Tra le novità incluse nel decreto di revisione dello Statuto del Contribuente troviamo la consultazione semplificata, con cui consultare la banca dati dell’Agenzia delle Entrate senza necessariamente avvalersi dello strumento dell’interpello.
Fra le novità del decreto di riforma dello Statuto del contribuente, approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri il 28 dicembre 2023, è interessante segnalare il tentativo di riordino e implementazione degli strumenti interpretativi e in particolare l’introduzione di una novità assoluta: la consultazione semplificata.
La sua introduzione appare palesemente connessa all’obiettivo di ridurre il ricorso agli interpelli, attraverso la messa a disposizione di una banca dati nella quale dovrebbero confluire le risposte rese dall’Agenzia delle Entrate ad ogni ipotesi di consulenza già fornita. A tale istituto è dedicato il nuovo art. 10-nonies della Legge n. 212/2000.
Vediamo di capire come funzionerà nel dettaglio.
Consultazione semplificata: a chi è riservata e come avvalersene
La consultazione semplificata è riservata alle persone fisiche, anche non residenti (quindi, per fare un esempio, anche a coloro i quali vorrebbero fruire delle agevolazioni per il rientro in Italia) e ai contribuenti di minori dimensioni, ossia le società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice e alle società ad esse equiparate, ai sensi dell’art. 5 del TUIR che applicano il regime di contabilità semplificata.
Il servizio, usufruibile gratuitamente, è rimesso alla presentazione di un’apposita istanza contenente un quesito di natura interpretativa o applicativa riferito ad uno specifico comparto di norme applicabili in relazione alla fattispecie sottoposta dal contribuente. A differenza dell’istanza di interpello non dovrebbero richiedersi: (i) l’esposizione di una soluzione da parte del contribuente (su cui si formi assenso in caso di silenzio dell’Amministrazione); (ii) i requisiti di concretezza e personalità della fattispecie per la cui risoluzione si chiede la consulenza; (iii) la sussistenza delle obiettive condizioni di incertezza sull’interpretazione della normativa di interesse.
Tramite la consultazione semplificata si potrà consultare una apposita banca dati, di nuova costituzione, che raccoglierà, classificati e categorizzati, tutti gli atti di prassi che esprimono indirizzi interpretativi (risposte a istanze di interpello, risoluzioni, circolari, principi di diritto e così via).
Banca dati per fornire una soluzione univoca
Sottoposta l’istanza con i servizi telematici, la banca dati dovrebbe individuare una soluzione univoca alla questione prospettata. Il contribuente che vi si adegui può giovarsi delle tutele apprestate dall’art. 10, c. 2, dello Statuto concernenti il legittimo affidamento; conseguentemente, in caso di contestazione, non rischierà l’irrogazione di sanzioni o la liquidazione di interessi in relazione alle imposte evase/eluse. Ove il sistema non individui una soluzione univoca, esso informerà in maniera automatizzata il contribuente circa la proponibilità, in relazione alla questione, dell’istanza di interpello (a tal fine rileva quanto prescritto dal comma 4 dell’art. 10-nonies, per cui l’esperimento della consulenza semplificata “è condizione di ammissibilità ai fini della presentazione di istanze di interpello”).
Va inoltre precisato che la risposta fornita tramite il servizio della consultazione semplificata produce effetti esclusivamente nei confronti dell’istante.
Consultazione semplificata: nessuna disciplina di dettaglio per ora
Il decreto sullo Statuto del contribuente non contiene la disciplina di dettaglio. Il citato art. 10-nonies di nuova introduzione infatti si limita a prevedere l’istituzione del servizio, affidando la disciplina di dettaglio e le modalità di funzionamento a futuri interventi legislativi.
Nell’attesa, è già stato messo in evidenza il rischio che la risposta generata dalla banca dati non colga i tratti peculiari del quesito prospettato dal contribuente e quindi, in sostanza, non fornisca una risposta al caso di specie. Per ovviare a ciò, potrebbe essere utile ammettere in ogni caso la possibilità da parte dell’istante di presentare una apposita istanza di interpello qualora ritenesse la risposta automatica non esaustiva o non pertinente al suo caso specifico.
Novità sugli interpelli
Le novità non si fermano solo alla consultazione semplificata. Per quanto concerne gli interpelli, lo schema di decreto legislativo prevede l’integrale sostituzione dell’art. 11 della l. 27.7.2000, n. 212, individuando la possibilità della presentazione dell’istanza di interpello “per ottenere una risposta riguardante fattispecie concrete e personali” relativamente alla:
- Applicazione delle norme tributarie, quando vi sono condizioni di obiettiva incertezza sulla loro concreta applicazione;
- Corretta qualificazione di fattispecie alla luce delle disposizioni tributarie ad esse applicabili;
- Disciplina dell’abuso del diritto in relazione a una specifica fattispecie;
- Disapplicazione di disposizioni tributarie che, per contrastare comportamenti elusivi, limitano deduzioni, detrazioni, crediti di imposta, o altre posizioni soggettive del contribuente altrimenti ammesse dall’ordinamento tributario, fornendo la dimostrazione che nella particolare fattispecie tali effetti elusivi non possono verificarsi;
- Sussistenza delle condizioni e valutazione della idoneità degli elementi probatori richiesti dalla legge per l’adozione di specifici regimi fiscali nei casi espressamente previsti dalla legge;
- Sussistenza delle condizioni e valutazione della idoneità degli elementi probatori richiesti dalla legge ai fini dell’art. 24-bis del d.p.r. 22.12.1986, n. 917; la procedura è riservata soltanto a chi aderisce al c.d. “regime dell’adempimento collaborativo” (art. 3 e seguenti del d.lgs. 5.8.2015, n. 128) o a chi presenta l’istanza di interpello sui nuovi investimenti (art. 2 del d.lgs. 14.9.2015, n. 147).
Atti difformi dalla risposta considerati annullabili
L’approvazione definitiva ha comportato poi una novità: recependo le osservazioni formulate dalle commissioni parlamentari, gli atti anche a contenuto impositivo o sanzionatorio difformi dalla risposta, espressa o tacita, non devono essere considerati nulli bensì annullabili. Si tratta di una modifica di sostanza, considerato che l’annullabilità deve essere eccepita con il ricorso in primo grado a pena di decadenza, al contrario della nullità, rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo da parte del giudice.
Sono rimaste inascoltate, invece, le critiche mosse al contributo da versare al momento della presentazione dell’istanza: l’obbligo è ancora contenuto al terzo comma del nuovo art. 11 dello Statuto. Alla commisurazione del contributo stesso concorreranno fattori quali la tipologia di contribuente, il suo volume d’affari o ricavi e la complessità della questione sottoposta. La più specifica tariffazione sarà rimessa ad un decreto del MEF.
Resta ferma la non impugnabilità della risposta ad interpello e l’ininfluenza dell’istanza sulle scadenze e sui termini di decadenza tributari.
Conclusioni
ll decreto legislativo che contiene la revisione dello Statuto dei diritti del contribuente, in attuazione della delega fiscale (legge n.111 del 2023), è intervenuto sull’istituto dell’interpello, e ha previsto la possibilità di introdurre, disciplinandone l’accesso, il servizio di consultazione semplificata, attraverso apposita banca dati, dei documenti di prassi in possesso del Fisco, ai fini dell’individuazione della soluzione al quesito interpretativo o applicativo esposto dal contribuente.
Tra le misure volte a contenere l’elevato numero di interpelli vi è poi anche la previsione del versamento di un contributo.