L'art. 22, co. 1, punto 2), del DPR n. 633/72, indica che l'emissione della fattura non è obbligatoria, se non è richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell'operazione per le prestazioni alberghiere. Le prestazioni nel settore alberghiero sono esonerate dall'obbligo di emissione della fattura. Pertanto, i corrispettivi percepiti possono essere documentati attraverso emissione di ricevuta o documento commerciale (scontrino fiscale).
La ricevuta fiscale nel settore alberghiero
La ricevuta fiscale deve essere emessa attraverso modulo prestampato e numerato progressivamente in duplice esemplare. L'originale deve essere consegnato al cliente. La ricevuta deve contenere i seguenti elementi obbligatori:
Denominazione o ragione sociale o cognome e nome, indirizzo dell'esercizio dove si svolge l'attività, luogo dove sono conservate le ricevute e partita Iva dell'emittente;
Numero progressivo e data;
Descrizione (natura, qualità e quantità) dei beni ceduti o dei servizi prestati;
Corrispettivi dovuti o pagati, comprensivi di Iva.
La compilazione della ricevuta è relativamente semplice. Occorre prestare attenzione al fatto che la ricevuta deve essere emessa anche in caso di versamento di acconti. Successivamente, al momento dell'erogazione del saldo deve essere emessa ulteriore ricevuta per la differenza, riportando gli estremi della ricevuta emessa in acconto.
La fattura nel settore alberghiero
La fattura nel settore alberghiero deve essere emessa su richiesta del cliente nel momento di effettuazione dell'operazione. Il documento deve riportare la natura della transazione ed il pagamento. La fattura, da emettere in formato elettronico, deve contenere i seguenti elementi obbligatori:
Il numero progressivo (annuale o sequenziale infinito), la data di emissione del documento;
I dati identificativi del soggetto emittente, comprensivi di nome o ragione sociale con partita IVA o codice fiscale, indirizzo e iscrizione al Registro delle Imprese;
I dati identificativi del soggetto acquirente, comprensivi di nome o ragione sociale con partita IVA o codice fiscale e indirizzo;
La tipologia e la quantità dei beni ceduti con il loro prezzo unitario e complessivo;
La tipologia di pagamento con gli estremi per poter effettuare l'operazione;
L’aliquota e l’ammontare dell’IVA;
Eventuali sconti;
Il totale imponibile della fattura.
Termine di emissione della fattura
Il co. 4 dell’art. 21 del DPR n. 633/72 prevede un termine di dodici giorni di tempo per l’emissione della fattura. Infatti, è consentito emettere le fatture entro 12 giorni dalla data di effettuazione delle operazioni, determinata ai sensi dell’art. 6 del DPR n. 633/72.
Tuttavia, per le prestazioni alberghiere è ammessa la possibilità di sfruttare la c.d. "fattura differita". Questa può essere trasmessa telematicamente entro il termine del giorno 15 del mese successivo rispetto a quello di effettuazione delle operazioni. È possibile emettere fatture differite per le prestazioni di servi...
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