Il decreto correttivo del 4 giugno 2025 introduce una “finestra di salvezza” di 60 giorni per i contribuenti che ricevono avvisi bonari sul concordato preventivo biennale, evitando così la temuta decadenza automatica dall’agevolazione.
Prima del decreto correttivo dello scorso 4 giugno 2025, il concordato preventivo biennale (CPB) aveva una regola molto severa: se un contribuente che aveva aderito al concordato non pagava le somme dovute nei tempi stabiliti, perdeva automaticamente tutti i benefici dell’agevolazione per entrambi gli anni fiscali interessati (2024 e 2025). Questo meccanismo era previsto dall’articolo 22, comma 1, lettera e) del D.Lgs. n. 13/2024 e non faceva distinzioni: bastava un ritardo nel pagamento per perdere tutto, anche se il contribuente aveva pagato regolarmente tutto il resto.
Il decreto del 4 giugno 2025 (articolo 15) ha introdotto una modifica sostanziale: ora la decadenza non è più automatica. La notifica di un avviso bonario per mancato o tardivo versamento delle somme concordatarie non comporterà più la decadenza automatica, purché il contribuente provveda al pagamento entro 60 giorni dalla notifica.
Si tratta di una novità che nella pratica quotidiana dello studio rappresenta un significativo miglioramento operativo, considerando che molti contribuenti che avevano aderito al CPB rischiavano di perdere i benefici per ritardi spesso dovuti a problematiche di liquidità temporanee o errori procedurali.
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Il regime precedente con decadenza automatica
Prima delle modifiche, il sistema era severo. L’articolo 22, comma 1, lettera e) del D.Lgs. n. 13/2024 stabiliva che l’omesso versamento delle somme dovute su base concordataria comportasse automaticamente la cessazione degli effetti del CPB per entrambi i periodi d’imposta interessati.
L’unica via di scampo era rappresentata dal ravvedimento operoso, ma anche questo strumento presentava limiti temporali stringenti. Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella FAQ n. 6 del 17 ottobre 2024, il ravvedimento restava praticabile solo fino al momento della ricezione della comunicazione dell’esito del controllo prevista dall’articolo 36-bis, comma 3 del DPR n. 600/1973.
La formulazione ampia della norma includeva nel perimetro di controllo non solo i versamenti a saldo, ma anche quelli relativi agli acconti, calcolati secondo le specifiche regole previste dagli articoli 20 e 31 del D.Lgs. n. 13/2024 per i soggetti concordatari.
Le nuove regole con una finestra di 60 giorni dalla notifica dell’avviso bonario
Il correttivo ridisegna completamente il meccanismo sanzionatorio. La decadenza si realizza ora esclusivamente nel caso in cui, ricevuta la comunicazione di irregolarità ai sensi dell’articolo 36-bis del DPR n. 600/1973, il contribuente non provveda al versamento entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso bonario.
Questa modifica trova applicazione anche per i soggetti che hanno già aderito al CPB 2024/2025, garantendo così efficacia retroattiva alla norma più favorevole.
Il richiamo all’articolo 36-bis amplia significativamente la portata applicativa della disposizione. Potranno infatti essere oggetto di regolarizzazione tutte le violazioni rilevate attraverso i controlli automatizzati, non limitandosi ai soli versamenti a saldo ma estendendosi anche agli acconti.
Aspetti operativi e gestione dell’autotutela
Un aspetto particolarmente interessante riguarda la gestione delle comunicazioni parzialmente errate. Il nuovo regime prevede infatti la possibilità di richiedere in autotutela la rettifica della comunicazione entro i 60 giorni previsti. In tal caso, il termine per il pagamento decorre nuovamente dalla comunicazione definitiva contenente la rideterminazione delle somme dovute, in conformità al comma 2 dell’articolo 2 del D.Lgs. 462/1997.
Questa previsione risulta particolarmente utile nella pratica professionale, considerando che non sono infrequenti i casi di comunicazioni contenenti errori di calcolo o di imputazione che richiedono interventi correttivi da parte dell’Amministrazione finanziaria.
Nodi interpretativi
Nonostante le positive novità introdotte, permangono alcune zone d’ombra che necessitano di chiarimenti interpretativi.
Il primo aspetto critico riguarda la determinazione del termine di adempimento quando l’avviso bonario viene notificato all’intermediario abilitato. L’articolo 2-bis, comma 3 del D.L. 203/2005 prevede infatti un termine di 90 giorni decorrenti dalla trasmissione telematica all’intermediario, ma l’articolo 15 del decreto correttivo sembra fissare perentoriamente il termine in 60 giorni. La questione assume particolare rilevanza considerando l’elevata frequenza di questa fattispecie nella pratica professionale.
Il secondo aspetto riguarda la possibilità di rateizzazione. L’articolo 3-bis, comma 1 del D.Lgs. n. 462/1997 consente il versamento delle somme dovute ai sensi dell’articolo 2, comma 2, in un massimo di venti rate trimestrali di pari importo. Tuttavia, il dato testuale dell’articolo 15 del correttivo appare molto rigido, richiedendo il pagamento delle somme “entro sessanta giorni” senza alcun riferimento alla possibilità di rateazione.
Implicazioni pratiche
Le modifiche introdotte comportano un alleggerimento significativo della pressione operativa sui contribuenti concordatari e sui loro consulenti. La possibilità di disporre di 60 giorni per regolarizzare la posizione dopo la ricezione dell’avviso bonario consente una gestione più serena delle problematiche di liquidità temporanee e degli errori procedurali.
È tuttavia fondamentale mantenere alta l’attenzione sui termini, considerando che il mancato rispetto della scadenza comporta comunque la decadenza dal regime agevolativo. Dal punto di vista strategico, resta sempre preferibile evitare di incorrere in irregolarità , mantenendo un rigoroso controllo sui versamenti concordatari fin dall’origine. La nuova disciplina rappresenta infatti una rete di sicurezza, non un invito alla negligenza.