Un magistrato riceve compensi come presidente di un Collegio Consultivo Tecnico: i compensi percepiti rientrano nei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera c-bis) del TUIR secondo la risposta a interpello n. 307/E/25.
Ricevi compensi per un incarico in una commissione o in un collegio? La qualificazione fiscale corretta determina il regime contributivo, le ritenute applicabili e gli obblighi dichiarativi. Con la Risposta n. 307 del 2025, l'Agenzia delle Entrate ribadisce un principio che genera frequenti incertezze: i compensi per la partecipazione a collegi e commissioni rientrano nei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera c-bis) del TUIR, non tra i redditi diversi da lavoro autonomo occasionale. Il caso riguarda un magistrato nominato presidente di un Collegio Consultivo Tecnico (CCT) nell'ambito di un appalto pubblico. L'ente committente ha stipulato con lui un contratto di collaborazione autonoma, ma nella Certificazione Unica ha qualificato i compensi come redditi di lavoro dipendente. Il contribuente contestava questa classificazione, ritenendo che si trattasse di redditi diversi ex articolo 67, comma 1, lettera l) del TUIR. L'Agenzia ha respinto questa tesi, chiarendo i criteri di distinzione tra le diverse categorie reddituali. La partecipazione a collegi e commissioni costituisce reddito assimilato a quello di lavoro dipendente indipendentemente dalla qualifica professionale del componente e dal tipo di contratto stipulato. Comprendi quando applicare l'articolo 50, comma 1, lettera b) anziché la lettera c-bis), quali ritenute operare e come dichiarare correttamente questi redditi. Il caso dell'interpello 307/2025 Un magistrato viene designato presidente di un Collegio Consultivo Tecnico (CCT) costituito per la gestione di un appalto pubblico. Il CCT è un organo previsto dal Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 36/2023) con funzioni di prevenzione e risoluzione delle controversie tecniche durante l'esecuzione di opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie europee. La nomina avviene su designazione delle parti dell'appalto, non dell'amministrazione di appartenenza del magistrato. Il magistrato ottiene l'autorizzazione preventiva ex articolo 53, comma 10, del D.Lgs. n. 165/01, come richiesto per gli incarichi extraistituzionali dei dipendenti pubblici. L'ente stipula con il magistrato un contratto di collaborazione autonoma, qualificando espressamente l'attività come:
Svolta senza vincolo di subordinazione ai sensi dell'articolo 2222 c.c. Soggetta alla disciplina del D.Lgs. n. 81/2015 (lavoro autonomo). Retribuita secondo le modalità e le cadenze previste dal contratto.
Nonostante la qualificazione contrattuale autonoma, l'ente nella Certificazione Unica (relativa ai redditi dell'anno precedente) indica i compensi come redditi di lavoro dipendente, applicando le relative ritenute. La tesi del contribuente Il magistra...
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