Come funzionano i controlli dell’Agenzia delle Entrate su comunicazioni preventive, soglie e suffisso EX per evitare la disattivazione del regime.
Con il provvedimento n. 560356 del 10 dicembre 2025, l’Agenzia delle Entrate ha definito le modalità di controllo sugli adempimenti relativi al regime transfrontaliero di franchigia IVA per le piccole imprese. Dopo mesi di attesa dall’entrata in vigore del regime (1° gennaio 2025), il Fisco chiarisce finalmente come verranno verificate le comunicazioni preventive, le soglie di volume d’affari e la regolarità delle comunicazioni trimestrali. Per i commercialisti che assistono clienti in regime di franchigia, comprendere questi controlli è fondamentale per garantire la conformità e prevenire la disattivazione del suffisso EX.
Indice degli argomenti
- Il provvedimento 560356/2025: quadro normativo e finalità
- Controlli sulla comunicazione preventiva: verifica dei requisiti di accesso
- Verifica delle soglie di volume d’affari: limiti nazionali e comunitari
- Controlli sulla comunicazione trimestrale: monitoraggio continuo delle operazioni
- Attribuzione e disattivazione del suffisso EX: tempi e modalità operative
- Casi particolari: controlli su operatori UE non stabiliti in Italia
- Serve assistenza per il regime di franchigia IVA transfrontaliero?
- Domande frequenti
- Riferimenti normativi
Il provvedimento 560356/2025: quadro normativo e finalità
Il provvedimento si inserisce nel contesto normativo delineato dal D.Lgs. n. 180/2024, che ha recepito la direttiva UE n. 2020/285 introducendo il regime transfrontaliero di franchigia IVA. Questo strumento consente alle piccole imprese stabilite in uno Stato UE di effettuare cessioni e prestazioni in altri Stati membri senza applicare l’IVA, rispettando specifiche soglie di fatturato.
Il documento dell’Agenzia delle Entrate definisce tre macro-aree di controllo:
- La comunicazione preventiva per l’accesso al regime,
- Il monitoraggio continuo delle soglie attraverso le comunicazioni trimestrali
- Le condizioni di cessazione.
L’atto normativo fa riferimento ai precedenti provvedimenti n. 460166 del 30 dicembre 2024 (modificato dal n. 551770 del 4 dicembre 2025) e n. 155649 del 28 marzo 2025, creando un quadro completo e integrato.
La ratio dei controlli è duplice: garantire che solo i soggetti effettivamente in possesso dei requisiti accedano al regime agevolato e prevenire fenomeni di elusione o evasione fiscale attraverso il monitoraggio continuo delle operazioni transfrontaliere.
Controlli sulla comunicazione preventiva: verifica dei requisiti di accesso
Il primo livello di controllo si attiva nel momento in cui l’impresa presenta la comunicazione preventiva per accedere al regime di franchigia. L’Agenzia delle Entrate effettua verifiche di congruenza incrociando i dati dichiarati con quelli già presenti nelle proprie banche dati.
I controlli riguardano specificamente il volume d’affari dichiarato, confrontandolo con i dati fiscali delle fatture elettroniche transitate tramite il Sistema di Interscambio (SdI), i dati comunicati ai fini dell’esterometro, i corrispettivi giornalieri memorizzati e trasmessi telematicamente, nonché i dati indicati nelle dichiarazioni annuali IVA e nelle LIPE (Liquidazioni Periodiche IVA).
Quando emergono incongruenze tra gli importi riportati nella comunicazione preventiva e quelli riscontrati dall’Agenzia, il soggetto passivo riceve un messaggio di scarto con la motivazione “Incongruenza sui dati dei volumi d’affari comunicati“. Tuttavia, il provvedimento prevede una possibilità di correzione: l’operatore può presentare una nuova comunicazione preventiva già dal giorno successivo alla produzione del messaggio di scarto.
Questa tempistica rapida di ripresentazione rappresenta un elemento di flessibilità importante, consentendo di correggere eventuali errori materiali o di aggiornare i dati senza lunghe attese. Nella pratica professionale, è fondamentale verificare accuratamente i volumi d’affari prima della presentazione, riconciliando i dati contabili con quelli presenti nelle banche dati dell’Agenzia.
Verifica delle soglie di volume d’affari: limiti nazionali e comunitari
Il sistema dei controlli si articola su due livelli di soglie, quello nazionale e quello comunitario, entrambi oggetto di verifica puntuale da parte dell’Amministrazione finanziaria.
La soglia comunitaria di 100.000 euro costituisce il limite massimo di fatturato annuo nell’Unione europea per accedere e mantenere il regime di franchigia. Il controllo avviene su due periodi distinti: l’anno civile che precede la comunicazione preventiva e il periodo dell’anno civile in corso antecedente alla comunicazione stessa.
Quando l’Agenzia riscontra il superamento della soglia di 100.000 euro nell’anno precedente, il soggetto passivo riceve un messaggio di scarto e potrà presentare una nuova comunicazione a partire dall’anno successivo. Se invece il limite è stato oltrepassato nel periodo dell’anno civile in corso che precede la presentazione, la nuova comunicazione sarà possibile soltanto a partire dal secondo anno successivo.
Questa distinzione temporale nelle “quarantene” è particolarmente rilevante nella consulenza professionale: un’impresa che supera la soglia a novembre 2025 non potrà riaccedere al regime prima del 2027, mentre se l’avesse superata a dicembre 2024, potrebbe ripresentare domanda nel 2026.
Il volume d’affari nello Stato membro di esenzione costituisce un ulteriore parametro di controllo. Ogni Stato UE stabilisce autonomamente la propria soglia nazionale (per l’Italia è fissata a 85.000 euro). Quando l’Agenzia rileva che la soglia locale è stata superata, il soggetto può presentare una nuova comunicazione “nei termini previsti da tale Stato”, rispettando quindi le regole di rientro stabilite dall’autorità fiscale straniera.
Controlli sulla comunicazione trimestrale: monitoraggio continuo delle operazioni
La comunicazione trimestrale, che va trasmessa entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento (o entro 15 giorni dal superamento della soglia UE di 100.000 euro), è oggetto di controlli specifici definiti dall’art. 70-unvicies del DPR 633/72.
Il provvedimento 560356/2025 specifica che l’Agenzia verifica i termini di presentazione della comunicazione trimestrale, la congruenza dei dati dichiarati, il volume d’affari indicato e il rispetto delle soglie previste dalla normativa nazionale e unionale.
In caso di mancata presentazione della comunicazione trimestrale, l’Amministrazione finanziaria assume un ruolo attivo: invia appositi messaggi agli Stati membri di esenzione, segnalando l’inadempienza. Questa comunicazione può avere conseguenze significative, poiché lo Stato di esenzione potrebbe decidere di sospendere o revocare i benefici del regime per il soggetto inadempiente.
Il meccanismo di controllo si basa sul principio della cooperazione amministrativa tra Stati membri: l’Italia, in quanto Stato di stabilimento, monitora il comportamento del soggetto passivo e ne informa tempestivamente gli altri Stati coinvolti. Questo sistema di allerta reciproca costituisce il cuore del sistema di controllo europeo sul regime di franchigia transfrontaliero.
Attribuzione e disattivazione del suffisso EX: tempi e modalità operative
Il suffisso “EX” aggiunto al numero di partita IVA rappresenta il “passaporto fiscale” che consente di operare in regime di franchigia negli Stati membri. Il provvedimento chiarisce le tempistiche e le modalità di attribuzione e disattivazione di questo identificativo.
L’attribuzione del suffisso EX avviene entro 35 giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione preventiva da parte dell’Agenzia delle Entrate, anche quando uno o più Stati di esenzione non abbiano trasmesso alcuna risposta. Questa previsione è particolarmente importante perché garantisce certezza dei tempi: decorsi i 35 giorni senza risposta negativa, il suffisso viene comunque assegnato.
Tuttavia, il provvedimento prevede un’eccezione: se gli Stati di esenzione richiedono un maggior termine per effettuare verifiche finalizzate a prevenire elusione o evasione d’imposta, l’attribuzione del suffisso può essere posticipata. In questi casi, il soggetto passivo riceve comunicazione del prolungamento dei termini.
La disattivazione del suffisso EX
La disattivazione del suffisso EX avviene in diverse circostanze, tutte dettagliatamente disciplinate dal provvedimento:
- Cessazione dell’attività: quando il soggetto chiude definitivamente la partita IVA, il suffisso viene disattivato automaticamente.
- Cessazione d’ufficio: nei casi previsti per la chiusura d’ufficio della partita IVA (ad esempio, tre annualità consecutive senza attività), l’Agenzia procede anche alla disattivazione del suffisso.
- Presunta inattività transfrontaliera: quando sono trascorsi otto trimestri civili consecutivi durante i quali sono state trasmesse comunicazioni trimestrali a zero in uno o più Stati di esenzione e, contestualmente, non risultano inviati dati delle operazioni transfrontaliere verso soggetti stabiliti in detti Stati membri.
Quest’ultimo caso merita particolare attenzione nella pratica professionale. Otto trimestri equivalgono a due anni: un’impresa che presenta sistematicamente comunicazioni “a zero” per due anni consecutivi, senza effettuare alcuna operazione verso gli Stati di esenzione dichiarati, viene considerata inattiva ai fini del regime transfrontaliero. L’Agenzia interpreta questa situazione come un utilizzo non effettivo del regime, procedendo quindi alla disattivazione.
Quando il suffisso EX viene disattivato per presunta inattività, l’operatore che desideri fruire nuovamente del regime dovrà presentare una nuova comunicazione preventiva, rispettando le eventuali “quarantene” stabilite dagli Stati membri. Questa misura serve a scoraggiare le richieste di accesso al regime da parte di soggetti che non hanno un’effettiva intenzione di operare transfrontalieramente.
Casi particolari: controlli su operatori UE non stabiliti in Italia
Il provvedimento 560356/2025 dedica attenzione anche ai soggetti passivi UE che hanno richiesto l’accesso al regime di franchigia in Italia, pur essendo stabiliti in altri Stati membri.
L’Agenzia delle Entrate ha previsto un meccanismo specifico di controllo basato sulla ricezione di messaggi dagli Stati di stabilimento. Quando l’Italia riceve due messaggi consecutivi relativi alla mancata presentazione delle comunicazioni trimestrali da parte dell’operatore non stabilito, scatta l’obbligo per quest’ultimo di identificarsi nel territorio italiano e presentare la dichiarazione annuale IVA.
Questa disposizione rappresenta una forma di “penalizzazione” per l’inadempienza sistematica: l’operatore perde i benefici della semplificazione (che prevedeva l’esonero dagli adempimenti IVA in Italia) e deve tornare al regime ordinario, identificandosi e adempiendo a tutti gli obblighi previsti per i soggetti passivi stabiliti.
Il meccanismo si basa su un doppio livello di controllo: lo Stato di stabilimento verifica la presentazione delle comunicazioni trimestrali e, in caso di omissione, ne dà comunicazione agli Stati di esenzione (tra cui l’Italia). L’Italia, dopo due segnalazioni consecutive, considera l’operatore come inadempiente e gli impone il rientro nel regime ordinario.
Serve assistenza per il regime di franchigia IVA transfrontaliero?
La gestione del regime transfrontaliero di franchigia IVA richiede competenze specifiche e aggiornate sulle normative di più Stati membri. I controlli introdotti dal provvedimento 560356/2025 comportano rischi concreti per le imprese: la disattivazione del suffisso EX, l’obbligo di identificazione in Italia per operatori esteri, o la perdita definitiva del regime per sforamento delle soglie.
Se la tua impresa opera o intende operare in regime di franchigia in altri Stati UE, posso assisterti con:
✓ Verifica preliminare dei requisiti e valutazione di convenienza del regime ✓ Preparazione e presentazione della comunicazione preventiva ✓ Gestione delle comunicazioni trimestrali con monitoraggio delle scadenze ✓ Analisi continua dei volumi d’affari per prevenire sforamenti delle soglie ✓ Assistenza in caso di messaggi di scarto o richieste di chiarimenti da parte dell’Agenzia ✓ Consulenza su cessione volontaria o strategie di rientro nel regime dopo disattivazione
Domande frequenti
Il messaggio di scarto indica che i dati dichiarati nella comunicazione preventiva non corrispondono a quelli in possesso dell’Agenzia delle Entrate. Potete ripresentare una nuova comunicazione preventiva già dal giorno successivo alla ricezione del messaggio, correggendo i dati incongruenti. È fondamentale verificare tutte le fonti di dati fiscali (fatture elettroniche, esterometro, corrispettivi telematici, dichiarazioni IVA) per individuare l’origine della discrepanza.
Il suffisso EX viene attribuito entro 35 giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione preventiva da parte degli Stati di esenzione. Il termine decorre quindi dal momento in cui l’Agenzia delle Entrate italiana inoltra la vostra comunicazione agli Stati membri indicati, non dal giorno in cui voi presentate la comunicazione.
La disattivazione per presunta inattività avviene quando si verificano contemporaneamente due condizioni: sono trascorsi otto trimestri civili consecutivi durante i quali sono state trasmesse comunicazioni trimestrali indicando importi pari a zero per uno o più Stati di esenzione, e contestualmente non risultano inviati dati relativi a operazioni transfrontaliere verso soggetti stabiliti in quegli Stati.
Il superamento della soglia di €100.000 di volume d’affari annuo nell’Unione Europea determina la cessazione immediata del regime di franchigia in tutti gli Stati di esenzione. Dovete presentare comunicazione trimestrale entro 15 giorni lavorativi dal superamento, indicando il momento esatto in cui è avvenuto. Da quel momento, non potrete più emettere fatture in regime di franchigia e dovrete applicare l’IVA ordinaria su tutte le operazioni transfrontaliere.
Riferimenti normativi
- D.P.R. 633/1972 (Decreto IVA): Titolo V-ter, artt. da 70-terdecies a 70-duovicies (regime transfrontaliero di franchigia)
- D.Lgs. 180/2024: Attuazione della direttiva (UE) 2020/285 del Consiglio del 18 febbraio 2020
- Direttiva (UE) 2020/285 del Consiglio del 18 febbraio 2020: Regime speciale per le piccole imprese
- Provvedimento Agenzia Entrate n. 560356 del 10 dicembre 2025: Disposizioni sui controlli del regime transfrontaliero di franchigia
- Provvedimento Agenzia Entrate n. 460166 del 30 dicembre 2024 (modificato dal Provv. n. 551770 del 4 dicembre 2025): Comunicazione preventiva e modalità attuative
- Provvedimento Agenzia Entrate n. 155649 del 28 marzo 2025: Modello comunicazione trimestrale