Dal 1° gennaio 2026 le criptovalute entreranno a pieno titolo nell’anagrafe tributaria. L’Agenzia delle Entrate riceverà automaticamente i dati su saldi, transazioni e operazioni effettuate dai contribuenti sugli exchange centralizzati, esattamente come già avviene per i conti correnti bancari. Questa rivoluzione è il risultato della direttiva europea DAC8 (Direttiva UE 2023/2226), approvata nel 2023 e ora in fase di recepimento definitivo in Italia attraverso il decreto legislativo approvato dal consiglio dei ministri nell’ottobre 2025.
L’obiettivo è chiaro: eliminare definitivamente la “zona grigia” che ha caratterizzato il settore crypto per oltre un decennio, garantendo piena trasparenza tra operatori, stati membri e contribuenti. Per chi detiene criptovalute su wallet hardware come Ledger o Trezor senza averle mai dichiarate, pensando fossero invisibili, inizia una fase di rischio molto elevato.
In questo articolo scoprirai:
- Come funziona lo scambio automatico di dati DAC8/CARF;
- Perché i wallet hardware non garantiscono più l’anonimato;
- Quali controlli incrociati effettuerà l’agenzia delle entrate;
- Le sanzioni per chi non ha dichiarato e cosa fare subito.
Indice degli argomenti
- DAC8 e CARF: come funziona lo scambio automatico di dati
- Quali informazioni verranno trasmesse
- Registro OAM: il ruolo degli exchange centralizzati
- Wallet hardware: perché Ledger e Trezor non garantiscono l’invisibilità
- Controlli incrociati: come l’agenzia delle entrate verificherà i dati
- Sanzioni per omessa dichiarazione delle criptovalute
- Cosa fare subito per mettersi in regola
- Consulenza fiscale online
DAC8 e CARF: come funziona lo scambio automatico di dati
La direttiva DAC8 rappresenta l’ottava modifica alla storica direttiva europea sulla cooperazione amministrativa fiscale (2011/16/UE) e introduce per la prima volta un sistema strutturato di scambio automatico di informazioni sulle cripto-attività tra tutti i paesi dell’unione europea. Il meccanismo si basa sul Crypto-Asset Reporting Framework (CARF), lo standard globale approvato dall’OCSE nell’agosto 2022, pensato specificamente per garantire trasparenza fiscale nel settore delle criptovalute.
L’Italia ha aderito formalmente al CARF nel novembre 2023, impegnandosi ad avviare gli scambi automatici a partire dal 2027 per i dati raccolti nel 2026. Questo significa che tutti i provider di servizi crypto (exchange, piattaforme di trading, wallet custodial) dovranno trasmettere annualmente alle autorità fiscali nazionali i dati completi dei propri utenti.
Quali informazioni verranno trasmesse
I dati che gli operatori crypto dovranno comunicare all’Agenzia delle Entrate comprendono:
- Dati anagrafici completi dell’utente (nome, cognome, data di nascita);
- Codice fiscale e residenza fiscale;
- Elenco delle operazioni annuali: acquisti, vendite, trasferimenti;
- Valore e tipologia delle cripto-attività detenute;
- Saldi al 31 dicembre di ogni anno.
Si tratta di un livello di dettaglio decisamente superiore agli standard precedenti, che consente all’amministrazione finanziaria di ricostruire con precisione l’intera posizione crypto di ciascun contribuente.
Registro OAM: il ruolo degli exchange centralizzati
In Italia il primo passo verso la tracciabilità delle criptovalute è stato compiuto già nel 2022, con l’istituzione del registro degli operatori in valute virtuali presso l’OAM (Organismo Agenti e Mediatori). Tutti gli exchange e i prestatori di servizi di portafoglio digitale che operano sul territorio italiano devono obbligatoriamente iscriversi a questo registro, pena l’impossibilità di operare e il rischio di oscuramento del sito.
L’OAM, sottoposto alla vigilanza della banca d’Italia, raccoglie già oggi dati sui soggetti che effettuano operazioni in criptovalute attraverso gli operatori iscritti. Con l’entrata in vigore della DAC8, questo sistema verrà potenziato e integrato con lo scambio automatico europeo, creando un flusso informativo continuo tra exchange centralizzati, OAM, agenzia delle entrate e autorità fiscali degli altri stati membri.
Il regime transitorio per gli operatori in criptovalute è stato prorogato al 30 giugno 2026, ma dal secondo semestre 2026 tutti gli exchange dovranno essere pienamente conformi ai nuovi obblighi MiCAR e DAC8.
Wallet hardware: perché Ledger e Trezor non garantiscono l’invisibilità
Molti possessori di criptovalute ritengono erroneamente che i wallet hardware (cold wallet) come Ledger o Trezor siano “invisibili” al fisco, in quanto non custoditi da intermediari. Questa convinzione è tecnicamente parziale e fiscalmente pericolosa.
È vero che i wallet non custodial non sono direttamente soggetti agli obblighi di reporting DAC8, poiché non esiste un intermediario che detenga le informazioni dell’utente. Tuttavia, ci sono almeno tre ragioni per cui questa presunta invisibilità è destinata a cadere:
- Tracciabilità delle operazioni sugli exchange: per acquistare crypto da trasferire su un wallet hardware è necessario passare quasi sempre da un exchange centralizzato, che registra l’intera operazione e la comunica al fisco;
- Conversione in valuta fiat: al momento della vendita o della conversione in euro, il passaggio da un intermediario autorizzato genera nuovamente un flusso informativo verso l’anagrafe tributaria;
- Analisi blockchain: le transazioni sulla blockchain sono pubbliche e tracciabili; l’Agenzia delle Entrate può ricostruire i movimenti collegando gli indirizzi wallet ai dati raccolti dagli exchange
Attenzione: il possesso di criptovalute su wallet hardware non esonera in alcun modo dall’obbligo di compilazione del quadro RW ai fini del monitoraggio fiscale. L’omessa dichiarazione espone a sanzioni dal 3% al 15% del valore non dichiarato, anche se le crypto non sono mai state vendute.
| Caratteristica | Wallet custodial (exchange) | Wallet non custodial (Ledger/Trezor) |
|---|---|---|
| Soggetto a DAC8 | Sì, reporting automatico | No, nessun reporting diretto |
| Tracciabilità operazioni | Completa | Parziale (via blockchain) |
| Obbligo quadro RW | Sì | Sì |
| Rischio controlli incrociati | Elevato | Medio-alto (tramite exchange di origine) |
Controlli incrociati: come l’agenzia delle entrate verificherà i dati
Dal 2026 l’Agenzia delle Entrate disporrà di strumenti di controllo incrociato molto più efficaci rispetto al passato. Il meccanismo funzionerà così:
- Raccolta dati dagli exchange: ogni operatore trasmette annualmente i dati di saldi e transazioni dei propri utenti residenti in Italia;
- Alimentazione dell’anagrafe tributaria: i dati confluiscono nell’archivio dei rapporti finanziari, dove già sono presenti conti correnti, depositi titoli e altri strumenti finanziari;
- Incrocio con le dichiarazioni dei redditi: l’amministrazione verifica la corrispondenza tra i dati ricevuti dagli exchange e quanto dichiarato dal contribuente nel quadro RW (modello redditi PF) o quadro W (modello 730);
- Attivazione dei controlli: in caso di discrepanze significative, partono lettere di compliance o accertamenti formali (attraverso l’invio dello schema di atto di accertamento).
La guardia di finanza e le altre forze di polizia avranno accesso diretto al registro OAM per finalità di controllo e accertamento. Questo significa che eventuali incongruenze tra movimenti crypto e tenore di vita dichiarato potranno essere facilmente individuate.
Sanzioni per omessa dichiarazione delle criptovalute
Chi non ha mai dichiarato le proprie criptovalute nel quadro RW si espone a sanzioni significative, che possono essere applicate anche retroattivamente per le annualità ancora accertabili (generalmente gli ultimi 5 anni, estendibili a 7-10 in caso di omessa dichiarazione).
Le sanzioni sul quadro RW
Le sanzioni amministrative applicabili sono riassunte nella tabella seguente.
Oltre alle sanzioni amministrative, in caso di plusvalenze non dichiarate superiori alle soglie penali (attualmente 50.000 euro di imposta evasa per singolo anno), si configura il reato di dichiarazione infedele o omessa dichiarazione.
Cosa fare subito per mettersi in regola
Per chi detiene criptovalute su wallet hardware o exchange e non le ha mai dichiarate, il tempo per regolarizzare la propria posizione si riduce progressivamente. Ecco le azioni da intraprendere:
- Ricostruire lo storico delle operazioni: recuperare l’elenco di tutti gli acquisti, vendite e trasferimenti effettuati negli anni precedenti;
- Calcolare il valore al 31 dicembre di ogni anno: per ciascuna annualità ancora accertabile, determinare il controvalore in euro delle crypto detenute;
- Valutare il ravvedimento operoso: presentare dichiarazioni integrative per sanare le omissioni passate, beneficiando della riduzione delle sanzioni;
- Dichiarare correttamente dal 2025: inserire nel quadro RW (o W per il 730) tutte le cripto-attività possedute, indicando un rigo per ogni wallet o exchange.
La finestra temporale per regolarizzarsi spontaneamente è destinata a chiudersi: dal 2026 l’Agenzia delle Entrate avrà accesso diretto ai dati e potrà contestare automaticamente le posizioni non conformi.
Consulenza fiscale online
La gestione fiscale delle criptovalute richiede competenze specifiche, soprattutto in presenza di situazioni pregresse non dichiarate, operazioni complesse (staking, lending, DeFi) o movimentazioni verso wallet hardware. Ogni situazione presenta caratteristiche uniche che richiedono un’analisi personalizzata.
Per una valutazione della tua posizione e l’individuazione della strategia più adatta, puoi richiedere una consulenza con un professionista esperto in fiscalità delle cripto-attività.