari o inferiore a 6.000 euro?
          • No → Non hai diritto alla Prestazione Universale, ma conservi il diritto alla sola indennità di accompagnamento già percepita.
          • → prosegui
            • Ti è stato riconosciuto (o puoi richiedere la valutazione di) un bisogno assistenziale di livello “gravissimo” secondo il DM 155/2024?
              • No → Non hai diritto alla quota integrativa. La valutazione spetta all’INPS sulla base di informazioni sanitarie e del questionario sociale compilato in domanda.
              • → Hai diritto alla Prestazione Universale: puoi presentare domanda online o tramite patronato.

Il percorso ha valore ricognitivo e non sostituisce la valutazione ufficiale dell’INPS, che resta l’unico soggetto competente a riconoscere formalmente il livello di bisogno assistenziale gravissimo.

I punti critici da presidiare

Al di là dei requisiti formali, nella pratica emergono alcune criticità operative che meritano attenzione specifica prima e durante la fruizione della prestazione.

ISEE socio-sanitario non aggiornato nei tempi corretti

Un caso ricorrente riguarda il rinnovo dell’ISEE socio-sanitario. La soglia di 6.000 euro va rispettata non solo alla domanda ma per l’intera durata del beneficio, e l’INPS effettua controlli automatizzati periodici. Nella prassi, molte famiglie rinnovano la DSU in ritardo o si affidano a un ISEE ordinario anziché a quello socio-sanitario, generando una sospensione automatica del pagamento anche quando il requisito reddituale sarebbe effettivamente rispettato. Il punto critico non è la sostanza del requisito, ma la tempistica e la corretta tipologia di ISEE da presentare: un controllo preventivo del calendario di scadenza evita interruzioni del beneficio che, una volta sospeso, richiedono tempi non brevi per essere ripristinate.

Incompatibilità con i contributi degli Ambiti Territoriali Sociali

Un secondo punto critico riguarda la sovrapposizione con altre forme di sostegno alla domiciliarità. Il riconoscimento della Prestazione Universale comporta l’assorbimento automatico dei contributi già erogati dagli Ambiti Territoriali Sociali ai sensi dell’articolo 1, comma 164, della Legge 234/2021. Le famiglie che già beneficiano di un contributo comunale per l’assistenza domiciliare devono considerare che l’accesso alla nuova misura ne determina la cessazione, e non una semplice integrazione. La valutazione va fatta caso per caso, confrontando l’importo effettivamente percepito a livello locale con il beneficio massimo di 1.401,53 euro mensili.

Vincolo di destinazione della quota integrativa

La quota di 850 euro non è liberamente disponibile: può essere utilizzata solo per retribuire assistenti familiari con regolare contratto di lavoro domestico o per acquistare servizi di cura qualificati secondo la programmazione regionale. Nella pratica, questo significa che l’erogazione può essere rideterminata dall’INPS in fase di rendicontazione se la destinazione non risulta documentata correttamente, a differenza della componente fissa dell’indennità di accompagnamento, sempre libera nell’utilizzo.

Assistente familiare senza contratto regolare

Un ultimo aspetto critico riguarda le famiglie che, al momento della domanda, si avvalgono di un’assistente familiare non regolarmente contrattualizzata. La quota integrativa presuppone un rapporto di lavoro domestico regolare ai sensi dell’articolo 51 del D.Lgs. 81/2015: l’assenza di un contratto in regola non impedisce l’accesso alla sola componente fissa, ma preclude l’utilizzo della quota di 850 euro per quella finalità specifica, fino alla regolarizzazione del rapporto.

Leggi anche: Tutti i bonus per gli anziani: agevolazioni fiscali per over 65.

Quanto vale la prestazione: importi 2026

La componente fissa della Prestazione Universale corrisponde all’indennità di accompagnamento, il cui importo è soggetto a rivalutazione annuale ISTAT. Per il 2026 l’importo è pari a 551,53 euro mensili, corrisposti per 12 mensilità senza tredicesima, per un totale annuo di 6.618,36 euro. Il valore è stato definito dalla Circolare INPS n. 153 del 19 dicembre 2025 e successivamente corretto dal Messaggio INPS n. 628 del 23 febbraio 2026, che ha rettificato un errore nelle tabelle di rivalutazione pubblicate inizialmente. Si segnala che diverse fonti secondarie riportano per il 2026 importi lievemente diversi (549,61 euro o 552,57 euro), riconducibili a pubblicazioni antecedenti alla correzione di febbraio 2026: il valore ufficiale definitivo, confermato dalla scheda INPS aggiornata all’8 giugno 2026, resta 551,53 euro mensili.

La componente integrativa, denominata assegno di assistenza, è pari a 850 euro mensili circa, nei limiti delle risorse disponibili stanziate per la sperimentazione. A differenza dell’indennità di accompagnamento, che è fissa e non soggetta a limiti di bilancio, la quota integrativa può essere rideterminata dall’INPS in base alla capienza del fondo dedicato, sebbene nella prassi attuativa 2025-2026 l’importo di 850 euro sia stato costantemente confermato come parametro pieno.

Sommando le due componenti, l’importo massimo complessivo della Prestazione Universale per il 2026 è pari a 1.401,53 euro mensili. La prestazione è esente da imposizione fiscale e non è soggetta a pignoramento, coerentemente con la natura assistenziale della misura ai sensi dell’articolo 34, comma 2, del D.Lgs. 29/2024. L’erogazione decorre dal primo giorno del mese di presentazione della domanda, purché tutti i requisiti risultino soddisfatti in quel momento, e prosegue fino al termine della sperimentazione o al venir meno di uno dei requisiti. <div class=”fmev-table-wrap” style=”overflow-x: auto; -webkit-overflow-scrolling: touch; width: 100%; margin-bottom: 20px;”>

ComponenteImporto 2026Fonte
Quota fissa (indennità di accompagnamento)551,53 €/meseCircolare INPS 153/2025 + Messaggio INPS 628/2026
Quota integrativa (assegno di assistenza)850 €/mese circaScheda INPS “Decreto Anziani – Prestazione Universale”
Totale massimo mensile1.401,53 €Somma delle due componenti

Come si fa domanda: procedura INPS

La domanda di Prestazione Universale si presenta esclusivamente in via telematica. Il canale principale è il servizio online dell’INPS denominato “Decreto Anziani – Prestazione Universale“, accessibile tramite identità digitale SPID, Carta d’Identità Elettronica (CIE) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS). In alternativa, la domanda può essere presentata con l’assistenza di un patronato abilitato, senza necessità che il richiedente disponga di credenziali digitali proprie. A presentare la domanda è la persona anziana interessata oppure, nella prassi più frequente, un familiare, un caregiver o un tutore che ne cura gli interessi.

La prestazione, una volta riconosciuta, decorre dal primo giorno del mese di presentazione della domanda, a condizione che tutti i requisiti risultino soddisfatti in quel momento e per l’intera durata del beneficio. L’erogazione prosegue con cadenza mensile fino al termine del periodo di sperimentazione, fissato al 31 dicembre 2026, salvo cessazione anticipata per perdita di uno dei requisiti o per rinuncia volontaria del beneficiario, esercitabile in qualsiasi momento successivo all’accoglimento della domanda.

Nella fase di compilazione, il richiedente deve rispondere a un questionario che raccoglie le informazioni sulla situazione familiare e assistenziale, necessario all’INPS per la determinazione del requisito sociale previsto dal DM 155/2024. Le risposte, insieme alle informazioni sanitarie già in possesso dell’Istituto, determinano il punteggio complessivo del bisogno assistenziale, che deve raggiungere la soglia minima prevista per l’accoglimento della domanda.

Prima di procedere con l’invio, è opportuno verificare la coerenza tra la documentazione ISEE in corso di validità, la tipologia corretta dell’indicatore (socio-sanitario, non ordinario) e le informazioni sul nucleo familiare che verranno indicate nel questionario, poiché eventuali incongruenze in questa fase sono tra le cause più frequenti di sospensione successiva, come illustrato nella sezione sui controlli INPS.

Ratei arretrati non riscossi: la domanda degli eredi

Con il Messaggio INPS n. 3203 del 27 ottobre 2025, l’Istituto ha reso pienamente operativa la procedura telematica per la richiesta dei ratei di Prestazione Universale maturati e non riscossi dal beneficiario deceduto. La domanda è riservata agli eredi legittimi e va presentata con le consuete modalità telematiche (portale INPS o patronato), allegando la documentazione che attesta la qualità di erede. La procedura riguarda esclusivamente i ratei già maturati alla data del decesso e non ancora accreditati, non un diritto autonomo alla prestazione in capo agli eredi.

Cumulo e incompatibilità con altre prestazioni

Il riconoscimento della Prestazione Universale comporta l’assorbimento dell’indennità di accompagnamento di cui alla Legge 18/1980: le due prestazioni non sono percepite separatamente. L’indennità di accompagnamento continua a esistere come componente fissa all’interno dell’importo complessivo, ma il beneficiario non può cumulare un pagamento autonomo dell’indennità con l’importo della Prestazione Universale: si tratta di un’unica erogazione mensile onnicomprensiva. Ai fini della compatibilità con altre prestazioni economiche non collegate alla non autosufficienza, quali la pensione, l’assegno sociale o pensioni di reversibilità, la Prestazione Universale segue lo stesso regime dell’indennità di accompagnamento che assorbe: nessun limite reddituale la esclude e nessuna riduzione è prevista in presenza di altri redditi da pensione.

Diverso è il rapporto con le prestazioni erogate a livello territoriale. Il riconoscimento della Prestazione Universale determina l’assorbimento automatico dei contributi per l’assistenza domiciliare eventualmente già erogati dagli Ambiti Territoriali Sociali (ATS) ai sensi dell’articolo 1, comma 164, secondo periodo, della Legge 30 dicembre 2021, n. 234. Anche gli eventuali assegni di cura regionali, ove disciplinati dal bando territoriale come cumulabili solo in misura ridotta con l’indennità di accompagnamento, vanno verificati caso per caso presso il servizio sociale competente: la compatibilità dipende dalle specifiche disposizioni del bando regionale o comunale, non da una regola uniforme nazionale.

PrestazioneCompatibilità con la Prestazione Universale
Indennità di accompagnamento (L. 18/1980)Assorbita, non cumulabile separatamente
Contributi ATS ex art. 1 c.164 L. 234/2021Assorbiti automaticamente al riconoscimento
Assegno di cura regionale/comunaleDa verificare col bando territoriale: spesso ridotto o incompatibile
Pensione, assegno sociale, reversibilitàCompatibile, nessun limite reddituale ulteriore

Controlli INPS, sospensione e decadenza

Con il Messaggio INPS n. 1401 del 5 maggio 2025, l’Istituto ha reso operativi i controlli automatizzati sulle domande di Prestazione Universale già accolte. I controlli riguardano la permanenza dei requisiti per l’intera durata dell’erogazione, non solo il momento della domanda, e vengono effettuati incrociando le banche dati ISEE, anagrafiche e sanitarie in possesso dell’Istituto a cadenza periodica.

La sospensione della prestazione scatta in due circostanze principali legate all’ISEE: quando il beneficiario non ha presentato la DSU per l’annualità corrente o non ha rinnovato l’ISEE socio-sanitario nei termini previsti, oppure quando, a seguito dell’aggiornamento, l’indicatore risulta superiore alla soglia di 6.000 euro o l’attestazione presentata è difforme, incompleta o assente. In entrambi i casi la sospensione è automatica e non richiede un provvedimento motivato preventivo: il beneficiario riceve comunicazione dell’esito del controllo e può regolarizzare la propria posizione presentando la documentazione corretta.

Il controllo automatizzato riguarda anche le incongruenze nei dati dichiarati, in particolare sulla composizione del nucleo familiare indicata in domanda e sulla presenza di persone con disabilità all’interno del nucleo, elementi rilevanti per il calcolo dell’ISEE socio-sanitario. La decadenza definitiva, distinta dalla sospensione temporanea, si verifica invece quando viene meno in modo strutturale uno dei requisiti sostanziali: in primo luogo, la cessazione dell’indennità di accompagnamento per qualsiasi motivo comporta l’impossibilità di continuare a percepire la quota integrativa dell’assegno di assistenza, poiché quest’ultima presuppone la titolarità dell’indennità come condizione di accesso permanente, non solo iniziale.

Cosa succede dopo il 31 dicembre 2026

Il termine della sperimentazione è fissato al 31 dicembre 2026 dall’articolo 34, comma 1, del D.Lgs. 29/2024, senza che la norma istitutiva preveda una proroga automatica o un’entrata a regime di diritto. Alla data di questo aggiornamento, la Legge di Bilancio 2026 (Legge 30 dicembre 2025, n. 199) non ha introdotto alcuna disposizione di stabilizzazione della Prestazione Universale: si è limitata a confermare il quadro sperimentale già vigente per l’intera annualità 2026, insieme a un rafforzamento dei Livelli Essenziali delle Prestazioni Sociali (LEPS) che entreranno pienamente a regime dal 1° gennaio 2027 su un piano distinto, quello della programmazione dei servizi territoriali, non della prestazione economica individuale.

È necessario distinguere tra proposta e norma vigente. Il 16 luglio 2026 il “Patto per un nuovo Welfare sulla Non Autosufficienza”, una coalizione di soggetti del Terzo Settore, ha presentato alla politica alcune proposte per la Legge di Bilancio 2027, tra cui lo sviluppo di una nuova “Prestazione Universale per la Non Autosufficienza” strutturale. Si tratta, a tutti gli effetti, di una proposta di policy avanzata da un soggetto esterno al Governo, non di un provvedimento normativo in corso di approvazione: alla data di questo aggiornamento non risulta alcun disegno di legge di Bilancio 2027 pubblicato che ne recepisca il contenuto.

In assenza di un intervento legislativo prima della scadenza, la conseguenza tecnica sarebbe la cessazione dell’erogazione della quota integrativa dell’assegno di assistenza a partire dal 1° gennaio 2027, con permanenza della sola indennità di accompagnamento nella sua configurazione ordinaria. Le famiglie che oggi presentano domanda per la prima volta devono considerare questo scenario come possibile, senza che vi sia, alla data attuale, alcuna certezza normativa in un senso o nell’altro: si consiglia di monitorare la pubblicazione del disegno di legge di Bilancio 2027, atteso indicativamente entro fine 2026.

Domande frequenti

Cos’è la Prestazione Universale per anziani?

È una misura assistenziale INPS che integra l’indennità di accompagnamento con una quota fino a 850 euro mensili per anziani over 80 con bisogno assistenziale gravissimo. È stata istituita dall’art. 34 del D.Lgs. 29/2024, in via sperimentale fino al 31 dicembre 2026.

Chi ha diritto alla Prestazione Universale?

Hanno diritto gli over 80 titolari di indennità di accompagnamento, con ISEE socio-sanitario non superiore a 6.000 euro e un bisogno assistenziale riconosciuto “gravissimo” secondo gli indicatori del DM 155/2024.

Quanto vale la Prestazione Universale nel 2026?

Nel 2026 arriva fino a 1.401,53 euro al mese: 551,53 euro di indennità di accompagnamento (Circolare INPS 153/2025 e Messaggio 628/2026) più 850 euro di assegno di assistenza integrativo.

Come si presenta la domanda per la Prestazione Universale?

La domanda si presenta online sul portale INPS con SPID, CIE o CNS, oppure tramite un patronato. La prestazione decorre dal mese di presentazione, se tutti i requisiti sono soddisfatti.

La Prestazione Universale è cumulabile con altre prestazioni?

No, assorbe l’indennità di accompagnamento e i contributi ATS ex art. 1, c. 164, L. 234/2021: non sono percepiti separatamente. La compatibilità con gli assegni di cura regionali va verificata caso per caso.

Cosa succede se l’ISEE non viene rinnovato in tempo?

La Prestazione Universale viene sospesa automaticamente, come previsto dal Messaggio INPS 1401/2025, fino alla presentazione di un ISEE socio-sanitario valido non superiore a 6.000 euro.

Fino a quando dura la Prestazione Universale?

La sperimentazione è confermata fino al 31 dicembre 2026 (art. 34, D.Lgs. 29/2024). Alla data attuale non risulta alcuna norma che ne stabilizzi la prosecuzione dal 2027.

Come si richiedono i ratei arretrati in caso di decesso del beneficiario?

Gli eredi possono richiederli online o tramite patronato, secondo la procedura resa operativa dal Messaggio INPS n. 3203 del 27 ottobre 2025, limitatamente ai ratei già maturati e non riscossi.

Fonti e riferimenti

  • D.Lgs. 15 marzo 2024, n. 29, art. 34 e ss. istituzione della Prestazione Universale
  • L. 23 marzo 2023, n. 33 legge delega in materia di politiche per le persone anziane
  • L. 11 febbraio 1980, n. 18 disciplina dell’indennità di accompagnamento
  • L. 30 dicembre 2021, n. 234, art. 1, c. 164 contributi ATS assorbiti dalla prestazione
  • DM 19 dicembre 2024, n. 155 indicatori del bisogno assistenziale gravissimo
  • Decreto interministeriale 21 febbraio 2025 (Lavoro/MEF), G.U. n. 93 del 22 aprile 2025 modalità attuative, controlli, revoca
  • Messaggio INPS n. 949 del 18 marzo 2025 indicazioni operative transitorie
  • Messaggio INPS n. 1401 del 5 maggio 2025 avvio controlli automatizzati
  • Messaggio INPS n. 3203 del 27 ottobre 2025 procedura ratei arretrati per gli eredi
  • Circolare INPS n. 153 del 19 dicembre 2025 rivalutazione importi 2026
  • Messaggio INPS n. 628 del 23 febbraio 2026 correzione tabelle rivalutazione 2026
  • L. 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026) conferma del quadro sperimentale, nessuna stabilizzazione
  • INPS, scheda servizio “Decreto Anziani – Prestazione Universale” (ultimo aggiornamento 8 giugno 2026)
  • Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, comunicato “Persone anziane: diventa operativa la prestazione universale”
Dott.ssa Elisa Migliorini

Dottore in Giurisprudenza, laureata presso l’Università di Firenze. Specializzata nell'analisi della normativa fiscale domestica, si occupa prevalentemente di disciplina IVA e diritto societario. Collabora con Fiscomania curando l'aggiornamento tecnico sulle evoluzioni legislative per imprese e professionisti

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