Il trattato fiscale sino-italiano firmato nel 2019 ed efficace dal 1° gennaio 2026 ridisegna la tassazione di dividendi, interessi e royalties per le società italiane operative in Cina: ecco le condizioni, i requisiti e i rischi da gestire.
La convenzione doppia imposizione Italia Cina 2026 è l'accordo bilaterale ratificato con L. 182/2024 (GU n. 283 del 3 dicembre 2024) che sostituisce il trattato del 1986. In vigore dal 1° gennaio 2026, introduce aliquote differenziate su dividendi, interessi e royalties, una nuova soglia per la stabile organizzazione da cantiere e una clausola antiabuso ispirata al Modello OCSE 2017.
Confronto tra la Convenzione 1986 e la nuova Convenzione in vigore dal 1° gennaio 2026.
Tutti Dividendi Interessi Royalties Stabile Org. Capital Gain
Categoria 1986 Dal 2026 Condizioni
Dividendi (Qualificati) Convenzione 198610%
Nuova 2026 5% RISPARMIO 50%
Condizioni Partecipazione ≥25% per almeno 365 giorni.
Interessi (Enti Pubblici) Convenzione 198610%
Nuova 2026 0% ESENZIONE
Condizioni Governo, Banche Centrali, CDP, SACE, SIMEST.
S.O. Cantiere Convenzione 19866 mesi
Nuova 2026 12 mesi FAVOREVOLE
Condizioni Soglia temporale raddoppiata per evitare la tassazione in Cina.
Capital Gain (Società Operative) Convenzione 1986Tassazione Cina
Nuova 2026 Esclusiva Italia NUOVO
Condizioni Se l'attivo non è prevalentemente immobiliare (<50%).
Fonte: Legge 182/2024 (GU 03/12/2024). Efficacia: 1° gennaio 2026. Analisi a scopo informativo. Consultare un professionista per casi specifici.
Dal 1986 al 2026: perché cambia il quadro fiscale bilaterale L'accordo bilaterale tra Italia e Repubblica Popolare Cinese per eliminare le doppie imposizioni sui redditi è stato aggiornato per la prima volta in quarant'anni. Il trattato precedente, firmato a Pechino il 31 ottobre 1986, era rimasto in vigore per tutto il periodo di crescita esponenziale degli investimenti diretti italiani in Cina, accumulando un progressivo disallineamento rispetto agli standard internazionali nel frattempo elaborati dall'OCSE. Il nuovo Accordo, sottoscritto a Roma il 23 marzo 2019, è stato recepito nell'ordinamento italiano con la Legge 18 novembre 2024, n. 182, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 283 del 3 dicembre 2024. Le sue disposizioni sono efficaci dal 1° gennaio 2026: con riferimento alle ritenute alla fonte, si applicano alle somme erogate a partire da tale data; con riferimento alle altre imposte sui redditi, ai periodi d'imposta che iniziano dal 1° gennaio 2026. Il ritardo tra la firma (2019) e l'entrata in vigore (2026) non è insolito per i trattati bilaterali, che richiedono il completamento delle procedure di ratifica interne in entrambi gli Stati contraenti. In Italia, il iter parlamentare si è...
Fiscomania.com
Scopri come abbonarti a Fiscomania.com.
Sei già abbonato?
Accedi tranquillamente con le tue credenziali: Accesso