Un magistrato riceve compensi come presidente di un Collegio Consultivo Tecnico: i compensi percepiti rientrano nei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera c-bis) del TUIR secondo la risposta a interpello n. 307/E/25.
Ricevi compensi per un incarico in una commissione o in un collegio? La qualificazione fiscale corretta determina il regime contributivo, le ritenute applicabili e gli obblighi dichiarativi. Con la Risposta n. 307 del 2025, l’Agenzia delle Entrate ribadisce un principio che genera frequenti incertezze: i compensi per la partecipazione a collegi e commissioni rientrano nei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera c-bis) del TUIR, non tra i redditi diversi da lavoro autonomo occasionale.
Il caso riguarda un magistrato nominato presidente di un Collegio Consultivo Tecnico (CCT) nell’ambito di un appalto pubblico. L’ente committente ha stipulato con lui un contratto di collaborazione autonoma, ma nella Certificazione Unica ha qualificato i compensi come redditi di lavoro dipendente. Il contribuente contestava questa classificazione, ritenendo che si trattasse di redditi diversi ex articolo 67, comma 1, lettera l) del TUIR. L’Agenzia ha respinto questa tesi, chiarendo i criteri di distinzione tra le diverse categorie reddituali.
La partecipazione a collegi e commissioni costituisce reddito assimilato a quello di lavoro dipendente indipendentemente dalla qualifica professionale del componente e dal tipo di contratto stipulato. Comprendi quando applicare l’articolo 50, comma 1, lettera b) anziché la lettera c-bis), quali ritenute operare e come dichiarare correttamente questi redditi.
Indice degli argomenti
Il caso dell’interpello 307/2025
Un magistrato viene designato presidente di un Collegio Consultivo Tecnico (CCT) costituito per la gestione di un appalto pubblico. Il CCT è un organo previsto dal Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 36/2023) con funzioni di prevenzione e risoluzione delle controversie tecniche durante l’esecuzione di opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie europee.
La nomina avviene su designazione delle parti dell’appalto, non dell’amministrazione di appartenenza del magistrato. Il magistrato ottiene l’autorizzazione preventiva ex articolo 53, comma 10, del D.Lgs. n. 165/01, come richiesto per gli incarichi extraistituzionali dei dipendenti pubblici.
L’ente stipula con il magistrato un contratto di collaborazione autonoma, qualificando espressamente l’attività come:
- Svolta senza vincolo di subordinazione ai sensi dell’articolo 2222 c.c.
- Soggetta alla disciplina del D.Lgs. n. 81/2015 (lavoro autonomo).
- Retribuita secondo le modalità e le cadenze previste dal contratto.
Nonostante la qualificazione contrattuale autonoma, l’ente nella Certificazione Unica (relativa ai redditi dell’anno precedente) indica i compensi come redditi di lavoro dipendente, applicando le relative ritenute.
La tesi del contribuente
Il magistrato sostiene che i compensi dovrebbero rientrare tra i redditi diversi ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lettera l) del TUIR. Questa qualificazione comporterebbe:
- Assenza di ritenute alla fonte (salvo eventuali acconti).
- Contribuzione INPS alla gestione separata.
- Dichiarazione nel quadro RL di Redditi PF.
Le motivazioni addotte sono:
- Il contratto richiama espressamente l’articolo 2222 c.c. (prestazione d’opera);
- La nomina deriva da designazione delle parti, non dall’amministrazione di appartenenza;
- L’incarico non rientra nelle funzioni istituzionali del magistrato;
- L’attività è stata autorizzata come incarico extraistituzionale;
- I contributi trattenuti sono quelli della gestione separata INPS, non INPDAP.
La risposta dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia respinge la tesi del contribuente, qualificando i compensi come redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ex articolo 50, comma 1, lettera c-bis) del TUIR. La motivazione si fonda sulla prassi consolidata (Circolare n. 326/E/97, Risoluzione n. 2/E/09) e sulla natura stessa dell’incarico.
I compensi non rientrano nella lettera b) dell’articolo 50, comma 1, perché manca il collegamento diretto tra l’incarico di presidente CCT e le funzioni istituzionali di magistrato. Il Regolamento di nomina dei componenti del CCT prevede che possano essere nominati presidenti i “giuristi che ricoprono o hanno ricoperto la qualifica di magistrato“, insieme ad altre categorie professionali (avvocati, prefetti, dirigenti). L’ampia platea di soggetti nominabili esclude un collegamento esclusivo con la qualifica specifica.
Tuttavia, i compensi rientrano comunque nella lettera c-bis) perché costituiscono “partecipazione a collegi e commissioni“, una delle ipotesi espressamente previste dalla norma per i rapporti di collaborazione tipici.
La qualificazione fiscale dei compensi per incarichi in commissioni
L’articolo 50 del TUIR individua i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, ossia redditi che, pur non derivando da un rapporto di lavoro subordinato, sono trattati fiscalmente in modo analogo. La norma distingue diverse categorie di redditi assimilati nelle lettere da a) a l-bis) del comma 1.
Per i compensi corrisposti ai membri di commissioni e collegi, rilevano tre ipotesi:
Articolo 50, comma 1, lettera b): riguarda le indennità e compensi percepiti a carico di terzi da prestatori di lavoro dipendente per incarichi svolti in relazione a tale qualità . Requisiti:
- Il percipiente è un lavoratore dipendente (pubblico o privato);
- L’incarico è retribuito da un soggetto terzo (non il datore di lavoro);
- Esiste un collegamento diretto tra l’incarico e la qualifica di dipendente;
- Sono esclusi i compensi da riversare al datore di lavoro o allo Stato.
Articolo 50, comma 1, lettera c-bis) – prima parte: disciplina i rapporti di collaborazione tipici, tra cui rientrano espressamente:
- Uffici di amministratore, sindaco o revisore;
- Collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie;
- Partecipazione a collegi e commissioni.
Articolo 50, comma 1, lettera c-bis) – seconda parte: riguarda i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa atipici, con requisiti più stringenti:
- Prestazione svolta senza vincolo di subordinazione;
- A favore di un determinato soggetto;
- Nel quadro di un rapporto unitario e continuativo;
- Senza impiego di mezzi organizzati;
- Con retribuzione periodica prestabilita.
Per tutte le ipotesi, è prevista una clausola di esclusione: l’incarico non deve rientrare né nei compiti istituzionali del lavoro dipendente (articolo 49, comma 1), né nell’oggetto dell’arte o professione esercitata (articolo 53, comma 1).
La prassi dell’Agenzia delle Entrate
La Circolare 326/1997 ha chiarito che per l’applicazione della lettera b) è necessario che esista una presunzione di possesso della competenza specifica collegata all’appartenenza a una determinata categoria di lavoratori dipendenti. Questa relazione sussiste quando:
- Per legge, regolamento o statuto, l’incarico deve essere affidato a un componente di una specifica categoria professionale;
- L’incarico è svolto in rappresentanza dell’ente di appartenenza;
- Le funzioni dell’incarico coincidono con quelle della qualifica ricoperta.
La Risoluzione 2/E/2009 ha ribadito che l’esame volto a verificare il collegamento tra prestazioni rese e compiti istituzionali deve essere sempre operato, sia per i rapporti di collaborazione tipici che atipici. Se il collegamento sussiste, i compensi rientrano nella lettera b); altrimenti, si applica la lettera c-bis).
Quando i compensi rientrano nell’articolo 50, comma 1, lettera b) vs c-bis)
Per determinare se applicare la lettera b) o la c-bis), è necessario verificare se l’incarico presenta un collegamento diretto con la qualifica di lavoratore dipendente. Il test si articola in tre passaggi:
1. Verifica della fonte normativa dell’incarico
Esistono leggi, regolamenti, statuti o capitolati che stabiliscono che l’incarico deve essere affidato a soggetti appartenenti a una categoria specifica? Se la risposta è affermativa e il contribuente appartiene a quella categoria, il collegamento è presunto.
Esempio: I compensi per la partecipazione a commissioni concorsi pubbliche spettanti ai docenti universitari rientrano nella lettera b) quando la norma prevede che i commissari debbano essere professori ordinari della materia.
2. Verifica del contenuto dell’incarico
Le funzioni richieste coincidono con quelle esercitate dal dipendente nell’ambito del proprio rapporto di lavoro? Se l’incarico richiede le stesse competenze tecniche della qualifica, il collegamento sussiste.
Esempio: Un ingegnere dipendente del Ministero delle Infrastrutture riceve compensi come componente di una commissione di collaudo. Se la commissione è stata costituita per un’opera di competenza del Ministero e l’ingegnere partecipa in rappresentanza dell’ente, la lettera b) si applica.
3. Verifica dell’ampiezza della platea dei destinatari
Se l’incarico può essere affidato a soggetti appartenenti a categorie professionali diverse e numerose, il collegamento con una specifica qualifica si attenua.
Esempio: Un medico ospedaliero viene nominato componente di un comitato etico che può essere composto da medici, farmacisti, giuristi, rappresentanti dei pazienti. L’ampia composizione esclude un collegamento esclusivo con la qualifica di medico dipendente del SSN.
Tabella comparativa: lettera b) vs lettera c-bis)
| Criterio | Lettera b) (incarichi pubblici) | Lettera c-bis) (collaborazioni amministrative) |
| Soggetto erogante | Terzo rispetto al datore di lavoro principale. | Qualsiasi soggetto, pubblico o privato. |
| Collegamento con qualifica | Diretto e necessario (l’incarico richiede espressamente la specifica qualifica professionale o istituzionale del percipiente). | Assente o generico (l’incarico non è strettamente legato alla qualifica principale del percipiente). |
| Base giuridica incarico | Norma di legge o regolamento che richiede una specifica qualifica o appartenenza a un determinato ente (es. membri di commissioni esaminatrici). | Norma generica, atto amministrativo, o contratto (tipico delle collaborazioni coordinate e continuative – Co.Co.Co.). |
| Contenuto prestazione | Coincide con funzioni istituzionali o obblighi collegati alla qualifica (anche se svolte fuori dall’orario di lavoro principale). | Attività extraistituzionale o comunque non rientrante nelle mansioni tipiche dell’attività principale. |
| Rappresentanza | Spesso agisce in rappresentanza o per conto dell’Ente di appartenenza o dell’Ente che conferisce l’incarico. | L’incarico è prevalentemente di natura personale. |
| Esempi | Commissario di concorso per professore universitario, Sindaco in un Comune, membro di un Consiglio di amministrazione in un Ente Pubblico. | Componente di Comitati Tecnici (CCT), consulente amministrativo con Co.Co.Co., partecipazione a organi collegiali con indennità di funzione. |
| Ritenuta fiscale | 23% (aliquota IRPEF sul primo scaglione) | 23% (aliquota IRPEF sul primo scaglione) |
| Contributi previdenziali | Gestione previdenziale di appartenenza (es. INPS dipendenti pubblici o privati, Cassa professionale) – se non già previsto un regime specifico. | Gestione Separata INPS (Aliquota variabile, es. circa $25\%$ per soggetti non iscritti ad altra Cassa) |
Ritenute d’acconto e versamenti
L’ente o il soggetto che corrisponde i compensi per la partecipazione a collegi e commissioni assume la qualifica di sostituto d’imposta ai sensi dell’articolo 23 del DPR n. 600/73. All’atto del pagamento deve operare la ritenuta a titolo d’acconto con l’aliquota del 23%, corrispondente al primo scaglione IRPEF. Contemporaneamente, trattiene la quota di contributi INPS a carico del percipiente, pari a circa l’8,33% del compenso lordo. Il versamento delle ritenute avviene entro il 16 del mese successivo al pagamento, utilizzando il modello F24 con i codici tributo specifici.
Gli obblighi del sostituto d’imposta proseguono anche dopo la chiusura dell’anno fiscale. Entro il 16 marzo dell’anno successivo, deve trasmettere telematicamente la Certificazione Unica all’Agenzia delle Entrate e consegnarne copia al percipiente. La compilazione richiede particolare attenzione: i dati vanno inseriti nella sezione “Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente“, utilizzando il codice causale M per identificare i compensi percepiti dai membri di collegi e commissioni. Nella certificazione vanno indicati separatamente i compensi lordi, le ritenute operate e i contributi trattenuti, permettendo così al percipiente di compilare correttamente la dichiarazione dei redditi.
Contribuzione previdenziale
I compensi per la partecipazione a collegi e commissioni sono soggetti a contribuzione INPS presso la gestione separata. L’aliquota complessiva per il 2025 è del 25%, ripartita secondo una proporzione precisa: un terzo a carico del percipiente (circa 8,33%) e due terzi a carico del committente (circa 16,67%). Questa suddivisione comporta che sul compenso lordo viene trattenuto direttamente circa l’8% per contributi, oltre alla ritenuta fiscale.
La base imponibile per il calcolo contributivo corrisponde al 95% del compenso lordo, applicando una deduzione forfettaria del 5% per spese. Esiste un massimale contributivo annuo fissato a € 121.000 per il 2025: oltre questa soglia, non sono dovuti ulteriori contributi alla gestione separata. Attenzione però alle cause di esonero, che seguono regole specifiche. I soggetti già titolari di pensione sono completamente esenti dal versamento dei contributi alla gestione separata, pur dovendo comunque dichiarare i redditi percepiti. Diversa è la situazione per chi è già iscritto a una cassa professionale.
Se sei iscritto a una cassa professionale di categoria (avvocati, commercialisti, ingegneri) e l’incarico in commissione non rientra nell’oggetto della tua professione abituale, rimani tenuto al versamento dei contributi INPS gestione separata. Non c’è esonero automatico per i professionisti: devi verificare caso per caso se l’attività costituisce esercizio della professione abituale o un incarico extraistituzionale. Ad esempio, un commercialista nominato revisore di un ente pubblico versa alla propria cassa professionale; lo stesso commercialista nominato membro di una commissione tributaria versa all’INPS gestione separata.
Dichiarazione dei redditi
I compensi assimilati devono essere dichiarati nel quadro RC (Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente) di Redditi PF, sezione I. La compilazione richiede di indicare nel rigo RC1 il codice 4 per “altri redditi assimilati”. Nelle colonne successive riporti l’importo dei redditi percepiti, le ritenute subite e i contributi previdenziali versati. Questi dati provengono direttamente dalla Certificazione Unica che hai ricevuto dal committente.
Un aspetto importante riguarda le detrazioni fiscali. Le detrazioni per lavoro dipendente previste dall’articolo 13 del TUIR non sono applicabili ai redditi assimilati. Spettano invece le detrazioni per redditi assimilati, che sono ridotte rispetto a quelle riconosciute ai lavoratori dipendenti. Questo comporta un carico fiscale effettivo leggermente superiore a parità di importo percepito.
I redditi assimilati concorrono alla formazione del reddito complessivo e sono tassati con le aliquote progressive IRPEF, che vanno dal 23% al 43%. Devi quindi considerare tutti gli altri redditi che hai percepito nell’anno per determinare l’aliquota marginale applicabile. Se hai anche redditi da lavoro dipendente o da pensione, i compensi per l’incarico in commissione si sommano e possono farti salire di scaglione IRPEF, aumentando l’imposta complessivamente dovuta.
Consulenza fiscale online
Hai ricevuto la nomina in una commissione o un collegio e devi comprendere il regime fiscale applicabile? La corretta qualificazione determina le ritenute, i contributi e gli obblighi dichiarativi. Un errore nella certificazione può comportare sanzioni e recuperi contributivi da parte dell’INPS.
La consulenza è particolarmente utile se sei un dipendente pubblico (magistrato, docente, dirigente, funzionario) che riceve incarichi in commissioni o collegi esterni, o un professionista che deve distinguere tra compensi per l’esercizio della professione abituale e compensi per incarichi istituzionali.
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