L’operazione di conferimento di stabile organizzazione realizzata da soggetto non residente ed avente come conferitaria una newco di diritto italiano deve essere considerata fiscalmente neutrale ai fini delle imposte dirette, a norma del combinato disposto delle disposizioni recate dagli articoli 176, 178 e 179 del TUIR.

L’Agenzia delle Entrate con Risposta ad interpello n. 164 del 6 aprile 2022 interviene in ordine ad un’interessante operazione di conferimento di stabile organizzazione realizzata da un soggetto non residente ed avente quale conferitaria una newco di diritto italiano. In particolare, sono stati chiariti gli aspetti di fiscalità internazionale connessi al conferimento di una stabile organizzazione (ex art. 162 del TUIR), in una società di diritto italiano. Di seguito il documento di prassi in esame e successivamente la nostra analisi.

Il conferimento di stabile organizzazione neutrale

La fattispecie oggetto di interpello è legata ad una operazione di conferimento attraverso la quale tutti gli elementi attivi e passivi costituenti la stabile organizzazione in Italia della società Alfa LTD confluiranno nella società conferitaria Newco Spa, a fronte dell’emissione di azioni da parte di quest’ultima.

L’Amministrazione finanziaria precisa che un cd. conferimento d’attivo, quand’anche avvenga “sotto forma” di una stabile organizzazione, situata nello stesso Stato membro cui appartiene la società conferitaria, rappresenta pur sempre un trasferimento di attivo da una società di uno Stato membro a una società di un altro Stato. In relazione a questo, ricorrono le condizioni richieste dall’art. 178 del TUIR, pertanto, al descritto conferimento può rendersi applicabile il regime di neutralità fiscale di cui agli art. 178, co, 1, lett. c) e 179, co. 2 del TUIR, al ricorrere di tutte le condizioni evidenziate nella Risoluzione 63/E/2018.

L’operazione di conferimento di una stabile organizzazione (ovvero di una sua parte), inteso come trasferimento di attivo, situata nello stesso Stato membro in cui appartiene anche la società conferitaria, può essere assimilato al conferimento dell’intera azienda costituente una stabile organizzazione in Italia. Pertanto, può ritenersi applicabile il regime della neutralità fiscale di cui all’art. 176 del TUIR.

Il conferimento della stabile organizzazione non sottrae materia imponibile allo Stato italiano, il quale potrà continuare ad esercitare il prelievo sui futuri atti realizzativi dei beni, che, ancorché perfezionati da un soggetto diverso, sono pur sempre riconducibili al patrimonio di un soggetto residente. Infine, qualora oggetto di conferimento siano anche attivi non ricompresi nel patrimonio della stabile organizzazione ma provenienti direttamente dalla casa madre non residente non potrà trovare applicazione, in occasione del loro conferimento la disciplina della neutralità fiscale di cui agli articoli 176, 178 e 179, del TUIR e pertanto il loro conferimento rientrerà nelle fattispecie delineate dall’art. 9, del TUIR con valorizzazione al valore normale (con la precisazione, tuttavia, che trovando applicazione al caso concreto l’art. 13, della Convenzione di riferimento eventuali plusvalenze saranno imponibili solo nello stato di residenza dell’alienante (il conferente che nel caso di specie è non residente).

Conferimento di stabile organizzazione ed imposte indirette

Sotto il profilo IVA, l’art. 2, co. 3, lett. b) del DPR n. 633/72 prevede che non sono considerate cessioni di beni: “le cessioni e i conferimenti in società o altri enti, compresi i consorzi e le assicurazioni o altre organizzazioni, che hanno per oggetto aziende o rami di azienda“. Di fatto in caso di trasferimento a titolo oneroso sotto forma di conferimento a una società di una universalità totale o parziale di beni il beneficiario succede al cedente (art. 19 della Direttiva n. 2006/112/CE). Tale possibilità è ammessa per agevolare i trasferimenti di imprese o di parti di imprese, semplificandoli ed evitando di gravare la tesoreria del beneficiario di un onere fiscale smisurato, che sarebbe, in ogni caso, recuperato mediante detrazione dell’IVA versata a monte.

Pertanto, il conferimento di ramo di azienda costituito dalle attività e passività costituenti la stabile organizzazione italiana della società conferente quale complesso organico unitariamente considerato per lo svolgimento dell’attività di impresa, a favore della società residente in Italia, è escluso dal campo di applicazione dell’IVA, ai sensi dell’art. 2, co. 3, lett. b) del DPR n. 633/72. In merito, l’art. 19-bis2, settimo comma, del DPR n. 633/72 obbliga il soggetto passivo beneficiario del conferimento di azienda ad effettuare la rettifica della detrazione IVA, ricorrendone i presupposti.

L’atto di conferimento, in virtù del principio di alternatività IVA/registro (art. 40 del DPR n. 131/86) è soggetto a registrazione ed all’applicazione dell’imposta di registro in misura fissa (ex art. 4, co. 1, lett. b) della Tariffa, Parte 1, allegata al DPR n. 131/86.

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