L’art. 22, co. 1, punto 2), del DPR n. 633/72, indica che l’emissione della fattura non è obbligatoria, se non è richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell’operazione per le prestazioni alberghiere. Le prestazioni nel settore alberghiero sono esonerate dall’obbligo di emissione della fattura. Pertanto, i corrispettivi percepiti possono essere documentati attraverso emissione di ricevuta o documento commerciale (scontrino fiscale).
Indice degli argomenti
La ricevuta fiscale nel settore alberghiero
La ricevuta fiscale deve essere emessa attraverso modulo prestampato e numerato progressivamente in duplice esemplare. L’originale deve essere consegnato al cliente. La ricevuta deve contenere i seguenti elementi obbligatori:
- Denominazione o ragione sociale o cognome e nome, indirizzo dell’esercizio dove si svolge l’attività, luogo dove sono conservate le ricevute e partita Iva dell’emittente;
 - Numero progressivo e data;
 - Descrizione (natura, qualità e quantità) dei beni ceduti o dei servizi prestati;
 - Corrispettivi dovuti o pagati, comprensivi di Iva.
 
La compilazione della ricevuta è relativamente semplice. Occorre prestare attenzione al fatto che la ricevuta deve essere emessa anche in caso di versamento di acconti. Successivamente, al momento dell’erogazione del saldo deve essere emessa ulteriore ricevuta per la differenza, riportando gli estremi della ricevuta emessa in acconto.
La fattura nel settore alberghiero
La fattura nel settore alberghiero deve essere emessa su richiesta del cliente nel momento di effettuazione dell’operazione. Il documento deve riportare la natura della transazione ed il pagamento. La fattura, da emettere in formato elettronico, deve contenere i seguenti elementi obbligatori:
- Il numero progressivo (annuale o sequenziale infinito), la data di emissione del documento;
 - I dati identificativi del soggetto emittente, comprensivi di nome o ragione sociale con partita IVA o codice fiscale, indirizzo e iscrizione al Registro delle Imprese;
 - I dati identificativi del soggetto acquirente, comprensivi di nome o ragione sociale con partita IVA o codice fiscale e indirizzo;
 - La tipologia e la quantità dei beni ceduti con il loro prezzo unitario e complessivo;
 - La tipologia di pagamento con gli estremi per poter effettuare l’operazione;
 - L’aliquota e l’ammontare dell’IVA;
 - Eventuali sconti;
 - Il totale imponibile della fattura.
 
Termine di emissione della fattura
Il co. 4 dell’art. 21 del DPR n. 633/72 prevede un termine di dodici giorni di tempo per l’emissione della fattura. Infatti, è consentito emettere le fatture entro 12 giorni dalla data di effettuazione delle operazioni, determinata ai sensi dell’art. 6 del DPR n. 633/72.
Tuttavia, per le prestazioni alberghiere è ammessa la possibilità di sfruttare la c.d. “fattura differita”. Questa può essere trasmessa telematicamente entro il termine del giorno 15 del mese successivo rispetto a quello di effettuazione delle operazioni. È possibile emettere fatture differite per le prestazioni di servizi, in cui venga richiamato un documento, contenente la descrizione dell’operazione, la data di effettuazione e gli identificativi delle parti contraenti, idoneo a supportare il differimento dell’emissione della fattura elettronica.
Perché il cliente può chiedere l’emissione della fattura?
La prima motivazione riguarda i soggetti titolari di partita IVA che attraverso la fattura hanno la possibilità di detrarre l’IVA sulle prestazioni alberghiere inerenti l’attività professionale (purché non siano spese di rappresentanza). La seconda motivazione riguarda la possibilità di documentare l’operazione per poterne dedurre il costo ai fini reddituali.
Momento di rilevanza delle operazioni
Il momento di rilevanza delle operazioni, secondo quanto stabilito dall’art. 6 del DPR n. 633/72, per le prestazioni di servizi è legato al pagamento del corrispettivo. Pertanto, questa regola generale, riguarda anche le prestazioni alberghiere, che diventano rilevanti ai fini IVA al momento del pagamento (senza alcuna rilevanza sul momento di ultimazione della prestazione).
| Risposta a interpello n. 12/E/20 | 
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| Nell’ambito delle prestazioni di servizi, il momento di effettuazione dell’operazione coincide, in linea generale, con la data di pagamento del corrispettivo (ad esempio del soggiorno), a nulla rilevando il fatto che la stessa sia stata già ultimata che, nel caso delle strutture alberghiere, coincide, ad esempio, con l’ultimazione del pernottamento nella struttura alberghiera. | 
Prestazioni alberghiere attraverso agenzie di viaggio: aspetti fiscali
Può capitare che la prestazione alberghiera avvenga tramite prenotazione effettuata con un’agenzia di viaggio. Per analizzare l’operazione sotto il profilo fiscale occorre comprendere con quale modello di business ha operato l’agenzia di viaggio, ovvero:
- Prenotazione del soggiorno in nome e per conto del cliente. Questi paga il corrispettivo del servizio direttamente all’hotel alla fine del soggiorno;
 - Prenotazione del soggiorno in nome proprio, andando a comunicare alla struttura alberghiera il nome del cliente a cui è destinata la camera. Il cliente paga il corrispettivo direttamente all’agenzia di viaggio (e non all’hotel).
 
Su questo tipo di operazioni occorre prendere a riferimenti i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate con la Risposta a interpello n. 486/E/19.
Prenotazione dell’hotel in nome e per conto del cliente
Se la prestazione alberghiera è acquistata dal cliente, anche per il tramite di agenzia di viaggio che gestisce la prenotazione in nome e per conto, l’operazione deve essere certificata dall’hotel attraverso la memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi (ex art. 22 del DPR n. 633/72 citato che consente l’emissione della fattura solo se richiesta dal cliente), nonché con l’emissione del documento commerciale.
Se viene emessa fattura elettronica questa deve transitare dal Sistema di Interscambio. Nello stesso documento possono essere certificati sia il servizio alberghiero che l’eventuale servizio aggiuntivo di ristorazione.
Prenotazione dell’hotel fatta in nome proprio dall’agenzia di viaggio
Nel caso in cui l’agenzia di viaggio acquisti pernottamenti in nome proprio, la situazione cambia. Tali acquisti vengono effettuati per essere ceduti ai clienti dell’agenzia. In questo caso l’hotel è tenuto ad emettere fattura per la prestazione nei confronti dell’agenzia di viaggio. La struttura alberghiera, al momento del pagamento del corrispettivo, è tenuta ad emettere fattura elettronica verso l’agenzia di viaggio (residente o non residente). Nei confronti del cliente può essere emesso documento commerciale con la dicitura “corrispettivo non riscosso“.
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