Come funziona la detrazione per risparmio energetico? La Legge di Bilancio ha prorogo per l’anno 2020, anche l’agevolazione al 65%.
E’ possibile, pertanto, beneficiare di una detrazione fiscale dal 50% al 65% per i lavori su edifici singoli, la detrazione arriva fino al 75% per le spese per interventi di riqualificazione energetica dei condomini.
La detrazione, spetta, per gli interventi effettuati per:
- Miglioramento termico dell’edificio (coibentazioni, pavimenti, finestre e infissi);
- Installazione di pannelli solari;
- Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale;
- Domotica.
Indice degli Argomenti
Come funziona la detrazione per Risparmio Energetico?
L’agevolazione consiste in una detrazione dall’IRPEF o dall’IRES. La detrazione al 65% per interventi migliorativi dell’immobile è ripartita in 10 quote annuali di pari importo.
E’ possibile portare in detrazione tutte le spese che riguardano i lavori, comprese quelle relative al progetto e amministrative.
L’agevolazione riguarda anche i condizionatori, che possono beneficiare di una detrazione fiscale, dal 50% al 65% e in alcuni casi anche 110%.
Chi può beneficiare della detrazione per risparmio energetico?
Possono beneficiare della detrazione per risparmio energetico, tutti i contribuenti residenti e non residenti che possiedono l’immobile a qualsiasi titolo, in particolare:
- Proprietario, l’inquilino, soggetti in comodato, i condòmini, per gli interventi sulle parti comuni condominiali, il familiare convivente con il detentore del titolo;
- Contribuenti con reddito, persone fisiche e società di persone o di capitali;
- Associazioni tra professionisti;
- Enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale;
- Istituti autonomi per le case popolari o gli enti che hanno le stesse finalità sociali.
Come funziona la detrazione per risparmio energetico per i condomini?
La detrazione al 65% per gli interventi sulle parti comuni di edifici condominiali e per le singole unità del condominio è stata prorogata fino al 31 dicembre 2021.
La detrazione è commisurata alla tipologia di intervento per promuovere gli interventi che portano ad un maggior risparmio energetico:
- 65% delle spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2020
per interventi sulle singole unità immobiliari; - 65% delle spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2021
per gli interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali e per quelli che interessano tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio; - 70% delle spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021
per interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dello stesso edificio; - 75% delle spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021
per interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali diretti a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e che conseguono almeno la qualità media indicata nel decreto del Ministro dello sviluppo economico del 26 giugno 2015.
Le detrazioni più elevate al 70 e 75% su parti comuni vanno calcolate su una spesa complessiva inferiore a 40.000 euro moltiplicato per le unità immobiliari dell’edificio.
Come inviare la comunicazione all’Enea?
Entro 90 giorni dalla fine dei lavori, deve essere trasmessa all’Enea, la comunicazione, contenente:
- Le informazioni contenute nell’attestato di prestazione energetica, attraverso l’allegato A al decreto edifici (D.M. 19 febbraio 2007);
- La scheda informativa, relativa agli interventi realizzati.
La documentazione deve essere trasmessa in via telematica all’Enea. Nel caso in cui la complessità dei lavori eseguiti, è possibile inviare la documentazione a mezzo raccomandata con ricevuta semplice entro il termine di 90 giorni dal termine dei lavori.
Deve essere indicato, “Detrazioni fiscali – riqualificazione energetica” e l’indirizzo è il seguente:
- ENEA – Dipartimento ambiente, cambiamenti globali e sviluppo sostenibile
Via Anguillarese 301 – 00123 Santa Maria di Galeria (Roma).
Come fare il bonifico per la detrazione fiscale?
I pagamenti delle spese devono effettuati, per il contribuente senza partita IVA, mediante bonifico bancario o postale, gli altri contribuenti, in qualsiasi forma.
Inoltre, il bonifico deve essere “parlante”, ossia devono essere indicati espressamente queste informazioni:
- La causale del versamento, con indicazione degli estremi della norma agevolativa;
- Il codice fiscale del beneficiario della detrazione;
- Il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale è effettuato il bonifico (ditta o professionista che ha effettuato i lavori).
Qualora, il bonifico non abbia tutti i dati richiesti, è possibile beneficiare della detrazione solo se, in possesso di una dichiarazione sostitutiva di atto notorietà rilasciata dall’impresa, con la quale viene attestato che i corrispettivi accreditati a suo favore sono stati correttamente contabilizzati.
Ecobonus 2020
Il Decreto Rilancio, convertito in legge, ha potenziato le agevolazioni esistenti per determinati interventi volti al risparmio del consumo di energia.
L’Ecobonus 2020 sarà fruibile per gli interventi strutturali di riqualificazione energetica o di messa in sicurezza degli edifici.
La detrazione del 110% sarà fruibile per gli interventi di riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti fotovoltaici e installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici, per le spese siano sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, prevedendo altresì che l’agevolazione debba essere ripartita in 5 rate di pari importo.
Si potrà usufruire del bonus anche per gli interventi di demolizione e ricostruzione.
Una delle principali novità concerne il ritorno dello sconto in fattura, limitato dalla scorsa Manovra soltanto ai grandi lavori in condominio, e dalla possibilità di cessione del credito anche alle banche, e non solo da parte di soggetti incapienti.