Gli amministratori di condominio devono comunicare i dettagli delle spese relative ai lavori sulle parti comuni, con proroga al 4 aprile. Le informazioni devono essere trasmesse tramite sistemi telematici specifici dell’Agenzia delle Entrate. Il Consiglio Nazionale dei Commercialisti ha proposto una revisione degli obblighi legati alla comunicazione, richiedendo estensione dei termini e riduzione delle sanzioni per violazioni relative alla comunicazione.
Gli amministratori di condominio devono comunicare, entro il 16 marzo, i dati relativi alle spese sostenute nell’anno precedente dal condominio con riferimento agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali, nonché con riferimento all’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all’arredo delle parti comuni dell’immobile oggetto di ristrutturazione.
La comunicazione può essere inviata tramite gli intermediari abilitati e comunque attraverso i sistemi telematici Entratel o Fisconline, con i relativi software.
Indice degli Argomenti
Comunicazione lavori su parti comuni condominiali: tipologie di invio
La comunicazione da effettuare riguarda diverse tipologie, ovvero:
- La domanda può avere ad oggetto un invio ordinario, ovvero l’invio entro la scadenza prefissata dei lavori sostenuti, inserendo tutti gli interventi relativi allo stesso condominio in un’unica soluzione, su consiglio dell’amministrazione finanziaria;
- La domanda può avere ad oggetto un invio sostitutivo, ovvero l’utente va a sostituire l’invio della domanda ordinaria, con essa si va a sostituire tutte le informazioni e i dati contenuti nella precedente domanda;
- La domanda può avere ad oggetto un annullamento, con la quale si può richiedere all’amministrazione finanziaria di annullare la comunicazione ordinaria o quella sostitutiva. È prevista la cancellazione integrale dei dati.
Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha chiesto di estendere i termini per la trasmissione dei dati riguardanti le opere di ristrutturazione edilizia relative alle parti comuni condominiali.
In mezzo alle numerose formalità richieste per interventi di recupero edilizio e miglioramento energetico, è importante notare che quando tali interventi coinvolgono le parti comuni degli edifici residenziali, gli amministratori di condominio devono inviare all’Agenzia delle Entrate i dettagli delle spese sostenute, con la precisa suddivisione delle quote a carico di ciascun condomino.
Questa comunicazione è richiesta dall’articolo 2 del Decreto del Ministero dell’Economia e Finanze del 1 dicembre 2016, essenziale per la compilazione della dichiarazione dei redditi precompilata. Non ci sono soglie minime per la trasmissione dei dati, né possibilità per i singoli condomini di opporsi all’inserimento delle informazioni nella dichiarazione precompilata.
Le informazioni devono essere inviate entro il 16 marzo di ogni anno, riguardanti le spese dell’anno precedente, utilizzando il software fornito dall’Agenzia delle Entrate tramite Entratel o Fisconline.
Gli interventi soggetti a comunicazione lavori su parti comuni condominiali
Gli interventi soggetti a comunicazione includono ristrutturazioni ed efficientamenti energetici delle parti comuni condominiali, come previsto dal TUIR al comma 1, dell’art. 16-bis del DPR n. 917/196, che comprendono:
- Gli interventi di cui alle lett. a) b), c) e d) dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale di cui all’articolo 1117 del codice civile;
- La realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune;
- L’eliminazione delle barriere architettoniche;
- L’adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi;
- La realizzazione di opere finalizzate alla cablatura degli edifici, al contenimento dell’inquinamento acustico;
- La realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici;
- L’adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica.
Il Consiglio Nazionale dei Commercialisti, tramite il Tesoriere Salvatore Regalbuto, ha proposto una revisione degli obblighi legati a questa comunicazione. Essi chiedono un’estensione dei termini per la trasmissione dei dati all’Agenzia delle Entrate e l’eliminazione dell’obbligo di segnalare le spese oggetto di sconto o cessione del credito.
Dati su interventi condominiali e opzioni bonus edilizi, doppia proroga slittano dal 16 marzo al 4 aprile 2024
Con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate slitta infatti, dal 16 marzo al 4 aprile 2024, i tempi e le semplificazioni per le comunicazioni sugli interventi condominiali ai fine di garantire l’invio delle informazioni destinate a confluire nella dichiarazione precompilata.
La proroga, stabilita con un provvedimento firmato dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, non ha conseguenze sul calendario della campagna dichiarativa 2024.
Trasmissione della domanda
L’Agenzia delle Entrate, una volta effettuata la trasmissione della domanda, a completamento della stessa rilascia un file, ovvero una ricevuta con eventuale esito positivo, contenente il codice di autenticazione per il servizio Entratel o il codice di riscontro per il servizio Fisconline. Nella ricevuta in oggetto saranno indicati i seguenti dati:
- Data e ora di recezione del file;
- Identificativo del file attribuito dall’utente;
- Il protocollo attribuito al file;
- Il numero delle comunicazioni contenute nel file.
Sanzioni
Inoltre, i commercialisti chiedono una riduzione delle sanzioni per le violazioni relative alla comunicazione dei dati per la dichiarazione precompilata, ritenendo attualmente sproporzionato il regime sanzionatorio.
Attualmente in caso di omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati, si applica la sanzione pari a € 100 per ogni comunicazione con un massimo di € 50.000 per soggetto terzo.
Qualora l’invio abbia ad oggetto una comunicazione errata, la sanzione è sospesa se nei 5 giorni successivi alla scadenza del termine si provvede a comunicare i dati corretti. Se la comunicazione è correttamente trasmessa entro 60 giorni dalla scadenza, la sanzione è ridotta a 1/3 con un massimo di € 20.000.
Domande frequenti
La scadenza è entro il 16 marzo di ogni anno, con proroga al 4 Aprile 2024
La comunicazione può essere inviata tramite intermediari abilitati o tramite i sistemi telematici Entratel o Fisconline.
Le tipologie di invio includono l’invio ordinario, sostitutivo o di annullamento, ciascuno con specifiche finalità e procedure.
In caso di ritardo possono essere applicate sanzioni fino a un massimo di € 50.000 per soggetto terzo, con possibilità di riduzione se la comunicazione è effettuata entro 60 giorni dalla scadenza.
La ricevuta contiene informazioni come data e ora di ricezione del file, identificativo del file attribuito dall’utente, protocollo attribuito al file e il numero delle comunicazioni contenute nel file.