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Congedo ed indennità per i dipendenti per Covid-19

Congedo ed indennità lavorativa per i genitori, lavoratori dipendenti del settore privato ed autonomi iscritti alla gestione separata INPS, di figli di età inferiore a 12 anni. In alternativa, fruizione del bonus baby-sitter.

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L’art. 23 del Decreto Cura Italia (D.L. 17 marzo 2020 n. 18) prevede l’applicazione di un congedo o di un’indennità per i lavoratori dipendenti del settore privato, i lavoratori iscritti alla Gestione separata e i lavoratori autonomi.

Si tratta di una forma di assistenza in conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020. Come sappiamo, infatti, l’emergenza epidemiologica legata al Covid-19 ha sospeso l’attività didattica ed educativa delle scuole di ogni ordine e grado. Per questo motivo il Governo ha deciso di agevolare i genitori di figli di età inferiore a 12 anni, attraverso una particolare forma di sostegno.

Vediamo, in questo contributo, termini e modalità di applicazione del congedo e dell’indennità spettante ai lavoratori del settore privato per l’assistenza ai figli minori di 12 anni. Inoltre, le informazioni per fruire, in alternativa del bonus baby-sitter.

Congedo ed indennità per i lavoratori del settore privato con figli di età inferiore a 12 anni

Il comma 1 dell’art. 23 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 prevede, a partire dallo scorso 5 marzo, per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a 15 giorni, una forma di congedo o indennità.

Possono beneficiare di questo provvedimento i genitori lavoratori dipendenti del settore privato che hanno diritto a fruire, ai sensi dei commi 9 e 10, per i figli di età non superiore a 12 anni, di uno specifico congedo.

Si tratta di una forma di sostegno al reddito per la quale è riconosciuta una indennità pari al 50% della retribuzione, calcolata secondo quanto previsto dall’art. 23 del D.Lgs. n. 151/2001. Questo, ad eccezione del comma 2 del medesimo articolo.

Sul punto, precisa la norma, gli eventuali periodi di congedo parentale di cui agli art. 32 e 33 del D.Lgs. n. 151/2001, fruiti dai genitori durante il periodo di sospensione sono convertiti nel congedo in commento. Tali periodi di congedo parentale, quindi, non saranno né computati Né indennizzati a questo titolo.

Congedo per i lavoratori autonomi iscritti alla Gestione Separata INPS con figli di età inferiore a 12 anni

Il comma 3, dell’art. 23 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 prevede uno specifico congedo anche per i genitori lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata INPS (ex art. 2 co. 26 Legge n. 335/95). Questi soggetti, sempre a partire dal 5 marzo scorso e per un massimo di 15 giorni hanno diritto di un congedo. Si tratta di una forma di assistenza, anche in questo caso, per restare con i figli di età non superiore a 12 anni.

Anche in questo caso viene riconosciuta un’indennità, per ciascuna giornata indennizzabile, pari al 50% di 1/365 del reddito individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell’indennità di maternità.

La medesima indennità è riconosciuta ai genitori lavoratori autonomi iscritti all’INPS ed è commisurata, per ciascuna giornata indennizzabile, al 50% della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto.

Congendo anche per i lavoratori dipendenti del settore pubblico

L’art. 25 de D.L. 17 marzo 2020 n. 18 estende questo beneficio anche ai genitori lavoratori dipendenti del settore pubblico.

L’erogazione dell’indennità, nonché l’indicazione delle modalità di fruizione del congedo sono a cura dell’amministrazione pubblica con la quale intercorre il rapporto di lavoro.

La disposizione si applica anche al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato per le esigenze connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19.

Modalità di fruizione del congedo

La fruizione del congedo di cui sopra è riconosciuta, alternativamente, ad entrambi i genitori, per un totale complessivo di 15 giorni. La fruizione è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.

Figli portatori di handicap

La fruizione del congedo trova applicazione senza limiti di età in riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata, ai sensi dell’art. 4, comma 1, Legge n. 104/1992.

Deve trattarsi, comunque, di figli iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale.

Astensione dal lavoro per genitori con figli di età compresa tra 12 e 16 anni

I genitori lavoratori dipendenti del settore privato, con figli minori di età compresa tra 12 e 16 anni, possono beneficiare di una sospensione da lavoro.

Infatti, per questi lavoratori, fermo restando quanto indicato in precedenza per i figli di età inferiore a 12 anni, possono fruire di una ulteriore modalità di sospensione dal lavoro.

Viene prevista, infatti, la possibilità di astenersi dal lavoro per il periodo di sospensione o cessazione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado. Questo, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti a sostegno del reddito in caso di sospensione dell’attività lavorativa.

Questa possibilità di astensione dal lavoro avviene senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.

Bonus Baby Sitter in alternativa al congedo per i genitori di figli di età inferiore ai 12 anni

Il comma 8, dell’art. 23 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 permette di usufruire di un bonus, in alternativa al congedo di cui abbiamo parlato. Il riferimento è sempre ai genitori di figli di età inferiore ai 12 anni.

In questo caso è prevista la possibilità di fruire di un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting. Tali servizi non possono superare la soglia di 600 euro. Il periodo di fruizione rimane sempre quello di 15 giorni (al massimo) a partire dallo scorso 5 marzo.

Per i lavoratori genitori del settore pubblico il bonus baby-sitting ha come soglia massima di fruizione 1.000 euro. Questo è quanto prevede l’art. 25 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18.

Il bonus Baby Sitter viene erogato mediante il Libretto Famiglia, di cui all’art. 54-bis Legge n. 50/2017 (Per approfondire: “Lavoro autonomo accessorio“).

Questo bonus per i servizi di baby-sitting può essere sfruttato anche dai lavoratori autonomi non iscritti all’INPS (quindi a casse private, come quella dei medici, dei notai, o degli avvocati). L’applicazione avviene subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali del numero dei beneficiari.

Modalità operative di fruizione del congedo e del bonus Baby Sitter

La norma dispone che per quanto riguarda le modalità operative di fruizione del congedo e del bonus l’istituto incaricato sia l’INPS.

Attualmente, l’istituto non ha ancora comunicato ufficialmente le modalità operative. Naturalmente, aggiorneremo questo articolo non appena possibile, per indicarvi le concrete modalità di fruizione del bonus.

Il finanziamento

In ogni caso, i benefici sono riconosciuti nel limite complessivo di 1.261,1 milioni di euro per l’anno 2020.

Se desideri approfondire tutti i provvedimenti del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 ti lascio a questo articolo dedicato.

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