DAD: rimborso IRPEF spese per acquisto di tablet, pc e strumenti elettronici. I dipendenti del settore privato saranno ristorati delle spese extra dovute alla Dad. Ma cosa c’è da sapere?

L’emergenza sanitaria ha imposto un cambio radicale nelle nostre abitudini di vita. Sicuramente, il settore scuola è quello che più ha risentito del cambiamento, e ha dovuto inevitabilmente adeguarsi alle esigenze che sono scaturite. In particolare, è stato un lungo anno scolastico segnata da quel nuovo strumento, introdotto lo scorso anno, che è la DAD, ossia la c.d didattica a distanza.

Tale metodo di insegnamento ha, in un primo momento, colto alla sprovvista sia insegnanti che alunni, i quali hanno dovuto necessariamente far fronte alle nuove modalità, reperendo anche la strumentazione opportuna per partecipare alle video lezioni a distanza.

Ciò ha comportato un aumento di spesa per entrambe le parti. Ricordiamo come in una prima fase, quasi sorprendendo l’opinione pubblica, è risultato che non ogni famiglia fosse dotata dei dispositivi necessari per collegarsi alla rete. A tal proposito, sono state molte le dimostrazioni di solidarietà nelle comunità cittadine o perfino tra regioni.

Tuttavia, per far fronte all’innegabile aumento della spesa, soprattutto per i docenti, i datori di lavoro ha potuto erogare un apposito rimborso. Questo è un sussidio finalizzato a contenere la spesa per i dispositivi elettronici.

Vediamo, allora, cosa c’è da sapere in tema di dad e rimborso IRPEF.

DAD e rimborso IRPEF

Dad e rimborso IRPEF: come nasce?

Con Risoluzione n 37/E del 27 maggio intitolata “Redditi di lavoro dipendente – Somme e prestazioni aventi finalità di educazione e istruzione – Rimborso spese per acquisto di pc, tablet e laptop per la frequenza della didattica a distanza, cd. DaD – Art. 51, comma 2, lett. f) ed f-bis), del Tuir “ l’agenzia delle Entrate ha previsto interessanti novità sul tema del rimborso IRPEF per l’acquisto di:

  • il pc,
  • il laptop 
  • e il tablet.

La Risoluzione, in particolare, sembra chiarire che tali strumenti sono indispensabile per far fronte alle impellenti necessità dettate dall’emergenza sanitaria. Come poc’anzi affermato, infatti, essi sono l’ausilio è oramai imprescindibile per partecipare alla c.d. didattica a distanza.

Molte famiglie hanno, quindi, dovuto attrezzarsi e procurare gli strumenti opportuni al fine di consentire ai propri figli l’accesso alla rete. Soprattutto nelle fasi maggiormente critiche, quando le scuole di ogni ordine e grado sono state costretta a ricorrere alla DAD, la questione è divenuta particolarmente spigolosa.

A tal fine, i datori di lavoro hanno concesso alle famiglie dei sussidi, con l’intento di sostenerli in questo grave momento di crisi. Questi sono stati erogati sotto due forme:

  • un rimborso della spesa da corrispondere in presenza di una idonea documentazione rilasciata dall’Istituto scolastico o dall’Università che attesti lo svolgimento delle lezioni in DAD;
  • un voucher per l’acquisto dei dispositivi presso rivenditori convenzionati presenti nella piattaforma welfare.

Dal punto di vista fiscale, tuttavia, si è posta un’annosa questione, circa la qualificazione giuridica di tale somma.

Ciò che più ci interessa in questa sede, dunque, è l’identificazione del rimborso IRPEF o del voucher ai fini degli adempimenti tributari.

Rimborso IPREF: costituisce reddito imponibile?

La questione che è stata posta all’attenzione dell’Agenzia delle Entrate, risolta mediante la circolare oggetto di analisi, è sulla possibilità di qualificare la somma oggetto di rimborso o i voucher come reddito imponibile, con conseguente applicazione della ritenuta IRPEF.

Invero, sul punto, si legge nella circolare del 28 maggio:

Il rimborso erogato dall’azienda al dipendente per l’acquisto di pc, laptop e tablet per la didattica a distanza dei figli non costituisce reddito imponibile. Fuori dall’Irpef anche i voucher rilasciati per l’acquisto degli stessi dispositivi presso rivenditori convenzionati, se utilizzati per la DaD”.

Quindi, le somme in questione, devolute ai lavoratori al fine di consentire l’acquisto di dispositivi elettronici, necessari alla partecipazione alla DAD, non costituiscono parte del reddito da lavoro dipendente oggetto di tassazione.

Nel dettaglio

In tema di Dad e rimborso IRPEF, l’Agenzia delle Entrate ha argomentato, al fine di escludere la tassazione, sull’art. 51 co. 2 lett. f) del TUIR. La norme nello specifico dispone: “l’utilizzazione delle opere e dei servizi riconosciuti dal datore di lavoro volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, offerti alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti e ai familiari indicati nell’articolo 12 per le finalità di cui al comma 1 dell’articolo 100” per finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto, non costituiscono reddito da lavoro dipendente.

Tuttavia, tale previsione non opera automaticamente. Il dipendente deve produrre idonea documentazione rilasciata dall’Istituto scolastico o dall’Università che attesti lo svolgimento delle lezioni attraverso la DaD. Solo in tal caso si esclude l’applicazione della rimborso IRPEF.

Il datore di lavoro deve, dunque, acquisire i documenti che attestino l’acquisto da parte del dipendente del predetto dispositivo. Suddetto sistema opera sia nel caso di erogazione del rimborso, sia per l’emissione del voucher. In entrambi i casi, quindi, è necessaria la prova della destinazione delle somme in questione.

Lascia una Risposta